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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Muci, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Francesco Bianco, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Luca Brandi, opposto;
oggetto: accertamento negativo del credito
Fatto e diritto Con atto depositato in data 26.6.2023, ha proposto opposizione Parte_1 alla intimazione di pagamento n. 059202390018671275000 notificatale da
[...]
il 26.4.2022, in relazione ai crediti di cui ai seguenti titoli: Controparte_3
1) Cartella n. 05920000062615372000, asseritamente notificata il 29/01/2001 relativa a rate premio e regolazione premio, interessi di mora e oneri di riscossione per gli anni 1995, 1996 e 1997 per € 72.552,21; 2) 2) Cartella n. 05920040013532631000, asseritamente notificata il 09/07/2004 relativa
a rate premio e regolazione premio, interessi di mora e oneri di riscossione per gli anni 2002 e 2004 per € 21.664,57;
3) 3) Cartella n. 05920040053216135000, asseritamente notificata l'11/04/2005 relativa a rate premio e regolazione premio, interessi di mora e oneri di riscossione per gli anni 2003 e 2004 per € 23.487,23;
4) 4) Cartella n. 05920050047571018000, asseritamente notificata il 07/01/2006 relativa
a rate premio e regolazione premio, addizionale danno biologico, interessi di mora, sanzioni civili e oneri di riscossione per gli anni 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 per € 17.578,66;
5) 5) Cartella n. 05920060045109329000, asseritamente notificata il 28/04/2007 relativa
a rate premio e regolazione premio, interessi di mora e oneri di riscossione per gli anni 2005 e 2006 per € 15.882,72; 6) 6) Cartella n. 05920070042035557000, asseritamente notificata il 05/11/2007 relativa
a rate premio e regolazione premio, interessi di mora e oneri di riscossione per gli anni 2003, 2004, 2006, 2007 per € 9.923,40. eccependo l'omessa notifica delle succitate cartelle, la prescrizione dei relativi crediti, la violazione dell'art. 7 comma 1, L.n. 212/00.
e costituitisi, hanno contestato la fondatezza Controparte_2 CP_1 delle deduzioni avversarie e hanno concluso per il rigetto del ricorso. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Con riferimento ai crediti sottesi ai titoli di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5 della elencazione che precede, risulta fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. A tale riguardo occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come nella controversia in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Venendo nel caso in rilievo il termine quinquennale di prescrizione e non potendosi, al riguardo, condividere la tesi per cui, una volta intervenuta la
“irretrattabilità” della cartella di pagamento, possa operare il termine decennale dell'actio iudicati (avendo Cass. Sez. Un. N. 23397/16, in termini convincenti sul punto chiarito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4 crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds. altresì Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_4 che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ”), assorbente rilievo in senso favorevole alla tesi attorea CP_5 assume la considerazione che nessun atto interruttivo sia stato validamente documentato in relazione al lustro successivo alla data di notifica delle cartelle in questione (assertivamente notificate il 29.1.2001, il 9.7.2004, l'11.4.2005, il 7.1.2006, il 28.4.2007), laddove la notifica dell'intimazione di pagamento n.0592012915525105000 in ogni caso risale al mese di luglio 2012; (vds. anche Cassazione civile, sez. lav., 27.11.2019, n. 31010, secondo cui “Se nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione di cui all' art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l' art. 618-bis c.p.c. , in materia di previdenza), che tende a contestare l' an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei "vizi" che giustificano il ricorso all' art. 615 c.p.c. , è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo”).
Ad una diversa conclusione si deve invece pervenire in relazione alla parte della domanda che involge i crediti sottesi alla cartella n. 05920070042035557000. Sotto tale profilo, occorre, infatti, considerare come la documentazione prodotta da comprova, per un verso, la rituale notifica della Controparte_2 cartella di pagamento in parola (avvenuta in data 5.11.2007), per altro verso la valida e tempestiva interruzione del termine di prescrizione delle pretese contributive che vengono in rilievo, dapprima nel mese di luglio 2012 (ovvero entro il lustro decorrente dalla data di notifica della cartella) per il tramite della intimazione di pagamento n. 05920129015525206000, successivamente il 24.4.2017 ed il 6.4.2022 per il tramite delle ulteriori intimazioni di pagamento n. 05920179002063965000 e n. 05920229001587148000. Al contempo priva di pregio è l'eccezione di parte opponente che involge la violazione dell'art. 7 co. 1, L.n. 212/2000, dovendosi, a tale riguardo, fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 11722 del 14.5.2010), secondo cui “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza
- come può ritenersi sia avvenuto nel caso di specie, laddove l'intimazione di pagamento specificatamente indica numericamente il titolo prodromico, come detto debitamente notificato alla - per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non Pt_1 deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza delle parti opposte nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 26.6.2023, da Parte_1 nei confronti di ed così provvede:
[...] Controparte_2 CP_1 accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme oggetto delle cartelle di pagamento nn. 05920000062615372000, 05920040013532631000, 05920040053216135000, 05920050047571018000,
05920060045109329000, per intervenuta prescrizione dei relativi crediti;
rigetta la parte residua dell'opposizione; condanna le parti opposte, in solido e in parti uguali, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte opponente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in misura di euro 4.800,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 15 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Muci, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Francesco Bianco, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Luca Brandi, opposto;
oggetto: accertamento negativo del credito
Fatto e diritto Con atto depositato in data 26.6.2023, ha proposto opposizione Parte_1 alla intimazione di pagamento n. 059202390018671275000 notificatale da
[...]
il 26.4.2022, in relazione ai crediti di cui ai seguenti titoli: Controparte_3
1) Cartella n. 05920000062615372000, asseritamente notificata il 29/01/2001 relativa a rate premio e regolazione premio, interessi di mora e oneri di riscossione per gli anni 1995, 1996 e 1997 per € 72.552,21; 2) 2) Cartella n. 05920040013532631000, asseritamente notificata il 09/07/2004 relativa
a rate premio e regolazione premio, interessi di mora e oneri di riscossione per gli anni 2002 e 2004 per € 21.664,57;
3) 3) Cartella n. 05920040053216135000, asseritamente notificata l'11/04/2005 relativa a rate premio e regolazione premio, interessi di mora e oneri di riscossione per gli anni 2003 e 2004 per € 23.487,23;
4) 4) Cartella n. 05920050047571018000, asseritamente notificata il 07/01/2006 relativa
a rate premio e regolazione premio, addizionale danno biologico, interessi di mora, sanzioni civili e oneri di riscossione per gli anni 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 per € 17.578,66;
5) 5) Cartella n. 05920060045109329000, asseritamente notificata il 28/04/2007 relativa
a rate premio e regolazione premio, interessi di mora e oneri di riscossione per gli anni 2005 e 2006 per € 15.882,72; 6) 6) Cartella n. 05920070042035557000, asseritamente notificata il 05/11/2007 relativa
a rate premio e regolazione premio, interessi di mora e oneri di riscossione per gli anni 2003, 2004, 2006, 2007 per € 9.923,40. eccependo l'omessa notifica delle succitate cartelle, la prescrizione dei relativi crediti, la violazione dell'art. 7 comma 1, L.n. 212/00.
e costituitisi, hanno contestato la fondatezza Controparte_2 CP_1 delle deduzioni avversarie e hanno concluso per il rigetto del ricorso. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Con riferimento ai crediti sottesi ai titoli di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5 della elencazione che precede, risulta fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. A tale riguardo occorre premettere, che, se per un verso, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come nella controversia in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Venendo nel caso in rilievo il termine quinquennale di prescrizione e non potendosi, al riguardo, condividere la tesi per cui, una volta intervenuta la
“irretrattabilità” della cartella di pagamento, possa operare il termine decennale dell'actio iudicati (avendo Cass. Sez. Un. N. 23397/16, in termini convincenti sul punto chiarito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4 crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds. altresì Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_4 che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ”), assorbente rilievo in senso favorevole alla tesi attorea CP_5 assume la considerazione che nessun atto interruttivo sia stato validamente documentato in relazione al lustro successivo alla data di notifica delle cartelle in questione (assertivamente notificate il 29.1.2001, il 9.7.2004, l'11.4.2005, il 7.1.2006, il 28.4.2007), laddove la notifica dell'intimazione di pagamento n.0592012915525105000 in ogni caso risale al mese di luglio 2012; (vds. anche Cassazione civile, sez. lav., 27.11.2019, n. 31010, secondo cui “Se nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione di cui all' art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l' art. 618-bis c.p.c. , in materia di previdenza), che tende a contestare l' an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei "vizi" che giustificano il ricorso all' art. 615 c.p.c. , è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo”).
Ad una diversa conclusione si deve invece pervenire in relazione alla parte della domanda che involge i crediti sottesi alla cartella n. 05920070042035557000. Sotto tale profilo, occorre, infatti, considerare come la documentazione prodotta da comprova, per un verso, la rituale notifica della Controparte_2 cartella di pagamento in parola (avvenuta in data 5.11.2007), per altro verso la valida e tempestiva interruzione del termine di prescrizione delle pretese contributive che vengono in rilievo, dapprima nel mese di luglio 2012 (ovvero entro il lustro decorrente dalla data di notifica della cartella) per il tramite della intimazione di pagamento n. 05920129015525206000, successivamente il 24.4.2017 ed il 6.4.2022 per il tramite delle ulteriori intimazioni di pagamento n. 05920179002063965000 e n. 05920229001587148000. Al contempo priva di pregio è l'eccezione di parte opponente che involge la violazione dell'art. 7 co. 1, L.n. 212/2000, dovendosi, a tale riguardo, fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 11722 del 14.5.2010), secondo cui “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza
- come può ritenersi sia avvenuto nel caso di specie, laddove l'intimazione di pagamento specificatamente indica numericamente il titolo prodromico, come detto debitamente notificato alla - per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non Pt_1 deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza delle parti opposte nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 26.6.2023, da Parte_1 nei confronti di ed così provvede:
[...] Controparte_2 CP_1 accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme oggetto delle cartelle di pagamento nn. 05920000062615372000, 05920040013532631000, 05920040053216135000, 05920050047571018000,
05920060045109329000, per intervenuta prescrizione dei relativi crediti;
rigetta la parte residua dell'opposizione; condanna le parti opposte, in solido e in parti uguali, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte opponente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in misura di euro 4.800,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 15 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma