Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 18/03/2026, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01865/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3656 del 2025, proposto da VE NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale LItano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Istituto Comprensivo “R. Borghi” di LI via Vesuvio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di LI, domiciliataria ex lege in LI, via Diaz 11;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di LI - Sez. Lavoro, n. 5256/2020, pubblicata il 29 ottobre 2020, notificata al M.I.M. in data 17 dicembre 2020 ed all'Istituto in data 15 dicembre 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo “R. Borghi” di LI via Vesuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa SA AL nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente introdotto il signor VE NO agisce per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di LI - Sez. Lavoro, n. 5256/2020, pubblicata il 29 ottobre 2020 (notificata a mano al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito- in data 17 dicembre 2020, ed all'Istituto Comprensivo R. Borghi di LI in data 15 dicembre 2020), nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere l’indennità sostitutiva per festività e ferie non godute, condannando le parti convenute in solido al pagamento della somma di euro 763,85 oltre accessori di legge.
2. La parte ricorrente ha altresì depositato attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
3. Le Amministrazioni resistenti hanno depositato mero atto di costituzione e documentazione.
4. All’udienza del 16 dicembre 2025 l’Avvocatura erariale ha istato per la compensazione delle spese di lite; indi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Va accolta la richiesta formulata dal difensore del ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. memorie dell’11 dicembre 2026).
6. Parte ricorrente, invero, ritiene integralmente soddisfatto il credito azionato, documentandone l’avvenuta corresponsione a mezzo del cedolino paga di ottobre 2025.
7. Sussistono, pertanto, ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a, i presupposti per dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando, sulla base di quanto dichiarato e documentato in atti, pienamente soddisfatta la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
8. Le spese di lite, in forza del canone della soccombenza virtuale, sono poste a carico delle parti resistenti, e si liquidano come in dispositivo, nella misura che tiene conto anche dello spontaneo - ancorché tardivo – adempimento, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto Comprensivo “Borghi” al pagamento in solido in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, avv. Pasquale LItano, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL LI Di LI, Presidente
SA AL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AL | EL LI Di LI |
IL SEGRETARIO