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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 100 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 100 /2019 R.G. promossa
DA
, C.F. nata il [...] a San Parte_1 C.F._1
AR D'AL (ME), elettivamente domiciliata in VIA CONSOLARE
ANTICA N. 745 CAPO D'ORLANDO (ME) presso lo studio dell'avv.
IR GI RI (C.F. PEC CodiceFiscale_2
), che la rappresenta e difende per Email_1 procura in atti
ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., Controparte_1 con sede in Capo d'Orlando, elettivamente domiciliata in VIA
FONTANELLE, 22 PATTI (ME) presso lo studio dell'avv. FERRIGNO
CE (C.F. PEC CodiceFiscale_3
, che la rappresenta e difende per Email_2 procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.IVA ) IN PERSONA DEL Controparte_2 P.IVA_1
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., con sede in Milano Corso Como n. 17, elettivamente domiciliata in VIA G. GRILLO N. 61 MESSINA presso lo studio dell'avv. RIZZO ANTONINO (C.F. - PEC C.F._4 avv. iuffre) che la rappresenta e difende per Email_3 procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
In fatto e in diritto
conveniva in giudizio l in persona del Parte_1 Controparte_3 legale rappresentante p.t. nonché l in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, pari a complessivi € 25.000,00, subiti a causa del sinistro avvenuto in data 29.12.2017 allorquando la stessa -verso le ore
19.00- mentre si trovava con il marito nella struttura Cinema Multimedia, in attesa del cognato, per assistere a un film, rovinava a terra a causa di un gradino che costeggiava lo scivolo disabili lato mare, non visibile né segnalato. L'attrice allegava di avere riportato un “Trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro con lesione del L.C.E.”; che a seguito di successive ed ulteriori visite specialistiche, con correlati accertamenti diagnostici, le veniva prescritta terapia medico/riabilitativa; che dal sinistro in questione aveva ripostato esiti invalidanti;
che si erano rivelati vani i tentativi di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia.
Si costituiva l eccependo, preliminarmente, il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il Comune di Capo
d'Orlando il custode della struttura concessa in comodato d'uso alla convenuta e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse pretese in assenza dei presupposti di cui al citato art. 2051 c.c., stante la mancata diligenza dell'attrice -unica responsabile della caduta.
Si costituiva, altresì, la eccependo Controparte_2
l'improcedibilità delle domande nei propri confronti, non avendo l'attrice azione diretta verso la compagnia assicuratrice e, comunque, non essendo legittimata passiva attesa l'inoperatività della polizza rispetto alla struttura Cinema Multimedia ove si è verificato il sinistro risultando, piuttosto, assicurata solo l;
in subordine Controparte_3 rilevava, in ogni caso, l'assenza di responsabilità totale e/o parziale in capo all'associazione convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande e la vittoria di spese e compensi difensivi
Pertanto, ammessa ed espletata la chiesta prova per testi e disattesa la domanda attorea di CTU, la causa -precisate le conclusioni- veniva assegnata in decisione in data 10.09.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, le domande attoree non meritano accoglimento, per quanto di ragione.
In primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, posto che l'associazione è da ritenersi CP_3 custode dell'immobile concesso in comodato dal Comune di Capo
d'Orlando per lo svolgimento delle attività elencate nel contratto di comodato allegato in atti.
Quanto alla responsabilità della convenuta per i danni subiti dall'attrice, quest'ultima non ha fornito prova del nesso di derivazione causale dalla res in custodia.
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (ex multis Cass. n.
6651/2020), senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale inteso come evento imprevisto/imprevedibile o comprensivo anche del fatto del terzo o financo dello stesso danneggiato al quale è richiesto di tenere condotte diligenti e caute, atte a scongiurare l'eventus damni.
Ebbene, alla luce delle risultanze di causa e dell'esito della prova testimoniale, va escluso che la responsabilità per i fatti di causa sia da ascrivere in capo all , poiché non è stato provato Controparte_3 dalla -come suo onere- il nesso eziologico di cui sopra. Pt_1
Difatti, l'attrice assume di essere caduta a causa del gradino che costeggiava lo scivolo per disabili posto fuori dal cinema dove si era recata per assistere a un film, ma i testimoni addotti dalla stessa attrice non hanno reso dichiarazioni dettagliate e univoche in ordine alla dinamica dell'incidente, risultando per di più contraddittori sulla presenza di illuminazione in loco.
In particolare, il teste (marito dell'attrice, escusso Testimone_1 all'udienza del 26.5.2022), ha dichiarato che la “moglie stava scendendo dallo scalino che costeggia lo scivolo disabili attraversando poi lo scivolo stesso per andare dal cognato che si trovava tra lo scivolo
e le scale….non vi sono pali della luce in corrispondenza del gradino oggetto dell'occorso”.
Il teste (figlio dell'attrice, escusso all'udienza di cui Testimone_2 sopra) nulla ha, invece, saputo riferire sulla dinamica del sinistro non essendo presente al momento del fatto.
Il teste (cognato dell'attrice, escusso all'udienza de Testimone_3 qua) ha dichiarato, in parziale contrasto con il riferito del Consiglio, di stare “salendo dallo scivolo per disabili per entrare al cinema…mentre mia cognata mi veniva incontro scendendo dallo scivolo in modo obbliquo ed è caduta per la presenza di un gradino non visibile…l'illuminazione è scarsa”.
Dirimente e attendibile si è rivelata, però, l'escussione del teste di parte convenuta il quale ha chiarito, all'udienza del 7.12.2023, Controparte_4 che “il gradino non presenta anomalie… sopra il gradino ci sono i fari, che sono sempre accesi ed a tessa lo stesso gradino è segnalato dalla striscia di colore giallo e nero. Non ricordo se le strisce sono presenti per tutta la lunghezza dello scivolo… le luci sono sempre accese anche quando il cinema è chiuso… ci sono i fari della pubblica illuminazione in prossimità dello scivolo, ma come ho detto, sopra il cinema sono presenti due fari collegati alla rete elettrica del cinema stesso che illuminano lo scivolo e tutto lo spazio antistante… il gradino si trova nella parte esterna del cinema. Oltre allo scivolo riservato ai disabili posizionato lato marre è possibile entrare dentro al cinema attraverso la scalinata centrale, esiste poi l'ulteriore scalinata d'uscita distante sei, sette metri dallo scivolo…posso dire che il gradino non è occulto, è visibile e segnalato, si trova nell'area esterna e preciso che la scalinata lato mare adiacente allo scivolo è solo per l'uscita.”
Tanto premesso, l'istruttoria orale non ha provato il nesso eziologico tra la res asseritamente dannosa e l'evento verificatosi risultando, piuttosto, ben più probabile che la caduta sia da ascrivere alla condotta negligente della danneggiata, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.
Dal canto suo, parte convenuta ha dato prova (cfr. in particolare escussione teste della colpa della danneggiata la quale, CP_4 considerata la piena visibilità del gradino illuminato e financo segnalato da striscia di colore giallo e nero, la possibilità di accedere al cinema anche attraverso una “scalinata centrale” piuttosto che dallo scivolo riservato ai disabili e adiacente al gradino per cui è causa, ha senza dubbio determinato il verificarsi dell'evento dannoso con un comportamento distratto, per nulla cauto e contrario all'ordinaria diligenza;
comportamento che integra, quindi, il c.d. caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità della parte convenuta medesima sia in riferimento all che alla Controparte_3 Controparte_2
In particolare, in ordine alla posizione processuale della Controparte_2 va, tra l'altro, accolta l'eccezione preliminare formulata da quest'ultima
-da ritenersi assorbente rispetto alle altre proposte in comparsa- nel senso che parte attrice non avrebbe potuto citarla direttamente in giudizio non vertendosi in materia di danni da circolazione di veicoli ex
D.L.vo 209/2005 o da esercizio della caccia ex L. 968/1977.
Ciò posto, le domande attoree vanno rigettate.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 100/2019 R.G., promossa da contro Parte_1 CP_3
e , disattesa e respinta ogni contraria
[...] Controparte_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna al pagamento in favore di ciascuna Parte_1 convenuta di € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Patti, il 3.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 100 /2019 R.G. promossa
DA
, C.F. nata il [...] a San Parte_1 C.F._1
AR D'AL (ME), elettivamente domiciliata in VIA CONSOLARE
ANTICA N. 745 CAPO D'ORLANDO (ME) presso lo studio dell'avv.
IR GI RI (C.F. PEC CodiceFiscale_2
), che la rappresenta e difende per Email_1 procura in atti
ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., Controparte_1 con sede in Capo d'Orlando, elettivamente domiciliata in VIA
FONTANELLE, 22 PATTI (ME) presso lo studio dell'avv. FERRIGNO
CE (C.F. PEC CodiceFiscale_3
, che la rappresenta e difende per Email_2 procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.IVA ) IN PERSONA DEL Controparte_2 P.IVA_1
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., con sede in Milano Corso Como n. 17, elettivamente domiciliata in VIA G. GRILLO N. 61 MESSINA presso lo studio dell'avv. RIZZO ANTONINO (C.F. - PEC C.F._4 avv. iuffre) che la rappresenta e difende per Email_3 procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
In fatto e in diritto
conveniva in giudizio l in persona del Parte_1 Controparte_3 legale rappresentante p.t. nonché l in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, pari a complessivi € 25.000,00, subiti a causa del sinistro avvenuto in data 29.12.2017 allorquando la stessa -verso le ore
19.00- mentre si trovava con il marito nella struttura Cinema Multimedia, in attesa del cognato, per assistere a un film, rovinava a terra a causa di un gradino che costeggiava lo scivolo disabili lato mare, non visibile né segnalato. L'attrice allegava di avere riportato un “Trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro con lesione del L.C.E.”; che a seguito di successive ed ulteriori visite specialistiche, con correlati accertamenti diagnostici, le veniva prescritta terapia medico/riabilitativa; che dal sinistro in questione aveva ripostato esiti invalidanti;
che si erano rivelati vani i tentativi di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia.
Si costituiva l eccependo, preliminarmente, il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il Comune di Capo
d'Orlando il custode della struttura concessa in comodato d'uso alla convenuta e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse pretese in assenza dei presupposti di cui al citato art. 2051 c.c., stante la mancata diligenza dell'attrice -unica responsabile della caduta.
Si costituiva, altresì, la eccependo Controparte_2
l'improcedibilità delle domande nei propri confronti, non avendo l'attrice azione diretta verso la compagnia assicuratrice e, comunque, non essendo legittimata passiva attesa l'inoperatività della polizza rispetto alla struttura Cinema Multimedia ove si è verificato il sinistro risultando, piuttosto, assicurata solo l;
in subordine Controparte_3 rilevava, in ogni caso, l'assenza di responsabilità totale e/o parziale in capo all'associazione convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande e la vittoria di spese e compensi difensivi
Pertanto, ammessa ed espletata la chiesta prova per testi e disattesa la domanda attorea di CTU, la causa -precisate le conclusioni- veniva assegnata in decisione in data 10.09.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, le domande attoree non meritano accoglimento, per quanto di ragione.
In primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, posto che l'associazione è da ritenersi CP_3 custode dell'immobile concesso in comodato dal Comune di Capo
d'Orlando per lo svolgimento delle attività elencate nel contratto di comodato allegato in atti.
Quanto alla responsabilità della convenuta per i danni subiti dall'attrice, quest'ultima non ha fornito prova del nesso di derivazione causale dalla res in custodia.
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (ex multis Cass. n.
6651/2020), senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale inteso come evento imprevisto/imprevedibile o comprensivo anche del fatto del terzo o financo dello stesso danneggiato al quale è richiesto di tenere condotte diligenti e caute, atte a scongiurare l'eventus damni.
Ebbene, alla luce delle risultanze di causa e dell'esito della prova testimoniale, va escluso che la responsabilità per i fatti di causa sia da ascrivere in capo all , poiché non è stato provato Controparte_3 dalla -come suo onere- il nesso eziologico di cui sopra. Pt_1
Difatti, l'attrice assume di essere caduta a causa del gradino che costeggiava lo scivolo per disabili posto fuori dal cinema dove si era recata per assistere a un film, ma i testimoni addotti dalla stessa attrice non hanno reso dichiarazioni dettagliate e univoche in ordine alla dinamica dell'incidente, risultando per di più contraddittori sulla presenza di illuminazione in loco.
In particolare, il teste (marito dell'attrice, escusso Testimone_1 all'udienza del 26.5.2022), ha dichiarato che la “moglie stava scendendo dallo scalino che costeggia lo scivolo disabili attraversando poi lo scivolo stesso per andare dal cognato che si trovava tra lo scivolo
e le scale….non vi sono pali della luce in corrispondenza del gradino oggetto dell'occorso”.
Il teste (figlio dell'attrice, escusso all'udienza di cui Testimone_2 sopra) nulla ha, invece, saputo riferire sulla dinamica del sinistro non essendo presente al momento del fatto.
Il teste (cognato dell'attrice, escusso all'udienza de Testimone_3 qua) ha dichiarato, in parziale contrasto con il riferito del Consiglio, di stare “salendo dallo scivolo per disabili per entrare al cinema…mentre mia cognata mi veniva incontro scendendo dallo scivolo in modo obbliquo ed è caduta per la presenza di un gradino non visibile…l'illuminazione è scarsa”.
Dirimente e attendibile si è rivelata, però, l'escussione del teste di parte convenuta il quale ha chiarito, all'udienza del 7.12.2023, Controparte_4 che “il gradino non presenta anomalie… sopra il gradino ci sono i fari, che sono sempre accesi ed a tessa lo stesso gradino è segnalato dalla striscia di colore giallo e nero. Non ricordo se le strisce sono presenti per tutta la lunghezza dello scivolo… le luci sono sempre accese anche quando il cinema è chiuso… ci sono i fari della pubblica illuminazione in prossimità dello scivolo, ma come ho detto, sopra il cinema sono presenti due fari collegati alla rete elettrica del cinema stesso che illuminano lo scivolo e tutto lo spazio antistante… il gradino si trova nella parte esterna del cinema. Oltre allo scivolo riservato ai disabili posizionato lato marre è possibile entrare dentro al cinema attraverso la scalinata centrale, esiste poi l'ulteriore scalinata d'uscita distante sei, sette metri dallo scivolo…posso dire che il gradino non è occulto, è visibile e segnalato, si trova nell'area esterna e preciso che la scalinata lato mare adiacente allo scivolo è solo per l'uscita.”
Tanto premesso, l'istruttoria orale non ha provato il nesso eziologico tra la res asseritamente dannosa e l'evento verificatosi risultando, piuttosto, ben più probabile che la caduta sia da ascrivere alla condotta negligente della danneggiata, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.
Dal canto suo, parte convenuta ha dato prova (cfr. in particolare escussione teste della colpa della danneggiata la quale, CP_4 considerata la piena visibilità del gradino illuminato e financo segnalato da striscia di colore giallo e nero, la possibilità di accedere al cinema anche attraverso una “scalinata centrale” piuttosto che dallo scivolo riservato ai disabili e adiacente al gradino per cui è causa, ha senza dubbio determinato il verificarsi dell'evento dannoso con un comportamento distratto, per nulla cauto e contrario all'ordinaria diligenza;
comportamento che integra, quindi, il c.d. caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità della parte convenuta medesima sia in riferimento all che alla Controparte_3 Controparte_2
In particolare, in ordine alla posizione processuale della Controparte_2 va, tra l'altro, accolta l'eccezione preliminare formulata da quest'ultima
-da ritenersi assorbente rispetto alle altre proposte in comparsa- nel senso che parte attrice non avrebbe potuto citarla direttamente in giudizio non vertendosi in materia di danni da circolazione di veicoli ex
D.L.vo 209/2005 o da esercizio della caccia ex L. 968/1977.
Ciò posto, le domande attoree vanno rigettate.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 100/2019 R.G., promossa da contro Parte_1 CP_3
e , disattesa e respinta ogni contraria
[...] Controparte_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna al pagamento in favore di ciascuna Parte_1 convenuta di € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Patti, il 3.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)