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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 3278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3278 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO ANNA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n. 116
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CONTE ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 201
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 14/02/2025 e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 07/12/1989, che dalla loro unione erano nati due figli: e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che si erano separati Per_1 Per_2 consensualmente in forza di decreto di omologa n. 4717/2014 reso dall'intestato Tribunale, depositato in data 02.07.2014 previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
18.03.2014; che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Per l'udienza cartolare del 8.5.25, pervenivano note sottoscritte dalle parti con cui le stesse ribadivano la volontà di divorziare alle conclusioni concordate;
acquisito il parere del P.M., il
Tribunale riservava la decisione della causa al Collegio.
La domanda, da intendersi rivolta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte prima dei registri, è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui alle note depositate in data 05.05.2025: “ 1) al fine di regolare ogni rapporto economico-patrimoniale conseguente al rapporto coniugale, il sig. ha corrisposto alla sig.ra l'importo Parte_1 Parte_2 complessivo di euro 10.000,00, mediante bonifico bancario a titolo di liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno post-matrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della legge n.
898/1970;
2) la somma corrisposta costituisce contributo economico in un'unica soluzione ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, della sig.ra nei Pt_2 riguardi del sig. , connessa e/o consequenziale al rapporto matrimoniale, e con essa le parti Pt_1 hanno risolto e regolato ogni loro rapporto economico-patrimoniale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
3) si Voglia dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali, con rinuncia al vincolo di solidarietà ex co. 8, art. 13 l.p.f., da parte degli avvocati, che sottoscrivono il presente verbale di udienza.”
2 Ciò posto quanto all'assegno divorzile val bene precisare che in ordine all'assegno divorzile una tantum il Tribunale, chiamato ad effettuare un controllo di equità circa l'ammontare di tale assegno, ritiene, in ragione della situazione economico-patrimoniale delle parti, gli stessi risultano proprietari degli immobili in cui risiedono, il svolge attività di lavoro subordinato con Pt_1 qualifica di operaio presso la Holiday Inn in Napoli, mentre è inoccupata, delle dichiarazioni Pt_2 dei redditi del che l'ammontare della somma dell'assegno in unica soluzione, ossia € Pt_1
10.000,00 (diecimila/00 ), sia equo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 07/12/1989
(atto n. 281, parte I, s., sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 1989);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3278 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO ANNA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n. 116
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CONTE ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 201
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 14/02/2025 e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 07/12/1989, che dalla loro unione erano nati due figli: e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che si erano separati Per_1 Per_2 consensualmente in forza di decreto di omologa n. 4717/2014 reso dall'intestato Tribunale, depositato in data 02.07.2014 previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
18.03.2014; che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Per l'udienza cartolare del 8.5.25, pervenivano note sottoscritte dalle parti con cui le stesse ribadivano la volontà di divorziare alle conclusioni concordate;
acquisito il parere del P.M., il
Tribunale riservava la decisione della causa al Collegio.
La domanda, da intendersi rivolta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte prima dei registri, è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui alle note depositate in data 05.05.2025: “ 1) al fine di regolare ogni rapporto economico-patrimoniale conseguente al rapporto coniugale, il sig. ha corrisposto alla sig.ra l'importo Parte_1 Parte_2 complessivo di euro 10.000,00, mediante bonifico bancario a titolo di liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno post-matrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della legge n.
898/1970;
2) la somma corrisposta costituisce contributo economico in un'unica soluzione ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, della sig.ra nei Pt_2 riguardi del sig. , connessa e/o consequenziale al rapporto matrimoniale, e con essa le parti Pt_1 hanno risolto e regolato ogni loro rapporto economico-patrimoniale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
3) si Voglia dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali, con rinuncia al vincolo di solidarietà ex co. 8, art. 13 l.p.f., da parte degli avvocati, che sottoscrivono il presente verbale di udienza.”
2 Ciò posto quanto all'assegno divorzile val bene precisare che in ordine all'assegno divorzile una tantum il Tribunale, chiamato ad effettuare un controllo di equità circa l'ammontare di tale assegno, ritiene, in ragione della situazione economico-patrimoniale delle parti, gli stessi risultano proprietari degli immobili in cui risiedono, il svolge attività di lavoro subordinato con Pt_1 qualifica di operaio presso la Holiday Inn in Napoli, mentre è inoccupata, delle dichiarazioni Pt_2 dei redditi del che l'ammontare della somma dell'assegno in unica soluzione, ossia € Pt_1
10.000,00 (diecimila/00 ), sia equo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 07/12/1989
(atto n. 281, parte I, s., sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 1989);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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