Articolo 23 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 22Articolo 24
Versione
21 marzo 1958
Art. 23.
Per ciascuna Cassa pensioni, facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, la prescrizione prevista dall'ultimo comma, rispettivamente, dall' art. 61 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , dell' art. 55 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , dell' art. 64 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 , e dell' art. 53 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 2312 , si applica soltanto per le rate di pensione gia' ammesse a pagamento.
La norma di cui al comma precedente ha valore di interpretazione autentica.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958
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