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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1102/2022 r.g. vertente fra:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. CARLO IANNELLI;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), (cf: CP_1 C.F._3 CP_2
e (cf: ,) C.F._4 Controparte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. CARLO POLI;
PARTE APPELLATA
*
Oggi 12/11/2025, alle ore 12,23, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Silvia Colombo in sostituzione dell'avv. Iannelli Per parte appellate, l'Avv. Anna Basetti Sani in sostituzione degli avv.ti Poli Carlo e Cappellini Francesca
I difensori si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 12 IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1102/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1102/2022 promossa da:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. CARLO IANNELLI;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), (cf: CP_1 C.F._3 CP_2
e (cf: ,) C.F._4 Controparte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. CARLO POLI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 326/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 07/04/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
In via principale:
- riformare totalmente per le motivazioni in fatto e in diritto dedotte nel presente atto la Sentenza di primo grado e di conseguenza
- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra ; Parte_2
pagina 2 di 12 In ogni caso: nel merito rigettare ogni domanda spiegata dalle attrici perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni su esposte e confermare la validità, efficacia ed opponibilità dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. istituito dal convenuto;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa IVA e CPA come per legge, oltre il 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 decr. Min. n. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
- si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova già formulati in primo grado:
1) “Vero che il sig. provvedeva e provvede alle spese alimentari nonché Parte_1 quelle necessarie per l'abbigliamento per la figlia e la propria famiglia ovvero Per_1 fornendo loro il denaro necessario, anche tramite ricariche sulla Postepay”
2) “Vero che il sig. provvede a pagare il canone di locazione dell'abitazione in cui Pt_1 vive la figlia con la propria famiglia” Per_1
3) “Vero che il sig. si occupa di pagare le bollette per le forniture, ovvero fornisce il Pt_1 denaro necessario e, della figlia e della propria famiglia, anche tramite Per_1 ricariche sulla Postepay”
4) “Vero che il sig. sostiene le spese mediche per la figlia e della nipote Pt_1 Per_1
” Per_2
5) “Vero che il sig. si è occupato dell'acquisto dei mobili per la casa presa in Pt_1 locazione in Fucecchio dalla figlia ” Per_1
– sui capitoli 1), 2), 3), 4) e 5) la sig.ra , residente in [...]
11; su tutti i capitoli di prova i Sigg.ri e entrambi residenti Tes_1 Testimone_2
Quarrata (PT) alla via Gorizia n. 33.”
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, così decidere:
- Rigettare l'appello proposto dai signori e in quanto Parte_1 Parte_2 infondato in fatto ed in diritto, e confermare integralmente la sentenza impugnata.
- Al fine di non incorrere nella decadenza prevista dall'art. 346 c.p.c., si chiede, in subordine, che venga accertato che il vincolo di destinazione di cui ai rogiti del Notaio Dott. Per_3 del 27.05.2014, Rep. 9082, Racc. 3748, è simulato ex art. 1414 e ss. c.c. e
[...] conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia di siffatto contratto;
e, in ulteriore subordine, che venga dichiarata l'inefficacia dell'Atto di destinazione di cui ai rogiti del Notaio Dott. del 27.05.2014, Rep. 9082, Racc. 3748, nei confronti delle Persona_3 creditrici ista e ai sensi Parte_3 CP_2 Controparte_3 dell'art. 2901 c.c.
In ogni caso:
- Voglia altresì l'Ecc.ma Corte di Appello adita ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliare, esonerandolo all'uopo da qualsiasi responsabilità, di annotare, ai pagina 3 di 12 sensi e per gli effetti dell'art. 2655 c.c., l'emananda sentenza. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande e/o eccezioni nuove, e quindi inammissibili in quanto tardive, eventualmente introdotte dalla controparte.
Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario del 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 326/2022 pubblicata il 07/04/2022, ha dichiarato la nullità, ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 2740 c.c. dell'Atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. denominato “ e ” stipulato tra i coniugi e CP_5 Per_1 Parte_1 Pt_2 per atto pubblico rogato il 27.5.2014 dal Notaio col quale
[...] Persona_3 Pt_1 aveva apposto un vincolo di destinazione al suo patrimonio immobiliare a favore della
[...] moglie e dei figli.
1.1 e con citazione notificata il CP_1 CP_2 Controparte_3
26.5.2017, avevano agito contro il fratello e sua moglie Parte_1 Parte_2 impugnando il suddetto atto per nullità, in subordine per simulazione e in ulteriore subordine per revocatoria ordinaria.
A sostegno della domanda, avevano dedotto d'essere creditrici del fratello (di quasi 4 milioni di euro) per risarcimento del danno da occupazione senza titolo dell'immobile a uso commerciale sito in Quarrata Viale Montalbano 208/2016 nel periodo 1.1.1984/31.12.2007, come da domanda a suo tempo proposta dalla loro mamma dinanzi al Persona_4
Tribunale di Pistoia in causa n. 492/2009 rg, nella quale esse erano subentrate in luogo dell'attrice originaria. In particolare, l'immobile era di proprietà esclusiva della e Per_4
che lo aveva avuto in locazione, l'avrebbe dovuto rilasciare alla scadenza del Parte_1
31.12.1983, mentre ciò aveva fatto solo il 31.12.2007. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n.
1283/2016, aveva rigettato la loro domanda, ma esse avevano impugnato il provvedimento e la causa d'appello pendeva (n. 529/2017 rg).
Avevano inoltre sostenuto che non sussisteva la meritevolezza, requisito di validità dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.; il quale era comunque del tutto simulato o, in estremo subordine, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.-
1.2 e si erano costituiti per resistere, quest'ultima Parte_1 Parte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ed eccependo entrambi facendo notare che il preteso credito delle sorelle verso il fratello era stato escluso nel giudizio di Pt_1
pagina 4 di 12 primo grado;
contestando comunque nel merito ogni domanda, dal momento che l'atto era servito per conservare e incrementare il patrimonio immobiliare affinché ne fruissero, sin quando in vita, i coniugi, indi i figli e CP_6 CP_4
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha recepito la testi principale delle attrici, provvedendo di conseguenza.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
[...]
Appello, e (di seguito CP_1 CP_2 Controparte_3 anche appellate), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo motivo ripropone l'eccezione, sollevata nel corso del primo grado (anche a seguito della sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado n. 1283/2016, citata), di carente interesse ad agire delle sorelle Pt_1
Al Tribunale, che aveva superato l'eccezione motivando che «[…] ancorché sub iudice
(pendente è il ricorso ed il contro ricorso per Cassazione), il loro presunto credito risarcitorio nei confronti della parte convenuta, lo stesso è allo stato sufficiente per dimostrare l'esistenza di un interesse attuale e concreto alla rimozione del vincolo di destinazione per cui è causa ancorché esso si moduli differentemente a fronte delle diverse domande spiegate. Né peraltro è possibile come richiesto da parte convenuta alla scrivente, sotto il profilo della legittimazione attiva e/o dell'interesse ad agire, sindacare
l'ammissibilità e/o valutare l'esito del procedimento pendente dinnanzi alla Suprema Corte in termini di sua ammissibilità […]», gli appellanti obiettano che nessun credito, in alcuna forma, può dirsi sussistente in capo alle Pt_1
2.2 Il secondo motivo reitera l'eccezione di carente legittimazione passiva della in Pt_2 quanto estranea all'atto impugnato.
2.3 Il terzo motivo, entrando nel merito stretto, contesta il giudizio di esclusione di un interesse meritevole di legittimare il vincolo di destinazione impresso ai beni.
2.4 Il quarto motivo, al di là dell'assorbimento delle domande subordinate di simulazione e revocatoria, ribadisce tutte le eccezioni e contestazioni sul punto mosse in prime cure. pagina 5 di 12 2.5 Il quinto motivo concerne le spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e CP_1 CP_2 [...] nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le Controparte_3 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
in subordine insistendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., per l'accoglimento della domanda di simulazione ovvero, in via ancora gradata dell'azione pauliana.
4. Per l'udienza del 12.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellante ha dedotto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5853/2025 del 5.3.2025, aveva rigettato il ricorso delle sorelle avverso la sentenza n. 2523/2019 della Corte d'Appello di Pt_1
Firenze, confermativa, a sua volta, di quella di primo grado del Tribunale di Pistoia, che aveva respinto le richieste risarcitorie delle Pt_1
Con ordinanza del 26.3.2025 la Corte ha fissato udienza di discussione orale, con termine per note conclusionali, depositate dalla sola parte appellata.
La causa è stata oggi discussa, come da precedente parte di verbale.
***
5. Va accolto il primo motivo d'appello, assorbiti gli altri;
e, in riforma della sentenza impugnata, tutte le domande proposte dalle ivi comprese quelle di simulazione e Pt_1 revocatoria, devono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
5.1 L'interesse ad agire è stato rappresentato in questo processo deducendo il credito risarcitorio nei confronti di indicato in € 3.399.155,38, per l'occupazione Parte_1 senza titolo dell'immobile commerciale di Quarrata Viale Montalbano 208/2016; occupazione pagina 6 di 12 protrattasi dal 31.12.1983 al rilascio, in data 31.12.2017 (atto di citazione di primo grado, pag.
2).
Il credito, a sua volta, era oggetto di accertamento nella causa n. 492/2009 rg dinanzi al
Tribunale di Pistoia, che era stato avviato da proprietaria Per_4 Parte_4 dell'immobile, contro ed era proseguito, alla morte dell'attrice in data Parte_1
15.6.2013, dalle odierne appellanti, quali eredi.
Al momento di proposizione di questa causa, come narrato nell'atto di citazione, il giudizio n. 492/2009 rg era stato definito in primo grado con sentenza n. 1283/2016 del
Tribunale di Pistoia, che aveva respinto la domanda risarcitoria;
sentenza che era stata appellata dalle Pt_1
Al momento della decisione qui impugnata, era già intervenuta la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 2523/2019, che aveva respinto l'impugnazione delle Pt_1
Nondimeno, avendo esse interposto ricorso per cassazione, ha ritenuto il primo giudice che sussistesse comunque un interesse ad agire.
A oggi, come già s'è dato atto, la S.C., con ordinanza n. 5853/2025 del 5.3.2025, ha disatteso il ricorso delle Martini, così che costituisce cosa giudicata fra le parti che il credito a tutela del quale è stata proposta l'azione di nullità e quelle subordinate di simulazione e revocatoria, non esiste.
5.2 Sia l'azione principale, accolta, sia quelle subordinate, assorbite e riproposte ex art. 346 c.p.c., poggiano, per l'interesse, su un credito meramente eventuale, quale è quello litigioso in origine dedotto, ossia quello risarcitorio, oggetto della causa definita dal recente provvedimento della Corte di Cassazione.
Si può concedere alle appellate che non solo per l'azione revocatoria (nell'ambito della quale il concetto di credito eventuale, sull'abbrivio della norma dell'art. 2901 c.c., laddove ricomprende nella tutela pauliana anche il credito sottoposto a termine o a condizione, è stato elaborato: cfr Cass. SSUU civ. 18.5.2004 n. 9440 e succ.), ma anche per l'azione di simulazione e per quella di nullità, sia sufficiente a integrare l'interesse ad agire un credito anche solo eventuale.
Tuttavia, esso non sussisteva già in primo grado;
men che meno sussiste ora, dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5853/2025; e, poiché l'interesse ad agire, in quanto pagina 7 di 12 condizione dell'azione, deve sussistere al momento della decisione, se ne devono trarre le ovvie conseguenze.
5.2.a Questa stessa Corte ha già varie volte ritenuto che il credito eventuale può sussistere sin quando un giudice, anche con sentenza non irrevocabile, ne abbia negato l'esistenza (cfr, per tutte, App. FI, III civ. sentenza n. 986/2023 pubblicata il 10.5.2023).
La sentenza, anche di primo grado e anche se gravata, è pur sempre un atto che determina un ben diverso assetto delle posizioni delle parti (su questo cfr, in generale, Cass.
SSUU 10027/2012), perché, mentre prima della sua emissione si confrontano solo due prospettazioni di parte, così che quella di chi agisce, ancorché avversata dalla tesi della controparte, esprime comunque una posizione di pari dignità, dopo di essa esiste un accertamento da parte di un giudice scaturito all'esito di un processo, che non può che degradare la posizione della parte risultata soccombente.
Sicché, così come non è un credito eventuale quello manifestamente insussistente o fantasioso (ipotesi, peraltro, raramente registrata dalla prassi giudiziale), altrettanto non lo è quello che un giudice abbia negato, anche se con un provvedimento non ancora definitivamente stabilizzato dall'irrevocabilità.
Ne segue che sin dal primo grado, nel quale era noto che il credito delle sorelle Pt_1 era stato negato, nel giudizio ove della sua esistenza si discuteva, addirittura nei due gradi di merito, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la conclamata inesistenza di qualsiasi interesse, perché, come è ovvio, in difetto di una posizione creditoria, quanto meno eventuale, il vincolo imposto con l'atto impugnato, non può determinare alcun nocumento alle le quali, Pt_1 non vantando alcun credito, neppure hanno interesse ad aggredire i beni vincolati.
5.2.b Se anche non si condividesse l'argomento che precede, si dovrebbe pur sempre prendere atto che, a oggi, l'inesistenza del credito risarcitorio è cosa giudicata, per effetto dell'ordinanza n. n. 5853/2025 della Corte di Cassazione.
A questo punto, quel credito non esiste più tout court, con assorbimento di qualsiasi discussione sul credito eventuale.
E poiché l'interesse, quale condizione dell'azione, deve persistere sino alla decisione, esso dovrebbe essere rilevato persino di ufficio, laddove comunque, nel presente caso, il tema
è oggetto di specifico motivo di appello.
5.3 Non inducono a mutare convincimento le difese spiegate dalle appellate. pagina 8 di 12
5.3.a Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.3.2025, la difesa delle Pt_1 prendendo posizione sulla ordinanza di legittimità, ha sostenuto la persistenza dell'interesse in quanto:
(-) pendeva ancora il termine per proporre revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.;
(-) esistevano altri crediti che le vantavano nei confronti del fratello: € 9.000,00 Pt_1
a titolo di quota parte per l'IMU dovuta al Comune di Quarrata negli anni dal 2021 al 2024, anticipata dalle appellate;
€ 210,00 a titolo di quota parte dovuta al Parte_5
; € 800,00 a titolo di quota parte del premio assicurativo per polizza r.c. e
[...] antincendi;
nonché altre spese, non meglio determinate, per l'occupazione suolo pubblico per il passo carrabile, le utenze relative all'immobile di Quarrata;
nonché, infine, debiti futuri per imposte e tasse che scadranno.
Si dissente.
5.3.a.i A oggi non si è avuta notizia dell'interposizione di impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della ordinanza di legittimità, sicché il relativo argomento non ha ragion d'essere; né, comunque, lo aveva neppure al momento in cui fu esposto, perché, come si è già motivato, il credito eventuale era già venuto meno per effetto, addirittura, della citata sentenza n. 1283/2016 del Tribunale di Pistoia.
5.3.a.ii Gli altri crediti non sono utilmente deducibili dalle perché l'interesse in Pt_1 vista del quale si agisce in giudizio deve essere quello ab origine prospettato, altrimenti essendovi una chiara lesione del contraddittorio, con indebito ampliamento del tema del decidere.
Il fatto che l'interesse possa utilmente sopravvenire, anche se inizialmente mancante, non implica anche che esso possa dipendere da fatti o prospettazioni diverse da quelle sulle quali la causa è stata intentata e rispetto ai quali il convenuto si è difeso. Sicché, la regola secondo la quale la mancanza iniziale della condizione dell'azione non implica la sua inammissibilità, ove sopravvenga prima della decisione, sta solo a significare che la prospettazione della condizione del diritto di azione (interesse o legittimazione che sia) può anche non corrispondere alla realtà del momento iniziale della causa, purché vi corrisponda nel successivo momento della decisione.
Può esprimersi lo stesso concetto notando, da distinto punto di vista, che l'elemento che fonda l'interesse ad agire resta, al pari di quello che fonda la pretesa di merito, un fatto che pagina 9 di 12 l'attore deve allegare al momento di proporre l'azione, dal momento che, a questi fini, nulla cambia se si tratti di fatto che sorregge il merito ovvero di fatto che integra una condizione dell'azione. Pertanto, dopo che il tema del decidere sia compiutamente delineato, nessuna delle parti può ampliare l'oggetto del giudizio, men che meno in appello, deducendo nuovi fatti, a nulla importando, a questi fini, se la novità sia funzionale al merito o alle condizioni dell'azione, perché i fatti nuovi, per qualsiasi fine introdotti, alterano un contraddittorio ormai chiuso.
5.3.b Nella comparsa conclusionale, le appellate propongono le seguenti riflessioni:
5.3.b.i «[…] Controparte si dilunga in una disamina relativa al credito vantato dalle odierne appellanti, al fine di dimostrare la carenza di interesse ad agire delle suddette. Non
è innanzitutto questa la sede per esaminare i motivi di appello della sentenza del Tribunale di Pistoia e quelli di impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze, che sono stati valutati e decisi nel separato giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. […]» (pag. 8).
Per contro, il giudicato rinveniente dall'ordinanza di legittimità nega in radice il credito;
accerta, cioè, che esso non esiste, col che non esiste neppure nella forma eventuale.
Pertanto, le ulteriori lunghe dissertazioni che seguono (sino a pag. 10), con riferimento al credito di € 3.399.155,38 che sarebbe consacrato nella c.t.u. svolta nell'altro giudizio, sono del tutto fuori bersaglio, perché hanno per oggetto un credito che nel mondo del diritto è stato escluso in modo irrevocabile.
5.3.b.ii Vengono poi ribaditi gli ulteriori crediti, per la prima volta dedotti nelle note ex art. 127 ter appena esaminate.
Su di essi si riaffermano gli argomenti già svolti.
5.4 Si ribadisce che gli argomenti sin qui esposti valgono a negare l'interesse non solo rispetto alla domanda di nullità, ma anche a quelle subordinate e reiterate di simulazione e revocatoria: le prive di qualsiasi ragione creditoria, anche eventuale, Pt_1 tempestivamente allegata, non subiscono alcun nocumento dal vincolo apposto sui beni del fratello e, dunque, non hanno necessità di alcun intervento del giudice né per far dichiarare nullo l'atto di apposizione del vincolo, né per farne accertare la simulazione, né per ottenerne la declaratoria d'0inefficacia ex art. 2901 c.c.-
6. Le appellate, soccombenti, devono rimborsare agli appellanti le spese dei due gradi. pagina 10 di 12 Non ha alcun rilievo che la ordinanza di legittimità, che ha chiuso il giudizio parallelo nel quale si verificava il credito, sia intervenuta nelle more del giudizio di appello, perché, in base agli argomenti che si sono svolti, il credito eventuale doveva essere escluso già per effetto della sentenza di primo grado n. 1283/2016 del Tribunale di Pistoia, con la conseguenza che il presente processo è stato avviato dalle quando erano già prive dell'interesse. Pt_1
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa, come già ritenuto dal Tribunale, entro lo scaglione sino a 260mila euro.
Pertanto:
1^ grado: € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2, € 5.670,00 fase 3 ed € 4.253,00 fase 4, in tutto € 14.103,00, oltre agli accessori di legge;
2^ grado: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per la modestia dell'attività di trattazione in concreto svolta) ed € 2.551,50 fase 4, in tutto € 9.602,50, oltre accessori di legge ed oltre a rimborso spese per € 804,00.
L'istanza ex art. 93 c.p.c., in quanto proposta dall'originario difensore e non specificatamente reiterata dal nuovo, che lo ha sostituito con memoria depositata il 7.11.2025, deve considerarsi rinunciata.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e avverso la CP_1 CP_2 Controparte_3 sentenza n. 326/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 07/04/2022, in sua totale riforma, dichiara inammissibili, per carenza di interesse, tutte le domande, principale e subordinate, proposte da e CP_1 CP_2 Controparte_3 ontro
[...] Parte_1 Parte_2
2. condanna e in CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_3
pagina 11 di 12 solido fra loro, a rimborsare ad e le spese processuali Parte_1 Parte_2 dei due gradi, che liquida:
2.a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2.b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 10.406,50, di cui € 804,00 per esborsi ed € 9.602,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 12 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1102/2022 r.g. vertente fra:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. CARLO IANNELLI;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), (cf: CP_1 C.F._3 CP_2
e (cf: ,) C.F._4 Controparte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. CARLO POLI;
PARTE APPELLATA
*
Oggi 12/11/2025, alle ore 12,23, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Silvia Colombo in sostituzione dell'avv. Iannelli Per parte appellate, l'Avv. Anna Basetti Sani in sostituzione degli avv.ti Poli Carlo e Cappellini Francesca
I difensori si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 12 IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1102/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1102/2022 promossa da:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. CARLO IANNELLI;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), (cf: CP_1 C.F._3 CP_2
e (cf: ,) C.F._4 Controparte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. CARLO POLI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 326/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 07/04/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
In via principale:
- riformare totalmente per le motivazioni in fatto e in diritto dedotte nel presente atto la Sentenza di primo grado e di conseguenza
- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra ; Parte_2
pagina 2 di 12 In ogni caso: nel merito rigettare ogni domanda spiegata dalle attrici perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni su esposte e confermare la validità, efficacia ed opponibilità dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. istituito dal convenuto;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa IVA e CPA come per legge, oltre il 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 decr. Min. n. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
- si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova già formulati in primo grado:
1) “Vero che il sig. provvedeva e provvede alle spese alimentari nonché Parte_1 quelle necessarie per l'abbigliamento per la figlia e la propria famiglia ovvero Per_1 fornendo loro il denaro necessario, anche tramite ricariche sulla Postepay”
2) “Vero che il sig. provvede a pagare il canone di locazione dell'abitazione in cui Pt_1 vive la figlia con la propria famiglia” Per_1
3) “Vero che il sig. si occupa di pagare le bollette per le forniture, ovvero fornisce il Pt_1 denaro necessario e, della figlia e della propria famiglia, anche tramite Per_1 ricariche sulla Postepay”
4) “Vero che il sig. sostiene le spese mediche per la figlia e della nipote Pt_1 Per_1
” Per_2
5) “Vero che il sig. si è occupato dell'acquisto dei mobili per la casa presa in Pt_1 locazione in Fucecchio dalla figlia ” Per_1
– sui capitoli 1), 2), 3), 4) e 5) la sig.ra , residente in [...]
11; su tutti i capitoli di prova i Sigg.ri e entrambi residenti Tes_1 Testimone_2
Quarrata (PT) alla via Gorizia n. 33.”
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, così decidere:
- Rigettare l'appello proposto dai signori e in quanto Parte_1 Parte_2 infondato in fatto ed in diritto, e confermare integralmente la sentenza impugnata.
- Al fine di non incorrere nella decadenza prevista dall'art. 346 c.p.c., si chiede, in subordine, che venga accertato che il vincolo di destinazione di cui ai rogiti del Notaio Dott. Per_3 del 27.05.2014, Rep. 9082, Racc. 3748, è simulato ex art. 1414 e ss. c.c. e
[...] conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia di siffatto contratto;
e, in ulteriore subordine, che venga dichiarata l'inefficacia dell'Atto di destinazione di cui ai rogiti del Notaio Dott. del 27.05.2014, Rep. 9082, Racc. 3748, nei confronti delle Persona_3 creditrici ista e ai sensi Parte_3 CP_2 Controparte_3 dell'art. 2901 c.c.
In ogni caso:
- Voglia altresì l'Ecc.ma Corte di Appello adita ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliare, esonerandolo all'uopo da qualsiasi responsabilità, di annotare, ai pagina 3 di 12 sensi e per gli effetti dell'art. 2655 c.c., l'emananda sentenza. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande e/o eccezioni nuove, e quindi inammissibili in quanto tardive, eventualmente introdotte dalla controparte.
Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario del 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 326/2022 pubblicata il 07/04/2022, ha dichiarato la nullità, ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 2740 c.c. dell'Atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. denominato “ e ” stipulato tra i coniugi e CP_5 Per_1 Parte_1 Pt_2 per atto pubblico rogato il 27.5.2014 dal Notaio col quale
[...] Persona_3 Pt_1 aveva apposto un vincolo di destinazione al suo patrimonio immobiliare a favore della
[...] moglie e dei figli.
1.1 e con citazione notificata il CP_1 CP_2 Controparte_3
26.5.2017, avevano agito contro il fratello e sua moglie Parte_1 Parte_2 impugnando il suddetto atto per nullità, in subordine per simulazione e in ulteriore subordine per revocatoria ordinaria.
A sostegno della domanda, avevano dedotto d'essere creditrici del fratello (di quasi 4 milioni di euro) per risarcimento del danno da occupazione senza titolo dell'immobile a uso commerciale sito in Quarrata Viale Montalbano 208/2016 nel periodo 1.1.1984/31.12.2007, come da domanda a suo tempo proposta dalla loro mamma dinanzi al Persona_4
Tribunale di Pistoia in causa n. 492/2009 rg, nella quale esse erano subentrate in luogo dell'attrice originaria. In particolare, l'immobile era di proprietà esclusiva della e Per_4
che lo aveva avuto in locazione, l'avrebbe dovuto rilasciare alla scadenza del Parte_1
31.12.1983, mentre ciò aveva fatto solo il 31.12.2007. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n.
1283/2016, aveva rigettato la loro domanda, ma esse avevano impugnato il provvedimento e la causa d'appello pendeva (n. 529/2017 rg).
Avevano inoltre sostenuto che non sussisteva la meritevolezza, requisito di validità dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.; il quale era comunque del tutto simulato o, in estremo subordine, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.-
1.2 e si erano costituiti per resistere, quest'ultima Parte_1 Parte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ed eccependo entrambi facendo notare che il preteso credito delle sorelle verso il fratello era stato escluso nel giudizio di Pt_1
pagina 4 di 12 primo grado;
contestando comunque nel merito ogni domanda, dal momento che l'atto era servito per conservare e incrementare il patrimonio immobiliare affinché ne fruissero, sin quando in vita, i coniugi, indi i figli e CP_6 CP_4
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha recepito la testi principale delle attrici, provvedendo di conseguenza.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
[...]
Appello, e (di seguito CP_1 CP_2 Controparte_3 anche appellate), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo motivo ripropone l'eccezione, sollevata nel corso del primo grado (anche a seguito della sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado n. 1283/2016, citata), di carente interesse ad agire delle sorelle Pt_1
Al Tribunale, che aveva superato l'eccezione motivando che «[…] ancorché sub iudice
(pendente è il ricorso ed il contro ricorso per Cassazione), il loro presunto credito risarcitorio nei confronti della parte convenuta, lo stesso è allo stato sufficiente per dimostrare l'esistenza di un interesse attuale e concreto alla rimozione del vincolo di destinazione per cui è causa ancorché esso si moduli differentemente a fronte delle diverse domande spiegate. Né peraltro è possibile come richiesto da parte convenuta alla scrivente, sotto il profilo della legittimazione attiva e/o dell'interesse ad agire, sindacare
l'ammissibilità e/o valutare l'esito del procedimento pendente dinnanzi alla Suprema Corte in termini di sua ammissibilità […]», gli appellanti obiettano che nessun credito, in alcuna forma, può dirsi sussistente in capo alle Pt_1
2.2 Il secondo motivo reitera l'eccezione di carente legittimazione passiva della in Pt_2 quanto estranea all'atto impugnato.
2.3 Il terzo motivo, entrando nel merito stretto, contesta il giudizio di esclusione di un interesse meritevole di legittimare il vincolo di destinazione impresso ai beni.
2.4 Il quarto motivo, al di là dell'assorbimento delle domande subordinate di simulazione e revocatoria, ribadisce tutte le eccezioni e contestazioni sul punto mosse in prime cure. pagina 5 di 12 2.5 Il quinto motivo concerne le spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e CP_1 CP_2 [...] nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le Controparte_3 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
in subordine insistendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., per l'accoglimento della domanda di simulazione ovvero, in via ancora gradata dell'azione pauliana.
4. Per l'udienza del 12.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellante ha dedotto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5853/2025 del 5.3.2025, aveva rigettato il ricorso delle sorelle avverso la sentenza n. 2523/2019 della Corte d'Appello di Pt_1
Firenze, confermativa, a sua volta, di quella di primo grado del Tribunale di Pistoia, che aveva respinto le richieste risarcitorie delle Pt_1
Con ordinanza del 26.3.2025 la Corte ha fissato udienza di discussione orale, con termine per note conclusionali, depositate dalla sola parte appellata.
La causa è stata oggi discussa, come da precedente parte di verbale.
***
5. Va accolto il primo motivo d'appello, assorbiti gli altri;
e, in riforma della sentenza impugnata, tutte le domande proposte dalle ivi comprese quelle di simulazione e Pt_1 revocatoria, devono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
5.1 L'interesse ad agire è stato rappresentato in questo processo deducendo il credito risarcitorio nei confronti di indicato in € 3.399.155,38, per l'occupazione Parte_1 senza titolo dell'immobile commerciale di Quarrata Viale Montalbano 208/2016; occupazione pagina 6 di 12 protrattasi dal 31.12.1983 al rilascio, in data 31.12.2017 (atto di citazione di primo grado, pag.
2).
Il credito, a sua volta, era oggetto di accertamento nella causa n. 492/2009 rg dinanzi al
Tribunale di Pistoia, che era stato avviato da proprietaria Per_4 Parte_4 dell'immobile, contro ed era proseguito, alla morte dell'attrice in data Parte_1
15.6.2013, dalle odierne appellanti, quali eredi.
Al momento di proposizione di questa causa, come narrato nell'atto di citazione, il giudizio n. 492/2009 rg era stato definito in primo grado con sentenza n. 1283/2016 del
Tribunale di Pistoia, che aveva respinto la domanda risarcitoria;
sentenza che era stata appellata dalle Pt_1
Al momento della decisione qui impugnata, era già intervenuta la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 2523/2019, che aveva respinto l'impugnazione delle Pt_1
Nondimeno, avendo esse interposto ricorso per cassazione, ha ritenuto il primo giudice che sussistesse comunque un interesse ad agire.
A oggi, come già s'è dato atto, la S.C., con ordinanza n. 5853/2025 del 5.3.2025, ha disatteso il ricorso delle Martini, così che costituisce cosa giudicata fra le parti che il credito a tutela del quale è stata proposta l'azione di nullità e quelle subordinate di simulazione e revocatoria, non esiste.
5.2 Sia l'azione principale, accolta, sia quelle subordinate, assorbite e riproposte ex art. 346 c.p.c., poggiano, per l'interesse, su un credito meramente eventuale, quale è quello litigioso in origine dedotto, ossia quello risarcitorio, oggetto della causa definita dal recente provvedimento della Corte di Cassazione.
Si può concedere alle appellate che non solo per l'azione revocatoria (nell'ambito della quale il concetto di credito eventuale, sull'abbrivio della norma dell'art. 2901 c.c., laddove ricomprende nella tutela pauliana anche il credito sottoposto a termine o a condizione, è stato elaborato: cfr Cass. SSUU civ. 18.5.2004 n. 9440 e succ.), ma anche per l'azione di simulazione e per quella di nullità, sia sufficiente a integrare l'interesse ad agire un credito anche solo eventuale.
Tuttavia, esso non sussisteva già in primo grado;
men che meno sussiste ora, dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5853/2025; e, poiché l'interesse ad agire, in quanto pagina 7 di 12 condizione dell'azione, deve sussistere al momento della decisione, se ne devono trarre le ovvie conseguenze.
5.2.a Questa stessa Corte ha già varie volte ritenuto che il credito eventuale può sussistere sin quando un giudice, anche con sentenza non irrevocabile, ne abbia negato l'esistenza (cfr, per tutte, App. FI, III civ. sentenza n. 986/2023 pubblicata il 10.5.2023).
La sentenza, anche di primo grado e anche se gravata, è pur sempre un atto che determina un ben diverso assetto delle posizioni delle parti (su questo cfr, in generale, Cass.
SSUU 10027/2012), perché, mentre prima della sua emissione si confrontano solo due prospettazioni di parte, così che quella di chi agisce, ancorché avversata dalla tesi della controparte, esprime comunque una posizione di pari dignità, dopo di essa esiste un accertamento da parte di un giudice scaturito all'esito di un processo, che non può che degradare la posizione della parte risultata soccombente.
Sicché, così come non è un credito eventuale quello manifestamente insussistente o fantasioso (ipotesi, peraltro, raramente registrata dalla prassi giudiziale), altrettanto non lo è quello che un giudice abbia negato, anche se con un provvedimento non ancora definitivamente stabilizzato dall'irrevocabilità.
Ne segue che sin dal primo grado, nel quale era noto che il credito delle sorelle Pt_1 era stato negato, nel giudizio ove della sua esistenza si discuteva, addirittura nei due gradi di merito, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la conclamata inesistenza di qualsiasi interesse, perché, come è ovvio, in difetto di una posizione creditoria, quanto meno eventuale, il vincolo imposto con l'atto impugnato, non può determinare alcun nocumento alle le quali, Pt_1 non vantando alcun credito, neppure hanno interesse ad aggredire i beni vincolati.
5.2.b Se anche non si condividesse l'argomento che precede, si dovrebbe pur sempre prendere atto che, a oggi, l'inesistenza del credito risarcitorio è cosa giudicata, per effetto dell'ordinanza n. n. 5853/2025 della Corte di Cassazione.
A questo punto, quel credito non esiste più tout court, con assorbimento di qualsiasi discussione sul credito eventuale.
E poiché l'interesse, quale condizione dell'azione, deve persistere sino alla decisione, esso dovrebbe essere rilevato persino di ufficio, laddove comunque, nel presente caso, il tema
è oggetto di specifico motivo di appello.
5.3 Non inducono a mutare convincimento le difese spiegate dalle appellate. pagina 8 di 12
5.3.a Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.3.2025, la difesa delle Pt_1 prendendo posizione sulla ordinanza di legittimità, ha sostenuto la persistenza dell'interesse in quanto:
(-) pendeva ancora il termine per proporre revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.;
(-) esistevano altri crediti che le vantavano nei confronti del fratello: € 9.000,00 Pt_1
a titolo di quota parte per l'IMU dovuta al Comune di Quarrata negli anni dal 2021 al 2024, anticipata dalle appellate;
€ 210,00 a titolo di quota parte dovuta al Parte_5
; € 800,00 a titolo di quota parte del premio assicurativo per polizza r.c. e
[...] antincendi;
nonché altre spese, non meglio determinate, per l'occupazione suolo pubblico per il passo carrabile, le utenze relative all'immobile di Quarrata;
nonché, infine, debiti futuri per imposte e tasse che scadranno.
Si dissente.
5.3.a.i A oggi non si è avuta notizia dell'interposizione di impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della ordinanza di legittimità, sicché il relativo argomento non ha ragion d'essere; né, comunque, lo aveva neppure al momento in cui fu esposto, perché, come si è già motivato, il credito eventuale era già venuto meno per effetto, addirittura, della citata sentenza n. 1283/2016 del Tribunale di Pistoia.
5.3.a.ii Gli altri crediti non sono utilmente deducibili dalle perché l'interesse in Pt_1 vista del quale si agisce in giudizio deve essere quello ab origine prospettato, altrimenti essendovi una chiara lesione del contraddittorio, con indebito ampliamento del tema del decidere.
Il fatto che l'interesse possa utilmente sopravvenire, anche se inizialmente mancante, non implica anche che esso possa dipendere da fatti o prospettazioni diverse da quelle sulle quali la causa è stata intentata e rispetto ai quali il convenuto si è difeso. Sicché, la regola secondo la quale la mancanza iniziale della condizione dell'azione non implica la sua inammissibilità, ove sopravvenga prima della decisione, sta solo a significare che la prospettazione della condizione del diritto di azione (interesse o legittimazione che sia) può anche non corrispondere alla realtà del momento iniziale della causa, purché vi corrisponda nel successivo momento della decisione.
Può esprimersi lo stesso concetto notando, da distinto punto di vista, che l'elemento che fonda l'interesse ad agire resta, al pari di quello che fonda la pretesa di merito, un fatto che pagina 9 di 12 l'attore deve allegare al momento di proporre l'azione, dal momento che, a questi fini, nulla cambia se si tratti di fatto che sorregge il merito ovvero di fatto che integra una condizione dell'azione. Pertanto, dopo che il tema del decidere sia compiutamente delineato, nessuna delle parti può ampliare l'oggetto del giudizio, men che meno in appello, deducendo nuovi fatti, a nulla importando, a questi fini, se la novità sia funzionale al merito o alle condizioni dell'azione, perché i fatti nuovi, per qualsiasi fine introdotti, alterano un contraddittorio ormai chiuso.
5.3.b Nella comparsa conclusionale, le appellate propongono le seguenti riflessioni:
5.3.b.i «[…] Controparte si dilunga in una disamina relativa al credito vantato dalle odierne appellanti, al fine di dimostrare la carenza di interesse ad agire delle suddette. Non
è innanzitutto questa la sede per esaminare i motivi di appello della sentenza del Tribunale di Pistoia e quelli di impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze, che sono stati valutati e decisi nel separato giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. […]» (pag. 8).
Per contro, il giudicato rinveniente dall'ordinanza di legittimità nega in radice il credito;
accerta, cioè, che esso non esiste, col che non esiste neppure nella forma eventuale.
Pertanto, le ulteriori lunghe dissertazioni che seguono (sino a pag. 10), con riferimento al credito di € 3.399.155,38 che sarebbe consacrato nella c.t.u. svolta nell'altro giudizio, sono del tutto fuori bersaglio, perché hanno per oggetto un credito che nel mondo del diritto è stato escluso in modo irrevocabile.
5.3.b.ii Vengono poi ribaditi gli ulteriori crediti, per la prima volta dedotti nelle note ex art. 127 ter appena esaminate.
Su di essi si riaffermano gli argomenti già svolti.
5.4 Si ribadisce che gli argomenti sin qui esposti valgono a negare l'interesse non solo rispetto alla domanda di nullità, ma anche a quelle subordinate e reiterate di simulazione e revocatoria: le prive di qualsiasi ragione creditoria, anche eventuale, Pt_1 tempestivamente allegata, non subiscono alcun nocumento dal vincolo apposto sui beni del fratello e, dunque, non hanno necessità di alcun intervento del giudice né per far dichiarare nullo l'atto di apposizione del vincolo, né per farne accertare la simulazione, né per ottenerne la declaratoria d'0inefficacia ex art. 2901 c.c.-
6. Le appellate, soccombenti, devono rimborsare agli appellanti le spese dei due gradi. pagina 10 di 12 Non ha alcun rilievo che la ordinanza di legittimità, che ha chiuso il giudizio parallelo nel quale si verificava il credito, sia intervenuta nelle more del giudizio di appello, perché, in base agli argomenti che si sono svolti, il credito eventuale doveva essere escluso già per effetto della sentenza di primo grado n. 1283/2016 del Tribunale di Pistoia, con la conseguenza che il presente processo è stato avviato dalle quando erano già prive dell'interesse. Pt_1
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa, come già ritenuto dal Tribunale, entro lo scaglione sino a 260mila euro.
Pertanto:
1^ grado: € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2, € 5.670,00 fase 3 ed € 4.253,00 fase 4, in tutto € 14.103,00, oltre agli accessori di legge;
2^ grado: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per la modestia dell'attività di trattazione in concreto svolta) ed € 2.551,50 fase 4, in tutto € 9.602,50, oltre accessori di legge ed oltre a rimborso spese per € 804,00.
L'istanza ex art. 93 c.p.c., in quanto proposta dall'originario difensore e non specificatamente reiterata dal nuovo, che lo ha sostituito con memoria depositata il 7.11.2025, deve considerarsi rinunciata.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e avverso la CP_1 CP_2 Controparte_3 sentenza n. 326/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 07/04/2022, in sua totale riforma, dichiara inammissibili, per carenza di interesse, tutte le domande, principale e subordinate, proposte da e CP_1 CP_2 Controparte_3 ontro
[...] Parte_1 Parte_2
2. condanna e in CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_3
pagina 11 di 12 solido fra loro, a rimborsare ad e le spese processuali Parte_1 Parte_2 dei due gradi, che liquida:
2.a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2.b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 10.406,50, di cui € 804,00 per esborsi ed € 9.602,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 12 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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