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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. IB AZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 102/2021 R.G.A.C., ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025, vertente
TRA
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore dott.ssa , nominata Parte_2 con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 11/2012, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via degli Arconti n. 16, presso lo studio dell'avv. Angela De Tommasi, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore;
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Melito Porto Salvo (RC), via L. Einaudi n. 1, presso lo studio dell'avv. Mario Siviglia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto;
E
(C.F. ), in persona del IN pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Melito Porto Salvo (RC), via Porto Salvo n. 76, presso lo studio dell'avv. Maria Altomonte, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato;
Oggetto: appalto – pagamento compenso 1 Conclusioni: come da conclusioni scritte ex art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14.1.2021, il Fallimento Pt_1 [...] conveniva in giudizio , al fine Parte_1 Controparte_1 di sentirlo condannare, previa declaratoria di nullità delle proroghe del contratto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani intercorso con il al pagamento delle somme dovute a titolo di Controparte_2 corrispettivo, pari a complessivi € 32.282,00.
A sostegno della propria domanda, rappresentava che con contratto sottoscritto in data 1.7.2003, il aveva affidato alla Controparte_2 società il “servizio unitario di raccolta rifiuti sia in Parte_1 forma differenziata che in forma indifferenziata” per il periodo di cinque anni. La Giunta Comunale aveva prorogato il servizio dapprima con delibera n. 29 del 16.07.2008, successivamente con quella n. 54 del 22.12.2008 e con quella n. 21 del 30.3.2009.
Con provvedimento prot. 1066 del 21.6.2010, il IN del Comune di dott. , le aveva richiesto la prosecuzione CP_2 Controparte_1 del servizio e con delibera di Giunta n. 3 emanata nella stessa data si dava atto della circostanza che, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, il servizio sarebbe stato garantito dalla stessa società. Con delibera n. 25 del 24.3.2011 si era dato atto della proroga così concessa e, preso atto della messa in liquidazione dall'azienda, si era dichiarato risolto il contratto fino a quel momento in essere.
Con sentenza n. 11/2021, veniva dichiarato il fallimento della società Nel corso della procedura, era emerso che questa Parte_1 fosse ancora creditrice, nei confronti del della Controparte_2 somma di € 32.282,00. Riteneva, quindi, che debitore fosse l'allora sindaco e odierno convenuto, nei cui confronti quindi agiva per il recupero del dovuto.
In particolare, parte attrice assumeva che l'obbligazione era da imputarsi al dott. a causa della nullità dei Controparte_1 provvedimenti di proroga, in quanto adottati in violazione del divieto previsto dall'art. 23 legge n. 62/05, che vieta la rinnovazione dei contratti di appalto scaduti e privi della forma scritta, prescritta a pena di nullità. In conseguenza di ciò e a mente del disposto di cui all'art. 191 TUEL, il rapporto obbligatorio doveva ritenersi configurato tra la società e il funzionario che aveva consentito la prestazione del servizio, da individuarsi nella persona del IN . CP_1
2 Chiedeva, quindi, previa declaratoria di nullità delle proroghe succedutesi e delle rispettive delibere o provvedimenti con cui sono state adottate e, quindi, del contratto originario così come dalle stesse risultante, la condanna di al pagamento, in Controparte_1 favore del dell'importo di € 32.282,00. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25.3.2021, si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del credito azionato, trovando applicazione, nel caso di specie, i termini di cui all'art. 2947 c.c., essendo la fattispecie inquadrabile nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. Pertanto, atteso che l'insorgenza del credito era risalente agli anni 2010-2011, al 30.11.2019, data di notifica dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, il termine era senz'altro ormai decorso.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto all'atto del suo insediamento quale sindaco del Controparte_2 avvenuto il 30.3.2010, il servizio per la raccolta dei rifiuti era stato già prorogato per tre volte. Inoltre, già dall'anno precedente, il contratto aveva cessato di avere efficacia, ma ciononostante la società attrice aveva continuato ad espletare il proprio servizio. Attesa la rilevanza dello stesso, in quanto attività funzionale alla tutela della salute e della salubrità del territorio, con richiesta prot. 1066 del 21.6.2010 aveva quindi chiesto alla società la prosecuzione del servizio in attesa dello svolgimento della procedura di gara, volontà che l'ente comunale faceva propria con la delibera di giunta n. 33 del 21.6.2010, con la quale demandava al responsabile dell'ufficio preposto l'emanazione del bando di gara. La richiesta era pertanto assimilabile ad un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 d. lgs. 267/2000, laddove l'urgenza era da individuarsi nell'imminente scadenza del precedente contratto, che non avrebbe consentito l'espletamento, per tempo, della procedura di gara.
Tenuto conto di ciò, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dal quale chiedeva di essere Controparte_2 manlevato.
Contestava, inoltre, il regolare svolgimento del servizio da parte dell'attrice nel periodo intercorrente tra il 21.6.2010 e il 30.3.2011, tenuto altresì conto che le fatture emesse non erano sufficienti a fornire prova dell'an.
Con decreto del 30.3.2021, il Giudice autorizzava la chiamata di terzo del il quale, con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta del 29.10.2021, si costituiva in giudizio.
3 Questi, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, in quanto la chiamata veniva formulata quale forma di garanzia ai sensi dell'art. 106 c.p.c.., sebbene non ne ricorressero i presupposti. Invero, non era ravvisabile né una forma di garanzia propria né impropria, non sussistendo alcun rapporto di garanzia tra il IN e il di CP_2 cui il primo era soltanto amministratore. Piuttosto, il caso di specie era sussumibile nell'alveo dell'art. 191, comma 4 TUEL, con conseguente responsabilità del solo amministratore e non anche dell'ente.
Nel merito, contestava la legittimità delle fatture oggetto di causa, sull'assunto per cui tutti i contratti stipulati dalla PA richiedono la forma scritta a pena di nullità; in mancanza, il rapporto giuridico si configura tra l'amministrazione e il privato. Non rilevava, pertanto, l'eventuale delibera collegiale dell'ente pubblico, atteso che la volontà dell'ente deve risultare dall'atto contrattuale debitamente sottoscritto dal suo rappresentante e dal privato.
Rammentava, inoltre, come l'obbligazione avente per oggetto l'acquisizione di beni o servizi è riferibile all'ente locale soltanto se all'atto della sua assunzione, la copertura finanziaria sia certa, attuale e tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo stanziamento. A tale scopo, occorre l'attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del Servizio finanziario, non essendo sufficiente il solo parere favorevole espresso dal ragioniere del sulle CP_2 deliberazioni.
Precisava che l'ente comunale aveva riconosciuto esclusivamente le fatture oggetto dell'accordo transattivo intercorso con l'attrice, non anche quella azionate in questa sede.
Concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande attoree.
All'udienza 18.11.2021, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii dettati da ragioni organizzative dell'ufficio, all'udienza del 18.11.2025, celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. La domanda è fondata nei termini che seguono.
4 L'odierno procedimento ha ad oggetto un'azione di pagamento del corrispettivo dovuto dal committente per l'erogazione del servizio appaltato, previo accertamento della declaratoria di nullità delle proroghe contrattuali succedutesi nel tempo. Preliminare è, quindi, la valutazione di tale ultima domanda, al fine di individuare il legittimato passivo della pretesa attorea.
La vicenda negoziale sub iudice si caratterizza per la presenza di plurimi provvedimenti di proroga adottati dalla Giunta del Comune di CP_2 mediante i quali l'ente ha inteso proseguire il rapporto negoziale instaurato con la società nel luglio 2003. Detti Parte_1 provvedimenti si sono succediti fino marzo 2009, allorquando il deliberava un'ulteriore prosecuzione per un periodo di due CP_2 mesi. Stando alla prospettazione del convenuto, da allora e fino al giugno 2010, la società aveva continuato ad erogare il servizio, nonostante la cessazione di efficacia del contratto. Parte attrice ha chiesto, quindi, accertarsi la nullità di detti provvedimenti, in quanto adottati in violazione della disciplina in materia di appalti pubblici.
Orbene, rispetto alle delibere di proroga, va rammentato che, trattandosi di atti di natura amministrativa, in forza dell'art. 4 della legge n. 2248/1865 all. E (cd. legge abolitiva del contenzioso amministrativo) è precluso al giudice ordinario l'annullamento del provvedimento amministrativo, potendo egli, laddove ne accerti l'illegittimità, limitarsi a disapplicarlo, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.
Come noto, il potere di disapplicazione è esercitabile allorché, nell'ambito di una controversia in materia di diritti soggettivi, il rapporto dedotto in giudizio risulti determinato o conformato da un provvedimento amministrativo illegittimo. Pertanto, laddove il giudice accerti, incidenter tantum, l'illegittimità dell'atto posto alla base della domanda, può disapplicarlo, decidendo la controversia considerandolo tamquam non esset; disapplicare significa, quindi, considerare l'atto improduttivo di effetti, senza però disporne l'eliminazione dall'ordinamento.
È tuttavia opportuno precisare che il potere di disapplicazione riconosciuto al giudice ordinario è circoscritto alle sole ipotesi di cd. disapplicazione incidentale, che ricorre quanto l'atto non sia oggetto principale del vaglio demandato al g.o. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l'atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua
5 legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale” (Cass. civ., n. 2588/2002).
Quanto ai vizi dell'atto rilevabili in sede di disapplicazione, l'orientamento consolidato è nel senso di ritenere che il g.o. possa sindacare, sempre in via incidentale, qualsiasi vizio di legittimità, ivi incluso l'eccesso di potere, oltre all'incompetenza e alla violazione di legge, fermo restando il divieto in ordine al merito della valutazione amministrativa (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 14728/2006; n. 18204/2024).
Alla luce di ciò, quindi, le condizioni generali per l'esercizio del potere di disapplicazione sono da individuarsi: a) nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo la lesione di un diritto soggettivo;
b) nella rilevanza di un atto amministrativo, che intervenga a determinare o conformare il rapporto dedotto in giudizio.
Non residuano dubbi in ordine alla cognizione del giudice ordinario sulla presente controversia, in quanto avente ad oggetto l'accertamento del diritto di credito spettante all'attrice con conseguente condanna del convenuto al pagamento di quanto dovuto. Trattasi, infatti, di un diritto soggettivo sorto nell'ambito di una dinamica contrattuale sottoposta alle regole privatistiche in cui la PA ha agito iure privatorum, quindi quale soggetto di diritto privato. Va rammentato che nei contratti in cui parte sia un'amministrazione, questa smette i propri panni di soggetto pubblico in seguito alla stipula del contratto con l'operatore economico, con la conseguenza che, a partire da quel momento, il privato e la PA assumono un ruolo paritetico e tutte le controversie afferenti allo svolgimento del rapporto contrattuale rientrano nella cognizione del giudice ordinario.
Quanto al secondo requisito, ossia la rilevanza dell'atto amministrativo nell'ambito della vicenda negoziale, anche questo ricorre nel caso di specie, atteso che i provvedimenti di proroga succedutisi nel tempo hanno determinato la prosecuzione del rapporto negoziale instaurato tra le parti, con conseguente insorgenza del diritto della società
[...] ad ottenere il compenso dovuto per l'attività espletata. Pt_1
Ciò posto, deve rilevarsi in prima battuta la conformità dei provvedimenti di proroga, perlomeno quelli adottati fino al 2009, rispetto alla normativa in materia, in quanto si tratta di atti finalizzati non a rinnovare il contratto, bensì semplicemente a prorogarne gli effetti.
Preliminarmente, appare utile richiamare la distinzione tra proroga e rinnovo del contratto: mentre la prima consiste nel mero “differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario”, il rinnovo, invece, altro non è che la 6 “rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici” (cfr. TAR Campania, Napoli, 1.3.2023, n. 1318; cfr. anche Consiglio di Stato, n. 5051/2024).
In assenza, quindi, di una negoziazione novativa dell'accordo originariamente intercorso tra le parti, deve qualificarsi come proroga la manifestazione di volontà delle parti di differire il termine finale del rapporto, che quindi continua ad essere regolato dall'atto originario.
Tale distinzione è importante nella misura in cui il legislatore sancisce il divieto del rinnovo tacito dei contratti pubblici, che trova la sua ratio nella duplice esigenza di tutelare, da un lato, il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione e, dall'altro, di assicurare la trasparenza e la concorrenza nella gestione rapporti contrattuali della PA. Trattasi di un punto fermo della disciplina in materia di contratti pubblici, che conosce eccezioni solo in casi circoscritti e regolati dalla legge. Tra questi, figurano le ipotesi della proroga tecnica e di quella contrattuale.
Sul punto, la più recente giurisprudenza amministrativa ha delineato i tratti distintivi delle due figure, specificando che la proroga c.d.
“contrattuale” è così definita poiché trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto, come tale quindi già prevista a monte dall'Amministrazione e dall'operatore economico, laddove la proroga c.d. “tecnica”, invece, ricorre allorquando, pur non essendo stato pattuito alcunché sul punto, la durata del contratto venga modificata successivamente dalla PA, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente. Essa, dunque, si atteggia a strumento avente carattere temporaneo e imprevedibile, finalizzato ad assicurare la successione tra operatori economici (cfr. TAR Lazio, 7.7.2025, n. 13307). Tale impostazione è stata da ultimo recepita dal nuovo Codice dei contratti pubblici, d. lgs. 36/2023, il cui art. 120 disciplina, sia pur in maniera distinta e separata, le due ipotesi di proroga.
Nel caso di specie, la possibilità di proroga era prevista dallo stesso contratto: l'art. 3, infatti, prevedeva una durata del rapporto pari a cinque anni, prorogabili solo con atto formale del (cfr. all. 1 CP_2 atto di citazione). Non erano peraltro posti limiti alle possibilità di proroga, né in termini di durata della stessa, né di volte in cui l'ente avrebbe potuto ricorrere a tale strumento. È, pertanto, da ritenersi legittima la volontà dell'ente comunale di posticipare ripetutamente la scadenza del contratto stipulato con la società in Parte_1
7 quanto trattasi di decisione posta in essere nell'esercizio delle facoltà contrattualmente riconosciutegli.
Peraltro, non vi è dubbio che quelli adottati siano dei provvedimenti di proroga, come si evince agevolmente dal contenuto delle singole delibere comunali, nelle quali non si procede ad una rinegoziazione delle clausole originarie, ma ci si limita a differire la scadenza naturale dell'accordo. Va inoltre aggiunto che la legittimità dell'azione si rinviene anche sotto il profilo soggettivo, atteso che, coerentemente a quanto convenuto, l'atto di proroga era imputabile al in quanto CP_2 promanante dalla Giunta Comunale, organo che, come noto, è legittimato ad impegnare l'ente.
Diverse sono le conclusioni relative alla delibera del 21.6.2010. Essa, infatti, era intervenuta a distanza di oltre un anno dalla cessazione degli effetti del contratto, senza che, peraltro, nelle more l'ente comunale avesse adottato nuove proroghe o avesse ancora indetto una nuova gara.
Contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, la delibera de qua non può essere qualificata in termini di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, non ricorrendone i presupposti. Va rammentato che per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, le ordinanze in esame devono essere debitamente motivate in ordine tanto alla situazione emergenziale, quanto all'impossibilità di fronteggiarla facendo ricorso agli ordinari mezzi di amministrazione e devono indicare un termine di efficacia (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, n. 3580/2019; n. 868/2010).
Nel caso di specie, non soltanto difetta il requisito di forma, ossia l'ordinanza a firma esclusiva del IN, ma neppure viene specificata la situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, tale da legittimare l'esercizio del potere extra ordinem, né il termine ultimo di efficacia. Pertanto, deve escludersene la riconduzione nell'ambito della disciplina in materia.
Si ritiene, invece, che la delibera contestata rievochi i presupposti del c.d. “contratto ponte”, ipotesi che ricorre allorquando, una volta che sia scaduta l'efficacia del contratto e che siano state avviate le procedure per l'espletamento della nuova gara pubblica, mediante la pubblicazione del bando di gara o altra formalità propria della procedura utilizzabile, si renda necessario garantire la prosecuzione delle prestazioni per tutto il tempo utile al completamento delle procedure selettive e alla stipula del nuovo contratto pubblico. In questi casi, quindi, l'Amministrazione può, mediante una procedura non negoziata, affidare l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio al precedente contraente, in evidente deroga ai tradizionali principi
8 pro-concorrenziali e di trasparenza dell'azione amministrativa (cfr. sul tema, Consiglio di Stato, n. 5766/2018; n. 413/2016; TAR Campania, Napoli, n. 2200/2024).
Nel caso di specie, con la delibera in commento, la Giunta del
[...] ha inteso quindi affidare, nelle more dell'esecuzione della CP_2 nuova procedura di gara, il servizio di raccolta di rifiuti alla precedente azienda, al fine precipuo di assicurare la continuità di un servizio indubbiamente essenziale per la comunità, in quanto funzionale alla tutela della salute, oltre che dell'ambiente.
L'apparente validità delle delibere esaminate è tuttavia presto superata dal rilievo dell'assenza di qualsivoglia impegno di spesa, in violazione della disciplina di cui all'art. 191 TUEL. Quest'ultimo subordina la possibilità, per l'ente locale, di effettuare spese purché vi sia un impegno contabile sul competente programma di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 TUEL. Deve rammentarsi che l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale l'Amministrazione procede alla determinazione della somma da pagare, del soggetto creditore, all'indicazione della ragione del rapporto, nonché alla costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio. Per tale ragione, quindi, è fondamentale che la copertura finanziaria sia certa, attuale e tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo bilancio.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio secondo cui
“L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (Cass. civ., n. 33768/2019; ord. n. 13159/2024). Pertanto, in difetto di tali elementi, il rapporto non è riferibile all'ente, ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore che ha assunto l'impegno, giusta previsione del comma quarto dell'art. 191. Ciò in quanto, come rammentato da Corte Cost. n. 295/1997, “gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica amministrazione”, in forza della quale titolare del vincolo negoziale è esclusivamente il pubblico agente.
Per tale ragione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che
“L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia 9 consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio” (Cass. civ., ord. n. 5480/2024)
Orbene, dalla disamina dei provvedimenti in commento si evince che in nessun caso il abbia specificato l'esatto Controparte_2 ammontare della spesa, limitandosi ad un generico impegno delle
“somme necessarie” da imputare al relativo capitolo di bilancio (1254
“Spese di raccolta RSU e Differenziata”). Ciò non consente, pertanto, di ritenere soddisfatto il requisito della certezza degli importi impegnati, non essendo stato definito, né all'atto delle varie proroghe, né al momento della proroga c.d. “ponte”, l'ammontare della spesa da sostenere.
Pertanto, le delibere devono essere disapplicate, in quanto nulle e, quindi, improduttive di effetti negoziali nei confronti del non CP_2 sussistendo un valido impegno contabile e neppure prova della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio.
Residua, quindi, una responsabilità in capo all'allora IN e odierno convenuto che, alla luce della formulazione del quarto comma dell'art. 191 TUEL, è da qualificarsi come contrattuale, in quanto derivante dall'instaurazione di un rapporto negoziale tra questi e il privato fornitore. Non colgono, quindi, nel segno le difese del convenuto in ordine alla natura aquiliana della sua responsabilità e, per CP_1
l'effetto, alla prescrizione del diritto azionato.
Al contrario, trova applicazione, nel caso di specie, l'ordinario termine prescrizionale, fissato, come noto, in dieci anni, dalla stipula del negozio giuridico.
Ebbene, si ritiene che tale termine non sia spirato, essendo gli importi richiesti afferenti alle prestazioni erogate nel periodo compreso tra ottobre 2010 e marzo 2011, ossia in seguito alla c.d. “proroga ponte” e fino all'adozione della delibera n. 25 del 24.3.2011, con la quale il Comune prendeva atto della messa in liquidazione della società
[...]
e dichiarava risolto il contratto a far data dal 31.3.2011. Parte_1
Tali documenti si ritengono sufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa attorea. Invero, le contestazioni sollevate dal convenuto in ordine alla regolare esecuzione del servizio appaiono CP_1 generiche e prive di qualsiasi riscontro probatorio. Deve richiamarsi il principio secondo cui spetta a colui che allega una circostanza, l'onere di provarla, sicché era compito del convenuto sottoporre al vaglio del Tribunale circostanze specifiche, atte a dimostrare l'inesatto adempimento della prestazione da parte della società Parte_1
[...]
10 Né può porsi a carico di parte attrice l'onere di provare la regolare esecuzione del contratto. L'accordo intervenuto e le fatture prodotte, in mancanza di una specifica e provata eccezione di inadempimento, sono sufficiente a presumere la regolare erogazione del servizio.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve pertanto ritenersi fondata la domanda di parte attrice e, per l'effetto, Controparte_1
dovrà corrispondere alla società la somma pretesa, pari ad €
[...]
32.282,00, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Per analoghe ragioni, deve riconoscersi il difetto di legittimazione passiva del in quanto unico debitore del Controparte_2
Fallimento della società attrice era il solo IN , non anche CP_1
l'ente comunale.
3. Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate avuto riguardo al valore della controversia e ai parametri minimi. Pertanto, il convenuto è tenuto a rifondere, in favore dell'attrice e del terzo chiamato, la somma di € 3.809,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice unico, dott. IB AZ, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
disattesa ogni contraria domanda, Parte_1 eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
2. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di € 32.282,00, oltre ad interessi legali dalla
[...] domanda giudiziale al soddisfo, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di CP_2
3. condanna il convenuto a rifondere, in favore dell'attrice e del terzo chiamato, le spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per ciascuna di esse, oltre IVA, cpa e oneri come legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Reggio Calabria, 11 dicembre 2025
Il Giudice
IB AZ
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. IB AZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 102/2021 R.G.A.C., ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025, vertente
TRA
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore dott.ssa , nominata Parte_2 con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 11/2012, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via degli Arconti n. 16, presso lo studio dell'avv. Angela De Tommasi, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore;
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Melito Porto Salvo (RC), via L. Einaudi n. 1, presso lo studio dell'avv. Mario Siviglia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto;
E
(C.F. ), in persona del IN pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Melito Porto Salvo (RC), via Porto Salvo n. 76, presso lo studio dell'avv. Maria Altomonte, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato;
Oggetto: appalto – pagamento compenso 1 Conclusioni: come da conclusioni scritte ex art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14.1.2021, il Fallimento Pt_1 [...] conveniva in giudizio , al fine Parte_1 Controparte_1 di sentirlo condannare, previa declaratoria di nullità delle proroghe del contratto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani intercorso con il al pagamento delle somme dovute a titolo di Controparte_2 corrispettivo, pari a complessivi € 32.282,00.
A sostegno della propria domanda, rappresentava che con contratto sottoscritto in data 1.7.2003, il aveva affidato alla Controparte_2 società il “servizio unitario di raccolta rifiuti sia in Parte_1 forma differenziata che in forma indifferenziata” per il periodo di cinque anni. La Giunta Comunale aveva prorogato il servizio dapprima con delibera n. 29 del 16.07.2008, successivamente con quella n. 54 del 22.12.2008 e con quella n. 21 del 30.3.2009.
Con provvedimento prot. 1066 del 21.6.2010, il IN del Comune di dott. , le aveva richiesto la prosecuzione CP_2 Controparte_1 del servizio e con delibera di Giunta n. 3 emanata nella stessa data si dava atto della circostanza che, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, il servizio sarebbe stato garantito dalla stessa società. Con delibera n. 25 del 24.3.2011 si era dato atto della proroga così concessa e, preso atto della messa in liquidazione dall'azienda, si era dichiarato risolto il contratto fino a quel momento in essere.
Con sentenza n. 11/2021, veniva dichiarato il fallimento della società Nel corso della procedura, era emerso che questa Parte_1 fosse ancora creditrice, nei confronti del della Controparte_2 somma di € 32.282,00. Riteneva, quindi, che debitore fosse l'allora sindaco e odierno convenuto, nei cui confronti quindi agiva per il recupero del dovuto.
In particolare, parte attrice assumeva che l'obbligazione era da imputarsi al dott. a causa della nullità dei Controparte_1 provvedimenti di proroga, in quanto adottati in violazione del divieto previsto dall'art. 23 legge n. 62/05, che vieta la rinnovazione dei contratti di appalto scaduti e privi della forma scritta, prescritta a pena di nullità. In conseguenza di ciò e a mente del disposto di cui all'art. 191 TUEL, il rapporto obbligatorio doveva ritenersi configurato tra la società e il funzionario che aveva consentito la prestazione del servizio, da individuarsi nella persona del IN . CP_1
2 Chiedeva, quindi, previa declaratoria di nullità delle proroghe succedutesi e delle rispettive delibere o provvedimenti con cui sono state adottate e, quindi, del contratto originario così come dalle stesse risultante, la condanna di al pagamento, in Controparte_1 favore del dell'importo di € 32.282,00. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25.3.2021, si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del credito azionato, trovando applicazione, nel caso di specie, i termini di cui all'art. 2947 c.c., essendo la fattispecie inquadrabile nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. Pertanto, atteso che l'insorgenza del credito era risalente agli anni 2010-2011, al 30.11.2019, data di notifica dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, il termine era senz'altro ormai decorso.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto all'atto del suo insediamento quale sindaco del Controparte_2 avvenuto il 30.3.2010, il servizio per la raccolta dei rifiuti era stato già prorogato per tre volte. Inoltre, già dall'anno precedente, il contratto aveva cessato di avere efficacia, ma ciononostante la società attrice aveva continuato ad espletare il proprio servizio. Attesa la rilevanza dello stesso, in quanto attività funzionale alla tutela della salute e della salubrità del territorio, con richiesta prot. 1066 del 21.6.2010 aveva quindi chiesto alla società la prosecuzione del servizio in attesa dello svolgimento della procedura di gara, volontà che l'ente comunale faceva propria con la delibera di giunta n. 33 del 21.6.2010, con la quale demandava al responsabile dell'ufficio preposto l'emanazione del bando di gara. La richiesta era pertanto assimilabile ad un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 d. lgs. 267/2000, laddove l'urgenza era da individuarsi nell'imminente scadenza del precedente contratto, che non avrebbe consentito l'espletamento, per tempo, della procedura di gara.
Tenuto conto di ciò, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dal quale chiedeva di essere Controparte_2 manlevato.
Contestava, inoltre, il regolare svolgimento del servizio da parte dell'attrice nel periodo intercorrente tra il 21.6.2010 e il 30.3.2011, tenuto altresì conto che le fatture emesse non erano sufficienti a fornire prova dell'an.
Con decreto del 30.3.2021, il Giudice autorizzava la chiamata di terzo del il quale, con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta del 29.10.2021, si costituiva in giudizio.
3 Questi, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, in quanto la chiamata veniva formulata quale forma di garanzia ai sensi dell'art. 106 c.p.c.., sebbene non ne ricorressero i presupposti. Invero, non era ravvisabile né una forma di garanzia propria né impropria, non sussistendo alcun rapporto di garanzia tra il IN e il di CP_2 cui il primo era soltanto amministratore. Piuttosto, il caso di specie era sussumibile nell'alveo dell'art. 191, comma 4 TUEL, con conseguente responsabilità del solo amministratore e non anche dell'ente.
Nel merito, contestava la legittimità delle fatture oggetto di causa, sull'assunto per cui tutti i contratti stipulati dalla PA richiedono la forma scritta a pena di nullità; in mancanza, il rapporto giuridico si configura tra l'amministrazione e il privato. Non rilevava, pertanto, l'eventuale delibera collegiale dell'ente pubblico, atteso che la volontà dell'ente deve risultare dall'atto contrattuale debitamente sottoscritto dal suo rappresentante e dal privato.
Rammentava, inoltre, come l'obbligazione avente per oggetto l'acquisizione di beni o servizi è riferibile all'ente locale soltanto se all'atto della sua assunzione, la copertura finanziaria sia certa, attuale e tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo stanziamento. A tale scopo, occorre l'attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del Servizio finanziario, non essendo sufficiente il solo parere favorevole espresso dal ragioniere del sulle CP_2 deliberazioni.
Precisava che l'ente comunale aveva riconosciuto esclusivamente le fatture oggetto dell'accordo transattivo intercorso con l'attrice, non anche quella azionate in questa sede.
Concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande attoree.
All'udienza 18.11.2021, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii dettati da ragioni organizzative dell'ufficio, all'udienza del 18.11.2025, celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. La domanda è fondata nei termini che seguono.
4 L'odierno procedimento ha ad oggetto un'azione di pagamento del corrispettivo dovuto dal committente per l'erogazione del servizio appaltato, previo accertamento della declaratoria di nullità delle proroghe contrattuali succedutesi nel tempo. Preliminare è, quindi, la valutazione di tale ultima domanda, al fine di individuare il legittimato passivo della pretesa attorea.
La vicenda negoziale sub iudice si caratterizza per la presenza di plurimi provvedimenti di proroga adottati dalla Giunta del Comune di CP_2 mediante i quali l'ente ha inteso proseguire il rapporto negoziale instaurato con la società nel luglio 2003. Detti Parte_1 provvedimenti si sono succediti fino marzo 2009, allorquando il deliberava un'ulteriore prosecuzione per un periodo di due CP_2 mesi. Stando alla prospettazione del convenuto, da allora e fino al giugno 2010, la società aveva continuato ad erogare il servizio, nonostante la cessazione di efficacia del contratto. Parte attrice ha chiesto, quindi, accertarsi la nullità di detti provvedimenti, in quanto adottati in violazione della disciplina in materia di appalti pubblici.
Orbene, rispetto alle delibere di proroga, va rammentato che, trattandosi di atti di natura amministrativa, in forza dell'art. 4 della legge n. 2248/1865 all. E (cd. legge abolitiva del contenzioso amministrativo) è precluso al giudice ordinario l'annullamento del provvedimento amministrativo, potendo egli, laddove ne accerti l'illegittimità, limitarsi a disapplicarlo, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.
Come noto, il potere di disapplicazione è esercitabile allorché, nell'ambito di una controversia in materia di diritti soggettivi, il rapporto dedotto in giudizio risulti determinato o conformato da un provvedimento amministrativo illegittimo. Pertanto, laddove il giudice accerti, incidenter tantum, l'illegittimità dell'atto posto alla base della domanda, può disapplicarlo, decidendo la controversia considerandolo tamquam non esset; disapplicare significa, quindi, considerare l'atto improduttivo di effetti, senza però disporne l'eliminazione dall'ordinamento.
È tuttavia opportuno precisare che il potere di disapplicazione riconosciuto al giudice ordinario è circoscritto alle sole ipotesi di cd. disapplicazione incidentale, che ricorre quanto l'atto non sia oggetto principale del vaglio demandato al g.o. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l'atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua
5 legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale” (Cass. civ., n. 2588/2002).
Quanto ai vizi dell'atto rilevabili in sede di disapplicazione, l'orientamento consolidato è nel senso di ritenere che il g.o. possa sindacare, sempre in via incidentale, qualsiasi vizio di legittimità, ivi incluso l'eccesso di potere, oltre all'incompetenza e alla violazione di legge, fermo restando il divieto in ordine al merito della valutazione amministrativa (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 14728/2006; n. 18204/2024).
Alla luce di ciò, quindi, le condizioni generali per l'esercizio del potere di disapplicazione sono da individuarsi: a) nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo la lesione di un diritto soggettivo;
b) nella rilevanza di un atto amministrativo, che intervenga a determinare o conformare il rapporto dedotto in giudizio.
Non residuano dubbi in ordine alla cognizione del giudice ordinario sulla presente controversia, in quanto avente ad oggetto l'accertamento del diritto di credito spettante all'attrice con conseguente condanna del convenuto al pagamento di quanto dovuto. Trattasi, infatti, di un diritto soggettivo sorto nell'ambito di una dinamica contrattuale sottoposta alle regole privatistiche in cui la PA ha agito iure privatorum, quindi quale soggetto di diritto privato. Va rammentato che nei contratti in cui parte sia un'amministrazione, questa smette i propri panni di soggetto pubblico in seguito alla stipula del contratto con l'operatore economico, con la conseguenza che, a partire da quel momento, il privato e la PA assumono un ruolo paritetico e tutte le controversie afferenti allo svolgimento del rapporto contrattuale rientrano nella cognizione del giudice ordinario.
Quanto al secondo requisito, ossia la rilevanza dell'atto amministrativo nell'ambito della vicenda negoziale, anche questo ricorre nel caso di specie, atteso che i provvedimenti di proroga succedutisi nel tempo hanno determinato la prosecuzione del rapporto negoziale instaurato tra le parti, con conseguente insorgenza del diritto della società
[...] ad ottenere il compenso dovuto per l'attività espletata. Pt_1
Ciò posto, deve rilevarsi in prima battuta la conformità dei provvedimenti di proroga, perlomeno quelli adottati fino al 2009, rispetto alla normativa in materia, in quanto si tratta di atti finalizzati non a rinnovare il contratto, bensì semplicemente a prorogarne gli effetti.
Preliminarmente, appare utile richiamare la distinzione tra proroga e rinnovo del contratto: mentre la prima consiste nel mero “differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario”, il rinnovo, invece, altro non è che la 6 “rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici” (cfr. TAR Campania, Napoli, 1.3.2023, n. 1318; cfr. anche Consiglio di Stato, n. 5051/2024).
In assenza, quindi, di una negoziazione novativa dell'accordo originariamente intercorso tra le parti, deve qualificarsi come proroga la manifestazione di volontà delle parti di differire il termine finale del rapporto, che quindi continua ad essere regolato dall'atto originario.
Tale distinzione è importante nella misura in cui il legislatore sancisce il divieto del rinnovo tacito dei contratti pubblici, che trova la sua ratio nella duplice esigenza di tutelare, da un lato, il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione e, dall'altro, di assicurare la trasparenza e la concorrenza nella gestione rapporti contrattuali della PA. Trattasi di un punto fermo della disciplina in materia di contratti pubblici, che conosce eccezioni solo in casi circoscritti e regolati dalla legge. Tra questi, figurano le ipotesi della proroga tecnica e di quella contrattuale.
Sul punto, la più recente giurisprudenza amministrativa ha delineato i tratti distintivi delle due figure, specificando che la proroga c.d.
“contrattuale” è così definita poiché trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto, come tale quindi già prevista a monte dall'Amministrazione e dall'operatore economico, laddove la proroga c.d. “tecnica”, invece, ricorre allorquando, pur non essendo stato pattuito alcunché sul punto, la durata del contratto venga modificata successivamente dalla PA, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente. Essa, dunque, si atteggia a strumento avente carattere temporaneo e imprevedibile, finalizzato ad assicurare la successione tra operatori economici (cfr. TAR Lazio, 7.7.2025, n. 13307). Tale impostazione è stata da ultimo recepita dal nuovo Codice dei contratti pubblici, d. lgs. 36/2023, il cui art. 120 disciplina, sia pur in maniera distinta e separata, le due ipotesi di proroga.
Nel caso di specie, la possibilità di proroga era prevista dallo stesso contratto: l'art. 3, infatti, prevedeva una durata del rapporto pari a cinque anni, prorogabili solo con atto formale del (cfr. all. 1 CP_2 atto di citazione). Non erano peraltro posti limiti alle possibilità di proroga, né in termini di durata della stessa, né di volte in cui l'ente avrebbe potuto ricorrere a tale strumento. È, pertanto, da ritenersi legittima la volontà dell'ente comunale di posticipare ripetutamente la scadenza del contratto stipulato con la società in Parte_1
7 quanto trattasi di decisione posta in essere nell'esercizio delle facoltà contrattualmente riconosciutegli.
Peraltro, non vi è dubbio che quelli adottati siano dei provvedimenti di proroga, come si evince agevolmente dal contenuto delle singole delibere comunali, nelle quali non si procede ad una rinegoziazione delle clausole originarie, ma ci si limita a differire la scadenza naturale dell'accordo. Va inoltre aggiunto che la legittimità dell'azione si rinviene anche sotto il profilo soggettivo, atteso che, coerentemente a quanto convenuto, l'atto di proroga era imputabile al in quanto CP_2 promanante dalla Giunta Comunale, organo che, come noto, è legittimato ad impegnare l'ente.
Diverse sono le conclusioni relative alla delibera del 21.6.2010. Essa, infatti, era intervenuta a distanza di oltre un anno dalla cessazione degli effetti del contratto, senza che, peraltro, nelle more l'ente comunale avesse adottato nuove proroghe o avesse ancora indetto una nuova gara.
Contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, la delibera de qua non può essere qualificata in termini di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, non ricorrendone i presupposti. Va rammentato che per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, le ordinanze in esame devono essere debitamente motivate in ordine tanto alla situazione emergenziale, quanto all'impossibilità di fronteggiarla facendo ricorso agli ordinari mezzi di amministrazione e devono indicare un termine di efficacia (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, n. 3580/2019; n. 868/2010).
Nel caso di specie, non soltanto difetta il requisito di forma, ossia l'ordinanza a firma esclusiva del IN, ma neppure viene specificata la situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, tale da legittimare l'esercizio del potere extra ordinem, né il termine ultimo di efficacia. Pertanto, deve escludersene la riconduzione nell'ambito della disciplina in materia.
Si ritiene, invece, che la delibera contestata rievochi i presupposti del c.d. “contratto ponte”, ipotesi che ricorre allorquando, una volta che sia scaduta l'efficacia del contratto e che siano state avviate le procedure per l'espletamento della nuova gara pubblica, mediante la pubblicazione del bando di gara o altra formalità propria della procedura utilizzabile, si renda necessario garantire la prosecuzione delle prestazioni per tutto il tempo utile al completamento delle procedure selettive e alla stipula del nuovo contratto pubblico. In questi casi, quindi, l'Amministrazione può, mediante una procedura non negoziata, affidare l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio al precedente contraente, in evidente deroga ai tradizionali principi
8 pro-concorrenziali e di trasparenza dell'azione amministrativa (cfr. sul tema, Consiglio di Stato, n. 5766/2018; n. 413/2016; TAR Campania, Napoli, n. 2200/2024).
Nel caso di specie, con la delibera in commento, la Giunta del
[...] ha inteso quindi affidare, nelle more dell'esecuzione della CP_2 nuova procedura di gara, il servizio di raccolta di rifiuti alla precedente azienda, al fine precipuo di assicurare la continuità di un servizio indubbiamente essenziale per la comunità, in quanto funzionale alla tutela della salute, oltre che dell'ambiente.
L'apparente validità delle delibere esaminate è tuttavia presto superata dal rilievo dell'assenza di qualsivoglia impegno di spesa, in violazione della disciplina di cui all'art. 191 TUEL. Quest'ultimo subordina la possibilità, per l'ente locale, di effettuare spese purché vi sia un impegno contabile sul competente programma di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 TUEL. Deve rammentarsi che l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale l'Amministrazione procede alla determinazione della somma da pagare, del soggetto creditore, all'indicazione della ragione del rapporto, nonché alla costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio. Per tale ragione, quindi, è fondamentale che la copertura finanziaria sia certa, attuale e tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo bilancio.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio secondo cui
“L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (Cass. civ., n. 33768/2019; ord. n. 13159/2024). Pertanto, in difetto di tali elementi, il rapporto non è riferibile all'ente, ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore che ha assunto l'impegno, giusta previsione del comma quarto dell'art. 191. Ciò in quanto, come rammentato da Corte Cost. n. 295/1997, “gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica amministrazione”, in forza della quale titolare del vincolo negoziale è esclusivamente il pubblico agente.
Per tale ragione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che
“L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia 9 consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio” (Cass. civ., ord. n. 5480/2024)
Orbene, dalla disamina dei provvedimenti in commento si evince che in nessun caso il abbia specificato l'esatto Controparte_2 ammontare della spesa, limitandosi ad un generico impegno delle
“somme necessarie” da imputare al relativo capitolo di bilancio (1254
“Spese di raccolta RSU e Differenziata”). Ciò non consente, pertanto, di ritenere soddisfatto il requisito della certezza degli importi impegnati, non essendo stato definito, né all'atto delle varie proroghe, né al momento della proroga c.d. “ponte”, l'ammontare della spesa da sostenere.
Pertanto, le delibere devono essere disapplicate, in quanto nulle e, quindi, improduttive di effetti negoziali nei confronti del non CP_2 sussistendo un valido impegno contabile e neppure prova della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio.
Residua, quindi, una responsabilità in capo all'allora IN e odierno convenuto che, alla luce della formulazione del quarto comma dell'art. 191 TUEL, è da qualificarsi come contrattuale, in quanto derivante dall'instaurazione di un rapporto negoziale tra questi e il privato fornitore. Non colgono, quindi, nel segno le difese del convenuto in ordine alla natura aquiliana della sua responsabilità e, per CP_1
l'effetto, alla prescrizione del diritto azionato.
Al contrario, trova applicazione, nel caso di specie, l'ordinario termine prescrizionale, fissato, come noto, in dieci anni, dalla stipula del negozio giuridico.
Ebbene, si ritiene che tale termine non sia spirato, essendo gli importi richiesti afferenti alle prestazioni erogate nel periodo compreso tra ottobre 2010 e marzo 2011, ossia in seguito alla c.d. “proroga ponte” e fino all'adozione della delibera n. 25 del 24.3.2011, con la quale il Comune prendeva atto della messa in liquidazione della società
[...]
e dichiarava risolto il contratto a far data dal 31.3.2011. Parte_1
Tali documenti si ritengono sufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa attorea. Invero, le contestazioni sollevate dal convenuto in ordine alla regolare esecuzione del servizio appaiono CP_1 generiche e prive di qualsiasi riscontro probatorio. Deve richiamarsi il principio secondo cui spetta a colui che allega una circostanza, l'onere di provarla, sicché era compito del convenuto sottoporre al vaglio del Tribunale circostanze specifiche, atte a dimostrare l'inesatto adempimento della prestazione da parte della società Parte_1
[...]
10 Né può porsi a carico di parte attrice l'onere di provare la regolare esecuzione del contratto. L'accordo intervenuto e le fatture prodotte, in mancanza di una specifica e provata eccezione di inadempimento, sono sufficiente a presumere la regolare erogazione del servizio.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve pertanto ritenersi fondata la domanda di parte attrice e, per l'effetto, Controparte_1
dovrà corrispondere alla società la somma pretesa, pari ad €
[...]
32.282,00, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Per analoghe ragioni, deve riconoscersi il difetto di legittimazione passiva del in quanto unico debitore del Controparte_2
Fallimento della società attrice era il solo IN , non anche CP_1
l'ente comunale.
3. Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate avuto riguardo al valore della controversia e ai parametri minimi. Pertanto, il convenuto è tenuto a rifondere, in favore dell'attrice e del terzo chiamato, la somma di € 3.809,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice unico, dott. IB AZ, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
disattesa ogni contraria domanda, Parte_1 eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
2. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di € 32.282,00, oltre ad interessi legali dalla
[...] domanda giudiziale al soddisfo, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di CP_2
3. condanna il convenuto a rifondere, in favore dell'attrice e del terzo chiamato, le spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per ciascuna di esse, oltre IVA, cpa e oneri come legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Reggio Calabria, 11 dicembre 2025
Il Giudice
IB AZ
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