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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria IA MA ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.28045 r.g. dell'anno 2024
TRA
– C. fisc.: nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in San Giorgio a Cremano (NA) al Corso Roma n°42, rappresentato e difeso dall' avv.to Diamante D'Auria Del Medico (C.fisc.: , ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato presso il suo studio, sito in Salerno al Viale degli Aranci n° 22, [il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., quarto comma, le comunicazioni e/o avvisi di Cancelleria, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: .salerno.it;], giusta mandato in calce al Email_1 CP_1 presente atto;
E
Part l (cod. fisc. ) in per-sona Controparte_2 C.F._3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura genera- le alle liti del 22.03.24 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio nonché quale Persona_1 mandatario della giusto atto per notaio di Tivoli del 3.7.2014 rep. n. CP_3 Per_2
37521, dall' avv. (cod. fisc ) ed elettiva- Parte_2 CodiceFiscale_4 mente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli alla De Gasperi, 55, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente.
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 5 Con ricorso depositato il 10.07.25 proponeva opposizione all'avviso di Parte_1 addebito n. 371 2024 00150747 85 000 emesso sul rilievo che il ricorrente, nel periodo di riferimento indicato, avesse rivestito la qualifica di socio e di amministratore della Logika
S.n.C (C.F. ), con sede in Salerno alla via Pietro Capasso n. 27/29 (cfr. doc. P.IVA_2
n. 2), nonché della (P.IVA ), con sede in Salerno alla Controparte_4 P.IVA_3 via Sabato Visco n. 24 (cfr. doc. n. 3).
Chiedeva: “ preliminarmente, disporre che la fissanda udienza di discussione venga sostituita dal deposito di note scritte, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter, com. 1,
c.p.c.;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e infondatezza della pretesa contributiva CP_ avanzata dall' , per le causali su esposte e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. 371 2024 00150747 85 000, oggetto della presente opposizione;
con vittoria del compenso professionale, oltre accessori di legge (spese forfettarie, IVA
E CNPA), da distrarsi in favore del procuratore costituito;
”
Si costituivano i convenuti che eccepivano il difetto di legittimazione della e CP_3
l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della CP_3 quanto ai crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 in quanto detti crediti non sono stati oggetto della cessione disposta con la previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 , come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n.
308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005 con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
pagina2 di 5 Presupposto imprescindibile per l'obbligo di contribuzione alla gestione commercianti, indipendentemente dalla qualifica rivestita da un soggetto all'interno di una società, è lo svolgimento di un'attività commerciale. Nel periodo indicato dal succitato avviso di addebito il ricorrente ha dedotto e provato che esse non hanno posto in essere alcuna attività commerciale, limitandosi, invero, a esercitare la sola attività di riscossione dei canoni afferenti a propri immobili concessi in locazione a terzi.
Al fine della delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è l'effettivo svolgimento da parte dell'interessato di un'attività commerciale.
Quindi, condizione imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è l'esistenza di un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o anche come socio che abbia come oggetto l'esercizio di detta attività.
La Suprema Corte, da ultimo con ordinanza n. 20258/2021, nel dare continuità al principio già reiteratamente affermato (tra le tante, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5052 del 2020. N.
3479/20, 17643/16), ha ribadito che, ai fini della iscrizione nella gestione commercianti,
l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24.5.2018 n.
12981), e che inoltre l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 cc, non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti, per come sopra ricostruiti (Cass. n. 27588 del 2016).
4. Inoltre, è stato precisato che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del
2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass n. 19467 del 2018).
pagina3 di 5 Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa
(cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639).
Deve ritenersi che l non abbia provato, innanzitutto, che la parte ricorrente apporti in CP_5 maniera abituale e prevalente il proprio contributo lavorativo alle imprese di cui è socio e amministratore, fondandosi la pretesa contributiva sulla base di presunzioni semplici mai provate.
In definitiva non risulta assolto l'onere probatorio incombente sull'Ente previdenziale per poter ritenere che la parte ricorrente svolga in maniera prevalente e abituale un'attività di natura commerciale, né può escludersi, sulla base degli elementi di giudizio si cui si dispone, che la stessa attività costituisca un mero godimento dei beni di proprietà, seppure esercitata per il tramite del veicolo societario.
In conclusione il ricorso va accolto.
L'accoglimento dell'opposizione per le ragioni esposte assorbe ogni ulteriore questione sollevata dalla difesa dell'istante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così decide:
- In accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 371 2024 00150747 85 000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
- Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_5
2.200,00 oltre spese di contributo unificato, spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
pagina4 di 5 Napoli, 27/10/2025
Il Giudice
Dott.Maria IA MA
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