Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01639/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01129/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2025, proposto da
Di RC EL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Maria Mela e Katia Gloria, e gli avv.ti Mela Pietro Maria e Gloria Katia, ognuno rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’articolo 86 Cod. proc. civ., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale ordinario – Sez. lavoro di Bologna n. 1510/2024, emessa il 6.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa ES CH e uditi per parte ricorrente i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sentenza in epigrafe indicata ha riconosciuto alla professoressa EL Di RC il diritto a percepire la cd. Carta Docenti per una pluralità di annualità, ivi specificate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del dovuto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. La sentenza ha altresì condannato il Ministero allora convenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, con distrazione a favore dei suoi difensori, avvocati Pietro Maria Mela e Katia Gloria.
La professoressa EL Di RC e gli avvocati Pietro Maria Mela e Katia Gloria agiscono in questa sede per l’ottemperanza della predetta sentenza. I ricorrenti chiedono anche a questo Giudice di condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle penalità di mora.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, benché ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza camerale del 18 dicembre 2025: in quella sede i difensori di parte ricorrente hanno dichiarato che nelle more era intervenuto un pagamento parziale da parte dell’Amministrazione, ma che rimanevano impagati gli interessi maturati, le spese legali e gli accessori di legge. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Va premesso che, come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
Pur prendendo atto della sopravvenienza dichiarata in udienza, va rilevato che permane, almeno in parte, l’inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Pertanto, in accoglimento in parte qua del ricorso, si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta, detratto quanto medio tempore corrisposto.
Va respinta, invece, la richiesta di parte ricorrente di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione della “maggior somma tra interessi e rivalutazione”: misura che appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma 4, Cod. proc. amm..
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto che da parte dell’Amministrazione vi è stato un, seppur tardivo, parziale adempimento del giudicato, e che comunque una delle domande proposte è stata respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), accoglie in parte il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES CH | UG Di ET |
IL SEGRETARIO