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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli, alla udienza in trattazione scritta del 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13083/2023 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall' avv. Giuseppe De Lucia;
Parte_1 ricorrente nei confronti di rappr. e dif. dagli avv.ti Controparte_1
PE BI, NA IB E CC DI SANTO;
resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.11.2023, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio in giudizio per sentir: “– In via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti;
– In subordine, accertato il vizio della volontà del ricorrente in sede di sottoscrizione del patto di non concorrenza, pronunciare l'annullamento ex tunc del suddetto patto;
– In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA.”.
In data 26.02.2024, la Banca convenuta spiegava ricorso ex art. 700 c.p.c., in corso di causa, per sentir ordinare “inaudita altera parte o, se del caso, previa fissazione dell'udienza, al sig. di cessare Parte_1 immediatamente ogni attività a favore di o comunque di CP_2 ulteriori soggetti, in qualsiasi forma diretta o indiretta avente quali destinatari i clienti di con Controparte_1 particolare riferimento a quelli in precedenza entrati in contatto con il sig. e volta al loro sviamento, e comunque ordini al sig. Pt_1 di cessare ogni attività incompatibile con gli obblighi Parte_1 assunti con il patto di non concorrenza con data 22 giugno 2023. Si chiede altresì che l'ill.mo Tribunale adotti comunque ogni provvedimento opportuno per la tutela cautelare dei diritti di Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
[...]
Si costituiva nel sub procedimento cautelare il sig. domandando il Pt_1 rigetto delle avverse pretese per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con ordinanza del 03.04.2024, Codesto Tribunale rigettava la domanda cautelare.
Con memoria del 17.09.2024, si costituiva nel merito la parte resistente chiedendo “in via principale: rigettare il ricorso avversario per le ragioni precedentemente esposte, in fatto ed in diritto;
e In via riconvenzionale principale:
1) previo accertamento e dichiarazione della validità del patto di non concorrenza sottoscritto con del 22 giugno 2023, sottoscritto in data Pt_2
6 luglio 2023, accertare e dichiarare che il sig. ha inadempiuto e Pt_1 violato il suddetto patto;
2) per l'effetto: (i) condannare il sig.
[...]
al rispetto del predetto patto per tutta la durata prevista, vietando Pt_1
a quest'ultimo di proseguire ogni attività incompatibile con gli impegni assunti col citato regolamento contrattuale;
(ii) condannare il sig.
[...]
al pagamento della penale risarcitoria prevista per la violazione del Pt_1 patto, pari a Euro 161.547,78
(centosessantunomilacinquecentoquarantasette/78) (o del diverso importo ritenuto di giustizia) oltre interessi e rivalutazione;
(iii) condannare il sig. al pagamento della penale risarcitoria prevista per la Pt_1 violazione dell'obbligo di informazione previsto dal patto, pari a Euro
15.000,00 (quindicimila/00) (o del diverso importo ritenuto di giustizia) oltre interessi e rivalutazione;
3) accertare e dichiarare l'illecita sottrazione di informazioni commerciali riservate di da parte del sig. Pt_2 e, per l'effetto, vietare al sig. di divulgare ed ancor Pt_1 Pt_1 più utilizzare, anche in forma indiretta, notizie attinenti ai rapporti intercorsi tra e i suoi clienti, alla sua organizzazione e ai suoi Pt_2 metodi di lavoro;
4) accertata e dichiarata (i) l'insussistenza della giusta causa di dimissioni per tutti i motivi esposti in narrativa e (ii) la legittimità del patto di prolungamento del preavviso di cui alla lettera del 13 novembre 2017, sottoscritta per accettazione dal sig. Parte_1
il 22 novembre 2017, condannare quest'ultimo al pagamento in favore
[...] di dell'indennità sostitutiva Controparte_1 del preavviso, quantificata in Euro 80.773,88 come ivi prevista (o del diverso importo ritenuto di giustizia) oltre interessi e rivalutazione;
5) per effetto degli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), e 4) che precedono, e previo accertamento della legittimità delle trattenute operate in busta paga, anche relativamente alle suddette voci, condannare il sig. a corrispondere a la somma di Euro 242.600,41 Pt_1 Pt_2
(duecentoquarantaduemilaseicento/41) - cfr. cedolino di gennaio 2024, (o la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con riserva di agire in separato giudizio ai fini del risarcimento del maggior danno. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della nullità e/o della annullabilità del patto di non concorrenza e di tutti i patti di prolungamento del preavviso, 6) condannare il sig. al rispetto del divieto di Pt_1 storno per tutta la durata ivi prevista, vietando a quest'ultimo di proseguire ogni attività incompatibile con gli impegni assunti col citato regolamento contrattuale;
a) condannare il sig. al pagamento Pt_1 dell'indennità sostituiva del preavviso come prevista dall'art. 84 del CCNL
e pari a un mese, per un importo di Euro 5.459,53 lordi;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della alla restituzione di quanto CP_2 complessivamente corrisposto al ricorrente, tempo per tempo, a titolo di corrispettivo per gli obblighi di non concorrenza nonché dei patti di prolungamento del preavviso e, per l'effetto, condannare il sig. a Pt_1 restituire un importo non inferiore ad Euro 61.587,65
(sessantunomilacinquecentoottantasette/65) o la diversa somma che ci si riserva di quantificare e/o ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno ricorrente lamenta in questa sede la nullità del patto di non concorrenza del 06.07.2023, rappresentando, tra l'altro, la nullità del patto laddove attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recesso dall'accordo in caso di mutamento di mansioni del dipendente decorsi 12 mesi da tale nuova assegnazione (cfr. punto n. 6 del patto di non concorrenza).
La doglianza risulta fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra questione attinente al patto di non concorrenza de quo intercorso tra le parti in giudizio.
Il patto di non concorrenza de quo, al punto 6, prevede che:
Ebbene, come già osservato sul punto da Codesto Tribunale con ordinanza cautelare del 03.04.2024, “la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c. interpretato alla luce degli art. 4 e
35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. 8 gennaio 2013, n. 212; Cass. 1° settembre
2021, n. 23723, secondo cui in motivazione sub p.to 6: “ … la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre, è stato altresì precisato … che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo: cfr. Cass. n. 3 del 2018”; nel caso di specie, l'erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto non elide i profili di nullità, sia di indeterminabilità temporale del vincolo sia di predeterminazione del corrispettivo, del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo “esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni” dalla stessa “espresse al riguardo” […], a fronte della natura commutativa, sinallagmatica a titolo oneroso, del contratto” (cfr. Cass., ord. n. 4032/22).
Come recentemente affermato da giurisprudenza di merito su fattispecie analoga a quella che ci occupa, il patto per cui è causa appare allo stato nullo alla luce della clausola che riconosce alla sola convenuta - ricorrente nel presente procedimento cautelare -la facoltà di recedere dal patto in caso di modifica di mansioni, posto che, ove la stessa decida di assegnare l'istante a mansioni diverse, può risolvere ad nutum il patto decorsi 12 mesi dalla assegnazione del lavoratore a mansioni diverse.
Attraverso tale meccanismo CREDEM appare essere nelle condizioni di decidere se avvalersi o meno del patto di non concorrenza, circostanza che sembra rendere lo stesso illegittimo (Cass. 9491/03, 15952/04, 212/13,
9491/03, 15952/04, 10536/20, 10535/20, 3/18, 23723/21). Le sentenze indicate della Corte di cassazione attengono tutte alla ipotesi in cui parte datoriale si era riservata, al momento della risoluzione del rapporto, di decidere se avvalersene e la clausola era nulla perché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita. Ciò che la Corte sanziona nel complesso delle sentenze indicate appare essere la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa alla scelta del datore di lavoro che concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre, sempre in linea con la giurisprudenza di legittimità, i giudici di seconda istanza hanno osservato che il fatto che, nella fattispecie, il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, «il che», secondo quanto affermato dall'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, «impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore;
corrispettivo che, nella specie, finirebbe con l'essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo» (cfr., per tutte, Cass. n. 3/2018, cit.); pertanto, premesso che «l'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sorge, nella fattispecie, sin dall'inizio del rapporto di lavoro» (Cass. n.
8715/2017, cit.), «tamquam non esset va considerata la successiva rinuncia al patto stesso... appunto perché, mediante questa, si finisce per esercitare la clausola, nulla, tramite cui la parte datoriale unilateralmente riteneva di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare ex post gli effetti, invero già operativi, del patto stesso, condizione risolutiva affidata in effetti a mera discrezionalità di una sola parte contrattuale» (Cass. n. 3/2018, cit.) (in questo senso Cass 10535/20).
Orbene in ipotesi di mutamento di mansioni, decorsi 12 mesi, la convenuta resterebbe libera di liberarsi unilateralmente del patto con ciò verificandosi la fattispecie sanzionata dalle predette sentenze della Corte di Cassazione (in tal senso, Trib. Napoli, ordinanza del 19.03.2024)”.
Né v'è ragione in questa sede di discorarsi dalle richiamate argomentazioni, le quali sono state sostanzialmente confermate dal
Collegio, in sede di reclamo (proposto dalla avverso la suddetta CP_2 ordinanza, R.G.5218/24) con ordinanza del 16.05.2024, il quale, nel rigettare il reclamo, ha osservato che: “non può trascurarsi di rilevare la nullità del patto de quo per indeterminabilità del corrispettivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 2125 e 1346 c.c. per effetto della clausola n.6 di esso che consente al datore di lavoro di recedere dal patto trascorso un anno dall'assegnazione al dipendente di nuove mansioni, venendo meno i correlati obblighi di compenso. In tal senso militano le illuminanti considerazioni espresse da Cass., civ. Sez. VI, Lavoro, Ord.,
08-02-2022, n. 4032, correttamente richiamate nel dictum di primo grado, secondo cui: "la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass., 8 gennaio 2013, n. 212; Cass., 1 settembre 2021, n. 23723, secondo cui in motivazione sub p.to 6: "la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre, è stato altresì precisato... che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo: cfr. Cass. n. 3 del 2018");
6.1. nel caso di specie, l'erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto non elide i profili di nullità, sia di indeterminabilità temporale del vincolo sia di predeterminazione del corrispettivo, del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale
e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo "esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni" dalla stessa "espresse al riguardo" (come in esso specificato
e trascritto al secondo capoverso di pg. 5 della sentenza e al p.to 2.1.1. di pg. 26 del ricorso), a fronte della natura commutativa, sinallagmatica a titolo oneroso del contratto “.
In termini da ultimo si è espressa anche Cass. civ. Sez. lavoro, Sent, 19-
04-2024, n. 10679 che ha avuto modo di chiarire: "Nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di limiti di luogo", ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto "a monte" la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto:
l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.
Ciò significa che ai fini della validità dell'intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola 7) sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola. La nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di mancata pattuizione di un corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell'art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto”.
7.2. Merita aggiungere che, per la natura dei profili di nullità sopra rilevati, essi non sono esclusi dal fatto che in caso di recesso datoriale il lavoratore trattiene quanto già percepito a titolo di corrispettivo per
l'osservanza del patto de quo né dal fatto che in concreto il recesso della parte datoriale sia esercitabile solo in costanza del rapporto non già alla cessazione di esso o per il periodo successivo”.
Alla luce di tutto quanto suesposto, dunque, il patto di non concorrenza de quo risulta nullo ex tunc.
Conseguentemente, deve essere respinta la riconvenzionale principale in ordine al pagamento delle penali previste nel patto dichiarato nullo.
Ad ogni buon conto, la nullità del patto di non concorrenza determina la assenza di giustificazione dei pagamenti effettuati dalla convenuta in ragione della esecuzione del patto rivelatosi nullo, di cui la CP_2 domanda in via riconvenzionale la restituzione.
La disciplina applicabile è, ovviamente, quella dell'indebito oggettivo
(Cassazione, sentenza 8 ottobre 2019, n. 25140) con prescrizione decennale. La circostanza che al patto stesso sia stata data esecuzione non rende per ciò stesso irripetibili le somme, trattandosi, al più, di un ingiustificato arricchimento in relazione al quale non vi è domanda.
La restituzione deve essere effettuata al netto delle trattenute effettuate posto che nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012).
Ne consegue che il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore della resistente dell'importo netto percepito, quale corrispettivo del patto di non concorrenza dichiarato nullo, a titolo di ripetizione di indebito. Il netto va peraltro determinato senza la quota contributiva a carico del dipendente, non essendo la stessa entrata nella disponibilità dell'istante.
Le ulteriori riconvenzionali riguardano il mancato rispetto del termine del preavviso (né quello previsto dal CCNL, né quello concordato dalle parti oggetto dei vari patti di prolungamento del preavviso), in relazione al quale la parte resistente domanda la condanna del (dimissionario) Pt_1 al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
D'altro canto, il ricorrente sostiene la non debenza dell'indennità per la sussistenza della giusta causa delle dimissioni: a) limitazioni operative generate dal nuovo modello organizzativo derivante dalla cessione del ramo di azienda;
b) dichiarazioni rese dal direttore generale, a suo dire offensive, nei confronti dei bankers.
Per vero, ai fini della non debenza della indennità di mancato preavviso, non è sufficiente che vi siano delle ragioni che hanno indotto il lavoratore a rassegnare le proprie dimissioni, ma deve trattarsi di motivazioni che rendono improseguibile anche temporaneamente il rapporto.
Sicché, deve ritenersi che non ogni conflitto o contestazione sul posto di lavoro legittima le dimissioni per giusta causa. È necessario, dunque, un inadempimento del datore di lavoro di gravità tale da ledere la fiducia e rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto.
Ciò posto, ritiene la scrivente che le motivazioni addotte dalla parte ricorrente non siano di una gravità tale da non consentire di lavorare ulteriormente nel periodo di preavviso.
Invero, i problemi addotti hanno riguardato tutti i bankers - e non solo il ricorrente – e sono derivati dal nuovo modello di lavoro/organizzativo adottato dalla banca, il quale comunque necessità di un periodo di rodaggio anche per eventuali modifiche operative. Quanto alle dedotte critiche rivolte dal Direttore generale, queste sono state rese in maniera generalizzata nei confronti dei “propri bankers”, e quindi non alla singola persona del . Pt_1
Pertanto, nelle motivazioni addotte dalla parte ricorrente non si riscontra alcun elemento di tale gravità da consentire al ricorrente di dare le dimissioni senza rispetto del preavviso.
Parte ricorrente inoltre lamenta la nullità del patto di prolungamento del preavviso (del 13.11.2017) per assenza del corrispettivo nonché per l'indeterminabilità ex ante del corrispettivo.
Conseguentemente, deve procedersi alla verifica della legittimità o meno del patto suddetto.
Sul punto, giova premettere che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass.,
n. 16527/2015), “nel rapporto di lavoro dipendente, il preavviso si pone come condizione di liceità del recesso, la cui inosservanza è sanzionata dall'obbligo di corrispondere da parte del recedente una indennità sostitutiva;
pertanto esso non può essere preventivamente escluso dalla volontà delle parti, ne' essere limitato nella sua durata rispetto a quello fissato dalla contrattazione collettiva;
è lecito invece, mediante accordo individuale, pattuirne una maggior durata giacché tale pattuizione può giovare al datore di lavoro, come avviene nel caso in cui non è agevole la sostituzione del lavoratore recedente, ed è sicuramente favorevole a quest'ultimo che resta avvantaggiato dal computo dell'intero periodo agli effetti della indennità di anzianità, dei miglioramenti retributivi e di carriera e dal regime di tutela della salute, (v. pure Cass. n. 5929/79).
Nel medesimo senso si è ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 18547 del 20/08/2009;
Sez. L, Sentenza n. 17817 del 07/09/2005) che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso,
e che non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per
l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima
(nella fattispecie, il contratto era stato stipulato per l'assunzione di un pilota presso una compagnia aerea che si assumeva i costi dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile); inoltre, la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto.
Il principio è stato ribadito ancor più di recente (Sez. L, Sentenza n.
17010 del 25/07/2014) essendosi affermato che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art.
2119 cod. civ., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto;
ne' può prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento.
6) Alla luce di tale ricostruzione, può dirsi che l'ordinamento rimette alle parti sociali ovvero alle stesse parti del rapporto la facoltà di disciplinare la durata del preavviso in relazione alle proprie valutazioni di convenienza, rendendo essenzialmente le parti arbitre del giudizio di maggior favore della disciplina concordata. 7) Nel descritto contesto, la durata legale o contrattuale del preavviso è dunque derogabile dall'autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazione di un lavoratore particolarmente qualificato, sottraendolo alle lusinghe della concorrenza, mediante l'attribuzione al dipendente di ulteriori benefici economici e di carriera in funzione corrispettiva del vincolo assunto dal dipendente circa la limitazione della facoltà di recesso ancorandone l'esercizio ad un più lungo periodo di preavviso.
8) La pattuizione individuale di una più ampia durata del preavviso a fronte di vantaggi per il lavoratore (nel caso, la corresponsione di un assegno ad personam di 300.000 lire lorde per tredici mensilità) è dunque legittima, essendosi già affermato in sede di legittimità (Sez. L, Sentenza
n. 23235 del 03/11/2009) il principio, che qui va ribadito, secondo il quale, in materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro (la sentenza ha escluso altresì che tale accordo si ponga in contrasto con l'art. 1750 cod. civ., di cui va esclusa l'applicazione, attesa l'impossibilità di ravvisare una analogia fra il contratto di lavoro subordinato e quello d'agenzia, nel quale il lavoratore autonomo sopporta il rischio economico)”.
Ciò posto, nel caso in esame il suddetto patto prevede una indennità mensile di euro 200,00 per 13^ mensilità a titolo di corrispettivo per il prolungamento del preavviso (12 mesi), oltre alla ulteriore attribuzione del 4° liv. cat. Quadri Direttivi CCNL di categoria e corrispondente trattamento economico, ed al riconoscimento del grado “interno” di
Funzionario 2^.
Per completezza si evidenzia che anche i precedenti patti di prolungamento
- a fonte dell'obbligo assunto dal – prevedevano il riconoscimento Pt_1 di un assegno ad personam/indennità (da 100 sino a 400 euro) per 13^ mensilità oltre all'attribuzione dei livelli retributivi in ognuno ivi indicati (cfr. doc in atti).
Inoltre, il patto de quo prevede la possibilità per le parti di recedere unilateralmente dallo stesso, trascorso il periodo minimo di 36 mesi (36/24 mesi per i patti precedenti) dalla sottoscrizione, con un preavviso di 9 mesi. Sicché, tenuto conto che la suddetta indennità è stata riconosciuta su base mensile per 13^ mensilità - quantomeno per 36 mensilità (periodo minimo) – oltre agli ulteriori benefici professionali - ed economici - attribuiti, non può revocarsi in dubbio la legittimità del patto di prolungamento del preavviso.
Né v'è dubbio che i benefici economici del suddetto patto di prolungamento del preavviso risultano migliorativi tra le parti rispetto alle previsioni di cui al CCNL e non vi è prova che l'istante fosse impossibilitato a non sottoscriverle (in quanto a suo dire obbligato) e percepire così la retribuzione di cui al CCNL.
Peraltro, l'istante avrebbe potuto - come previsto dal patto de quo - recedere unilateralmente dallo stesso una volta decorso il periodo minimo.
Pertanto, stante l'assenza di giusta causa delle dimissioni, non avendo il ricorrente rispettato il termine di preavviso suddetto e ritenuta la legittimità del patto de quo, il è tenuto al pagamento Pt_1 dell'indennità di preavviso in favore della banca nella misura complessiva di € 80.773,88 in ragione della retribuzione annua dallo stesso percepita.
Con riferimento, invece, alla lamentata illecita sottrazione di informazioni commerciali e relative operazioni di disinvestimento, si osserva quanto segue.
L'odierna resistente sostiene che una “cordata” di dipendenti dimissionari, indicati nella memoria di costituzione, tra cui il avrebbero Pt_1 effettuato accessi anomali alle posizioni dei clienti con l'intento di sottrarre illecitamente le informazioni commerciali riservate della CP_2 per poi porre in essere uno sviamento della clientela. Tali condotte, secondo la banca, si porrebbero, peraltro, in violazione dell'autonomo divieto (patto) di storno, contenuto nel più ampio patto di non concorrenza, che, anche in ipotesi di nullità di quest'ultimo, manterrebbe la propria autonomia rispetto al patto di non concorrenza.
In ordine alla autonomia tra le due pattuizioni (divieto di storno e di concorrenza), la Suprema Corte (Cass., n. 11767/2025) ha recentemente osservato che: “13. ferma l'autonomia concettuale tra il divieto di storno di clienti e il divieto di svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la società datrice, anche al termine del rapporto di lavoro
(sottolineata da Cass. n. 22247/2021, richiamata da parte ricorrente), occorre rilevare che, nel caso in esame (come evidenziato da parte controricorrente) l'indipendenza delle due clausole in questione (patto di non concorrenza e divieto di storno di clienti) non emerge dal dato testuale, che àncora, quanto a durata ed estensione territoriale, e senza previsione di autonomo corrispettivo, il divieto di storno di clientela al patto di non concorrenza”.
Ciò posto, nel caso in esame deve innanzitutto evidenziarsi che dalla lettura del patto di non concorrenza si evince chiaramente come il divieto(patto) di storno costituisca uno dei comportamenti/azioni inibiti al dipendente con l'accettazione e sottoscrizione del patto di non concorrenza, infatti si legge:
Con il suddetto patto, quindi, la banca ha inibito al dipendente i suindicati comportamenti/azioni, considerati come un unicum del patto principale, da non svolgersi appunto nella medesima limitazione territoriale (Puglia) e non (come indicato al punto sub. 2), i quali confluiscono unitariamente nell'accettazione da parte del dipendente
“dell'obbligo di non concorrenza nelle forme sopra riportate”, a fronte, appunto, dell'unico corrispettivo di cui al punto sub. 3.
Pertanto, nel caso in esame, non si rilevano elementi di autonomia/indipendenza tra il divieto di storno e l'intero patto di non concorrenza, atteso che i divieti suindicati (tra cui il divieto di storno) sono considerati unitariamente ai fini dell'obbligo assunto dal dipendente
(tutti ancorati alla medesima durata del patto, 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con le medesime limitazioni ivi indicate al punto sub. 2 e con unico corrispettivo di cui al punto sub.3) con la sottoscrizione del patto di non concorrenza.
Peraltro, ferma restando l'assenza di autonomia del divieto di storno rispetto all'intero patto di non concorrenza (che ivi lo contiene), ritiene la scrivente che, quandanche il abbia effettuato gli accessi Pt_1 anomali lamentati, ciò non sia sufficiente a provare la illecita sottrazione di informazioni commerciali al fine un più ampio “sviamento” di clientela della banca (prendendo contatti con la stessa), né al fine di ricondurre al medesimo la determinazione dei clienti in ordine agli smobilizzi effettuati. Infatti, ciò che rileva è proprio la condotta dei clienti (come da note di disinvestimento in atti), i quali hanno “scelto” di lasciare la banca convenuta. Tale scelta, dunque, è solo agli stessi ascrivibile.
Non può, quindi, imputarsi la libera scelta dei clienti al né sul Pt_1 punto la resistente ha dedotto e provato eventuali ulteriori condotte del ricorrente, le quali avrebbero determinato la “volontà” dei clienti ad eseguire i disinvestimenti di cui si discute.
Per completezza si osserva, inoltre, che l'odierna resistente ha genericamente indicato un importo complessivo di 229 milioni di euro (a fronte di una massa complessiva per euro 456 milioni), corrispondente ai disinvestimenti che sarebbero stati determinati, appunto, dalla condotta dei dipendenti dimissionari indicati in ricorso (quantomeno 8), senza tuttavia quantificare effettivamente le poste complessive, oggetto delle operazioni di disinvestimento, riconducibili al . Pt_1
Sicché, per quanto suesposto, le relative doglianze devono essere respinte.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti.
Deve essere parzialmente accolta la domanda riconvenzionale di parte resistente per quanto suindicato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le altre questioni eventualmente contestate tra le parti. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio nonché della sussistenza dei contrasti giurisprudenziali citati dalle parti, appare equo compensare integralmente le spese di lite per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, dichiara la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti;
-accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta della somma netta percepita quale corrispettivo del patto di non concorrenza dichiarato nullo a titolo di ripetizione di indebito, nonché al pagamento della somma complessiva di euro € 80.773,88 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-compensa tra le parti le spese di lite per tutte le fasi di giudizio.
Bari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli