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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 9.10.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2438/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Aniello Annunziata, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
GI EP, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, nonché della condizione di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità, al fine della concessione dei benefici di cui alla L. 104/92, a far data dalla domanda amministrativa del 19.12.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito l'opponente contesta l'operato del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato il quadro patologico del sig. . In Pt_1 particolare, la parte riterrebbe errate le conclusioni a cui è giunto il ctu in atp per non aver debitamente considerato l'incidenza delle patologie accertate sugli indici dell'autonomia personale del sig. . Pt_1
Tali asserzioni non sono condivisibili. L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 14.2.2025 ha riferito Per_1 di un soggetto in buone condizioni di salute generale, lucido, cosciente, orientato nel tempo e nello spazio, con deambulazione e passaggi posturali autonomi, sebbene difficoltosi e con doppio appoggio a bastoni. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «Obesità con complicanze artrosiche a moderato impegno funzionale. Vasculopatia cerebrale cronica. Cardiopatia ipertensiva in fibrillazione atriale cronica ed insufficienza valvolare mitro-tricuspidalica. Pregresso versamento pleurico recidivante a destra trattato chirurgicamente. Diabete mellito tipo II con complicanze microangiopatiche. Ipertrofia prostatica benigna. Presbiacusia. Cataratta bilaterale trattata chirurgicamente. Aneurisma dell'aorta ascendente in follow up». Così descritto il quadro diagnostico il ctu ha valutato l'intero complesso patologico, riconoscendo al ricorrente un complesso morboso che, per quanto grave, non integra i requisiti per l'indennità di accompagnamento e la condizione di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/92. Al riguardo, esaminando nel dettaglio ciascuna patologia indicata in diagnosi, il ctu ha svolto le seguenti considerazioni medico legali: «[…] la patologia degenerativa cronica a carico delle principali articolazioni assieme all'eccesso ponderale non si trovano in uno stadio così avanzato da inficiare cospicuamente i movimenti dei 4 arti al punto da dover ricorrere ad un accompagnatore, come osservato all'esame obiettivo condotto in sede peritale dove il ricorrente è apparso in grado di deambulare autonomamente con l'ausilio di bastoni. Tale assunto è confermato indirettamente dall'assenza di certificazione specialistica in atti attestanti una grave compromissione dello stato generale del paziente e/o una compromissione della statica e della
2 deambulazione giustificante una eventuale perdita dell'autonomia deambulatoria. Inoltre, al colloquio peritale non è stata evidenziata alcuna significativa compromissione delle facoltà cerebrali, essendo apparso il ricorrente orientato nei parametri spazio-temporali e con capacità critico-cognitive conservate. La malattia cardiaca si trova in una fase di buon compenso emodinamico, in considerazione dell'esame obiettivo espletato in sede peritale e della documentazione in atti escludente segni di scompenso cardiaco. Riguardo la malattia diabetica, non sono state documentate significative complicanze macroangiopatiche capaci di compromettere l'autonomia del periziato. La patologia respiratoria non mostra segni di distress respiratorio né sono presenti certificazioni attestanti una grave sindrome disventilatoria. L'ipertrofia prostatica benigna non determina gravi alterazioni del flusso urinario. L'ipoacusia bilaterale consente al periziato comunque di comprendere la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria e potrebbe essere ulteriormente attenuata dall'utilizzo di protesi acustiche. Il deficit visivo consente al ricorrente di muoversi autonomamente nell'ambiente circostante con marcia sicura, come osservato in sede peritale. La dilatazione aneurismatica dell'aorta ascendente non comporta riverberi funzionali, trattandosi di una diagnosi occasionale in follow up». Tutto ciò considerato, il dott. , nel valutare la sussistenza dei requisiti Per_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 l.104/92, ha così concluso: «[…] siffatte malattie assieme non hanno mai abolito l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante né inficiato in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita del periziato al punto da dover ricorrere necessariamente ad una presenza esterna costante. Difatti, sia l'esame obiettivo condotto in sede peritale sia la natura delle patologie diagnosticate non giustificano la necessità di un accompagnatore nella deambulazione o nello svolgimento di atti quotidiani legati alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'orientamento. In definitiva, il periziato è in grado di deambulare autonomamente con ausili ortopedici e di provvedere autonomamente a sé stesso. Di conseguenza, a far data dalla domanda amministrativa il ricorrente è da considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età senza diritto all'indennità di accompagnamento. Parimenti, le minorazioni di cui è affetto il periziato non riducono la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
3 individuale e in quella di relazione, non assumendo la connotazione di gravità ex comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92». Di contro, nel ricorso in opposizione parte ricorrente critica l'operato del ctu senza però allegare le condizioni concrete che integrerebbero il più grave stato patologico. Orbene, la parte, lungi dal prospettare un vizio logico o di metodo a opera del ctu, si limita a dedurre una più grave stima delle stesse, sulla scorta di valutazioni meramente personali. Sicché il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal ctu nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione, che si risolvono in un mero dissenso diagnostico. Tale giudizio appare ancor più condivisibile dal Giudicante atteso che, ai fini del riconoscimento del requisito richiesto, è chiaro l'orientamento della Cassazione:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n. 8557/2018). Va, infine, precisato che la circostanza per cui il sig. nella Pt_1 deambulazione possa aiutarsi con un bastone non è sufficiente ad integrare il requisito richiesto per l'indennità di accompagnamento. Si cita a tale scopo la Sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2015, (ud. 20/05/2015, dep.28/07/2015), n. 15882 in cui viene negato l'accompagnamento a persona
4 che deambula con doppio appoggio («il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame,essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto»). Pertanto, in definitiva le conclusioni a cui è giunto il ctu dott. appaiono Per_1 condivisibili anche dall'odierno giudicante atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni. In conclusione, si ritiene di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute del sig. . Parte_1
L'opposizione va dunque rigettata. Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc., depositata nel giudizio di atp rg 3871/2024. CP_ Spese di ctu a carico dell' come da separato.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
Nola, 9.10.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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