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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 566/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da conclusioni contenute negli atti difensivi
Resistente come da conclusioni contenute negli atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno 2017, sostenendo che pur essendo residente nel cd cratere del sisma 2016/2017 non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2017 poiché la normativa in vigore aveva previsto che in caso di sospensione si sarebbe dovuto restituire il 100% delle ritenute alla fonte sospese. Evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato, con il DI n. 123/201, tale norma prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, la restituzione delle stesse nella misura solo del 40%.
La parte, quindi, sosteneva che alla stessa competeva il rimborso del 60% delle ritenute che il suo datore aveva versato per intero per tale periodo sulla base della modifica normativa del 2019. A sostegno della debenza di tale rimborso richiamava la normativa nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione del
2024, formatasi sul diritto al rimborso del 60% delle ritenute a favore dei soggetti che non avevano goduto della sospensione delle ritenute. Insisteva quindi per il rimborso della quota del 60% delle ritenute versate dal datore di lavoro ai fini irpef per l'anno 2017 con accoglimento del ricorso L'ufficio nel costituirsi muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze del 2024 dalla Corte di Cassazione su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia sul dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. L'ufficio comunque preso atto del mutato orientamento della giurisprudenza di merito rappresentava di aver riconosciuto a fronte dei 2762,99 chiesti a rimborso la spettanza a rimborso dei un totale di €. 2.684,84 seguenti importi a titolo di ritenute: - Irpef €. 2.488,56 - Add.le Regionale €. 159,91 - Add.le Comunale €. 36,37 Per un totale di €. 2.684,84 Gli stessi riconosciuti a titolo di rimborso tenendo conto degli importi eventualmente a credito già utilizzati dal contribuente rappresentava di avere comunicato al difensore del ricorrente tale rimborso evidenziando che i pagamenti sarebbero stati eseguiti a breve.
Chiedeva quindi fosse dichiarata cessata al materia del contendere con la compensazione delle spese La difesa del ricorrente depositava memorie di replica in cui non si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, stante il rimborso delle somme, ma si opponeva alla richiesta di compensazione delle spese richieste dall'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia dle contendere, stante il rimborso delle somme da parte dell'ufficio non contestato dal ricorrente.
Quanto alla richiesta di compensazione delle spese formulata dall'ente a cui la parte si oppone, sulla base della cd soccombenza virtuale, si osserva come la ricorrente ha accettato come rimbosro la minor somma proposta dal'ufficio, di conseguenza se vi fosse stato il giudizio di merito il ricorso non sarebbe stato accolto pienamente ma solo parzialmente poichè le somme oggetto di rimbosro non era interamente dovute e ciò avrebbe condotto alla compensazione delle spese.
In conclusione si dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate Cosi deciso il 9.2.2026
Il giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 566/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da conclusioni contenute negli atti difensivi
Resistente come da conclusioni contenute negli atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno 2017, sostenendo che pur essendo residente nel cd cratere del sisma 2016/2017 non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2017 poiché la normativa in vigore aveva previsto che in caso di sospensione si sarebbe dovuto restituire il 100% delle ritenute alla fonte sospese. Evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato, con il DI n. 123/201, tale norma prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, la restituzione delle stesse nella misura solo del 40%.
La parte, quindi, sosteneva che alla stessa competeva il rimborso del 60% delle ritenute che il suo datore aveva versato per intero per tale periodo sulla base della modifica normativa del 2019. A sostegno della debenza di tale rimborso richiamava la normativa nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione del
2024, formatasi sul diritto al rimborso del 60% delle ritenute a favore dei soggetti che non avevano goduto della sospensione delle ritenute. Insisteva quindi per il rimborso della quota del 60% delle ritenute versate dal datore di lavoro ai fini irpef per l'anno 2017 con accoglimento del ricorso L'ufficio nel costituirsi muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze del 2024 dalla Corte di Cassazione su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia sul dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. L'ufficio comunque preso atto del mutato orientamento della giurisprudenza di merito rappresentava di aver riconosciuto a fronte dei 2762,99 chiesti a rimborso la spettanza a rimborso dei un totale di €. 2.684,84 seguenti importi a titolo di ritenute: - Irpef €. 2.488,56 - Add.le Regionale €. 159,91 - Add.le Comunale €. 36,37 Per un totale di €. 2.684,84 Gli stessi riconosciuti a titolo di rimborso tenendo conto degli importi eventualmente a credito già utilizzati dal contribuente rappresentava di avere comunicato al difensore del ricorrente tale rimborso evidenziando che i pagamenti sarebbero stati eseguiti a breve.
Chiedeva quindi fosse dichiarata cessata al materia del contendere con la compensazione delle spese La difesa del ricorrente depositava memorie di replica in cui non si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, stante il rimborso delle somme, ma si opponeva alla richiesta di compensazione delle spese richieste dall'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia dle contendere, stante il rimborso delle somme da parte dell'ufficio non contestato dal ricorrente.
Quanto alla richiesta di compensazione delle spese formulata dall'ente a cui la parte si oppone, sulla base della cd soccombenza virtuale, si osserva come la ricorrente ha accettato come rimbosro la minor somma proposta dal'ufficio, di conseguenza se vi fosse stato il giudizio di merito il ricorso non sarebbe stato accolto pienamente ma solo parzialmente poichè le somme oggetto di rimbosro non era interamente dovute e ciò avrebbe condotto alla compensazione delle spese.
In conclusione si dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate Cosi deciso il 9.2.2026
Il giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa