Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 70
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Sentenza 10 febbraio 2026

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    Silenzio rifiuto su istanza di rimborso

    Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stante il rimborso delle somme da parte dell'ufficio non contestato dal ricorrente. Quanto alla richiesta di compensazione delle spese, si osserva come la ricorrente ha accettato come rimborso la minor somma proposta dall'ufficio, di conseguenza se vi fosse stato il giudizio di merito il ricorso non sarebbe stato accolto pienamente ma solo parzialmente poichè le somme oggetto di rimborso non erano interamente dovute e ciò avrebbe condotto alla compensazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo
    Numero : 70
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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