TRIB
Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2024, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18/03/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3303/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro Petrillo ed elettivamente Parte_1 gale sito in Napoli, alla via Cimarosa, 93, RICORRENTE E
– in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1
Benedictis e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 31/05/2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820220004008649000, ricevuto in data 27.04.2023, con il quale l'Istituto previdenziale le aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 1.620,71, a titolo di somme indebite per riscossione post mortem, per il periodo dal 04.2011 al 05.2011, riferite alla pensione 2000 VO n. 10061219, intestata alla de cuius , deducendo l'intervenuta CP_2 prescrizione del credito azionato, nonché la buona fede dell'istante che escludeva la ripetibilità delle predette somme, ai sensi dell'art. 52 della L. n. 88/89, nonché dall'art. 13 della L. n. 412/1991.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare non dovute le somme richieste dall' con l'avviso di addebito impugnato. Vinte le CP_1 spese di lite. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso e concludeva come in atti per il rigetto.
Istruita in via documentale all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
****
1 Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Con riferimento, poi, all'indebito c.d. assistenziale la Suprema Corte (cfr. la recente sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, Sez. VI^ n. 13223 del 2020) ha sinteticamente ma esaustivamente ricostruito il sistema nei Per_ termini che seguono "in termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez.
L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Tale principio ha trovato costante conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva. Tra le altre,
Cass. n. 13917 del 20 maggio 2021 ha evidenziato che “ a) Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali";
b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del
2 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (cfr. anche sentenze nn. 13915, 13916, del medesimo 20 maggio 2021).
Ebbene, tanto premesso, l'indebito in oggetto di € 1.616,60, è dovuto alla riscossione delle mensilità di
Aprile e Maggio 2011 della pensione cat VO n. 10061219 intestata alla sig.ra dopo il CP_2 decesso della stessa avvenuto in data 08.03.2011.
Applicando i principi di diritto sopra riportati alla fattispecie in esame, alla luce della cronologia dei fatti, non sembra in alcun modo potersi affermare l'esistenza di una condotta dolosa in capo alla ricorrente preordinata al conseguimento di una prestazione previdenziale indebita atteso che la prestazione, di cui si richiede la restituzione era riferibile ad un diverso soggetto (la de cuius CP_2
ed era erogata personalmente a quest'ultima.
[...]
Non vi è, peraltro, dubbio che una richiesta di ripetizione effettuata solo nel 2023, di un indebito che si sarebbe verificato nel 2011, a vantaggio del dante causa della ricorrente, viola i suddetti principi dell'affidamento e, proprio sulla scorta della buona fede del percettore, non sarebbe in nessun caso ripetibile.
Difatti, non vi è nemmeno prova che l'istante abbia avuto effettiva conoscenza della missiva in atti del
13.6.2019, notificata per compiuta giacenza, non avendo l'ente Previdenziale depositato in giudizio prova della ricezione della raccomandata informativa.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt.
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” Sez. U - , Sentenza n.
10012 del 15/04/2021).
Può altresì ritenersi maturata la prescrizione del credito in quanto trattandosi di somme indebite relative ai mesi di aprile e maggio 2011, quando l'ente ha interrotto la prescrizione validamente con l'avviso di addebito notificato in data 27.04.2023, pur tenendo in considerazione il periodo di sospensione dipeso dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19 (pari a n. 311 giorni), il termine decennale di prescrizione era ormai decorso.
3 Come già detto la missiva in atti del 2019 non può essere qualificata valido atto interruttivo della prescrizione non essendo stata depositata in giudizio la prova della ricezione della raccomandata informativa all'erede del de cuius.
Per tali ragioni l'importo indicato nell'avviso di addebito impugnato non è dovuto alla parte ricorrente. CP_ Le spese di lite sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_
1) accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di €. 1.620,71 richiesta dall' alla ricorrente, di cui all'avviso di addebito impugnato n. 32820220004008649000 CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato, che si liquidano in euro
1.238,30 , oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella
4
– in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1
Benedictis e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 31/05/2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820220004008649000, ricevuto in data 27.04.2023, con il quale l'Istituto previdenziale le aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 1.620,71, a titolo di somme indebite per riscossione post mortem, per il periodo dal 04.2011 al 05.2011, riferite alla pensione 2000 VO n. 10061219, intestata alla de cuius , deducendo l'intervenuta CP_2 prescrizione del credito azionato, nonché la buona fede dell'istante che escludeva la ripetibilità delle predette somme, ai sensi dell'art. 52 della L. n. 88/89, nonché dall'art. 13 della L. n. 412/1991.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare non dovute le somme richieste dall' con l'avviso di addebito impugnato. Vinte le CP_1 spese di lite. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso e concludeva come in atti per il rigetto.
Istruita in via documentale all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
****
1 Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Con riferimento, poi, all'indebito c.d. assistenziale la Suprema Corte (cfr. la recente sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, Sez. VI^ n. 13223 del 2020) ha sinteticamente ma esaustivamente ricostruito il sistema nei Per_ termini che seguono "in termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez.
L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Tale principio ha trovato costante conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva. Tra le altre,
Cass. n. 13917 del 20 maggio 2021 ha evidenziato che “ a) Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali";
b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del
2 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (cfr. anche sentenze nn. 13915, 13916, del medesimo 20 maggio 2021).
Ebbene, tanto premesso, l'indebito in oggetto di € 1.616,60, è dovuto alla riscossione delle mensilità di
Aprile e Maggio 2011 della pensione cat VO n. 10061219 intestata alla sig.ra dopo il CP_2 decesso della stessa avvenuto in data 08.03.2011.
Applicando i principi di diritto sopra riportati alla fattispecie in esame, alla luce della cronologia dei fatti, non sembra in alcun modo potersi affermare l'esistenza di una condotta dolosa in capo alla ricorrente preordinata al conseguimento di una prestazione previdenziale indebita atteso che la prestazione, di cui si richiede la restituzione era riferibile ad un diverso soggetto (la de cuius CP_2
ed era erogata personalmente a quest'ultima.
[...]
Non vi è, peraltro, dubbio che una richiesta di ripetizione effettuata solo nel 2023, di un indebito che si sarebbe verificato nel 2011, a vantaggio del dante causa della ricorrente, viola i suddetti principi dell'affidamento e, proprio sulla scorta della buona fede del percettore, non sarebbe in nessun caso ripetibile.
Difatti, non vi è nemmeno prova che l'istante abbia avuto effettiva conoscenza della missiva in atti del
13.6.2019, notificata per compiuta giacenza, non avendo l'ente Previdenziale depositato in giudizio prova della ricezione della raccomandata informativa.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt.
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” Sez. U - , Sentenza n.
10012 del 15/04/2021).
Può altresì ritenersi maturata la prescrizione del credito in quanto trattandosi di somme indebite relative ai mesi di aprile e maggio 2011, quando l'ente ha interrotto la prescrizione validamente con l'avviso di addebito notificato in data 27.04.2023, pur tenendo in considerazione il periodo di sospensione dipeso dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19 (pari a n. 311 giorni), il termine decennale di prescrizione era ormai decorso.
3 Come già detto la missiva in atti del 2019 non può essere qualificata valido atto interruttivo della prescrizione non essendo stata depositata in giudizio la prova della ricezione della raccomandata informativa all'erede del de cuius.
Per tali ragioni l'importo indicato nell'avviso di addebito impugnato non è dovuto alla parte ricorrente. CP_ Le spese di lite sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_
1) accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di €. 1.620,71 richiesta dall' alla ricorrente, di cui all'avviso di addebito impugnato n. 32820220004008649000 CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato, che si liquidano in euro
1.238,30 , oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella
4