Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 20 luglio 2023
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2023
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto nella valutazione discrezionale amministrativaMichele Di Salvo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2026, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03776/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02009/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Thermo Fisher Scientific S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Bonora, Luigi Giuri, Emanuela Paoletti, Marco Massimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Paoletti in Roma, viale Bruno Buozzi, 68;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
nei confronti
Roche Diagnostics S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo dei seguenti atti:
a) Decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 assunto dal Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria avente per oggetto «Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano», pubblicata in data 19 dicembre 2022, e relativo Allegato 1 (elenco aziende fornitrici e relativi importi);
b) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022 (atto presupposto);
c) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022 (atto presupposto);
d) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente;
nonché avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
e) l’annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 17 gennaio 2023 Prot-2023-0061137 avente ad oggetto «Istanze di accesso in merito al Pay back sui dispositivi medici», con cui la Regione ha risposto all’istanza di accesso della ricorrente in data 4 gennaio 2023 senza esibire la documentazione richiesta;
f) l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell’istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia;
g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Scientific S.p.A. il 19/7/2023:
annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale, di seguito indicati, anche per illegittimità derivata e sopravvenuta,
previa sospensione cautelare, anche con decreto monocratico:
a) Decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 assunto dal Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria avente per oggetto «Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano», pubblicata in data 19 dicembre 2022, e relativo Allegato 1 (elenco aziende fornitrici e relativi importi);
b) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022 (atto presupposto);
c) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022 (atto presupposto);
d) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente;
nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
e) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 17 gennaio 2023 Prot-2023-0061137 avente ad oggetto «Istanze di accesso in merito al Pay back sui dispositivi medici», con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 4 gennaio 2023 senza esibire la documentazione richiesta;
f) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia;
g) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. RI TE (data assegnazione 3 novembre 2025) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 29 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, avendo provveduto al pagamento delle quote asseritamente dovute nella misura ridotta stabilita dal decreto legge n. 95/2025, come attestato dalla Regione Liguria con decreto del Direttore Generale di area Salute e servizi sociali n. 8255 del 14 novembre 2025;
Ritenuto che, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità (ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813);
Ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC BL, Presidente
RI TE, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TE | NC BL |
IL SEGRETARIO