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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/12/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4846/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4846/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], Triuggio (MB); e (C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Arianna Galli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Vimercate (MB), Piazza Unità d'Italia n. 3/C, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti condizioni:
1. RESPONSABILITÀ GENITORIALE: a) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente tra la signora ed il signor CP_1 Pt_1 con collocazione prevalente presso la madre presso l'immobile di Triuggio (MB), Via Don Sturzo, n. 28/B, salvo per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi in cui il signor Pt_1 trascorrerà il suo tempo con . Per_1
b) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte congiuntamente, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di . Per_1
c) La signora , in ogni caso, si impegna a tenere informato il signor circa tutte le questioni CP_1 Pt_1 ordinarie relative alla figlia . Per_1
d) La signora avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza CP_1
e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della Per_1 residenza la signora sarà tenuta a darne notizia al signor CP_1 Pt_1
e) il signor nel periodo che trascorre con , si impegna a non delegare a terze persone la Pt_1 Per_1 cura e la custodia di , se non di comune accordo con la signora ed inoltre si impegna a non Per_1 CP_1 delegare a terzi gli impegni presi nei confronti della figlia;
f) la Signora favorirà il rapporto tra la figlia ed il Sig. affinché quest'ultimo eserciti CP_1 Per_1 Pt_1 il diritto di visita in base alle esigenze della minore senza interferire con gli impegni sociali e scolastici della figlia nonché in base alle effettive disponibilità di visita del signor a fronte degli impegni Pt_1 lavorativi;
2. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE E PERIODI FESTIVI: a) il signor vedrà e terrà con sé compatibilmente e fatte salve le disponibilità con gli Pt_1 Per_1 impegni lavorativi dello stesso nonché con gli eventuali impegni scolastici e/o sportivi di a fine Per_1 settimana alternati con pernottamento presso la casa paterna;
b) trascorrerà le vacanze di Natale e Pasqua alternando ogni anno il 25 e 26 dicembre e Capodanno Per_1 tra i genitori;
c) , trascorrerà le vacanze estive con il padre almeno una settimana all'anno, in un periodo che i Per_1 genitori stabiliranno, di anno in anno, di comune accordo. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
d) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno;
3. FIRMA DEI DOCUMENTI: la signora , in caso di urgenze mediche e scolastiche e CP_1 burocratiche, s'impegna ad avvertire immediatamente il signor e nel caso in cui quest'ultimo Pt_1 non dia riscontro nel termine 24 ore, proporzionato all'emergenza sarà autorizzata a sottoscrivere in autonomia tutte le richieste, istanze, documenti medici, burocratici, amministrativi e scolastici relativi alla minore, senza la necessità della firma del signor né di ulteriori specifiche autorizzazioni da parte Pt_1 del Tribunale;
4. MODALITÀ DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE a) Il signor – a decorrere dal deposito del presente ricorso - si impegna a corrispondere Pt_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla signora
, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare;
Controparte_1
b) Il signor rimborserà, inoltre, alla signora il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_1 CP_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse di , con le modalità di cui al protocollo di intesa Per_1 del Tribunale di Monza. La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
c) Il signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_1 fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
d) Il signor si obbliga a versare la somma mensile di € 50,00 a titolo di rientro rateale di quanto Pt_1 non versato negli anni di crescita della minore a titolo di mantenimento;
e) essendo la madre genitore collocataria, i ricorrenti concordano il suo diritto a percepire gli assegni familiari o assegno unico per la minore, anche dovessero essere materialmente erogati dal datore di lavoro dell'altro coniuge;
f) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
5. QUESTIONI ECONOMICHE TRA I RICORRENTI a) accertato che i ricorrenti, titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati inattività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità lavorative di ciascuno, sono entrambi economicamente autosufficienti, gli stessi, una volta pronunciato il decreto, null'altro avranno a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o altra questione economica non eventualmente disciplinata nel presente ricorso;
b) le spese di lite sono interamente compensate tra le parte. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Controparte_1 Pt_1
con ricorso depositato in data 11.07.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4846/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], Triuggio (MB); e (C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Arianna Galli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Vimercate (MB), Piazza Unità d'Italia n. 3/C, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti condizioni:
1. RESPONSABILITÀ GENITORIALE: a) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente tra la signora ed il signor CP_1 Pt_1 con collocazione prevalente presso la madre presso l'immobile di Triuggio (MB), Via Don Sturzo, n. 28/B, salvo per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi in cui il signor Pt_1 trascorrerà il suo tempo con . Per_1
b) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte congiuntamente, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di . Per_1
c) La signora , in ogni caso, si impegna a tenere informato il signor circa tutte le questioni CP_1 Pt_1 ordinarie relative alla figlia . Per_1
d) La signora avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza CP_1
e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della Per_1 residenza la signora sarà tenuta a darne notizia al signor CP_1 Pt_1
e) il signor nel periodo che trascorre con , si impegna a non delegare a terze persone la Pt_1 Per_1 cura e la custodia di , se non di comune accordo con la signora ed inoltre si impegna a non Per_1 CP_1 delegare a terzi gli impegni presi nei confronti della figlia;
f) la Signora favorirà il rapporto tra la figlia ed il Sig. affinché quest'ultimo eserciti CP_1 Per_1 Pt_1 il diritto di visita in base alle esigenze della minore senza interferire con gli impegni sociali e scolastici della figlia nonché in base alle effettive disponibilità di visita del signor a fronte degli impegni Pt_1 lavorativi;
2. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE E PERIODI FESTIVI: a) il signor vedrà e terrà con sé compatibilmente e fatte salve le disponibilità con gli Pt_1 Per_1 impegni lavorativi dello stesso nonché con gli eventuali impegni scolastici e/o sportivi di a fine Per_1 settimana alternati con pernottamento presso la casa paterna;
b) trascorrerà le vacanze di Natale e Pasqua alternando ogni anno il 25 e 26 dicembre e Capodanno Per_1 tra i genitori;
c) , trascorrerà le vacanze estive con il padre almeno una settimana all'anno, in un periodo che i Per_1 genitori stabiliranno, di anno in anno, di comune accordo. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
d) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno;
3. FIRMA DEI DOCUMENTI: la signora , in caso di urgenze mediche e scolastiche e CP_1 burocratiche, s'impegna ad avvertire immediatamente il signor e nel caso in cui quest'ultimo Pt_1 non dia riscontro nel termine 24 ore, proporzionato all'emergenza sarà autorizzata a sottoscrivere in autonomia tutte le richieste, istanze, documenti medici, burocratici, amministrativi e scolastici relativi alla minore, senza la necessità della firma del signor né di ulteriori specifiche autorizzazioni da parte Pt_1 del Tribunale;
4. MODALITÀ DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE a) Il signor – a decorrere dal deposito del presente ricorso - si impegna a corrispondere Pt_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla signora
, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare;
Controparte_1
b) Il signor rimborserà, inoltre, alla signora il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_1 CP_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse di , con le modalità di cui al protocollo di intesa Per_1 del Tribunale di Monza. La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
c) Il signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_1 fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
d) Il signor si obbliga a versare la somma mensile di € 50,00 a titolo di rientro rateale di quanto Pt_1 non versato negli anni di crescita della minore a titolo di mantenimento;
e) essendo la madre genitore collocataria, i ricorrenti concordano il suo diritto a percepire gli assegni familiari o assegno unico per la minore, anche dovessero essere materialmente erogati dal datore di lavoro dell'altro coniuge;
f) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
5. QUESTIONI ECONOMICHE TRA I RICORRENTI a) accertato che i ricorrenti, titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati inattività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità lavorative di ciascuno, sono entrambi economicamente autosufficienti, gli stessi, una volta pronunciato il decreto, null'altro avranno a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o altra questione economica non eventualmente disciplinata nel presente ricorso;
b) le spese di lite sono interamente compensate tra le parte. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Controparte_1 Pt_1
con ricorso depositato in data 11.07.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi