Art. 10. (( (Responsabilita' solidale del trattario). )) (( 1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, e' obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno. ))
Versione
4 gennaio 1991
4 gennaio 1991
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Versione
15 gennaio 2000
15 gennaio 2000
Giurisprudenza • 41
- 1. Trib. Caltagirone, sentenza 30/10/2023, n. 641Provvedimento: […] Organizzazione_2 - che, a fronte dell'emissione di assegni non pagati per “assenza di provvista” non sarebbe stato protestato e segnalato in CAI. L'attrice assume sussistere la “responsabilità solidale” della banca convenuta prevista dall' art.10 della legge n.Leggi di più...
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