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17 gennaio 1991
17 gennaio 1991
Art. 17. (Cumulo di contributi e casi di revoca) 1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro puo' promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e societa' finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge. 3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorita', circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12, e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA da' immediatamente comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalita' di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la ricossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , v. nota all'art. 9.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , v. nota all'art. 9.
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