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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1586/2020 depositato il 09/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Foggi - 81001130756
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1899/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 14/10/2019
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1692939 IMP. SOSTITU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano integralmente ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1899 pronunciata il 7.10.2019 e depositata il 14.10.2019 la Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di pagamento n. 1692939 del 20.3.2018 emesso dal Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi per il mancato pagamento del contributo di bonifica (codice 630) asseritamente dovuto nell'anno 2015, con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il giudicante, dopo aver chiarito che l'atto impugnato era sufficientemente motivato, rilevava che l'allegata perizia di parte non forniva elementi fattuali tali da comprovare la mancanza di vantaggi per il contribuente, avendo il perito effettuato i sopralluoghi quattro anni dopo il periodo di riferimento del tributo.
Il contribuente impugnava la sentenza con appello depositato il 9.6.2020.
Il Consorzio, costituitosi in giudizio, resisteva al gravame, che all'odierna udienza è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Premesso che l'avviso di pagamento impugnato contiene una motivazione sufficiente a chiarire le ragioni della pretesa del Consorzio (essendo indicato il codice tributo ed i terreni oggetto d'imposizione) e a consentire al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa, come è dimostrato dal ricorso che lo stesso ha proposto, deve osservarsi che nel merito l'appello è infondato.
Infatti, che, per giurisprudenza consolidata, “ In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. 9511 del 2018).
Ebbene, il contribuente non ha assolto all'onere probatorio cui era gravato, dimostrando che gli immobili di sua proprietà non ricevono dall'attività del Consorzio alcun beneficio diretto e specifico.
Invero, la perizia di parte (a firma dell'agronomo dott. Stifani) prodotta dal contribuente è generica e contiene affermazioni assertive (il perito conclude che “dall'esame dello stato dei luoghi si evince che non ci sono state opere di manutenzione e bonifica realizzate dal consorzio …sui terreni oggetto della presente perizia nell'anno 2014 e successivi”) non supportate da alcun concreto elemento probatorio (mancando anche una documentazione fotografica). In presenza di tale situazione, la Corte non può che rigettare l'impugnazione, anche se i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione anche delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello; spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1586/2020 depositato il 09/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Foggi - 81001130756
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1899/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 14/10/2019
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1692939 IMP. SOSTITU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano integralmente ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1899 pronunciata il 7.10.2019 e depositata il 14.10.2019 la Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di pagamento n. 1692939 del 20.3.2018 emesso dal Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi per il mancato pagamento del contributo di bonifica (codice 630) asseritamente dovuto nell'anno 2015, con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il giudicante, dopo aver chiarito che l'atto impugnato era sufficientemente motivato, rilevava che l'allegata perizia di parte non forniva elementi fattuali tali da comprovare la mancanza di vantaggi per il contribuente, avendo il perito effettuato i sopralluoghi quattro anni dopo il periodo di riferimento del tributo.
Il contribuente impugnava la sentenza con appello depositato il 9.6.2020.
Il Consorzio, costituitosi in giudizio, resisteva al gravame, che all'odierna udienza è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Premesso che l'avviso di pagamento impugnato contiene una motivazione sufficiente a chiarire le ragioni della pretesa del Consorzio (essendo indicato il codice tributo ed i terreni oggetto d'imposizione) e a consentire al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa, come è dimostrato dal ricorso che lo stesso ha proposto, deve osservarsi che nel merito l'appello è infondato.
Infatti, che, per giurisprudenza consolidata, “ In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. 9511 del 2018).
Ebbene, il contribuente non ha assolto all'onere probatorio cui era gravato, dimostrando che gli immobili di sua proprietà non ricevono dall'attività del Consorzio alcun beneficio diretto e specifico.
Invero, la perizia di parte (a firma dell'agronomo dott. Stifani) prodotta dal contribuente è generica e contiene affermazioni assertive (il perito conclude che “dall'esame dello stato dei luoghi si evince che non ci sono state opere di manutenzione e bonifica realizzate dal consorzio …sui terreni oggetto della presente perizia nell'anno 2014 e successivi”) non supportate da alcun concreto elemento probatorio (mancando anche una documentazione fotografica). In presenza di tale situazione, la Corte non può che rigettare l'impugnazione, anche se i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione anche delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello; spese compensate.