Articolo 223 septies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 sexiesArticolo 223 octies
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1 gennaio 2004
Art. 223-septies.

((Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le societa' che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le societa' che abbiano adottato il sistema monistico.

Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali e' da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificita' di tali organi.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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