Articolo 14 della Legge 26 novembre 1981, n. 690
Articolo 13Articolo 15
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1 gennaio 2011
Art. 14.
Il presidente della giunta regionale provvede mediante apposito ufficio per le contabilita' erariali speciali ed in conformita' alle vigenti norme - alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilita' stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.
Il presidente della giunta regionale puo' delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilita' erariali speciali di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2011