Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA. 0 2 0 84 / 03 A COR E SUPRE MADICAS AZYO Y Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R. G. N. 20906/0 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 4763 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere 04.16/10/02 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: # OB GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4. presen 1'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANG LLLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAVINO SPIGA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI VENEZIA;
intimato avvers0 la sentenza n. 76/00 del Giudice di pace di 2002 DOLO, emosca il 17/07/00; 1874 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, 1 'Avvocato DE SANCTIS MANGELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositato in data 3.4.2000 Con ricorso proponeva opposizione avanti al GI BI giudice di pace di Dolo avverso il provvedimento notificatogii il 20.3.2000 con cui il Prefetto di Venezia aveva disposto nci suoi confronti la sospensione della pater.te di guida per aver circolate ad una velocità non consentita, chiedendo contestualmente la sospensione del provvedimento medesimo ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81. All'esito del giudizio, nel quale la Frefettura Veniva rappresentaca da un propric funzionario, il giudice di расе con sentenza del 17-26.7.2000 respingova l'opposizione. Relativamente alla questione che sarebbe stata oggetto di ricorso per Cassazione, riteneva i] raggiunta La prova in ordine alla giudicante contestata su la base dell'accertamento velocità compiuto dai verbalizzanci mediante l'apparecchio Telelaser in dotazione omologato dal Ministero dei 1.L.PP. che consente di visualizzare ail'istante in apposito display la disLanza dal punto di rilevamento all'apparecchio nonchè la velocità dol veicolo. Avverso tale sentenza propone ricorso per 7 cassazione GI BI, deducendo due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso GI BI cenuncia viclazione e falsa applicazione dell'art. 2700 C.C., lamentando che il giudice di pace abbia riteruto provata la contestata violazione sulla base del solc verbale di accortamento sui rilievo che ricorressero i presupposti dell'art. 270C C.C., senza considerare che non poleva ritenersi avvenuta "in presenza" dei verbalizzanti ciò che invece si era verificato ad una distanza di mt. 240 e che era stato visualizzato solo attraverso l'apparecchio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 23 comma 6 dclla Legge 689/81, lamentando che il giudice di pace, pur in assenza di validi elementi probatori, abbia omesso ogri pronuncia in ordine alia richiesta di prova Testimoniale sulla velocità del veicolo tempestivamente Formulata e non abbia considerato che la Velocità rilevata dall'apparecchio ben poteva riferirsi ad altro veicolo. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi Su aspetti giuridici riguardanti le prove C cioè sia queile accertate e valutace dal giudice di pace il primo) e sia gii elementi ben diversi che, secondo il ricorrente, sarebbero emersi пед caso in cu avessero trovalo accoglimento le istanze istruttorie (il seconde). Entrambi devono essere rigettati. La fede privilegiata che nel caso in esame stata riconosciuta al verbale di accertamento in per i faili avvenuti i base all'art. 2700 C.C. presenza del pubblico ufficiale - non può in linea di principio ritenersi circoscritta à quanto dal modesimo rilevato direttamente senza 1'ausilio di apparecchiature, dovendo riconoscersi invece anche i rolazione a quei fatti che ogl accerta attraverso strumenti di rilevamento cne unicamente mezzi dicostituisconn in definitiva verifica. Pertanto, nel caso di rilevamento deila velocità, ai dati forriti da le apparecchiature automatiche, Se accertati dal pubblico ufficiale, non pub non essere attribuita fede privilegiata purchè, ovviamente, tali apparecchiature risultinc regolarmente omologate e non presentino difetti di funzionamento;
circostanzo, queste ultime, che non sono state nemmeno dodotte in ricorso. 5 Contrariamente quanto sostiene il ricorrente, 'utilizzo dell'apparecchic per il rilevamento dei dati ncn esclude quindi ia "presenza" de! pubblico ufficiale ai fin delia applicabilità della norma in esame, traducendosi in un mero ausilio rei suoi compiti di accertamento. Né à consentito in questa sede prospellare del dubbi circa l'esatta identificazione del Veicolo con quello condotto dal ricorrente, trattandosi di una questione di merito non deducibile in questa sede di legittimità ed in ogni masc da ritenersi dell'efficacia privilegiatacompresa nell'ambito del 'accertamento. Per qianto riguarda .. a manca A ammissione delle prove testimoniali, а parte ogni considerazione sui pote: attribuiti al giudice di merito in ordine alla valutazione sulla rilevanza dei mezzi di prova richiesti dalle parti e suila possibilità di una pronuncia 'rplicita in presenza di un quadro probatorio ritenuto esauriente, non v'è dubbio che le considerazioni espresse in merito all'efficacia probatoria privilegiata riconosciuta al rilevamento operato dalla Polizia Stradale assorbe ogni profilo riconducibile nell'ambito di una mera "prova contraria" riscelto ai dati emersi 6 da rilevamento medesimo. Nui a è dovuto in ordine alle spese, non essendosi la controparle costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riget a il ricorso. Roma, 16.10.2002 11 Consigliere est. Il Presidente dest. Ледо Елай Таливыми Riccardo IL CANCELLERE, CORTE SUPREMA DI CARAZIONE Prima Seziona Clyfa Depositato in Cancelleria 12 FEB 2008)il IL CANCELLIERE 7