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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6835/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassano All'Ionio - Ufficio Tributi 87011 Cassano All'Ionio CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
MI AR Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1258 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 01/10/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 2024/1258 del 31/05/2024 - IMU Anno 2020, notificata il 04/09/2024.
Deduceva:
1) Violazione dell'obbligo di motivazione per omessa identificazione degli immobili;
2) Difetto di legittimazione passiva, asserendo che i beni fossero di proprietà del fallimento AN IE
e non propri.
Il Comune di Cassano allo Ionio, sebbene ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio, venendone dichiarata la contumacia.
Si costituiva la SO. GE. R. T. S.p.A. eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 d.lgs. n. 546/92 e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, rileva la irretrattabilità della pretesa a seguito della regolare notifica dell'atto presupposto (Accertamento n. 9770/2023), non impugnato.
All'udienza del 21/01/2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va esaminata la ritualità della notifica dell'atto presupposto, profilo assorbente di ogni altra questione di merito.
All'esito dell'esame istruttorio (cfr. Avviso di Ricevimento AG n. 386177089114), risulta che l'Avviso di
Accertamento Esecutivo n. 9770, costituente il titolo dell'odierna intimazione, è stato notificato al ricorrente ai sensi della Legge 890/82 in data 15/06/2023. La notifica si è perfezionata presso la residenza del contribuente con la ricezione del plico, rendendo l'atto pienamente conoscibile. Poiché il suddetto accertamento non è stato impugnato nel termine decadenziale di 60 giorni, la pretesa tributaria è divenuta definitiva e irretrattabile.
In diritto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. n. 14940/2022;
Cass. n. 1144/2018) secondo cui l'impugnazione di un atto consequenziale (quale l'intimazione di pagamento)
è ammessa solo per vizi propri e non per vizi attinenti ad atti presupposti che siano stati ritualmente notificati e non opposti.
In applicazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, la mancata impugnazione dell'accertamento nel termine di 60 giorni determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, rendendo il credito definitivo e irretrattabile.
Ne consegue che le doglianze relative al merito del tributo (titolarità degli immobili, inclusione nella massa fallimentare) sono inammissibili per intervenuta acquiescenza. L'atto impugnato risulta, inoltre, correttamente motivato per relationem mediante il richiamo puntuale al titolo esecutivo n. 9770/2023, già noto al contribuente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore della SO. GE. R. T. S.p.A., dichiaratosi antistatario. Nulla per il Comune contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 2, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso e conferma l'atto di intimazione impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di SO. GE. R. T. S.p.A., liquidate in complessivi
€ 500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore Avv. Nominativo_2, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Nulla dispone per le spese nei confronti del Comune di Cassano allo Ionio.
Così deciso in Cosenza, il 21/01/2026.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6835/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassano All'Ionio - Ufficio Tributi 87011 Cassano All'Ionio CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
MI AR Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1258 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 01/10/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 2024/1258 del 31/05/2024 - IMU Anno 2020, notificata il 04/09/2024.
Deduceva:
1) Violazione dell'obbligo di motivazione per omessa identificazione degli immobili;
2) Difetto di legittimazione passiva, asserendo che i beni fossero di proprietà del fallimento AN IE
e non propri.
Il Comune di Cassano allo Ionio, sebbene ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio, venendone dichiarata la contumacia.
Si costituiva la SO. GE. R. T. S.p.A. eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 d.lgs. n. 546/92 e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, rileva la irretrattabilità della pretesa a seguito della regolare notifica dell'atto presupposto (Accertamento n. 9770/2023), non impugnato.
All'udienza del 21/01/2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va esaminata la ritualità della notifica dell'atto presupposto, profilo assorbente di ogni altra questione di merito.
All'esito dell'esame istruttorio (cfr. Avviso di Ricevimento AG n. 386177089114), risulta che l'Avviso di
Accertamento Esecutivo n. 9770, costituente il titolo dell'odierna intimazione, è stato notificato al ricorrente ai sensi della Legge 890/82 in data 15/06/2023. La notifica si è perfezionata presso la residenza del contribuente con la ricezione del plico, rendendo l'atto pienamente conoscibile. Poiché il suddetto accertamento non è stato impugnato nel termine decadenziale di 60 giorni, la pretesa tributaria è divenuta definitiva e irretrattabile.
In diritto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. n. 14940/2022;
Cass. n. 1144/2018) secondo cui l'impugnazione di un atto consequenziale (quale l'intimazione di pagamento)
è ammessa solo per vizi propri e non per vizi attinenti ad atti presupposti che siano stati ritualmente notificati e non opposti.
In applicazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, la mancata impugnazione dell'accertamento nel termine di 60 giorni determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, rendendo il credito definitivo e irretrattabile.
Ne consegue che le doglianze relative al merito del tributo (titolarità degli immobili, inclusione nella massa fallimentare) sono inammissibili per intervenuta acquiescenza. L'atto impugnato risulta, inoltre, correttamente motivato per relationem mediante il richiamo puntuale al titolo esecutivo n. 9770/2023, già noto al contribuente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore della SO. GE. R. T. S.p.A., dichiaratosi antistatario. Nulla per il Comune contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 2, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso e conferma l'atto di intimazione impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di SO. GE. R. T. S.p.A., liquidate in complessivi
€ 500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore Avv. Nominativo_2, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Nulla dispone per le spese nei confronti del Comune di Cassano allo Ionio.
Così deciso in Cosenza, il 21/01/2026.