Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 496
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione obbligo di motivazione per omessa identificazione degli immobili

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato fosse motivato per relationem, richiamando puntualmente l'atto presupposto già noto al contribuente.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per intervenuta acquiescenza, dato che l'atto presupposto non era stato impugnato nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 496
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 496
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo