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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI TO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- CH GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4213/2025 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
IA AP,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Pamela Spedicato,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4213/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione Parte_1 con la parte convenuta è nato il figlio (27/04/2011). Ha riferito, altresì, Per_1 che, con Decreto pronunciato da questo Tribunale in data 10/07/2023, sono state poste le condizioni inerenti alla responsabilità genitoriale delle parti, nei seguenti termini:
− il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento presso la madre, la quale vivrà ex lege con il proprio figlio ovvero fino all'indipendenza economica di Per_1 presso l'immobile sito in Copertino via Casole Esterna snc.;
− verserà in favore del figlio minore , Parte_1 Per_1 direttamente mediante accredito alle coordinate intestate alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, della Controparte_1 somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) quale contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ponendo a carico dello stesso il
50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative) che dovessero rendersi necessarie, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'Intesa in materia di spese straordinarie nei procedimenti familiari sottoscritto in data 31.5.2018 dal
Tribunale di Lecce;
a tal fine viene indicato l'IBAN della sig.ra dove bonificare le somme dovute: IBAN IT 79G07 60116 CP_1
000001026328003. Entrambe le parti concordano che l'assegno unico ovvero altra indennità ex lege prevista in favore della prole sarà percepita nella misura del 50% da entrambi i genitori i quali ne faranno personalmente richiesta mediante domanda esclusiva al CAF e /o Patronato di propria scelta e, all'uopo, si impegnano a rilasciare le reciproche autorizzazioni necessarie: salvo diverso accordo tra le parti. Precisando che, ove l'intero dovesse essere percepito dalla madre, il 50% potrà essere trattenuto dalla stessa ed il sig. lo detrarrà dall'importo dovuto per l'assegno di Pt_1 mantenimento, versando la differenza;
2 R.G. 4213/2025
− l'indennità di frequenza percepita dal minore, pari ad euro 280,00 mensili, dovrà essere versata su libretto intestato al minore con delega ad entrambi i genitori che si impegnano a non effettuare prelievi senza il consenso scritto dell'altro genitore;
il libretto rimarrà nella disponibilità materiale della madre;
− le parti hanno concordato le seguenti turnazioni in relazione al diritto di visita:
o il sig. avrà facoltà di tenere con sé il figlio, nel periodo Pt_1 invernale, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 ogni lunedì e giovedì; durante il periodo estivo nei medesimi giorni dalle ore 17,00 alle ore 22,30; tale previsione salvo diversi accordi tra i ricorrenti, causa impegni del minore, il quale, specie nella giornata del lunedì (corso inglese, doposcuola e palestra) avrebbe poco tempo per stare con il padre. In tale giornata del lunedì, pertanto, il minore potrebbe anche pernottare dal padre, il quale la mattina successiva provvederebbe a riaccompagnarlo a scuola;
o a fine settimana alterni trascorrerà il proprio tempo Per_1 con il padre dalle 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (22,30 nel periodo estivo), salvo diversi accordi tra le parti;
o durante il periodo estivo, il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi (o due periodi di gg 7) con il padre ad anni alterni nei mesi di luglio o agosto, da comunicare alla madre preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Le festività natalizie saranno così suddivise, ad anni alterni: dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle 10:00 del 25 dicembre il minore trascorrerà, per il corrente anno il proprio tempo con il padre;
dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 10:00 del 26 dicembre con la madre, ferme restando per gli altri giorni le turnazioni concordate;
salvo diversi accordi tra le parti;
3 R.G. 4213/2025
o con riferimento alle festività relative al 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio, tali giornate saranno trascorse dal minore alternativamente con i due genitori con le seguenti modalità: dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle 10:00 dell'1 gennaio con il padre per il corrente anno, con la madre l'anno successivo;
dalle ore 10:00 dell'1 gennaio alle 10:00 del 2 gennaio con la madre per il 2023, con il padre l'anno successivo;
dalle ore 8:30 del 6 gennaio alle ore 20:30 del medesimo giorno con il padre per il 2023, con la madre l'anno successivo. E così a seguire per gli anni successivi;
o per il periodo pasquale, oltre al calendario ordinario, Per_1 trascorrerà alternativamente le festività con i genitori, cosicché il giorno di Pasqua 2023 sarà in compagnia della madre, l'anno successivo in compagnia del padre;
allo stesso modo il giorno di “pasquetta” 2023 sarà trascorso dal minore con il padre, l'anno successivo con la madre;
o diverse modalità di visita potranno, di volta in volta, essere concordate a modifica di quelle sopra indicate, in base alle rispettive esigenze lavorative delle parti;
− il sig. e la sig.ra si impegneranno a non ostacolare Pt_1 CP_1 in alcun modo la frequentazione del figlio con i rispettivi familiari, evitando di tenere in presenza della prole comportamenti, frequentazioni o abitudini di vita che possano turbare lo sviluppo psichico e affettivo del minore ed il suo rapportarsi con entrambi;
− i ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto, con i nomi del minore inserito in entrambi i passaporti, e si impegnano a prestare qualsiasi altro consenso sia necessario perché il figlio possa avere documenti validi Per_1 per l'espatrio.
Ha inoltre allegato che le condizioni economiche e personali delle parti sarebbero profondamente mutate nell'ultimo anno, indicando, quali circostanze sopravvenute: - che la parte convenuta avrebbe aumentato il
4 R.G. 4213/2025
suo reddito da € 600,00 a circa € 1200,00 mensili;
- che la parte convenuta trascorrerebbe gran parte del tempo fuori casa, lasciando il figlio Per_1 presso i nonni materni, sostenendo che sarebbe pertanto giustificato il passaggio ad un piano genitoriale con tempi di permanenza paritari del minore presso i genitori e mantenimento diretto del figlio.
Quanto alla propria situazione, la parte attrice ha dedotto che le sue condizioni sono significativamente mutate in seguito ad una nuova relazione ed alla nascita della figlia (20/10/2024), per il mantenimento della Per_2 quale verserebbe mensilmente la somma di € 500,00; inoltre, ha riferito di concorrere alle spese per il canone di locazione della abitazione della nuova compagna presso la quale è domiciliato e alle altre spese familiari, nella misura di € 600,00 al mese. Infine, ha dichiarato di essere tenuto a sostenere il costo di un prestito personale con rata mensile di € 295,00 oltre alla rata mensile di € 492,00 per il mutuo contratto per l'acquisto della abitazione di sua esclusiva proprietà, abitata dalla parte convenuta.
Ha domandato, in modifica delle condizioni già in vigore: a)
l'affidamento paritetico del figlio ad entrambi i genitori con Per_1 mantenimento diretto;
b) porre le spese straordinarie per il figlio al 50% tra le parti;
c) la revoca della assegnazione della abitazione nei confronti di parte convenuta;
d) la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio, disponendo il mantenimento diretto del minore;
e) in via subordinata, la riduzione dell'assegno di mantenimento da corrispondere per il figlio ad € 200,00 al mese, o ad altra somma ritenuta di giustizia;
f) confermare che l'assegno unico in favore della prole sia percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge;
g) confermare che l'indennità di frequenza del figlio , pari ad € 280,00 mensile continui ad Per_1 essere versata su libretto intestato al minore, con delega ad entrambi i genitori e con l'impegno a non effettuare prelievi, se non concordati, con la disponibilità materiale del libretto all'altro genitore. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data 11/06/2025).
5 R.G. 4213/2025
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha negato di disinteressarsi del figlio, allegando che sia l'altro genitore a non rispettare gli impegni assunti in precedenza. Si è pertanto opposta alla regolamentazione paritaria dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori e al mantenimento diretto chiesto dall'altra parte.
Ha inoltre contestato il mutamento delle proprie risorse economico- patrimoniali.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; b) l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) assegno unico in favore della prole al 50% a ciascun genitore;
f) il versamento della indennità di frequenza percepita dal minore nell'apposito libretto intestato allo stesso, con delega in favore di entrambi genitori e con l'impegno a non effettuare prelievi senza il consenso scritto di ciascuno. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di risposta depositata il 6/11/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 09/12/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa, parzialmente modificativa di quella già in vigore, per regolare consensualmente l'esercizio della loro responsabilità genitoriale, domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) il figlio minore della coppia , 27/04/2011) Per_3 Per_4 resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
2) il godimento della casa familiare a Copertino in via Casole esterna resterà attribuito a presso cui sarà Controparte_1 prevalentemente collocata la prole;
6 R.G. 4213/2025
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a.1) una settimana il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 21:30 e la settimana successiva il martedì, il giovedì nonché dalle 15:00 del sabato alle 21:00 della domenica, con pernottamento nei weekend e possibilità di concordare direttamente con i Per_1 pernottamenti infrasettimanali;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il
05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il
31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno del figlio, unitamente all'altro genitore;
5) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) si impegna a versare a favore di Parte_1 CP_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo
[...] al mantenimento della prole. Il pagamento - da aggiornarsi
7 R.G. 4213/2025
annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– avverrà entro il giorno 15 di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
8) l'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito al Per_1
50% da entrambi i genitori, i quali tuttavia potranno concordare che la quota di spettanza di sia Parte_1 percepita per intero da , con conseguente Controparte_1 riduzione del contributo per il mantenimento di nella Per_1 misura corrispondente.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 10/09/2025).
2.- La domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4213/2025 R.G. introdotto con ricorso del
11/06/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 09/12/2025;
8 R.G. 4213/2025
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 19/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH GR ZI TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI TO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- CH GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4213/2025 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
IA AP,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Pamela Spedicato,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4213/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione Parte_1 con la parte convenuta è nato il figlio (27/04/2011). Ha riferito, altresì, Per_1 che, con Decreto pronunciato da questo Tribunale in data 10/07/2023, sono state poste le condizioni inerenti alla responsabilità genitoriale delle parti, nei seguenti termini:
− il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento presso la madre, la quale vivrà ex lege con il proprio figlio ovvero fino all'indipendenza economica di Per_1 presso l'immobile sito in Copertino via Casole Esterna snc.;
− verserà in favore del figlio minore , Parte_1 Per_1 direttamente mediante accredito alle coordinate intestate alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, della Controparte_1 somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) quale contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ponendo a carico dello stesso il
50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative) che dovessero rendersi necessarie, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'Intesa in materia di spese straordinarie nei procedimenti familiari sottoscritto in data 31.5.2018 dal
Tribunale di Lecce;
a tal fine viene indicato l'IBAN della sig.ra dove bonificare le somme dovute: IBAN IT 79G07 60116 CP_1
000001026328003. Entrambe le parti concordano che l'assegno unico ovvero altra indennità ex lege prevista in favore della prole sarà percepita nella misura del 50% da entrambi i genitori i quali ne faranno personalmente richiesta mediante domanda esclusiva al CAF e /o Patronato di propria scelta e, all'uopo, si impegnano a rilasciare le reciproche autorizzazioni necessarie: salvo diverso accordo tra le parti. Precisando che, ove l'intero dovesse essere percepito dalla madre, il 50% potrà essere trattenuto dalla stessa ed il sig. lo detrarrà dall'importo dovuto per l'assegno di Pt_1 mantenimento, versando la differenza;
2 R.G. 4213/2025
− l'indennità di frequenza percepita dal minore, pari ad euro 280,00 mensili, dovrà essere versata su libretto intestato al minore con delega ad entrambi i genitori che si impegnano a non effettuare prelievi senza il consenso scritto dell'altro genitore;
il libretto rimarrà nella disponibilità materiale della madre;
− le parti hanno concordato le seguenti turnazioni in relazione al diritto di visita:
o il sig. avrà facoltà di tenere con sé il figlio, nel periodo Pt_1 invernale, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 ogni lunedì e giovedì; durante il periodo estivo nei medesimi giorni dalle ore 17,00 alle ore 22,30; tale previsione salvo diversi accordi tra i ricorrenti, causa impegni del minore, il quale, specie nella giornata del lunedì (corso inglese, doposcuola e palestra) avrebbe poco tempo per stare con il padre. In tale giornata del lunedì, pertanto, il minore potrebbe anche pernottare dal padre, il quale la mattina successiva provvederebbe a riaccompagnarlo a scuola;
o a fine settimana alterni trascorrerà il proprio tempo Per_1 con il padre dalle 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (22,30 nel periodo estivo), salvo diversi accordi tra le parti;
o durante il periodo estivo, il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi (o due periodi di gg 7) con il padre ad anni alterni nei mesi di luglio o agosto, da comunicare alla madre preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Le festività natalizie saranno così suddivise, ad anni alterni: dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle 10:00 del 25 dicembre il minore trascorrerà, per il corrente anno il proprio tempo con il padre;
dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 10:00 del 26 dicembre con la madre, ferme restando per gli altri giorni le turnazioni concordate;
salvo diversi accordi tra le parti;
3 R.G. 4213/2025
o con riferimento alle festività relative al 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio, tali giornate saranno trascorse dal minore alternativamente con i due genitori con le seguenti modalità: dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle 10:00 dell'1 gennaio con il padre per il corrente anno, con la madre l'anno successivo;
dalle ore 10:00 dell'1 gennaio alle 10:00 del 2 gennaio con la madre per il 2023, con il padre l'anno successivo;
dalle ore 8:30 del 6 gennaio alle ore 20:30 del medesimo giorno con il padre per il 2023, con la madre l'anno successivo. E così a seguire per gli anni successivi;
o per il periodo pasquale, oltre al calendario ordinario, Per_1 trascorrerà alternativamente le festività con i genitori, cosicché il giorno di Pasqua 2023 sarà in compagnia della madre, l'anno successivo in compagnia del padre;
allo stesso modo il giorno di “pasquetta” 2023 sarà trascorso dal minore con il padre, l'anno successivo con la madre;
o diverse modalità di visita potranno, di volta in volta, essere concordate a modifica di quelle sopra indicate, in base alle rispettive esigenze lavorative delle parti;
− il sig. e la sig.ra si impegneranno a non ostacolare Pt_1 CP_1 in alcun modo la frequentazione del figlio con i rispettivi familiari, evitando di tenere in presenza della prole comportamenti, frequentazioni o abitudini di vita che possano turbare lo sviluppo psichico e affettivo del minore ed il suo rapportarsi con entrambi;
− i ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto, con i nomi del minore inserito in entrambi i passaporti, e si impegnano a prestare qualsiasi altro consenso sia necessario perché il figlio possa avere documenti validi Per_1 per l'espatrio.
Ha inoltre allegato che le condizioni economiche e personali delle parti sarebbero profondamente mutate nell'ultimo anno, indicando, quali circostanze sopravvenute: - che la parte convenuta avrebbe aumentato il
4 R.G. 4213/2025
suo reddito da € 600,00 a circa € 1200,00 mensili;
- che la parte convenuta trascorrerebbe gran parte del tempo fuori casa, lasciando il figlio Per_1 presso i nonni materni, sostenendo che sarebbe pertanto giustificato il passaggio ad un piano genitoriale con tempi di permanenza paritari del minore presso i genitori e mantenimento diretto del figlio.
Quanto alla propria situazione, la parte attrice ha dedotto che le sue condizioni sono significativamente mutate in seguito ad una nuova relazione ed alla nascita della figlia (20/10/2024), per il mantenimento della Per_2 quale verserebbe mensilmente la somma di € 500,00; inoltre, ha riferito di concorrere alle spese per il canone di locazione della abitazione della nuova compagna presso la quale è domiciliato e alle altre spese familiari, nella misura di € 600,00 al mese. Infine, ha dichiarato di essere tenuto a sostenere il costo di un prestito personale con rata mensile di € 295,00 oltre alla rata mensile di € 492,00 per il mutuo contratto per l'acquisto della abitazione di sua esclusiva proprietà, abitata dalla parte convenuta.
Ha domandato, in modifica delle condizioni già in vigore: a)
l'affidamento paritetico del figlio ad entrambi i genitori con Per_1 mantenimento diretto;
b) porre le spese straordinarie per il figlio al 50% tra le parti;
c) la revoca della assegnazione della abitazione nei confronti di parte convenuta;
d) la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio, disponendo il mantenimento diretto del minore;
e) in via subordinata, la riduzione dell'assegno di mantenimento da corrispondere per il figlio ad € 200,00 al mese, o ad altra somma ritenuta di giustizia;
f) confermare che l'assegno unico in favore della prole sia percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge;
g) confermare che l'indennità di frequenza del figlio , pari ad € 280,00 mensile continui ad Per_1 essere versata su libretto intestato al minore, con delega ad entrambi i genitori e con l'impegno a non effettuare prelievi, se non concordati, con la disponibilità materiale del libretto all'altro genitore. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data 11/06/2025).
5 R.G. 4213/2025
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha negato di disinteressarsi del figlio, allegando che sia l'altro genitore a non rispettare gli impegni assunti in precedenza. Si è pertanto opposta alla regolamentazione paritaria dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori e al mantenimento diretto chiesto dall'altra parte.
Ha inoltre contestato il mutamento delle proprie risorse economico- patrimoniali.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; b) l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) assegno unico in favore della prole al 50% a ciascun genitore;
f) il versamento della indennità di frequenza percepita dal minore nell'apposito libretto intestato allo stesso, con delega in favore di entrambi genitori e con l'impegno a non effettuare prelievi senza il consenso scritto di ciascuno. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di risposta depositata il 6/11/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 09/12/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa, parzialmente modificativa di quella già in vigore, per regolare consensualmente l'esercizio della loro responsabilità genitoriale, domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) il figlio minore della coppia , 27/04/2011) Per_3 Per_4 resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
2) il godimento della casa familiare a Copertino in via Casole esterna resterà attribuito a presso cui sarà Controparte_1 prevalentemente collocata la prole;
6 R.G. 4213/2025
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a.1) una settimana il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 21:30 e la settimana successiva il martedì, il giovedì nonché dalle 15:00 del sabato alle 21:00 della domenica, con pernottamento nei weekend e possibilità di concordare direttamente con i Per_1 pernottamenti infrasettimanali;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il
05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il
31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno del figlio, unitamente all'altro genitore;
5) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) si impegna a versare a favore di Parte_1 CP_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo
[...] al mantenimento della prole. Il pagamento - da aggiornarsi
7 R.G. 4213/2025
annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– avverrà entro il giorno 15 di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
8) l'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito al Per_1
50% da entrambi i genitori, i quali tuttavia potranno concordare che la quota di spettanza di sia Parte_1 percepita per intero da , con conseguente Controparte_1 riduzione del contributo per il mantenimento di nella Per_1 misura corrispondente.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 10/09/2025).
2.- La domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4213/2025 R.G. introdotto con ricorso del
11/06/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 09/12/2025;
8 R.G. 4213/2025
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 19/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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