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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice
Dott.ssa Caterina AR Giudice Relatrice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7167/2025 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. BIAMONTE MONICA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies e 19-ter D.lgs. 150/2011
sulle seguenti conclusioni delle parti “ in via principale, nel merito, annullare il provvedimento di revoca e/o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Ferrara il 17/07/2023 e notificato in data 17/05/25 (doc. n.
9), nonché tutti gli ulteriori provvedimenti pregiudizievoli connessi e/o consequenziali;
e, per l'effetto, riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art.19 comma 1.1 e 1.2 TUI così come novellato dal D.l. 130/2020 e confermato nella legge di conversione n. 173/2020, applicabile ratione temporis nella sua versione “piena” in forza di una
(prima) domanda presentata prima della novella legislativa di cui al D.l. 10 marzo 2023 n. 20, in virtù dell'indubbia e conclamata vulnerabilità del ricorrente, dei suoi radicati legami familiari e
Pagina 1 della consistente durata del suo soggiorno in Italia nel pieno rispetto della sua vita privata e familiare ai sensi dell'art.8 CEDU”.
Il conclude: “respingere l'avverso ricorso siccome infondato”. Controparte_1
Con ricorso in data 29/05/2025, , cittadino del GAMBIA nato il [...] ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Ferrara notificatogli il 17.5.2025 con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui il ricorrente godeva a seguito di pronuncia del Tribunale di Catania ad esito di un procedimento per il riconoscimento della
Protezione Internazionale.
Nel ricorso si allega che il ricorrente si trova sul territorio italiano dal 2015, essendovi quindi pervenuto da minorenne;
che lo stesso ha lavorato in agricoltura diversi anni in modo irregolare in
Sicilia, fino a ottenere il menzionato permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di , CP_1 città dove l'istante si era trasferito dalla Sicilia;
che a partire dal 2023 il ricorrente viveva a
Bologna, dove lavorava come magazziniere presso il mobilificio Mondo Convenienza;
che il ricorrente in data 25.6.2023 veniva arrestato per il reato di lesioni personali e, tratto a giudizio, veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, pena scontata in parte in carcere ed in parte in detenzione domiciliare presso il luogo ove attualmente lo stesso si trova, Comunità
Arca della Misericordia in San Lazzaro di Savena;
che attualmente beneficia dell'affidamento in prova al servizio sociale con fine pena previsto per il 7 marzo 2026; di avere il 15 ottobre 2024 proposto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, respinta con provvedimento notificato il
17 maggio 2025 su parere negativo della Commissione territoriale, motivato in ragione della ritenuta pericolosità sociale dell'istante.
Tanto premesso il ricorrente ha impugnato la decisione della Questura ritenendola errata atteso che la stessa non terrebbe conto del percorso di integrazione svolto sul territorio, né della circostanza che si tratta di condanna isolata, del fatto che l'episodio in sé non denoterebbe una particolare offensività, essendosi il ricorrente limitato a reagire all'aggressione di un connazionale munito di spray al peperoncino;
che il reato contestato di omicidio tentato è stato, peraltro, derubricato nella fattispecie meno grave delle lesioni personali. Evidenzia, infine, come lo stesso Magistrato di
Sorveglianza abbia dato atto della correttezza del suo comportamento e della positività del suo percorso ammettendolo ad una misura alternativa alla detenzione.
Ha, quindi, richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pagina 2 Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1 reiezione del ricorso sul rilievo della pericolosità sociale del richiedente già evidenziata dal provvedimento impugnato della Questura di , che dà atto di precedenti penali e di polizia. CP_1
La causa, istruita con audizione del ricorrente ed acquisizione di documenti, è stata rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies c.p.c.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 25.7.2025, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'udienza del 17 luglio 2025 il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana: “Ho
24 anni, a settembre 25. Sono in Italia da quasi 10 anni. Sto facendo un tirocinio come montatore o smontare di mobili. Abito a San Lazzaro. Vivo in una comunità, associazione di volontariato che si chiama Arca della misericordia. Sono in affidamento in prova fino al 7 marzo 2026. In Gambia ho il papà e una sorella. Mia madre è mancata insieme a mio fratello gemello in un incidente stradale. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentito sfinito dalla vita. Mio padre ha problemi di salute;
per il diabete ha subito l'amputazione dei piedi. Adesso il mio pensiero è solo quello di aiutare mio padre.
Per un periodo sono stato in carcere e poi in detenzione domiciliare. Siccome non guadagnavo non mandavo nulla a casa. Dal Gambia mi facevano sentire in colpa ed io ero disperato. Sono andato sui binari. Mi ricordo solo che sono venuti a prendermi i CC e che mi hanno portato in caserma.
Per il resto non ricordo nulla.
Mi hanno portato all'ospedale e so che mi hanno dato qualche farmaco.
Il mio punto di riferimento è la che lavora all'Arca della Misericordia. Ha più di sessanta Tes_1
Per_ anni e le voglio tantissimo bene. Voglio tanto bene anche alle altre signore. Lì vivono e
Mi aiutano tantissimo. Nella stessa struttura vive anche un mio caro amico gambiano. Per_2
Lo considero come un fratello.
Vorrei solo trovare un lavoro e poter andare una volta all'anno a trovare mio padre e mia sorella.
Circa il fatto che mi è accaduto voglio dire che quel giorno stavo andando al lavoro e questa persona che io conosco (che si mette sempre nei guai) mi ha spruzzato lo spray al peperoncino;
mentre scappavo mi è caduto il telefono e lui l'ha preso. Ero molto in tensione perché il telefono mi serviva per lavorare. Lui mi ha colpito la tempia lanciando una bottiglia che poi cadendo si è rotta.
Io ho raccolto un coccio e mentre lui si avvicinava ho tentato di allontanarlo ma l'ho involontariamente colpito. Quindi sono entrato al bar vicino per dire di chiamare la polizia. Lui è stato solo un giorno all'ospedale”.
Pagina 3 Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento, dovendosi riconoscere in favore del ricorrente il richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va premesso che nel valutare la domanda di protezione complementare, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal
D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, dal momento che, pur essendo la domanda di rinnovo successiva ( 15.10.2024), il permesso di soggiorno per protezione speciale del quale si richiede il rinnovo era stato concesso prima dell'11 marzo 2023 e precisamente il 19.9.2022.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno in questa sede riconosciuto, infatti, va richiamato quanto espressamente previsto dal d.l. nr. 20 del 2023 art. 7 comma 3: “ i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.
Ciò chiarito, per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Nel caso di specie il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida integrazione sociale sul territorio italiano. Il ricorrente vive in Italia da dieci anni e vi è arrivato quando era appena quindicenne. Essendovi giunto in così giovane età ed essendovi rimasto ormai per un decennio, è agevole concludere che il suo percorso di crescita personale e la sua vita di relazione si collochino prevalentemente sul territorio italiano.
E' pur vero che il giovane vive ancora presso una struttura di accoglienza, ovvero presso la struttura l'Arca della Misericordia, ove attualmente dove attualmente sta svolgendo l'affidamento in prova al servizio sociale per la condanna riportata a novembre 2023.
Ma in tale ambito ha potuto costruire relazioni affettive importanti, come da lui stesso dichiarato in udienza, che costituiscono l'essenza della sua vita di relazione, posto che, pur avendo lui la famiglia in Gambia, i legami con la stessa devono ritenersi, nei lunghi anni trascorsi lontano, ormai scemati.
Egli ha in sede di audizione richiamato il forte legame affettivo con tale responsabile Tes_1 dell'Arca della Misericordia ed il riferimento affettivo e di sostegno rappresentato da altre figure ivi presenti. La struttura, inoltre, si è detta disponibile ad accogliere il ricorrente anche in fase di esecuzione della pena, ciò che testimonia di un legame forte e di un atteggiamento di fiducia nei confronti del richiedente, nonostante la vicenda di rilevanza penale che lo ha coinvolto.
Pagina 4 Il ricorrente, inoltre, ha svolto attività lavorativa per diversi anni, dapprima in modo irregolare, in
Sicilia quale agricoltore e poi, dopo il riconoscimento della protezione speciale da parte del
Tribunale di Catania e del conseguente permesso di soggiorno a settembre 2022 da parte della
Questura di , città ove si era trasferito, lavorando in modo regolare. CP_1
CP_ Precisamente, dall'estratto previdenziale si evince come il giovane abbia lavorato regolarmente nel 2019, nel 2020 e nel 2021 percependo in queste annualità rispettivamente circa 900,00 euro,
4000,00 euro ed 8000,00 euro e che nel 2023 ha percepito un reddito di oltre settemila euro nel periodo compreso tra gennaio e luglio, quello in cui ha trovato lavoro presso il Mondo Convenienza
a Bologna.
Il periodo lavorativo si è poi interrotto in seguito alla vicenda penale che lo ha coinvolto ed al mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Attualmente è in corso per lui un tirocinio predisposto dall'UEPE nell'ambito della misura alternativa alla detenzione in essere.
Tali elementi comprovano l'inserimento anche professionale del ricorrente maturato nel corso di dieci anni.
Si deve aggiungere il profilo legato alla buona conoscenza della lingua italiana, che si è potuta accertare in udienza, condotta interamente, appunto, in lingua italiana.
Quanto allo specifico profilo della pericolosità sociale, che è stato ritenuto dalla Questura ostativo del rinnovo del permesso di soggiorno, si osserva come vari elementi inducono ad escluderne la ricorrenza: il casellario giudiziale riporta una sola condanna per il reato di lesioni commesso nel 2023 ( sentenza Gup Bologna ex art.444 cpp del 21.11.2023). il ricorrente è, invece, stato, infatti, assolto dal reato di evasione che gli era stato contestato in seguito ad un allontanamento dalla comunità ove stava scontando in regime di arresti domiciliari esecutivi la condanna, per recarsi sui binari della ferrovia ove aveva intenzione di commettere un gesto suicidario in un momento di sconforto.
Non risultano, inoltre, carichi pendenti.
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza la misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio sociale ai sensi dell'art.47 Ord.Pen. con provvedimento in data 18 dicembre 2024, sul presupposto della presenza di un percorso rieducativo in atto e della positiva valutazione della condotta tenuta durante il periodo detentivo.
Si deve aggiungere che il ricorrente, in sede penale e in udienza nell'ambito di questo procedimento, non ha negato la propria responsabilità per i fatti accaduti, dimostrando così di assumersene la responsabilità e di riconoscerne il disvalore.
Pagina 5 Orbene è pur vero che l'affidamento in prova al servizio sociale non esclude di per sé la pericolosità sociale (cfr.Cass pen 8.9.2015 n 36833), ma nel caso di specie la conclusione circa l'assenza di pericolosità sociale all'attualità deve compiersi alla luce del complesso degli elementi fattuali sopra riportati che testimoniano di un percorso di progressiva integrazione sociale e lavorativa sul territorio, interrotta solo dall'episodio del giugno 2023.
Appare quindi che il tempo trascorso sul territorio italiano, le relazioni umane ivi instaurate, il buon inserimento lavorativo maturato prima della vicenda penale che lo ha coinvolto integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, a carico del quale non risultano pendenze penali, ad eccezione della condanna penale per lesioni del 2023 di cui si è detto, in relazione alla quale il ricorrente sta tenendo un comportamento adeguato nella fase di esecuzione della pena.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, in considerazione della durata della permanenza sul territorio, della giovane età al momento dell'arrivo in Italia, dei legami instaurati presso la struttura che lo accoglie, delle varie attività lavorative svolte.
Il bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Il bilanciamento richiama quello richiesto dalla CEDU in applicazione dell'art. 8 che riconosce il diritto alla vita privata e familiare, ma non in via assoluta essendo necessario effettuare un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi
Pagina 6 ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. Per_3
13441/1987, c. Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla Per_4 necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § Per_5
26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza
28.05.1985, serie A n. 94, e c. Regno Unito, § 67; sentenza Per_6 Per_7 Per_8
21.10.1997, serie 1997-VI, Boujlifa c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n.
12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Per_9
Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Per_10
, § 68, nel richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Per_11
Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c. . Inoltre, la Per_12 Per_13 tutela di cui all'art. 8 CEDU non può ritenersi da sola sufficiente ad imporre un obbligo positivo in capo agli Stati parte di rispettare la scelta di una coppia sposata del Paese di residenza o di autorizzare per ciò solo il ricongiungimento familiare (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Per_
c. Paesi Bassi, § 103; sentenza GC del 24.05.2016, n. 38590/2010, c. Danimarca, § Per_14
117).
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. , § 75). Per_10 Per_11
Tanto chiarito, nel caso di specie come detto il ricorrente ha riportato un'unica condanna penale a due anni ed otto mesi per il reato di lesioni personali commesso nel 2023 per il quale il ricorrente sta scontando in misura alternativa la pena comminata.
Ebbene, ad avviso del collegio, alla luce di quanto sino ad ora rilevato, risulta che il ricorrente abbia radicato in Italia una propria identità sociale, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, tale per cui il rimpatrio nel suo paese dopo 10 anni di permanenza sul territorio italiano sarebbe gravemente pregiudizievole del suo diritto al rispetto della vita privata ormai qui radicata e non sarebbe neppure giustificata dall'esigenza di salvaguardare superiori interessi pubblici, dal momento che l'unico
Pagina 7 episodio per cui ha riportato una condanna ed è maturato nel contesto di una lite con un connazionale che lo aveva aggredito, motivo per il quale non pare sussistere pericolo di recidiva.
Per tale motivo il ricorrente pare meritevole di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, attesa l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, per il principio secondo il quale «qualora la parte ammessa al patrocinio dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato» (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 18583 del 29 ottobre 2012; Corte di Cassazione, Sez. VI – II,
Ordinanza n. 30876 del 29 novembre 2018; Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 19299 del 7 luglio 2021; Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 - para. 51; difforme Corte di Cassazione, Sez. VI – I, Sez. VI – I, Ordinanza n. 5819 del 9 marzo 2018).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. D.lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 e 32 d.lgs nr. 25 del 2008, di durata annuale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 10/10/2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Caterina AR Dott.Luca Minniti
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice
Dott.ssa Caterina AR Giudice Relatrice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7167/2025 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. BIAMONTE MONICA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies e 19-ter D.lgs. 150/2011
sulle seguenti conclusioni delle parti “ in via principale, nel merito, annullare il provvedimento di revoca e/o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Ferrara il 17/07/2023 e notificato in data 17/05/25 (doc. n.
9), nonché tutti gli ulteriori provvedimenti pregiudizievoli connessi e/o consequenziali;
e, per l'effetto, riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art.19 comma 1.1 e 1.2 TUI così come novellato dal D.l. 130/2020 e confermato nella legge di conversione n. 173/2020, applicabile ratione temporis nella sua versione “piena” in forza di una
(prima) domanda presentata prima della novella legislativa di cui al D.l. 10 marzo 2023 n. 20, in virtù dell'indubbia e conclamata vulnerabilità del ricorrente, dei suoi radicati legami familiari e
Pagina 1 della consistente durata del suo soggiorno in Italia nel pieno rispetto della sua vita privata e familiare ai sensi dell'art.8 CEDU”.
Il conclude: “respingere l'avverso ricorso siccome infondato”. Controparte_1
Con ricorso in data 29/05/2025, , cittadino del GAMBIA nato il [...] ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Ferrara notificatogli il 17.5.2025 con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui il ricorrente godeva a seguito di pronuncia del Tribunale di Catania ad esito di un procedimento per il riconoscimento della
Protezione Internazionale.
Nel ricorso si allega che il ricorrente si trova sul territorio italiano dal 2015, essendovi quindi pervenuto da minorenne;
che lo stesso ha lavorato in agricoltura diversi anni in modo irregolare in
Sicilia, fino a ottenere il menzionato permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di , CP_1 città dove l'istante si era trasferito dalla Sicilia;
che a partire dal 2023 il ricorrente viveva a
Bologna, dove lavorava come magazziniere presso il mobilificio Mondo Convenienza;
che il ricorrente in data 25.6.2023 veniva arrestato per il reato di lesioni personali e, tratto a giudizio, veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, pena scontata in parte in carcere ed in parte in detenzione domiciliare presso il luogo ove attualmente lo stesso si trova, Comunità
Arca della Misericordia in San Lazzaro di Savena;
che attualmente beneficia dell'affidamento in prova al servizio sociale con fine pena previsto per il 7 marzo 2026; di avere il 15 ottobre 2024 proposto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, respinta con provvedimento notificato il
17 maggio 2025 su parere negativo della Commissione territoriale, motivato in ragione della ritenuta pericolosità sociale dell'istante.
Tanto premesso il ricorrente ha impugnato la decisione della Questura ritenendola errata atteso che la stessa non terrebbe conto del percorso di integrazione svolto sul territorio, né della circostanza che si tratta di condanna isolata, del fatto che l'episodio in sé non denoterebbe una particolare offensività, essendosi il ricorrente limitato a reagire all'aggressione di un connazionale munito di spray al peperoncino;
che il reato contestato di omicidio tentato è stato, peraltro, derubricato nella fattispecie meno grave delle lesioni personali. Evidenzia, infine, come lo stesso Magistrato di
Sorveglianza abbia dato atto della correttezza del suo comportamento e della positività del suo percorso ammettendolo ad una misura alternativa alla detenzione.
Ha, quindi, richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pagina 2 Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1 reiezione del ricorso sul rilievo della pericolosità sociale del richiedente già evidenziata dal provvedimento impugnato della Questura di , che dà atto di precedenti penali e di polizia. CP_1
La causa, istruita con audizione del ricorrente ed acquisizione di documenti, è stata rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies c.p.c.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 25.7.2025, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'udienza del 17 luglio 2025 il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana: “Ho
24 anni, a settembre 25. Sono in Italia da quasi 10 anni. Sto facendo un tirocinio come montatore o smontare di mobili. Abito a San Lazzaro. Vivo in una comunità, associazione di volontariato che si chiama Arca della misericordia. Sono in affidamento in prova fino al 7 marzo 2026. In Gambia ho il papà e una sorella. Mia madre è mancata insieme a mio fratello gemello in un incidente stradale. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentito sfinito dalla vita. Mio padre ha problemi di salute;
per il diabete ha subito l'amputazione dei piedi. Adesso il mio pensiero è solo quello di aiutare mio padre.
Per un periodo sono stato in carcere e poi in detenzione domiciliare. Siccome non guadagnavo non mandavo nulla a casa. Dal Gambia mi facevano sentire in colpa ed io ero disperato. Sono andato sui binari. Mi ricordo solo che sono venuti a prendermi i CC e che mi hanno portato in caserma.
Per il resto non ricordo nulla.
Mi hanno portato all'ospedale e so che mi hanno dato qualche farmaco.
Il mio punto di riferimento è la che lavora all'Arca della Misericordia. Ha più di sessanta Tes_1
Per_ anni e le voglio tantissimo bene. Voglio tanto bene anche alle altre signore. Lì vivono e
Mi aiutano tantissimo. Nella stessa struttura vive anche un mio caro amico gambiano. Per_2
Lo considero come un fratello.
Vorrei solo trovare un lavoro e poter andare una volta all'anno a trovare mio padre e mia sorella.
Circa il fatto che mi è accaduto voglio dire che quel giorno stavo andando al lavoro e questa persona che io conosco (che si mette sempre nei guai) mi ha spruzzato lo spray al peperoncino;
mentre scappavo mi è caduto il telefono e lui l'ha preso. Ero molto in tensione perché il telefono mi serviva per lavorare. Lui mi ha colpito la tempia lanciando una bottiglia che poi cadendo si è rotta.
Io ho raccolto un coccio e mentre lui si avvicinava ho tentato di allontanarlo ma l'ho involontariamente colpito. Quindi sono entrato al bar vicino per dire di chiamare la polizia. Lui è stato solo un giorno all'ospedale”.
Pagina 3 Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento, dovendosi riconoscere in favore del ricorrente il richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va premesso che nel valutare la domanda di protezione complementare, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal
D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, dal momento che, pur essendo la domanda di rinnovo successiva ( 15.10.2024), il permesso di soggiorno per protezione speciale del quale si richiede il rinnovo era stato concesso prima dell'11 marzo 2023 e precisamente il 19.9.2022.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno in questa sede riconosciuto, infatti, va richiamato quanto espressamente previsto dal d.l. nr. 20 del 2023 art. 7 comma 3: “ i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.
Ciò chiarito, per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Nel caso di specie il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida integrazione sociale sul territorio italiano. Il ricorrente vive in Italia da dieci anni e vi è arrivato quando era appena quindicenne. Essendovi giunto in così giovane età ed essendovi rimasto ormai per un decennio, è agevole concludere che il suo percorso di crescita personale e la sua vita di relazione si collochino prevalentemente sul territorio italiano.
E' pur vero che il giovane vive ancora presso una struttura di accoglienza, ovvero presso la struttura l'Arca della Misericordia, ove attualmente dove attualmente sta svolgendo l'affidamento in prova al servizio sociale per la condanna riportata a novembre 2023.
Ma in tale ambito ha potuto costruire relazioni affettive importanti, come da lui stesso dichiarato in udienza, che costituiscono l'essenza della sua vita di relazione, posto che, pur avendo lui la famiglia in Gambia, i legami con la stessa devono ritenersi, nei lunghi anni trascorsi lontano, ormai scemati.
Egli ha in sede di audizione richiamato il forte legame affettivo con tale responsabile Tes_1 dell'Arca della Misericordia ed il riferimento affettivo e di sostegno rappresentato da altre figure ivi presenti. La struttura, inoltre, si è detta disponibile ad accogliere il ricorrente anche in fase di esecuzione della pena, ciò che testimonia di un legame forte e di un atteggiamento di fiducia nei confronti del richiedente, nonostante la vicenda di rilevanza penale che lo ha coinvolto.
Pagina 4 Il ricorrente, inoltre, ha svolto attività lavorativa per diversi anni, dapprima in modo irregolare, in
Sicilia quale agricoltore e poi, dopo il riconoscimento della protezione speciale da parte del
Tribunale di Catania e del conseguente permesso di soggiorno a settembre 2022 da parte della
Questura di , città ove si era trasferito, lavorando in modo regolare. CP_1
CP_ Precisamente, dall'estratto previdenziale si evince come il giovane abbia lavorato regolarmente nel 2019, nel 2020 e nel 2021 percependo in queste annualità rispettivamente circa 900,00 euro,
4000,00 euro ed 8000,00 euro e che nel 2023 ha percepito un reddito di oltre settemila euro nel periodo compreso tra gennaio e luglio, quello in cui ha trovato lavoro presso il Mondo Convenienza
a Bologna.
Il periodo lavorativo si è poi interrotto in seguito alla vicenda penale che lo ha coinvolto ed al mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Attualmente è in corso per lui un tirocinio predisposto dall'UEPE nell'ambito della misura alternativa alla detenzione in essere.
Tali elementi comprovano l'inserimento anche professionale del ricorrente maturato nel corso di dieci anni.
Si deve aggiungere il profilo legato alla buona conoscenza della lingua italiana, che si è potuta accertare in udienza, condotta interamente, appunto, in lingua italiana.
Quanto allo specifico profilo della pericolosità sociale, che è stato ritenuto dalla Questura ostativo del rinnovo del permesso di soggiorno, si osserva come vari elementi inducono ad escluderne la ricorrenza: il casellario giudiziale riporta una sola condanna per il reato di lesioni commesso nel 2023 ( sentenza Gup Bologna ex art.444 cpp del 21.11.2023). il ricorrente è, invece, stato, infatti, assolto dal reato di evasione che gli era stato contestato in seguito ad un allontanamento dalla comunità ove stava scontando in regime di arresti domiciliari esecutivi la condanna, per recarsi sui binari della ferrovia ove aveva intenzione di commettere un gesto suicidario in un momento di sconforto.
Non risultano, inoltre, carichi pendenti.
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza la misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio sociale ai sensi dell'art.47 Ord.Pen. con provvedimento in data 18 dicembre 2024, sul presupposto della presenza di un percorso rieducativo in atto e della positiva valutazione della condotta tenuta durante il periodo detentivo.
Si deve aggiungere che il ricorrente, in sede penale e in udienza nell'ambito di questo procedimento, non ha negato la propria responsabilità per i fatti accaduti, dimostrando così di assumersene la responsabilità e di riconoscerne il disvalore.
Pagina 5 Orbene è pur vero che l'affidamento in prova al servizio sociale non esclude di per sé la pericolosità sociale (cfr.Cass pen 8.9.2015 n 36833), ma nel caso di specie la conclusione circa l'assenza di pericolosità sociale all'attualità deve compiersi alla luce del complesso degli elementi fattuali sopra riportati che testimoniano di un percorso di progressiva integrazione sociale e lavorativa sul territorio, interrotta solo dall'episodio del giugno 2023.
Appare quindi che il tempo trascorso sul territorio italiano, le relazioni umane ivi instaurate, il buon inserimento lavorativo maturato prima della vicenda penale che lo ha coinvolto integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, a carico del quale non risultano pendenze penali, ad eccezione della condanna penale per lesioni del 2023 di cui si è detto, in relazione alla quale il ricorrente sta tenendo un comportamento adeguato nella fase di esecuzione della pena.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, in considerazione della durata della permanenza sul territorio, della giovane età al momento dell'arrivo in Italia, dei legami instaurati presso la struttura che lo accoglie, delle varie attività lavorative svolte.
Il bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Il bilanciamento richiama quello richiesto dalla CEDU in applicazione dell'art. 8 che riconosce il diritto alla vita privata e familiare, ma non in via assoluta essendo necessario effettuare un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.
Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi
Pagina 6 ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. Per_3
13441/1987, c. Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla Per_4 necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § Per_5
26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia “necessaria” in una società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza
28.05.1985, serie A n. 94, e c. Regno Unito, § 67; sentenza Per_6 Per_7 Per_8
21.10.1997, serie 1997-VI, Boujlifa c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n.
12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Per_9
Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Per_10
, § 68, nel richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Per_11
Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c. . Inoltre, la Per_12 Per_13 tutela di cui all'art. 8 CEDU non può ritenersi da sola sufficiente ad imporre un obbligo positivo in capo agli Stati parte di rispettare la scelta di una coppia sposata del Paese di residenza o di autorizzare per ciò solo il ricongiungimento familiare (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Per_
c. Paesi Bassi, § 103; sentenza GC del 24.05.2016, n. 38590/2010, c. Danimarca, § Per_14
117).
Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. , § 75). Per_10 Per_11
Tanto chiarito, nel caso di specie come detto il ricorrente ha riportato un'unica condanna penale a due anni ed otto mesi per il reato di lesioni personali commesso nel 2023 per il quale il ricorrente sta scontando in misura alternativa la pena comminata.
Ebbene, ad avviso del collegio, alla luce di quanto sino ad ora rilevato, risulta che il ricorrente abbia radicato in Italia una propria identità sociale, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, tale per cui il rimpatrio nel suo paese dopo 10 anni di permanenza sul territorio italiano sarebbe gravemente pregiudizievole del suo diritto al rispetto della vita privata ormai qui radicata e non sarebbe neppure giustificata dall'esigenza di salvaguardare superiori interessi pubblici, dal momento che l'unico
Pagina 7 episodio per cui ha riportato una condanna ed è maturato nel contesto di una lite con un connazionale che lo aveva aggredito, motivo per il quale non pare sussistere pericolo di recidiva.
Per tale motivo il ricorrente pare meritevole di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, attesa l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, per il principio secondo il quale «qualora la parte ammessa al patrocinio dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato» (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 18583 del 29 ottobre 2012; Corte di Cassazione, Sez. VI – II,
Ordinanza n. 30876 del 29 novembre 2018; Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 19299 del 7 luglio 2021; Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 - para. 51; difforme Corte di Cassazione, Sez. VI – I, Sez. VI – I, Ordinanza n. 5819 del 9 marzo 2018).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. D.lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 e 32 d.lgs nr. 25 del 2008, di durata annuale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 10/10/2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Caterina AR Dott.Luca Minniti
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