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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/11/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 512/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 512/2023 promossa da:
P.Iva e C.F. in persona dell'Amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Rollo Parte_2
- Debitore opponente
Contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Antico, del Foro di Palmi
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 13 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la ha rappresentato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via preliminare:
1) non concedere e comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 34/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 18/01/2023 nel procedimento monitorio
1905/2022 di R.G. a favore del sig. non ricorrendone i presupposti di legge;
Controparte_1
1
Nel merito:
2) accertare e dichiarare, in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa, la nullità ex artt.
643 e 137 c.p.c. della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente inefficacia dello stesso per l'incompletezza del titolo notificato e/o la mancanza di idonea procura alle liti
1) ancora, accertare e dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente inefficacia dello stesso in ragione della rilevata violazione del diritto di difesa e di contraddittorio della società ingiunta;
2) per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c. non essendo stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto numero 34/2023 emesso dal Tribunale di Palmi, nella persona del Giudice Dott. Piero Viola, in data 18/01/2023, RG n. 1905/2022, notificato a mezzo pec in data
30/01/2023;
3) con riserva di ogni domanda, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione, sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione;
”
Nella propria comparsa di costituzione e risposta la creditrice opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare:
a) concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico
n° 34/2023, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) rigettare l'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
c) in via subordinata, concedere termine al fine di notificare il ricorso per decreto ingiuntivo;
Nel merito: rigettare la spiegata opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico n° 34/2023.- Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.-“
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 13 novembre 2025 le parti hanno argomentato le rispettive conclusioni mediante e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Diritto
2 Lamenta la parte debitrice che in violazione dell'art 643 c.p.c. veniva unicamente notificato dal credito il decreto ingiuntivo senza la copia autenticata del ricorso, senza procura alle liti e senza la documentazione integrativa depositata in fase monitoria.
Pertanto, a parere del debitore opponente, la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe viziata da inefficacia o comunque nullità.
Tale eccezione è parzialmente fondata
Invero, in giurisprudenza si è precisato che la notifica parziale dell'atto determina la nullità della notifica dell'atto, con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto.
A ciò si aggiunga che il creditore nel successivo giudizio di merito si è limitato a contestare l'eccezione sollevata dal debitore senza provare la propria pretesa creditoria.
Per l'effetto delle superiori considerazioni l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese
Ritiene il giudice in ragione del solo parziale accoglimento delle ragioni del debitore di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie l'opposizione revoca n. 34/2023 emesso dal Tribunale di Palmi;
compensa le spese di lite
Palmi, 14 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 512/2023 promossa da:
P.Iva e C.F. in persona dell'Amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Rollo Parte_2
- Debitore opponente
Contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Antico, del Foro di Palmi
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 13 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la ha rappresentato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via preliminare:
1) non concedere e comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 34/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 18/01/2023 nel procedimento monitorio
1905/2022 di R.G. a favore del sig. non ricorrendone i presupposti di legge;
Controparte_1
1
Nel merito:
2) accertare e dichiarare, in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa, la nullità ex artt.
643 e 137 c.p.c. della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente inefficacia dello stesso per l'incompletezza del titolo notificato e/o la mancanza di idonea procura alle liti
1) ancora, accertare e dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente inefficacia dello stesso in ragione della rilevata violazione del diritto di difesa e di contraddittorio della società ingiunta;
2) per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c. non essendo stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto numero 34/2023 emesso dal Tribunale di Palmi, nella persona del Giudice Dott. Piero Viola, in data 18/01/2023, RG n. 1905/2022, notificato a mezzo pec in data
30/01/2023;
3) con riserva di ogni domanda, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione, sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione;
”
Nella propria comparsa di costituzione e risposta la creditrice opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare:
a) concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico
n° 34/2023, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) rigettare l'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
c) in via subordinata, concedere termine al fine di notificare il ricorso per decreto ingiuntivo;
Nel merito: rigettare la spiegata opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico n° 34/2023.- Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.-“
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 13 novembre 2025 le parti hanno argomentato le rispettive conclusioni mediante e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Diritto
2 Lamenta la parte debitrice che in violazione dell'art 643 c.p.c. veniva unicamente notificato dal credito il decreto ingiuntivo senza la copia autenticata del ricorso, senza procura alle liti e senza la documentazione integrativa depositata in fase monitoria.
Pertanto, a parere del debitore opponente, la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe viziata da inefficacia o comunque nullità.
Tale eccezione è parzialmente fondata
Invero, in giurisprudenza si è precisato che la notifica parziale dell'atto determina la nullità della notifica dell'atto, con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto.
A ciò si aggiunga che il creditore nel successivo giudizio di merito si è limitato a contestare l'eccezione sollevata dal debitore senza provare la propria pretesa creditoria.
Per l'effetto delle superiori considerazioni l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese
Ritiene il giudice in ragione del solo parziale accoglimento delle ragioni del debitore di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie l'opposizione revoca n. 34/2023 emesso dal Tribunale di Palmi;
compensa le spese di lite
Palmi, 14 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
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