Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2026, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Michela Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della revoca dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. LO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 7 febbraio 2025, la ricorrente Dott.ssa -OMISSIS- ha inoltrato le domande prott. -OMISSIS- e -OMISSIS-, ai fini dell’ottenimento del nulla osta al lavoro subordinato per l’altra ricorrente, -OMISSIS-, assunta a tempo indeterminato presso la prima, con la qualifica di Colf.
In data 2 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno ha comunicato a parte ricorrente la revoca del nulla osta per «mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (art. 22, comma 5 ter e 6 del D.lgs. n. 286/1998)».
Avverso il suddetto provvedimento le ricorrenti hanno proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 11 marzo 2026, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, non avendo consentito al ricorrente di presentare osservazioni e/o documenti, posto che le ricorrenti, se avvertite, avrebbero potuto rimediare alla carenza documentale, inoltrando il contratto sottoscritto digitalmente;
2. risulterebbe violato, altresì, l’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, perché se l’amministrazione avesse attivato il soccorso istruttorio, la datrice di lavoro avrebbe immediatamente integrato la documentazione carente.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Intero per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistenti i presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Infatti, seppure sia inconferente il riferimento all’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, di cui al primo motivo di ricorso, posto che, nel caso di specie, non si verte in un’ipotesi di procedimento ad istanza di parte, l’Amministrazione, premesso che l’unica ragione di revoca consiste in una carenza documentale, avrebbe dovuto, sia in ragione di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. b, l. n. 241 del 1990, sia anche in applicazione del principio di correttezza e buona fede, stimolare il contraddittorio con le ricorrenti richiedendo, entro un congruo termine, la trasmissione del documento mancante, in questo caso il contratto firmato digitalmente.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, previo, come detto, contraddittorio con le ricorrenti.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NI | LO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.