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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 24/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
ZI RE, RE
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 24/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03PN01671-2023 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2025 depositato il 24/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 RL presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento T2A03PN01671-2023. L'atto impugnato aveva per oggetto l'imposta Iva per l'anno 2017 ed il valore economico della controversia era pari ad
€ 16.105,00.
L'Ufficio accertava che la società ricorrente, operava nel settore della vendita di motoveicoli e dei servizi finanziari connessi alla vendita delle motociclette Società_1, appartenente al Società_2. Offriva alla propria clientela, in occasione dell'acquisto di veicoli usati e nuovi, i prodotti finanziari messi a disposizione da Società_3 in qualità di captive bank. Dai documenti prodotti, emergevano fatture emesse da Ricorrente_2 srl a Società_3 in regime di esenzione IVA, inquadrando le relative operazioni sottese quali prestazioni di intermediazione finanziaria. L'Ufficio, con l'atto impositivo impugnato, contestava l'applicazione del regime di esenzione IVA, ritenendo che tali asserite operazioni di intermediazione finanziaria, fossero in realtà vere e proprie prestazioni commerciali.
Per tali motivi la società de qua presentava ricorso presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT), chiedendo l'accoglimento del ricorso. Si costituiva anche l'Agenzia delle
Entrate – DPT (anche Ufficio) confermando il proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 15/01/2025 l'Ufficio depositava presso codesta CGT accordo conciliativo n. 500001/2025 riferita all'avviso di accertamento indicato in epigrafe. Le parti hanno definito la controversia mediante conciliazione quantificando in euro 3.444,87 l'ammontare delle remunerazione accessoria imponibile ai fini Iva. A seguito del perfezionamento della conciliazione l'Ufficio si impegna a disporre il rimborso delle somme versate in misura eccedente rispetto a quanto conciliato a titolo Iva. L'accordo è stato sottoscritto da entrambe le parti, le quali chiedono la compensazione integrale delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento visto l'accordo conciliativo n. 500001/2025, riferita all'avviso di accertamento T2A03PN01671-2023, sottoscritto sia da parte dell'Ufficio che da parte ricorrente, precisa che è venuta meno la materia del contendere per cui dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 48 del
D.Lgs. n. 546/92 per cessata materia del contenedere a spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 24/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
ZI RE, RE
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 24/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03PN01671-2023 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2025 depositato il 24/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 RL presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento T2A03PN01671-2023. L'atto impugnato aveva per oggetto l'imposta Iva per l'anno 2017 ed il valore economico della controversia era pari ad
€ 16.105,00.
L'Ufficio accertava che la società ricorrente, operava nel settore della vendita di motoveicoli e dei servizi finanziari connessi alla vendita delle motociclette Società_1, appartenente al Società_2. Offriva alla propria clientela, in occasione dell'acquisto di veicoli usati e nuovi, i prodotti finanziari messi a disposizione da Società_3 in qualità di captive bank. Dai documenti prodotti, emergevano fatture emesse da Ricorrente_2 srl a Società_3 in regime di esenzione IVA, inquadrando le relative operazioni sottese quali prestazioni di intermediazione finanziaria. L'Ufficio, con l'atto impositivo impugnato, contestava l'applicazione del regime di esenzione IVA, ritenendo che tali asserite operazioni di intermediazione finanziaria, fossero in realtà vere e proprie prestazioni commerciali.
Per tali motivi la società de qua presentava ricorso presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT), chiedendo l'accoglimento del ricorso. Si costituiva anche l'Agenzia delle
Entrate – DPT (anche Ufficio) confermando il proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 15/01/2025 l'Ufficio depositava presso codesta CGT accordo conciliativo n. 500001/2025 riferita all'avviso di accertamento indicato in epigrafe. Le parti hanno definito la controversia mediante conciliazione quantificando in euro 3.444,87 l'ammontare delle remunerazione accessoria imponibile ai fini Iva. A seguito del perfezionamento della conciliazione l'Ufficio si impegna a disporre il rimborso delle somme versate in misura eccedente rispetto a quanto conciliato a titolo Iva. L'accordo è stato sottoscritto da entrambe le parti, le quali chiedono la compensazione integrale delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento visto l'accordo conciliativo n. 500001/2025, riferita all'avviso di accertamento T2A03PN01671-2023, sottoscritto sia da parte dell'Ufficio che da parte ricorrente, precisa che è venuta meno la materia del contendere per cui dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 48 del
D.Lgs. n. 546/92 per cessata materia del contenedere a spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta materia del contendere.
Spese compensate.