Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8474 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. ), in proprio e in qualità di chiamata Parte_1 C.F._1
all'eredità di , ( ), Persona_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ) in qualità di chiamati all'eredità di , CodiceFiscale_4 Persona_2
con il dom. proc. avv.to Ezio Catauro, delega in atti
-attori opponenti- contro
(p.i. , in persona del Procuratore , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il proc. avv.to Marco Pesenti, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2413/2017, emesso dall'intestato Tribunale, con cui era stato intimato a e Parte_1
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cessionaria del credito scaturito dal finanziamento n. 2720743 stipulato con CP_3
in data 19.12.2001, di € 16.463,18 quale saldo del prestito personale.
[...]
Deducevano al riguardo gli opponenti:
l'intervenuta prescrizione del credito atteso che a fronte della scadenza dell'ultima rata del prestito al 23.12.2004, non vi era stato alcun atto interruttivo da parte del creditore se non la comunicazione di cessione del credito e diffida di pagamento risalente al 31.8.2016;
l'inesistenza del decreto ingiuntivo in quanto emesso nei confronti di Persona_1
deceduto in data 11.3.2017, quindi in data antecedente al deposito del ricorso monitorio;
la nullità del contratto di finanziamento n. 2720743 in quanto non sottoscritto dall'intermediario finanziario e privo della indicazione dell'Indice Sintetico di Costo;
la mancanza di prova scritta del credito azionato attesa la mancanza nell'estratto conto versato in atti di qualsivoglia attestazione di conformità alle scritture contabili.
Concludevano quindi a che, dichiarato il credito prescritto e nullo il contratto di finanziamento, il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.
Costituitasi, la società convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione avversaria.
Dava in primo luogo atto che con missiva del 6.4.2009, ricevuta, in data 20.4.2006, la società , nel comunicare l'intervenuta cessione del credito in suo Controparte_4
favore, aveva diffidato l'attrice al pagamento dello stesso, interrompendo Parte_1
così il decorso della sua prescrizione.
Sosteneva poi che se il decesso del rendeva del tutto invalido ed inefficace il Per_1
decreto opposto nei confronti dei chiamati all'eredità, di cui pertanto si contestava la legittimazione ad agire, al contempo essendo stata l'ingiunzione emessa anche nei confronti del debitore principale , che l'aveva opposta in proprio, la Parte_1
pretesa monitoria nei confronti di quest'ultima andava confermata.
Negava poi che il contratto di finanziamento potesse essere dichiarato nullo sia perché
pagina 2 di 6 completo del timbro e della firma del soggetto convenzionato (Shopping Car vendita
Auto Plurimarche Di Favegna Fedora), sia per la piena validità ed efficacia dei rapporti contrattuali in essere tra Banca e cliente anche nel caso di mancanza di firma della prima.
Evidenziava poi che il contratto de quo conteneva l'indicazione del Taeg pari all'11,68%
e che non vi era stata alcuna contestazione circa la effettiva stipulazione del contratto e l'incameramento della somma finanziata, sicchè gravava sul debitore l'onere di fornire la prova del fatto estintivo del diritto, vista anche l'efficacia fino a prova contraria delle risultanze dell'estratto del saldaconto.
Concludeva quindi a che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei chiamati all'eredità, il decreto fosse confermato o, in subordine, se revocato, la fosse Parte_1
condannata la pagamento in suo favore della somma di € 16.463,18, oltre interessi di mora al tasso legale dal dovuto al saldo.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 13.4.2018 ed introdotta la mediazione, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 7.2.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Il decreto ingiuntivo qui opposto è stato infatti emesso in data 20.7.2017, a fronte di un ricorso depositato il 29.5.2017, nei confronti di , in qualità di debitore Parte_1
principale, e di , in qualità di coobbligato. Persona_2
Essendo però quest'ultimo già deceduto in data 11.3.2017, il decreto va dichiarato inesistente (cfr. Cassazione n. 9526/1992, il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di persona defunta al momento della pronuncia è giuridicamente inesistente e non nullo).
Ne consegue che se l'azione monitoria svolta nei confronti del è tanquam non Per_2
esset, nell'ordinario giudizio di cognizione che si è instaurato a seguito dell'opposizione al decreto proposta da (anche) in proprio, ben può Parte_1
pagina 3 di 6 essere vagliata la pretesa creditoria vantata dalla Banca nei confronti della predetta debitrice principale e ciò in quanto l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause perché, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Deve allora essere in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Quest'ultima, a seguito della produzione (cfr. doc. 2 e 3 dell'atto interruttivo CP_1
del decorso della prescrizione, costituito dalla comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviatale dalla società in data Controparte_4
15.4.2009 (ricevuta il 20.4.2009), ha sostenuto di non aver mai ricevuta la relativa raccomandata in quanto indirizzata a “ via F. Doto n. 11 Castelcivita Parte_1
(SA)”, mentre la sua residenza sarebbe sempre stata (come da certificato storico di residenza versato in atti) in via E. De Filippo n. 6 Castelcivita.
Ebbene, rilevato che dal documento di identità, rilasciato nel 1998, versato in atti dalla sub doc. 7, la residenza dell'attrice ivi indicata risultava fissata in via F. Doto CP_1
n.11 e dunque deve escludersi la ricorrenza di un caso di omonimia come paventato dall'attrice, la lettera raccomandata con cui si provvede a costituire in mora il debitore deve ritenersi idonea ad interrompere la prescrizione, ancorchè inviata non alla residenza ma alla dimora o al domicilio, dovendosi ritenere che l'opponente ne sia venuta a conoscenza per non essere stata dalla stessa disconosciuta la firma
(perfettamente leggibile in ) apposta sull'avviso di ricevimento di cui Parte_1
al doc. 3 cit.
Non coglie nel segno nemmeno l'invocata nullità del contratto di finanziamento per mancanza di sottoscrizione da parte dell'intermediario finanziario in quanto la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della società finanziaria non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia
pagina 4 di 6 redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cassazione n. 22385/2019; n.16070/2018; n.
14646/2018), quali, come nella specie, l'effettiva erogazione della somma mutuata.
Analogamente, è infondata l'eccezione di nullità del contratto de quo, ex art. 117 T.U.B., per la mancata indicazione dell'ISC.
A parte il rilievo che l'Indicatore Sintetico di Costo, cioè l'indice del costo complessivo di un finanziamento, è sinonimo di TAEG (ed il suo calcolo è equivalente a quello di quest'ultimo) che era stato indicato in contratto di finanziamento in questione
(11,68%), ma detto indice non è previsto da una norma primaria, bensì soltanto dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'Italia. Esso infatti non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.
Quanto infine alla prova del credito, deve ritenersi che la convenuta abbia assolto agli oneri sulla stessa gravanti atteso che nel caso di un contratto di finanziamento, a differenza che nei contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dalla sua stipula, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto
(Cassazione n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali che, peraltro, risulta comunque depositato nel caso in esame (doc. 7 fasc. mon.).
Gravava quindi sull'opponente dimostrare di aver estinto il proprio debito.
In definitiva , il decreto va revocato e condannata al pagamento in Parte_1
favore della di € 16.463,18, oltre interessi come da domanda. CP_1
pagina 5 di 6 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza quanto alla posizione della debitrice principale e vanno integralmente compensate quanto agli altri chiamati all'eredità.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 2413/2017 reso dal Tribunale di Salerno in data
20.7.2017; condanna al pagamento in favore di di € 16.463,18, Parte_1 CP_1
oltre interessi di mora al tasso legale dal dovuto al saldo;
condanna alla refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra gli attori , Parte_2 Parte_3
e e la convenuta Parte_4 Controparte_1
Così deciso in Salerno, lì 20.2.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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