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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 730/2019 promossa da:
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco, suo legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
NN CE e NA RT, ed elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Paolo Riverso n. 172;
PARTE OPPONENTE
Contro
– in persona del Presidente, suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Mauriello
e con lo stesso elett.te dom.ta presso il suo studio in Trentola Ducenta
(CE), Via Delle Pansè n. 5;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 32 del d. lgs. n. 150/11;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il con atto di opposizione ad ingiunzione di Parte_1 pagamento, si è opposto all'atto prot. N. 0060697 del 18.12.2018 emesso per il pagamento di € 657.268,49 a titolo di TARSU/TIA quota di competenza provinciale (anni 2010, 2011 e 2012), deducendo: a) mancanza nell'atto impugnato dei requisiti dell'ordinanza di pagamento;
b) inesigibilità della somma per mancato incasso da parte del c) difetto di prova delle avverse pretese Pt_1 creditorie.
La si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1
opponendosi alle avverse pretese.
La causa, assegnata alla scrivente in data 16.09.2024, all'udienza del 8.10.2025 è stata riservata in decisione senza termini.
*
In via preliminare, va affrontata la questione della giurisdizione, sulla quale, re melius perpensa, rispetto ad altri precedenti di questo
Giudice, vanno svolte le osservazioni che seguono, in conformità con numerosi altri più recenti precedenti, ormai maggioritari anche nel presente Tribunale.
Si premette che sul punto, questo Giudice, all'udienza del
24.9.2025 ha espressamente stimolato il contraddittorio delle parti sulla questione del difetto di giurisdizione del GO in favore del giudice contabile e le parti hanno esposto le proprie posizioni negli scritti conclusionali.
Orbene, come innanzi anticipato, questo giudicante ritiene di dover dare seguito all'orientamento giurisprudenziale, anche del presente Tribunale, che ha in precedenza declinato – nella materia in esame - la giurisdizione del G.O. ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice contabile. (cfr. sentenza n. 3838/2023 del Tribunale di
Napoli; Tribunale di Napoli sentenza n. 2889/2024; Tribunale di
Napoli sentenza n. 3122/2022; Tribunale di Napoli sentenza n.
pag. 2/9 3838/2023; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
2641/2024; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
2618/2024, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
2435/2024).
Come osservato da parte opposta, in forza del predetto orientamento giurisprudenziale, il presente giudizio viene inquadrato tra “gli altri giudizi ad istanza di parte”, disciplinati dagli artt. 172 e ss. del cd. c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016) e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, rientranti quindi tra le materie assegnate alla giurisdizione della Corte dei Conti.
In particolare, la questione di giurisdizione è stata decisa dal
Tribunale di Napoli in una fattispecie del tutto similare. In detto precedente (sentenza n. 3838/2023 del Tribunale di Napoli) il giudice mette in evidenza che, all'esito dell'adozione di precedente sentenza n.3122/2022 del medesimo tribunale su un caso similare (pagamento quota provinciale TARSU) , il relativo giudizio veniva riassunto innanzi alla Corte dei Conti, la quale ha adottato la sentenza n.799 del
2022 del 25 ottobre 2022, con cui si è affermato quanto segue: “Tale fattispecie però deve essere ricondotta al tipico giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, riguardando attività imposte per legge con gestione di risorse provinciali. Come affermato anche dalla giurisprudenza nel caso dell'agente della riscossione, legato da rapporto di servizio con il comune (vedi sez.
Sicilia n. 170/2020), il mancato riversamento configura una mancata esecuzione di obblighi. Tali obblighi, nel caso di specie, derivavano pag. 3/9 direttamente dalla legge a favore della e, nel caso del rapporto con il da quello di servizio che lega agente della riscossione e amministrazione comunale. Infatti in altra pronuncia si legge che «Il rapporto di servizio nella materia esattoriale, che lega l'ente impositore e il concessionario della riscossione, è un rapporto di servizio come gli altri, caratterizzato da una propria disciplina di natura normativa e convenzionale, fonte, tra l'altro, di obblighi per il concessionario. In questa ottica, appare evidente che, indipendentemente dalle questioni di forma, se l'ente impositore, nella sostanza, lamenta un pregiudizio patrimoniale, ritenendolo conseguenza della condotta del concessionario della riscossione adottata in violazione degli obblighi su questo gravanti, quella che si prospetta è oggettivamente una questione di responsabilità amministrativa per danno erariale» (Sez. Sicilia, sentenza n.
342/2017, resa in caso seppur diverso nel quale il giudizio ad istanza di parte era stato instaurato dal nei confronti dell'agente della riscossione). Tali affermazioni valgono anche rispetto alla fattispecie odierna, nella quale gli obblighi in capo ai soggetti incaricati a qualsiasi titolo della riscossione derivano direttamente dalla legge.
La responsabilità deriverebbe da un danno da mancata entrata per la provincia, oggi Città metropolitana, in conseguenza dell'omesso riversamento sul conto dedicato delle somme riscosse. Peraltro, oltre al mancato riversamento, viene adombrata anche l'ipotesi della mancata emissione dei ruoli a copertura dei costi del ciclo di smaltimento rifiuti sostenuti dalla Città metropolitana, come riportato nell'ingiunzione, qui in contestazione, e nella memoria della Città metropolitana medesima. Vi è dunque un'ipotesi di responsabilità anche più ampia di cui tener conto. E occorre anche tener conto che
pag. 4/9 la Procura regionale, in udienza, spiegava di aver chiesto alla Città
Metropolitana di fornire chiarimenti sulla vicenda e di non aver compreso, tuttavia, dalla relazione prodotta se la società ricorrente avrebbe dovuto addirittura richiedere ai contribuenti somme ulteriori rispetto a quelle richieste. Circostanza che avrebbe la connotazione di fattispecie di danno erariale…. Ciò precisato, emerge comunque un quadro dal quale non può che dedursi che le ipotesi in contestazioni siano da ricondurre alla fattispecie della responsabilità amministrativa causativa di danno erariale”.
Anche la Corte dei Conti, con la richiamata pronunzia, ha dunque inteso aderire alle argomentazioni addotte dal Tribunale di
Napoli con la sentenza n.3122/2022, a sostegno della giurisdizione contabile, in un caso come detto del tutto analogo al presente.
Invero, appare evidente come sia stato espressamente affidato all'ente comunale (art. 11 comma 5-bis d.l. 195/2009 conv in l.
26/2010) il compito di procedere al calcolo della TARSU e della TIA sulla base di due distinti costi (uno elaborato dalle province ed uno elaborato dai comuni) con conseguente determinazione degli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.
Inoltre viene affidato al medesimo ente (art. 11 comma 5 ter cit.), quale “incaricato alla riscossione”, di emettere nei confronti dei contribuenti il titolo di pagamento e di trasferire, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, gli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali su due conti dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale.
pag. 5/9 È parimenti evidente come la opposta invochi l'inadempimento di detti compiti, ovvero sia accertare gli importi dovuti dai contribuenti in modo da garantire la copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, sia, ancora, trasferire gli importi incassati dall'incaricato della riscossione, obbligo che, ove l'importo richiesto in pagamento sia esattamente corrispondente a quello recato dai ruoli dei contribuenti formato dall'ente e di spettanza dell'ente provinciale, contiene in sé il richiamo anche a quello di attivarsi per il recupero degli importi, ove non sia intervenuto il versamento spontaneo.
A tal proposito appare opportuno richiamare i principi affermati di recente dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima ordinanza n.5569 del 22 febbraio 2023, avuto riguardo al giudizio avviato da una società pubblica nei confronti dell'incaricato della riscossione delle somme spettanti a titolo di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti sanzionati ); nella fattispecie la società parimenti invocava l'inadempimento, da parte dell'incaricato della riscossione, degli obblighi derivanti dall'incarico conferito, incarico che trovava fonte nella legge.
Invero deve affermarsi che rispondono dinanzi alla Corte dei conti non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con l'ente pubblico danneggiato (nel caso di specie la ) ma anche i CP_1 soggetti che, pur non avendo con l'ente un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione dell'ente provinciale, come appunto il suo agente della riscossione
(nel caso di specie il all'uopo incaricato ex lege di calcolare, Pt_1
accertare, riscuotere e trasferire somme di spettanzadi altro ente pubblico, quale la Città Metropolitana). pag. 6/9 Invero, la responsabilità contabile in senso proprio, oggetto del giudizio di conto, è una manifestazione della responsabilità amministrativo-erariale, visto che entrambe le forme di responsabilità derivano da condotte lesive del patrimonio pubblico.
Venendo all'inquadramento dell'indicata fattispecie nell'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti, conformemente alla suddetta ordinanza della Suprema Corte, può affermarsi che la struttura del giudizio di conto, così come quella del giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, non è sovrapponibile – per come intesa in via generale – a quella del giudizio incardinato dinanzi al giudice ordinario.
Nel caso che ci occupa, per quanto sopra evidenziato, ci troviamo di fronte, in ultima istanza, ad una azione di danno esercitata da un ente locale nei confronti del suo agente contabile per non aver prima correttamente determinato gli importi alla stessa spettante e, poi, correttamente posto in essere tutte le attività volte ad integralmente incassare e trasferire a detto ente le somme di sua spettanza, ciò in conformità a quanto previsto dalla normativa richiamata e sopra esaminata.
Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica (dovendo qualificarsi, in senso lato, “giudizio di conto” ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti: cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e
SU n. 16014/2018), in quanto gli obblighi e la responsabilità del riguardano la gestione, in sede accertativa ed esecutiva, di crediti afferenti ad un patrimonio pubblico qual è quello della va rilevato che pag. 7/9 detta azione non è propriamente inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo erariale, essendo di essa titolare il Pubblico Ministero contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, deposito che nel caso che ci occupa, al tempo della proposizione della domanda giudiziale, non era (ancora) avvenuto. Né consta che il PM presso la Corte dei conti avesse instaurato, nei confronti del Pt_1
un giudizio per la resa del conto.
Conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, il presente giudizio è, quindi, inquadrabile tra “gli altri giudizi ad istanza di parte”, disciplinati dagli artt. 172 e ss. del cd. c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.
Si tratta di una categoria “aperta” di giudizi, che non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto ) incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente ( titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia materia della “contabilità pubblica” e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei Conti (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU n. 22810/2020).
Conclusivamente, sulla base delle esposte argomentazioni,
l'azione proposta (sulla base del “petitum” sostanziale dedotto in giudizio, come sopra ricostruito) dalla convenuta in senso formale, ma pag. 8/9 attore in senso sostanziale, finalizzata a conseguire quanto dovuto dal quale agente contabile nell'ambito della propria Parte_1
gestione, andava promossa dinanzi al giudice munito di giurisdizione a decidere sulla responsabilità contabile, ovvero avanti alla Corte dei conti, venendo in rilievo un danno erariale a carico del patrimonio della sociale della . Controparte_1
Va, quindi, affermato il difetto di giurisdizione dell'adito GO e la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, avanti alla quale le parti vanno rimesse, previa riassunzione nelle forme e nei termini di legge.
L'obiettività incertezza giurisprudenziale in tema di giurisdizione, testimoniata dalle diverse pronunzie richiamate dalle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito G.O., sussistendo, invece, la giurisdizione della Corte dei Conti;
- assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte dei Conti competente per territorio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 20.11.2025
Il Giudice dott.ssa Ambra Alvano
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 730/2019 promossa da:
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco, suo legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
NN CE e NA RT, ed elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Paolo Riverso n. 172;
PARTE OPPONENTE
Contro
– in persona del Presidente, suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Mauriello
e con lo stesso elett.te dom.ta presso il suo studio in Trentola Ducenta
(CE), Via Delle Pansè n. 5;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 32 del d. lgs. n. 150/11;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il con atto di opposizione ad ingiunzione di Parte_1 pagamento, si è opposto all'atto prot. N. 0060697 del 18.12.2018 emesso per il pagamento di € 657.268,49 a titolo di TARSU/TIA quota di competenza provinciale (anni 2010, 2011 e 2012), deducendo: a) mancanza nell'atto impugnato dei requisiti dell'ordinanza di pagamento;
b) inesigibilità della somma per mancato incasso da parte del c) difetto di prova delle avverse pretese Pt_1 creditorie.
La si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1
opponendosi alle avverse pretese.
La causa, assegnata alla scrivente in data 16.09.2024, all'udienza del 8.10.2025 è stata riservata in decisione senza termini.
*
In via preliminare, va affrontata la questione della giurisdizione, sulla quale, re melius perpensa, rispetto ad altri precedenti di questo
Giudice, vanno svolte le osservazioni che seguono, in conformità con numerosi altri più recenti precedenti, ormai maggioritari anche nel presente Tribunale.
Si premette che sul punto, questo Giudice, all'udienza del
24.9.2025 ha espressamente stimolato il contraddittorio delle parti sulla questione del difetto di giurisdizione del GO in favore del giudice contabile e le parti hanno esposto le proprie posizioni negli scritti conclusionali.
Orbene, come innanzi anticipato, questo giudicante ritiene di dover dare seguito all'orientamento giurisprudenziale, anche del presente Tribunale, che ha in precedenza declinato – nella materia in esame - la giurisdizione del G.O. ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice contabile. (cfr. sentenza n. 3838/2023 del Tribunale di
Napoli; Tribunale di Napoli sentenza n. 2889/2024; Tribunale di
Napoli sentenza n. 3122/2022; Tribunale di Napoli sentenza n.
pag. 2/9 3838/2023; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
2641/2024; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
2618/2024, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
2435/2024).
Come osservato da parte opposta, in forza del predetto orientamento giurisprudenziale, il presente giudizio viene inquadrato tra “gli altri giudizi ad istanza di parte”, disciplinati dagli artt. 172 e ss. del cd. c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016) e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, rientranti quindi tra le materie assegnate alla giurisdizione della Corte dei Conti.
In particolare, la questione di giurisdizione è stata decisa dal
Tribunale di Napoli in una fattispecie del tutto similare. In detto precedente (sentenza n. 3838/2023 del Tribunale di Napoli) il giudice mette in evidenza che, all'esito dell'adozione di precedente sentenza n.3122/2022 del medesimo tribunale su un caso similare (pagamento quota provinciale TARSU) , il relativo giudizio veniva riassunto innanzi alla Corte dei Conti, la quale ha adottato la sentenza n.799 del
2022 del 25 ottobre 2022, con cui si è affermato quanto segue: “Tale fattispecie però deve essere ricondotta al tipico giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, riguardando attività imposte per legge con gestione di risorse provinciali. Come affermato anche dalla giurisprudenza nel caso dell'agente della riscossione, legato da rapporto di servizio con il comune (vedi sez.
Sicilia n. 170/2020), il mancato riversamento configura una mancata esecuzione di obblighi. Tali obblighi, nel caso di specie, derivavano pag. 3/9 direttamente dalla legge a favore della e, nel caso del rapporto con il da quello di servizio che lega agente della riscossione e amministrazione comunale. Infatti in altra pronuncia si legge che «Il rapporto di servizio nella materia esattoriale, che lega l'ente impositore e il concessionario della riscossione, è un rapporto di servizio come gli altri, caratterizzato da una propria disciplina di natura normativa e convenzionale, fonte, tra l'altro, di obblighi per il concessionario. In questa ottica, appare evidente che, indipendentemente dalle questioni di forma, se l'ente impositore, nella sostanza, lamenta un pregiudizio patrimoniale, ritenendolo conseguenza della condotta del concessionario della riscossione adottata in violazione degli obblighi su questo gravanti, quella che si prospetta è oggettivamente una questione di responsabilità amministrativa per danno erariale» (Sez. Sicilia, sentenza n.
342/2017, resa in caso seppur diverso nel quale il giudizio ad istanza di parte era stato instaurato dal nei confronti dell'agente della riscossione). Tali affermazioni valgono anche rispetto alla fattispecie odierna, nella quale gli obblighi in capo ai soggetti incaricati a qualsiasi titolo della riscossione derivano direttamente dalla legge.
La responsabilità deriverebbe da un danno da mancata entrata per la provincia, oggi Città metropolitana, in conseguenza dell'omesso riversamento sul conto dedicato delle somme riscosse. Peraltro, oltre al mancato riversamento, viene adombrata anche l'ipotesi della mancata emissione dei ruoli a copertura dei costi del ciclo di smaltimento rifiuti sostenuti dalla Città metropolitana, come riportato nell'ingiunzione, qui in contestazione, e nella memoria della Città metropolitana medesima. Vi è dunque un'ipotesi di responsabilità anche più ampia di cui tener conto. E occorre anche tener conto che
pag. 4/9 la Procura regionale, in udienza, spiegava di aver chiesto alla Città
Metropolitana di fornire chiarimenti sulla vicenda e di non aver compreso, tuttavia, dalla relazione prodotta se la società ricorrente avrebbe dovuto addirittura richiedere ai contribuenti somme ulteriori rispetto a quelle richieste. Circostanza che avrebbe la connotazione di fattispecie di danno erariale…. Ciò precisato, emerge comunque un quadro dal quale non può che dedursi che le ipotesi in contestazioni siano da ricondurre alla fattispecie della responsabilità amministrativa causativa di danno erariale”.
Anche la Corte dei Conti, con la richiamata pronunzia, ha dunque inteso aderire alle argomentazioni addotte dal Tribunale di
Napoli con la sentenza n.3122/2022, a sostegno della giurisdizione contabile, in un caso come detto del tutto analogo al presente.
Invero, appare evidente come sia stato espressamente affidato all'ente comunale (art. 11 comma 5-bis d.l. 195/2009 conv in l.
26/2010) il compito di procedere al calcolo della TARSU e della TIA sulla base di due distinti costi (uno elaborato dalle province ed uno elaborato dai comuni) con conseguente determinazione degli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.
Inoltre viene affidato al medesimo ente (art. 11 comma 5 ter cit.), quale “incaricato alla riscossione”, di emettere nei confronti dei contribuenti il titolo di pagamento e di trasferire, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, gli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali su due conti dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale.
pag. 5/9 È parimenti evidente come la opposta invochi l'inadempimento di detti compiti, ovvero sia accertare gli importi dovuti dai contribuenti in modo da garantire la copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, sia, ancora, trasferire gli importi incassati dall'incaricato della riscossione, obbligo che, ove l'importo richiesto in pagamento sia esattamente corrispondente a quello recato dai ruoli dei contribuenti formato dall'ente e di spettanza dell'ente provinciale, contiene in sé il richiamo anche a quello di attivarsi per il recupero degli importi, ove non sia intervenuto il versamento spontaneo.
A tal proposito appare opportuno richiamare i principi affermati di recente dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima ordinanza n.5569 del 22 febbraio 2023, avuto riguardo al giudizio avviato da una società pubblica nei confronti dell'incaricato della riscossione delle somme spettanti a titolo di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti sanzionati ); nella fattispecie la società parimenti invocava l'inadempimento, da parte dell'incaricato della riscossione, degli obblighi derivanti dall'incarico conferito, incarico che trovava fonte nella legge.
Invero deve affermarsi che rispondono dinanzi alla Corte dei conti non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con l'ente pubblico danneggiato (nel caso di specie la ) ma anche i CP_1 soggetti che, pur non avendo con l'ente un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione dell'ente provinciale, come appunto il suo agente della riscossione
(nel caso di specie il all'uopo incaricato ex lege di calcolare, Pt_1
accertare, riscuotere e trasferire somme di spettanzadi altro ente pubblico, quale la Città Metropolitana). pag. 6/9 Invero, la responsabilità contabile in senso proprio, oggetto del giudizio di conto, è una manifestazione della responsabilità amministrativo-erariale, visto che entrambe le forme di responsabilità derivano da condotte lesive del patrimonio pubblico.
Venendo all'inquadramento dell'indicata fattispecie nell'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti, conformemente alla suddetta ordinanza della Suprema Corte, può affermarsi che la struttura del giudizio di conto, così come quella del giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, non è sovrapponibile – per come intesa in via generale – a quella del giudizio incardinato dinanzi al giudice ordinario.
Nel caso che ci occupa, per quanto sopra evidenziato, ci troviamo di fronte, in ultima istanza, ad una azione di danno esercitata da un ente locale nei confronti del suo agente contabile per non aver prima correttamente determinato gli importi alla stessa spettante e, poi, correttamente posto in essere tutte le attività volte ad integralmente incassare e trasferire a detto ente le somme di sua spettanza, ciò in conformità a quanto previsto dalla normativa richiamata e sopra esaminata.
Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica (dovendo qualificarsi, in senso lato, “giudizio di conto” ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti: cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e
SU n. 16014/2018), in quanto gli obblighi e la responsabilità del riguardano la gestione, in sede accertativa ed esecutiva, di crediti afferenti ad un patrimonio pubblico qual è quello della va rilevato che pag. 7/9 detta azione non è propriamente inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo erariale, essendo di essa titolare il Pubblico Ministero contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, deposito che nel caso che ci occupa, al tempo della proposizione della domanda giudiziale, non era (ancora) avvenuto. Né consta che il PM presso la Corte dei conti avesse instaurato, nei confronti del Pt_1
un giudizio per la resa del conto.
Conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, il presente giudizio è, quindi, inquadrabile tra “gli altri giudizi ad istanza di parte”, disciplinati dagli artt. 172 e ss. del cd. c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.
Si tratta di una categoria “aperta” di giudizi, che non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto ) incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente ( titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia materia della “contabilità pubblica” e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei Conti (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU n. 22810/2020).
Conclusivamente, sulla base delle esposte argomentazioni,
l'azione proposta (sulla base del “petitum” sostanziale dedotto in giudizio, come sopra ricostruito) dalla convenuta in senso formale, ma pag. 8/9 attore in senso sostanziale, finalizzata a conseguire quanto dovuto dal quale agente contabile nell'ambito della propria Parte_1
gestione, andava promossa dinanzi al giudice munito di giurisdizione a decidere sulla responsabilità contabile, ovvero avanti alla Corte dei conti, venendo in rilievo un danno erariale a carico del patrimonio della sociale della . Controparte_1
Va, quindi, affermato il difetto di giurisdizione dell'adito GO e la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, avanti alla quale le parti vanno rimesse, previa riassunzione nelle forme e nei termini di legge.
L'obiettività incertezza giurisprudenziale in tema di giurisdizione, testimoniata dalle diverse pronunzie richiamate dalle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito G.O., sussistendo, invece, la giurisdizione della Corte dei Conti;
- assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte dei Conti competente per territorio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 20.11.2025
Il Giudice dott.ssa Ambra Alvano
pag. 9/9