Articolo 2 della Legge 25 febbraio 1987, n. 68
Articolo 1
Versione
24 marzo 1987
Art. 2. 1. All'onere di lire 60 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Aumento del contributo al CIRIEC", nonche', per il triennio 1987-89, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 marzo 1987