Articolo 7 della Legge 23 dicembre 1996, n. 664
Articolo 6Articolo 8
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2 marzo 1997
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1997 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1997.
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell' articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 , e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1997.
Entrata in vigore il 2 marzo 1997
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