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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 314/2023 R.G. proposta da
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIANCARLO Parte_1 Parte_2
MO e MI OL ricorrenti contro in persona del lrpt, rappresentata e difesa dagli Avv.ti RICCARDO Controparte_1
FUSO, ME IO ed LA DI AT resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale la , per Parte_3 Controparte_1
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato quanto in premessa, condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1
in Trieste, via Genova n. 1, al risarcimento del danno biologico e dei restanti danni non patrimoniali di natura morale e/o esistenziale patiti dal ricorrente per la patologia descritta in narrativa oltre alla rifusione delle spese, e per l'effetto condannarsi la società convenuta ut supra rappresentata al pagamento a favore di dell'importo di € Parte_3
4.300,00, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia”.
Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla diagnosi al saldo;
con rifusione di spese e di compensi professionali, da distrarsi a favore dei procuratori in qualità di antistatari.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio decedeva;
pertanto, si costituivano in giudizio i Parte_3
ricorrenti in epigrafe in qualità di eredi.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Giova evidenziare che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica
2 delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ebbene, veniva disposta una consulenza medica dal GL titolare del fascicolo in precedenza e lo specialista nominato, dopo avere esaminato gli atti a disposizione, ha ritenuto che: non risulta essere stato affetto dalla malattia dedotta in ricorso, ovvero Parte_3
placche pleuritiche bilaterali.
La determinazione del CTU viene accertata all'esito di un percorso logico che appare immune da incongruenze e viene condiviso da questo giudicante.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese del c.t.u. sono liquidate come da dispositivo e si pongono in solido a carico di entrambe le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna entrambe le parti in solido al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 2.109,00, oltre rimb. forf. per spese generali al 15%, ed iva e cpa come per legge.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 314/2023 R.G. proposta da
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIANCARLO Parte_1 Parte_2
MO e MI OL ricorrenti contro in persona del lrpt, rappresentata e difesa dagli Avv.ti RICCARDO Controparte_1
FUSO, ME IO ed LA DI AT resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale la , per Parte_3 Controparte_1
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato quanto in premessa, condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1
in Trieste, via Genova n. 1, al risarcimento del danno biologico e dei restanti danni non patrimoniali di natura morale e/o esistenziale patiti dal ricorrente per la patologia descritta in narrativa oltre alla rifusione delle spese, e per l'effetto condannarsi la società convenuta ut supra rappresentata al pagamento a favore di dell'importo di € Parte_3
4.300,00, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia”.
Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla diagnosi al saldo;
con rifusione di spese e di compensi professionali, da distrarsi a favore dei procuratori in qualità di antistatari.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio decedeva;
pertanto, si costituivano in giudizio i Parte_3
ricorrenti in epigrafe in qualità di eredi.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Giova evidenziare che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica
2 delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ebbene, veniva disposta una consulenza medica dal GL titolare del fascicolo in precedenza e lo specialista nominato, dopo avere esaminato gli atti a disposizione, ha ritenuto che: non risulta essere stato affetto dalla malattia dedotta in ricorso, ovvero Parte_3
placche pleuritiche bilaterali.
La determinazione del CTU viene accertata all'esito di un percorso logico che appare immune da incongruenze e viene condiviso da questo giudicante.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese del c.t.u. sono liquidate come da dispositivo e si pongono in solido a carico di entrambe le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna entrambe le parti in solido al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 2.109,00, oltre rimb. forf. per spese generali al 15%, ed iva e cpa come per legge.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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