TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 690
TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000

    Il Tribunale ritiene che l'ordinanza sia legittima in quanto adottata per fronteggiare un pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità (corretto funzionamento del depuratore) che non poteva essere fronteggiato con strumenti ordinari. L'origine del pericolo e la sua eventuale imputabilità all'Amministrazione sono irrilevanti. La perduranza del fenomeno può essere considerata una situazione aggravante che rende l'intervento ancor più indifferibile. Il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio.

  • Rigettato
    Utilizzo improprio dei poteri extra ordinem

    Il Tribunale ritiene che l'ordinanza sia legittima in quanto adottata per fronteggiare un pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità (corretto funzionamento del depuratore) che non poteva essere fronteggiato con strumenti ordinari. L'origine del pericolo e la sua eventuale imputabilità all'Amministrazione sono irrilevanti. La perduranza del fenomeno può essere considerata una situazione aggravante che rende l'intervento ancor più indifferibile. Il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio.

  • Rigettato
    Inconfigurabilità giuridica della 'proroga'

    La denominazione formale degli atti è irrilevante, contando la loro sostanza giuridica. Nel caso di specie è stata adottata una nuova ordinanza contingibile e urgente poiché la situazione di pericolo non era venuta meno e la circostanza che sia stato utilizzato in modo atecnico il termine "proroga" è ininfluente.

  • Rigettato
    Perseguimento dell'obiettivo di utilizzare gratuitamente il fondo privato

    Il Tribunale osserva che le doglianze con cui l'interessato ha rappresentato che il passaggio sul fondo di sua proprietà non era la sola soluzione praticabile costituiscono semplici allegazioni non sostenute da effettivi elementi di prova. In ogni caso, anche qualora l'Amministrazione avesse optato per tale passaggio in luogo di attraversare una diversa proprietà, era onere dell'interessato provare che tale decisione (discrezionale) risultava obiettivamente irragionevole.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Tribunale osserva che le doglianze con cui l'interessato ha rappresentato che il passaggio sul fondo di sua proprietà non era la sola soluzione praticabile costituiscono semplici allegazioni non sostenute da effettivi elementi di prova. In ogni caso, anche qualora l'Amministrazione avesse optato per tale passaggio in luogo di attraversare una diversa proprietà, era onere dell'interessato provare che tale decisione (discrezionale) risultava obiettivamente irragionevole.

  • Rigettato
    Assenza di urgenza e pericolo

    Il Tribunale osserva che le doglianze con cui l'interessato ha rappresentato che il passaggio sul fondo di sua proprietà non era la sola soluzione praticabile costituiscono semplici allegazioni non sostenute da effettivi elementi di prova. In ogni caso, anche qualora l'Amministrazione avesse optato per tale passaggio in luogo di attraversare una diversa proprietà, era onere dell'interessato provare che tale decisione (discrezionale) risultava obiettivamente irragionevole.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    Il Tribunale ritiene che l'ordinanza impugnata sia legittima e da ciò consegue il rigetto della domanda risarcitoria. Incidentalmente, si osserva che, avendo il Comune imposto ripetutamente una transitoria servitù di passaggio, l'interessato può reclamare la relativa indennità dinanzi al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 690
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 690
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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