Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00690/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2025, proposto da
SC IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Augusto Bivona e Marianna Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
Comune di Motta Sant'Anastasia, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Guardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Servizi Idrici Etnei - SIE S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Motta Sant'Anastasia n. 25 in data 8 agosto 2025;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. DA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha esposto quanto segue: a) l’interessato è proprietario di un terreno nel Comune di Motta Sant’Anastasia, con accesso dalla Strada Provinciale 13 mediante una stradina privata, che, nella parte terminale, conduce all’area del già torrente Lagani, oggi sostituito da una struttura scatolata in cemento armato, già utilizzata anche per lo scarico e il passaggio di acque fognarie e poi dismessa a seguito di lavori di posa dei collettori fognari disposti con determinazione n. 328 del 24 marzo 2023; b) il ricorrente ha chiuso il cancello d’ingresso all’area per ragioni di sicurezza e sono sorti al riguardo contrasti con Servizi Idrici Etnei S.p.A., subentrata dal 10 dicembre 2024 nella manutenzione delle opere fognarie; c) il ricorrente ha inizialmente consentito l’accesso ai tecnici della società, ma, in mancanza di riscontri e di titoli che giustificassero il passaggio, ha diffidato la società con nota in data 8 gennaio 2025 e ha comunicato al Comune, con nota assunta al protocollo dell'Amministrazione n. 1152 del 17 gennaio 2025, l’intenzione di chiudere l’accesso; d) il Sindaco ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 21 gennaio 2025, con cui ha imposto all’odierno interessato di consentire al personale e ai mezzi della società di accedere all’impianto di depurazione del Comune in contrada Ardizzone per novanta giorni; e) la statuizione è stata reiterata con ordinanza n. 10 del 28 aprile 2025 per novanta giorni, previo richiamo alla segnalazione del gestore acquisita al protocollo n. 7587 del 24 aprile 2025; f) il ricorrente ha diffidato l’Amministrazione in data 2 maggio 2025, contestando la reiterazione della misura e chiedendo di accedere agli atti del procedimento, inclusi quelli relativi alla realizzazione di una strada di accesso alternativa; g) soltanto con nota n. 12690 del 30 luglio 2025 il Comune ha consentito l’accesso; g) il Sindaco ha, quindi, adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 25 in data 8 agosto 2025, qualificata come "proroga", con cui è stato imposto l’accesso per ulteriori novanta giorni.
Con il presente gravame, chiedendo anche il risarcimento del danno, il ricorrente ha impugnato la menzionata ordinanza n. 25 in data 8 agosto 2025.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) in violazione degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e dei principi in materia di ordinanze contingibili e urgenti, l’atto non è stato adottato per fronteggiare un’emergenza imprevedibile e straordinaria, ma una situazione ordinaria e permanente; b) i poteri extra ordinem sono stati ripetutamente utilizzati senza attivare gli idonei strumenti ordinari per superare la criticità riscontrata; c) è giuridicamente inconfigurabile una "proroga", perché il provvedimento è stato adottato dopo l'intervenuta scadenza del termine contemplato dall’ordinanza n. 3 del 21 gennaio 2025 e del termine di cui all’ordinanza n. 10 del 28 aprile 2025, sicché l’atto costituisce un nuovo esercizio del potere; d) è stato perseguito l’obiettivo di utilizzare gratuitamente il fondo privato in difetto di corrispettivo; e) si deduce altresì il difetto di istruttoria e di motivazione quanto all’urgenza di provvedere e al pericolo imminente per la salute pubblica; f) l’impianto, invero, esiste da anni e non è stato spiegato perché l’accesso sul fondo privato sarebbe divenuto necessario solo dopo il subentro del nuovo gestore; g) ciò vale anche quanto all’omessa valutazione di soluzioni alternative, contestandosi l’assunto secondo cui il passaggio sul fondo costituirebbe la sola soluzione praticabile, atteso che esiste almeno un percorso alternativo attraverso una diversa proprietà.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Anche il Comune di Motta Sant’Anastasia si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) nel mese di dicembre 2024 il Comune ha affidato la gestione dell’impianto di depurazione delle acque reflue a Servizi Idrici Etnei S.p.A.; b) la stradella è l’unica via di accesso all’impianto e il passaggio è strumentale alle necessarie attività connesse di gestione e manutenzione; c) soltanto con nota del 17 gennaio 2025 il ricorrente ha comunicato che non avrebbe più consentito il passaggio e in ragione di ciò il Sindaco ha adottato l’ordinanza n. 3 del 21 gennaio 2025 al fine di garantire la continuità del servizio di depurazione e di tutelare la salute pubblica; d) con nota in data 24 aprile 2025 la società ha segnalato l’impossibilità di accedere all'impianto a causa dell’apposizione di un catenaccio all’ingresso della strada e il Sindaco ha adottato l’ordinanza n. 10 del 28 aprile 2025; e) una nuova segnalazione in ordine all’impossibilità di accedere all'impianto è pervenuta in data 6 agosto 2025; f) come risulta dalla nota del Comune n. 0000864 in data 15 gennaio 2025, l’accesso al depuratore è storicamente avvenuto dalla strada provinciale 13 e sono stati anche resi chiarimenti ai Carabinieri, precisandosi che l’unico punto di accesso insiste nelle particella 1056 di proprietà del ricorrente; g) il Sindaco ha quindi adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 25 in data 8 agosto 2025, la quale ha esaurito i propri effetti in data 29 novembre 2025; h) si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, (art. 143 del regio decreto n. 1775/1933), poiché l’atto impugnato incide direttamente e immediatamente sull’uso e sulla gestione delle acque pubbliche e su opere idrauliche funzionali al servizio idrico integrato (Sezioni Unite, ordinanza n. 2710/2020; Consiglio di Stato, IV, n. 5552/2022), a nulla rilevando che il provvedimento non provenga da un'autorità di settore; i) il Sindaco ha agito quale autorità sanitaria locale, esercitando i poteri extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 al fine di garantire l’accesso e il funzionamento del depuratore, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Catania e trasferito alla Regione Siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1503/1970; l) questo Tribunale, con sentenza n. 2000/2025, ha già affermato che sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche anche su provvedimenti concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di canali destinati al trasporto di acque pubbliche; m) ciò vale anche per la domanda risarcitoria, la quale è rivolta, sostanzialmente, contro un’attività materiale, non contro un atto di natura provvedimentale (Sezioni Unite, n. 7636/2020); n) si eccepisce altresì il difetto di legittimazione del Comune intimato, quantomeno rispetto alla domanda risarcitoria, in quanto l’ordinanza è stata adottata dal Sindaco nella qualità di ufficiale di governo per finalità di tutela della salute pubblica (Consiglio di Stato, IV, n. 866/2018; II, n. 8438/2021); o) si eccepisce poi l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il provvedimento esaurito i suoi effetti; p) l’ordinanza impugnata è comunque legittima, in quanto finalizzata a far fronte per il tempo strettamente necessario ad esigenze straordinarie e imprevedibili; p) rileva invero l’attualità del pericolo al momento dell’adozione dell’atto e l’idoneità della misura a rimuoverlo, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo; q) la reiterazione delle ordinanze temporanee dimostra l’intento di mantenere la misura provvisoria in attesa di una definizione stabile della questione; r) non potevano praticarsi soluzioni diverse e in presenza di un’emergenza sanitaria non possono intraprendersi procedure espropriative o realizzarsi nuove opere, in ragione dell’immediatezza dell’intervento; s) il provvedimento ha imposto il minor sacrificio al privato, imponendo di soggiacere al mero transito, senza alcuna occupazione permanente; t) la domanda risarcitoria è quindi infondata nel merito, oltre che sprovvista di prova, dovendosi contestare il contenuto della perizia di parte versata in atti, anche in relazione al quantum ; u) la pretesa del ripristino del bene, già usurato, determinerebbe inoltre una indebita locupletazione in favore dell'interessato.
Con memoria in data 5 febbraio 2026 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) l’atto impugnato non concerne il regime delle acque pubbliche, ma la gestione del sistema fognario comunale, di cui il depuratore costituisce la parte terminale; b) un depuratore di acque luride non è una “opera idraulica” rilevante ai fini del riparto di giurisdizione (Cassazione Civile n. 2899/2004; Sezioni Unite, n. 26108/2007; Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 39/2009); c) la giurisdizione speciale sussiste solo quando l’opera incida in modo diretto sul regime delle acque pubbliche, non quando lo scarico si inserisca in una rete fognaria o in un depuratore; d) l’ordinanza non promana da una autorità istituzionalmente preposta alla gestione del servizio idrico integrato e l’interesse perseguito dal provvedimento è di natura ambientale e sanitaria, come risulta dal richiamo alla tutela della salute pubblica (Sezioni Unite, ordinanza n. 2710/2020); e) la questione relativa all’eccepito difetto di legittimazione passiva del Comune è sostanzialmente irrilevante, in quanto è stato evocato in giudizio anche il Ministero dell’Interno; f) sussiste l’interesse alla decisione del ricorso nel merito sia in funzione della domanda risarcitoria, sia in quanto l’Amministrazione ha fatto un uso reiterato dello strumento extra ordinem e ha notificato all’interessato una nuova ordinanza di identico contenuto; g) la situazione emergenziale è imputabile al Comune, come dimostrato dal precedente giudizio di accesso n. 1444/2025 e dalla trasmissione, con nota n. 12670 del 30 luglio 2025, della deliberazione di Giunta n. 111 in data 22 dicembre 2024, con cui è stata approvata una progettazione esecutiva che prevede la realizzazione di una strada di accesso per la manutenzione del depuratore; h) l’Amministrazione non ha replicato alla censura relativa al difetto di istruttoria in ordine all'effettiva urgenza e al pericolo attuale per la salute pubblica; i) come già indicato, esiste un diverso accesso all'impianto, utilizzato negli ultimi mesi dal personale della società, e al riguardo si sollecita l’acquisizione presso il gestore servizio del registro delle manutenzioni recentemente eseguite; l) le contestazione relative alla stima del danno non sono supportate da argomenti tecnici.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
In ordine alla giurisdizione il Collegio ritiene di confermare le valutazioni già espressa dalla Sezione con sentenza n. 3080 in data 29 ottobre 2025, sostanzialmente sovrapponibili alla fattispecie in esame e che si trascrivono nel seguito per la parte di interesse:
In continuità con gli esposti principi, con sentenza n. 13899/2024 le Sezioni Unite hanno, inoltre, statuito – in fattispecie relativa allo sversamento da parte del Comune, nei canali di bonifica di un Consorzio, di acque meteoriche e di acque depurate – che “per il disposto dell’art. 1 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 sono acque pubbliche solo le acque sorgenti, fluenti o lacuali, idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse. Non rientrano pertanto, nella nozione di acque pubbliche e non comportano conseguentemente la competenza del tribunale delle acque i liquami di fogna e le acque meteoriche che, ristagnando in un’area urbana, non sono suscettibili di utilizzazioni pubbliche (quali la produzione di energia elettrica, l’irrigazione, la bonifica e la pesca). Né comunque appartengono a bacini imbriferi o idrografici secondo i criteri di individuazione previsti dall’art. 1 cit., ma sono necessariamente destinati a confluire nelle condotte fognarie che, a loro volta, non sono annoverabili tra le opere idrauliche in relazione alle quali, a termini dell’art. 140 R.D. n. 1775 del 1933 sussiste la competenza del tribunale delle acque (Cass. 5607/1998; Cass. 315/2001; Cass. 14883/2012)”.
Anche la giurisprudenza amministrativa, in un caso similare a quello per cui è causa, ha statuito che “gli atti qui gravati hanno per proprio oggetto il sistema degli scarichi delle acque meteoriche, nonché di altri liquidi, dal piano autostradale, per cui non si tratta di opere idrauliche, nel senso sopra considerato, cioè afferenti le acque pubbliche, ché pacificamente tali non sono le acque piovane; e, d’altronde, nessuno degli scarichi esistenti risulta direttamente collegato con acque pubbliche – intese come acque “sorgenti, fluenti o lacuali, idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse” (Cass. 6 giugno 1998, n. 5607). A norma dell’art. 1 regio decreto n. 1775/1933, invero, “Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse” (T.A.R. Veneto, Sez. III, 4 dicembre 2006, n. 3991).
Nella fattispecie in esame deve escludersi la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche di cui all’art. 143, lettera a), del regio decreto n. 1775/1933, in quanto viene in rilievo il convogliamento in un canale di scolo, ai fini del deflusso dal manto stradale, delle acque meteoriche, presumibilmente destinate a confluire nelle condotte fognarie ai fini del mero smaltimento, e comunque senza possibilità di trattamento, sfruttamento o utilizzazione a fini di interesse generale.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione di questo Tribunale in quanto, come è stato indicato, non rientrano nella nozione di acque pubbliche i liquami di fogna e le acque meteoriche che non sono suscettibili di utilizzazioni pubbliche e che sono necessariamente destinate a confluire nelle condotte fognarie e nei loro accessori, i quali, a loro volta, non sono annoverabili tra le opere idrauliche in relazione alle quali sussiste la competenza del Tribunale delle Acque.
Ciò precisato, la Sezione rileva che il ricorso è improcedibile quanto alla domanda impugnatoria, avendo il provvedimento esaurito i suoi effetti, ma la legittimità dell'atto impugnato va comunque scrutinata ai sensi dell'art. 34, terzo comma, c.p.a..
Non occorre, inoltre, interrogarsi sulle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti, in quanto, ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato è legittimo e, pertanto, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
Al riguardo il Tribunale osserva che: a) secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dalla Sezione, ai fini della legittimità di un'ordinanza contingibile e urgente l'elemento decisivo è costituito dalla sussistenza attuale di un pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità, il quale non può essere fronteggiato con gli strumenti ordinari; b) in quest'ottica l'origine del pericolo e la sua eventuale imputabilità all'Amministrazione divengono irrilevanti; c) in particolare, è stato affermato che il potere extra ordinem può essere esercitato legittimamente anche se la situazione di fatto che si intende fronteggiare sussiste da tempo; d) anzi, la perduranza del fenomeno può essere considerata in determinate circostanze una situazione aggravante che rende l'intervento ancor più indifferibile; e) la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha in definitiva chiarito che "il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio" (Consiglio di Stato, n. 2276/2025) e la colpevole inerzia dell'Amministrazione non preclude l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2181/2014 e n. 1889/2014); f) d’altronde, una diversa soluzione, pur sostenuta da altra giurisprudenza, condurrebbe ad una conclusione inaccettabile, cioè quella secondo cui dinanzi ad una situazione di urgente pericolo l'Amministrazione non avrebbe il potere di provvedere, se non nei modi ordinari, lasciando nelle more la comunità esposta al pericolo; g) nel caso in esame, secondo la Sezione, sussisteva l'urgenza di provvedere, in quanto dal corretto funzionamento del depuratore dipende il mantenimento della pulizia delle acque, dell'igiene e della salute pubblica; h) la denominazione formale degli atti è irrilevante, contando la loro sostanza giuridica; i) nel caso di specie è stata adottata una nuova ordinanza contingibile e urgente poiché la situazione di pericolo non era venuta meno e la circostanza che sia stato utilizzato in modo atecnico il termine "proroga" è ininfluente; l) le doglianze con cui l'interessato ha rappresentato che il passaggio sul fondo di sua proprietà non era la sola soluzione praticabile costituiscono semplici allegazioni non sostenute da effettivi elementi di prova; l) in ogni caso, anche qualora l'Amministrazione avesse optato per tale passaggio in luogo di attraversare una diversa proprietà, era onere dell'interessato provare che tale decisione (discrezionale) risultava obiettivamente irragionevole.
Per le considerazioni che precedono l'atto impugnato risulta legittimo e da ciò consegue il rigetto della domanda risarcitoria (tra l'altro erroneamente formulata facendo riferimento al canone di locazione invece che all'indennità dovuta per la servitù di passaggio).
Incidentalmente può osservarsi che, avendo il Comune imposto ripetutamente una transitoria servitù di passaggio, l'interessato può reclamare la relativa indennità (art. 42, terzo comma, della Costituzione; art. 44 del D.P.R. n. 327/2001; art. 1053 c.c.) dinanzi al giudice ordinario (art. 53, terzo comma, del D.P.R. n. 327/2001 e art. 133, primo comma lettera g, c.p.a.).
In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile e in parte va respinto, mentre le spese di lite, tenuto conto dei non univoci orientamenti giurisprudenziali sulla materia, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara improcedibile la domanda di annullamento; 2) rigetta la domanda risarcitoria; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA IC, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA IC |
IL SEGRETARIO