TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1969/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di PA, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1969/2025 v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il 24.2.2025 da
, nato a [...] il [...], con l'avv. Parise Nadia Parte_1
EL
e
, nata a [...] il [...], con l'avv. Rizzo Antonio Parte_2 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi procedenti, alle seguenti CONDIZIONI:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa di residenza coniugale, sita in Montegrotto Terme (PD) in via Via Granze di
Mezzavia, 6/a, di proprietà esclusiva del signor rimane assegnata alla Parte_1 signora con tutto l'arredo ivi esistente, che la rilascerà nella Parte_2 disponibilità del signor trascorso un anno dalla prima comparizione dei coniugi, Pt_1 avvenuta l'8.4.2025, per la pronuncia della separazione, avanti al Tribunale nel presente procedimento.
3) nulla viene disposto in ordine all'affido e diritto di visita del figlio nato il Per_1
17.4.2007, essendo divenuto maggiorenne dopo la pronuncia della separazione;
4) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo Pt_1 Parte_2 per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta) annualmente indicizzabile in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, ad esclusione degli anni in cui l'indice sarà negativo, oltre al 50% delle spese straordinarie, opportunamente documentate, contemplate nel protocollo vigente presso il Tribunale di
PA a cui le parti fanno espresso riferimento per la relativa regolamentazione, dichiarando di averne preso visione e di accettarne il contenuto, provvedendo al pagamento delle stesse entro 15 giorni dal momento in cui verranno richieste, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Per_1
Pers 5) La figlia maggiorenne vivrà con il padre e non essendo completamente autosufficiente il padre provvederà ad integrare il suo mantenimento;
6) I coniugi concordano che l'Assegno Unico erogato dall'Inps, o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico, venga percepito dalla signora Parte_2
7) I coniugi concordano che la detrazione per i figli a carico spetterà interamente alla Sig.ra
Parte_2
8) il Signor corrisponderà alla sig.ra la somma di € Parte_1 Parte_2
20.000 (ventimila) a titolo di assegno divorzile una tantum, da corrispondersi in due rate di € 10.000,00 cadauna, la prima da corrispondersi – a parziale modifica di quanto pattuito in sede di separazione – entro sette giorni dalla data dell'udienza di divorzio, la seconda, a saldo, verrà corrisposta entro e non oltre 7 gg. dalla data di rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra . Pt_2
All'atto del rilascio della casa coniugale la signora asporterà il seguente mobilio: Pt_2 stufa, lavatrice ed asciugatrice, camera da letto compreso il materasso, TV 32 pollici e camera minore compreso l'armadio.”
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Due Carrare (PD) in data 4.9.1999, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Due Carrare (PD) al n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno
1999.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di
PA mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza dell'8.4.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 426/2025 pubblicata il 14.4.2025 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di PA.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei Pers reciproci interessi e dei figli e (maggiorenni non economicamente Per_1 autosufficienti) e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
In particolare, quanto al punto 8) delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a complessivi € 20.000,00, in due rate di € 10.000,00 cadauna (la prima entro sette giorni dalla data dell'udienza di divorzi e la seconda, a saldo, entro e non oltre 7 giorni dalla data di rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra ) a titolo di assegno divorzile Pt_2 una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970.
Quanto alla clausola relativa al mobilio che verrà asportato da al Parte_2 momento del rilascio della casa coniugale, si dà atto che, pur essendo volta alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepita dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Due Carrare (PD) al n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di PA, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1969/2025 v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il 24.2.2025 da
, nato a [...] il [...], con l'avv. Parise Nadia Parte_1
EL
e
, nata a [...] il [...], con l'avv. Rizzo Antonio Parte_2 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi procedenti, alle seguenti CONDIZIONI:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa di residenza coniugale, sita in Montegrotto Terme (PD) in via Via Granze di
Mezzavia, 6/a, di proprietà esclusiva del signor rimane assegnata alla Parte_1 signora con tutto l'arredo ivi esistente, che la rilascerà nella Parte_2 disponibilità del signor trascorso un anno dalla prima comparizione dei coniugi, Pt_1 avvenuta l'8.4.2025, per la pronuncia della separazione, avanti al Tribunale nel presente procedimento.
3) nulla viene disposto in ordine all'affido e diritto di visita del figlio nato il Per_1
17.4.2007, essendo divenuto maggiorenne dopo la pronuncia della separazione;
4) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo Pt_1 Parte_2 per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta) annualmente indicizzabile in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, ad esclusione degli anni in cui l'indice sarà negativo, oltre al 50% delle spese straordinarie, opportunamente documentate, contemplate nel protocollo vigente presso il Tribunale di
PA a cui le parti fanno espresso riferimento per la relativa regolamentazione, dichiarando di averne preso visione e di accettarne il contenuto, provvedendo al pagamento delle stesse entro 15 giorni dal momento in cui verranno richieste, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Per_1
Pers 5) La figlia maggiorenne vivrà con il padre e non essendo completamente autosufficiente il padre provvederà ad integrare il suo mantenimento;
6) I coniugi concordano che l'Assegno Unico erogato dall'Inps, o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico, venga percepito dalla signora Parte_2
7) I coniugi concordano che la detrazione per i figli a carico spetterà interamente alla Sig.ra
Parte_2
8) il Signor corrisponderà alla sig.ra la somma di € Parte_1 Parte_2
20.000 (ventimila) a titolo di assegno divorzile una tantum, da corrispondersi in due rate di € 10.000,00 cadauna, la prima da corrispondersi – a parziale modifica di quanto pattuito in sede di separazione – entro sette giorni dalla data dell'udienza di divorzio, la seconda, a saldo, verrà corrisposta entro e non oltre 7 gg. dalla data di rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra . Pt_2
All'atto del rilascio della casa coniugale la signora asporterà il seguente mobilio: Pt_2 stufa, lavatrice ed asciugatrice, camera da letto compreso il materasso, TV 32 pollici e camera minore compreso l'armadio.”
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Due Carrare (PD) in data 4.9.1999, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Due Carrare (PD) al n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno
1999.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di
PA mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza dell'8.4.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 426/2025 pubblicata il 14.4.2025 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di PA.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei Pers reciproci interessi e dei figli e (maggiorenni non economicamente Per_1 autosufficienti) e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
In particolare, quanto al punto 8) delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a complessivi € 20.000,00, in due rate di € 10.000,00 cadauna (la prima entro sette giorni dalla data dell'udienza di divorzi e la seconda, a saldo, entro e non oltre 7 giorni dalla data di rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra ) a titolo di assegno divorzile Pt_2 una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970.
Quanto alla clausola relativa al mobilio che verrà asportato da al Parte_2 momento del rilascio della casa coniugale, si dà atto che, pur essendo volta alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepita dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Due Carrare (PD) al n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari