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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2331/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1 con l'avv. Stefania Lucchin,
e
, Parte_2 in proprio ex art. 86 c.p.c. ricorrenti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 25 e 29 agosto 2025
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto ricorso chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alle sentenze n. 427/2023 e n. 2647/2024 del Tribunale di Venezia e, in particolare, hanno concordato:
“Che il Tribunale di Venezia voglia accogliere la presente istanza congiunta di modifica delle sentenze n. 427/2023 e n.
2647/2024 di questo ufficio e revocare ogni e qualsiasi contributo nel mantenimento ivi stabilito a carico del padre Pt_2 nei confronti della figlia , nata a [...] il [...], divenuta economicamente autosufficiente, con
[...] Per_1 spese di procedura in toto compensate”.
Il P.M. intervenuto ha concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate dalle parti. Ciò premesso, la modifica richiesta congiuntamente dalle parti appare ratificabile da parte del Tribunale, dato la figlia delle parti si è laureata nel 2024 e ha raggiunto l'indipendenza Parte_3 economica, non solo avviandosi al lavoro, ma avendo ricevuto ulteriori e congrui ausili economici da parte del padre che l'hanno già resa pienamente autonoma, non essendovi quindi più necessità di alcun contributo, come tutte le parti hanno riconosciuto concordemente.
P.Q.M.
Visto l'art. 473.bis51 c.p.c.,
A modifica delle sentenze n. 427/2023 e n. 2647/2024 del Tribunale di Venezia:
- Dispone in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
- Nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca