Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2023, proposto dal sig. GI Tiziano, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-della comunicazione dell’Ag.E.A. assunta al prot. n. AGEA.AGA.2023.0072421 del 19.09.2023, avente ad oggetto il “ regime quote latte - versamento del prelievo esigibile ”, con la quale l’Ag.E.A., in applicazione dell’art. 8- quinquies, comma 5°, della L. n. 33/2009, ha richiesto il versamento dei debiti relativi ai prelievi supplementari che risultano esigibili relativamente alla campagna lattiera 2000/2001, per l'importo complessivo di € 82.284,69;
-dei provvedimenti con i quali l’Ag.E.A., sulla base della comunicazione qui impugnata, ha iscritto il ricorrente nel “ registro nazionale dei debiti ”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso ricorrente;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. CE VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare di un’azienda agricola nel Comune di Gazzo (PD), ove tra l’altro produce latte destinato ad essere compravenduto. Con il ricorso in esame la detta azienda individuale ha contestato la comunicazione con la quale la competente Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.) ha reso noto il debito relativo al c.d. prelievo supplementare che risulta esigibile avuto riguardo alla campagna lattiera 2000/2001, intimando il versamento dell'importo complessivo di € 82.284,69. Debito determinato da presunti sforamenti dalle corrispondenti “quote-latte” fissate dall’Unione Europea.
2. Il ricorso, cui accede un’istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi:
“I. In via preliminare ed assorbente: intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di AGEA, in via principale ai sensi dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, in via subordinata ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. ed in via ulteriormente subordinata ai sensi dell’art. 1946 c.c. (ferma, per gli interessi, l’applicazione dell’art. 2948, n. 4 c.c.) – violazione a falsa applicazione degli artt. 1306 e segg. c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, carenza di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Costituzione; II. Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg., L. n. 241/1990, dell’art. 3, L. n. 241/1990, e dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3 e 97 Costituzione – eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e difetto di motivazione, violazione del principio della partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza, e proporzionalità - mancata comunicazione di avvio del procedimento; III. Sull’inesigibilità delle imputazioni di prelievo e sul quantum del prelievo imputato indicato come esigibile - Nullità e/o comunque illegittimità propria e derivata per illegittimità comunitaria derivata degli atti di compensazione nazionale presupposti alle imputazioni di prelievo supplementare per la campagna 2000/2001, per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate ed accertate e per effettuazione dei calcoli di imputazione del prelievo supplementare in contrasto con la normativa europea - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai Regolamenti comunitari - mancato annullamento degli atti amministrativi non conformi alla normativa comunitaria - violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, 8 quater e 8 quinquies L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi comunitari della certezza del diritto e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 Cost. - Violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU; IV. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 1308 c.c. e dell’art. 3, L. n. 241/1990 – illegittima richiesta degli interessi – eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione; V. Sul conteggio degli interessi - Illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. CE n. 536/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e della comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 - mancata disapplicazione dell’art. 8 quater, Legge n. 33/2009 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e quinquies, Legge n. 33/2009 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione; VI. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8- quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3, 7 e 21- bis, L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, difetto e/o carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico e violazione di procedimento, violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi di ragionevolezza, adeguatezza, e proporzionalità – illegittimo accertamento degli importi come dovuti ed esigibili – mancata e/o errata quantificazione dei recuperi per compensazione con i premi PAC”.
In estrema sintesi, il ricorrente eccepisce che il credito preteso dall’Ag.E.A. sarebbe prescritto, sia con riferimento al capitale sia con riferimento agli interessi, avuto riguardo al tempo trascorso dall’epoca in cui è sorto il credito alla data di adozione dell’atto impugnato. Solleva in proposito una questione di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. nel caso in cui il Tribunale dubiti dell’applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quadriennale.
Il ricorso lamenta inoltre che l’Ag.E.A. non ha fatto precedere l’adozione dell’atto impugnato da una comunicazione di avvio del procedimento.
Richiamando i principi di diritto sottesi alla decisione della Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019, in causa C-348/18, viene inoltre dedotto che la quantificazione della somma pretesa a titolo di prelievo latte sarebbe stata effettuata sulla base di una normativa nazionale contrastante con il diritto comunitario, che come tale andrebbe disapplicata. Il provvedimento impugnato, ancorché conforme al diritto interno, sarebbe cioè illegittimo per violazione del diritto unionale. E anche a questo proposito il ricorrente ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E.
Da altra angolatura, le contestazioni si appuntano sulla pretesa degli interessi. Il ricorrente sostiene di non essere tenuto al loro pagamento avuto riguardo all’interpretazione data all’art. 10, comma 34°, del D.L. 28 marzo 2003 n. 49 (“Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” ), conv. con L. 30 maggio 2003, n. 119.
Viene altresì dedotto che l’Ag.E.A. avrebbe calcolato gli interessi prendendo come riferimento del dies a quo la data di comunicazione ai primi acquirenti degli atti imputazione del prelievo. L’Ag.E.A. avrebbe applicato il tasso legale di interessi solo fino al 31 agosto 2002, anziché per tutto il periodo dal 1° settembre 2002 al 31 maggio 2009, come in tesi avrebbe dovuto fare ai sensi del Reg. CEE n. 536/1993. Si sostiene altresì che i maggiori interessi previsti dal Reg. CE n. 1392/2001 si applicherebbero solo per i prelievi supplementari imputati a partire dalla predetta campagna 2002-2003;
Infine, l'intimazione di pagamento sarebbe illegittima, sia in relazione all' an che al quantum , perché esporrebbe a debito somme non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate dall’Ag.E.A. tramite compensazione con i contributi PAC liquidati al ricorrente.
3. Il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 613/2023, assunta all’esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2023, ha accolto l’istanza cautelare e disposto alcuni incombenti istruttori a carico dell’Ag.E.A..
4. Quest’ultima si è costituita in giudizio resistendo al ricorso.
5. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 18.9.2025 l’Ag.E.A. ha depositato una relazione corredata da numerosi documenti. In particolare, l’Ag.E.A. ha eccepito che con la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II -ter , 14 agosto 2014, n. 9015, pronunciata a definizione del ricorso RG. n. 12958/2001 e passata in giudicato, è stata respinta l’impugnazione proposta (tra l’altro) dall’azienda agricola odierna ricorrente avverso i provvedimenti di compensazione e relativa ingiunzione di pagamento del prelievo supplementare per l’eccesso di produzione lattiera per l’annata 2000/2001, di cui alla comunicazione dell’Ag.E.A. assunta al prot. n. 1071 del 26 luglio 2001.
6. Con ordinanza collegiale n. 1592 del 23.9.2025 il Tribunale ha rinviato la causa all’udienza pubblica di trattazione del 12.2.2026, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 73, comma 1°, del cod. proc. amm.
7. All’esito della detta udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è fondato solo in parte, nei limiti qui di seguito precisati.
9. Il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale il ricorrente eccepisce il decorso della prescrizione sulla pretesa creditoria di Ag.E.A., è infondato quanto alla sorte capitale mentre va accolto per ciò che concerne gli interessi.
9.1. Quanto al credito riferito alla somma capitale.
Il Collegio condivide le conclusioni della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il termine di prescrizione del credito è quello ordinario decennale, previsto in via generale dall’art. 2946 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301 e Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
Non vi è dunque ragione di rimettere alla C.G.U.E. la questione sollevata dal ricorrente.
A tal proposito, il decorso del tempo non ha inciso sul diritto dell’Ag.E.A. di pretendere il pagamento della somma capitale in questione.
Infatti la proposizione del ricorso avanti al T.A.R. Lazio R.G. n. 12958/2001 ha comportato il verificarsi dell’effetto interruttivo e sospensivo del decorso della prescrizione ex artt. 2943, comma 1°, e 2945, commi 1° e 2°, del cod. civ., effetto che è cessato solo con il deposito della sentenza n. 9015 del 14 agosto 2014.
Avuto riguardo alla data del 2 ottobre 2023 di notificazione dell’atto qui impugnato, il termine decennale di prescrizione decorrente dal 14 agosto 2014 non si era ancora consumato.
La sorta capitale non può dunque ritenersi prescritta.
9.2. Va invece accolta l’eccezione di prescrizione riferita a quanto preteso dall’Ag.E.A. a titolo di interessi.
Il termine di prescrizione rispetto al pagamento degli interessi è quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del cod. civ. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301).
Da questo punto di vista l’Amministrazione intimata non ha dimostrato di avere interrotto la prescrizione successivamente alla predetta data del 14 agosto 2014.
Di conseguenza, avuto riguardo al momento della notificazione della nota di versamento del prelievo esigibile, intervenuta in data del 2 ottobre 2023, va dichiarato prescritto il credito dell’Ag.E.A. per gli interessi maturati in data antecedente al quinquennio dalla notifica del detto provvedimento impugnato.
10. Il secondo motivo, con il quale viene dedotta, quale motivo di illegittimità dell’intimazione di pagamento, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, non è passibile di positivo apprezzamento.
Infatti, la natura vincolata dell’intimazione di versamento del prelievo esigibile, mero atto esecutivo di riscossione di una pretesa già cristallizzata a mezzo dell’originario atto impositivo, non rende necessaria, in parallelo a quanto accade nella materia tributaria, la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 giugno 2024, n. 5364).
11. Con il terzo motivo viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella misura in cui trova il proprio presupposto nell’atto di imputazione del prelievo, che sarebbe stato adottato applicando la disciplina nazionale in contrasto con il diritto europeo.
Il motivo non è fondato.
Osserva al riguardo il Collegio che il T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 9015/2014, ha ritenuto l’atto di imputazione del prelievo riferito alla posizione del ricorrente per l’annata 2000-2001 non in contrasto con il diritto eurounitario.
La questione è coperta dal giudicato e non può essere rimessa in discussione nella presente sede, nella quale sono contestati i provvedimenti conseguenti all’atto di imputazione del prelievo e nei confronti dei quali non possono nuovamente sollevati vizi riguardanti l’atto ad essi presupposto.
In proposito, ricordato che “il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto.” (C.G.U.E. 10 luglio 2014 in causa C-213/13), vale per il caso di specie quanto già statuito da questo T.A.R. con le sentenze n. 1246/2025 e 1208/2022, riguardanti una questione analoga: “ il Collegio rileva che non possono esplicare effetti su questo giudizio le recenti sentenze con cui la Corte di Giustizia Europea ha chiarito le corrette modalità di rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare, ovvero le sentenze CGE Sez. II, dell’11 settembre 2019, resa in Causa C- 46/18, e CGE, Sez. VII, del 26 giugno 2019, resa in Causa C-348/18.
Infatti l’esito di quelle pronunce non è idoneo ad influire su questo giudizio, perché tutte le questioni proposte con il ricorso in esame, anche quelle con le quali la ricorrente lamentava l’erronea applicazione della normativa comunitaria da parte dello Stato italiano, sono state definite e respinte con sentenze che non possono essere rimesse in discussione in questa sede e in questo grado, neanche se la Corte di Giustizia ha affermato la sussistenza di un contrasto tra la normativa comunitaria e quella nazionale” (cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910, secondo cui “la definitività dell’imputazione del prelievo preclude la possibilità per il ricorrente di avvalersi degli effetti degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite non valicabile nella formazione della inoppugnabilità dell’atto. Note e plurime sono, infatti, le prese di posizione del giudice comunitario volte a ribadire la necessità che nell’ottica di una stabilità del diritto e dei rapporti giuridici -le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione (Corte giustizia UE sez. X, 6 novembre 2014, n.42; Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424) e lo stesso principio riguarda i rapporti esauriti per conseguita inoppugnabilità di un provvedimento autoritativo. Altrettanto chiara è l’affermazione contenuta in tali pronunce secondo cui il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto. Le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano, infatti, nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi” ).
Alla luce di tale quadro, il Collegio ritiene che non sia rilevante ai fini del decidere la questione giuridica oggetto dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. formulata dal ricorrente nel motivo in esame.
12. Il quarto motivo, a mezzo del quale il ricorrente sostiene che la richiesta di pagamento degli interessi sarebbe illegittima, non è fondato.
Infatti, beneficiano dell’esonero dal pagamento degli interessi i soli produttori che hanno aderito alla rateizzazione prevista dall’art. 10, comma 34°, del Decreto Legge n. 29 del 2003 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778).
Da questo punto di vista, la parte ricorrente non ha dimostrato di avere aderito a tale rateizzazione.
È poi irrilevante che essa abbia aderito a rateizzazioni previste da norme successive.
Infatti, l’art. 10, comma 40°, del D. L. 28 marzo 2003 n. 49 stabilisce che l’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 34° a 39° è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari, atteso che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, per cui richiede un’apposita deroga in sede europea.
In particolare, per la rateizzazione del 2003, sono intervenuti l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003.
Le successive rateizzazioni disposte per legge, pur ricomprendendo le medesime campagne, non possono rispettare né il termine iniziale di pagamento (1 gennaio 2004) né quelli intermedi annuali stabiliti dall’accordo Ecofin del 2003, e sostanzialmente neppure il termine finale (31 dicembre 2017), con la conseguenza che la cancellazione degli interessi esporrebbe l’Italia a nuove censure in sede comunitaria (cfr. Cons Stato sez. III 2 novembre 2019 n. 7480, Cons. Stato sez. III 1 marzo 2016 n. 870; T.A.R. Veneto sez, IV, 23 febbraio 2024 n. 325).
13. Il quinto motivo, a mezzo del quale il ricorrente deduce l’illegittimità del calcolo degli interessi, è assorbito dalla declaratoria di prescrizione sugli interessi.
La censura è comunque infondata.
Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che il calcolo degli interessi dovuti dal produttore con decorrenza dalla data di comunicazione dell’atto di prelievo al primo acquirente è giustificato, avuto riguardo alla solidarietà passiva che connota il rapporto tra produttore e primo acquirente (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; Consiglio di Stato, sez. III, 13 febbraio 2020 n. 1173, T.A.R. Veneto, sez. IV, 6 maggio 2024, n. 900).
Sotto un secondo profilo, in linea di continuità con quanto già statuito dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 6292/2019, si osserva che: poiché nei regolamenti è prevista l’applicazione di interessi, questi ultimi fanno parte a pieno titolo della somma dovuta; gli interessi previsti dall’art. 8 -quater del D. L. 5 febbraio 2009 n. 5 riguardano la rateizzazione, con conseguente inapplicabilità dei regolamenti comunitari citati nella censura in esame, che si riferiscono a fattispecie diverse; la scelta dello Stato italiano di applicare ulteriori interessi in sede di rateizzazione appare giustificata, in quanto la rateizzazione equivale a una forma di finanziamento che consente alle aziende agricole di far fronte gradualmente alle obbligazioni di diritto comunitario connesse alle quote latte; proprio perché il debito costituisce un’obbligazione di diritto comunitario è necessario che la decorrenza degli interessi sia quella prevista dai regolamenti comunitari, indipendentemente dalla data di imputazione del prelievo supplementare; per quanto riguarda la data del passaggio dal tasso legale agli interessi maggiorati, si ritiene che anche le obbligazioni relative al prelievo supplementare già esistenti potessero subire questa forma di aggravio, essendo il rapporto di debito esposto alle modifiche della normativa sugli interessi.
14. Il sesto motivo si articola in plurime censure miranti a dimostrare che il debito del ricorrente non potrebbe essere ritenuto “accertato come dovuto”.
Il motivo è infondato.
14.1. Ritiene al riguardo il Collegio che, ai fini della legittimità dell’intimazione di pagamento, non sia necessario indicare che gli importi ivi indicati siano stati iscritti nel Registro nazionale dei debiti, atteso che nessuna norma sembra imporre siffatto onere motivazionale.
14.2. Quanto alla censura sulla mancata considerazione delle compensazioni PAC, viene in rilievo una doglianza formulata in modo generico e sfornita di adeguato supporto probatorio e come tale va disattesa (cfr. al riguardo T.A.R. Brescia, sez. II, 17 gennaio 2023, n. 50, secondo cui: “La dichiarazione di intervenuta compensazione è possibile solo se l’importo degli aiuti PAC trattenuti sia individuato in modo certo (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). La compensazione deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali, o essere accertata nei confronti degli stessi previa integrazione del contraddittorio. Se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare. Lo stesso vale per gli importi eventualmente versati nel corso delle procedure di rateizzazione. Nello specifico, l’azienda agricola ricorrente non ha documentato in modo chiaro le compensazioni con gli aiuti PAC che sarebbero state pretermesse in relazione ai debiti delle singole annate” ).
14.3. Concludendo l’esame del motivo, il Collegio aderisce al condiviso insegnamento del Consiglio di Stato secondo cui “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati” Cons. Stato n. 5858/2019 richiamata da Cons. Stato n. 6127/2024).
Tale affermazione è a maggior ragione trasponibile nel caso in esame, atteso che le affermazioni del ricorrente non sono accompagnate neppure da un principio di prova in ordine al concreto impatto di tali indagini sulla attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto, nello specifico, dalla singola azienda.
15. In conclusione il ricorso va accolto limitatamente alla dedotta estinzione per prescrizione degli interessi maturati sulla somma capitale.
Per il resto, il ricorso deve invece essere respinto.
16. Le spese possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.
Avuto riguardo ai possibili profili di responsabilità erariale derivanti dalla parziale decisione del ricorso in accoglimento del motivo sulla prescrizione sugli interessi, la presente sentenza va trasmessa alla Procura Regionale per il Veneto della Corte dei Conti per l’eventuale seguito di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie negli stretti limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati nella sola parte recante la pretesa degli interessi sulla somma capitale maturati in data antecedente al quinquennio dalla notifica del provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale per il Veneto della Corte dei Conti per l’eventuale seguito di competenza.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
CE VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE VI | Ida LA |
IL SEGRETARIO