Art. 1863.
(Rendita fondiaria e rendita semplice).
E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
(Rendita fondiaria e rendita semplice).
E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.