Articolo 1863 del Codice civile
Articolo 1862Articolo 1837
Versione
19 aprile 1942
Art. 1863.

(Rendita fondiaria e rendita semplice).

E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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