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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 707/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Agenzia Delle Entrate E Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Via Grezar 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036666229000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00366662 29 000, notificata il 04.12.2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 370,00 (oltre accessori) per omesso pagamento della Tassa sui Rifiuti
Solidi Urbani (TARSU) relativa agli anni 2010, 2011 e 2012.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato eccependo l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., evidenziando che per le annualità in questione il termine era ampiamente decorso prima della notifica della cartella e contestando l'efficacia interruttiva di presunte intimazioni precedenti. Lamentava altresì la carenza di legittimazione dell'ATO ME 1 S.p.A. alla riscossione dei tributi in quanto società privata non qualificabile come ente locale e l'omesso riscontro all'istanza di annullamento in autotutela presentata.
Nonostante il ricorso sia stato regolarmente notificato ai soggetti resistenti, come comprovato dalle ricevute di notifica in atti, né l'Agenzia delle Entrate – Riscossione né l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione si sono costituiti in giudizio nei termini di legge, rimanendo contumaci.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via assorbente, va rilevata l'intervenuta prescrizione del credito tributario. I crediti esposti nell'atto impugnato riguardano la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani per le annualità 2010, 2011 e 2012. Per i tributi locali, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c..
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto. Anche volendo considerare l'ultima annualità richiesta (2012), il termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi validi notificati tempestivamente, è maturato ben prima della notifica della cartella avvenuta il 04.12.2024.
Specificamente, per il credito relativo all'anno 2012, il termine prescrizionale scadeva il 31 dicembre 2017.
L'eventuale intimazione di pagamento richiamata nel ruolo, asseritamente notificata il 12.10.2019, risulterebbe comunque tardiva, intervenendo quando il credito era già estinto per prescrizione.
Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021), tali sospensioni non possono rivitalizzare un credito che, come nel caso dell'annualità 2012 (e a fortiori per il 2010 e 2011), si era già prescritto al 31 dicembre 2017, dunque precedentemente all'insorgere dell'emergenza sanitaria.
Non essendo stata fornita prova contraria stante la contumacia delle parti resistenti, e risultando evidente il decorso del termine quinquennale, deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Ente impositore, ATO ME 1
S.p.A. in liquidazione, titolare della pretesa prescritta. Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto mero esecutore della pretesa iscritta a ruolo dall'ente creditore, o comunque in ragione della mancata costituzione che non ha aggravato l'attività difensiva oltre la redazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato .
2. Condanna l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 200,00, oltre rimborsi spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
3. Compensa le spese del giudizio tra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la parte ricorrente.
Così deciso in Messina, addì 3.2.2026.
IL GIUDICE ESTENSORE
AR AT
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Agenzia Delle Entrate E Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Via Grezar 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036666229000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00366662 29 000, notificata il 04.12.2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 370,00 (oltre accessori) per omesso pagamento della Tassa sui Rifiuti
Solidi Urbani (TARSU) relativa agli anni 2010, 2011 e 2012.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato eccependo l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., evidenziando che per le annualità in questione il termine era ampiamente decorso prima della notifica della cartella e contestando l'efficacia interruttiva di presunte intimazioni precedenti. Lamentava altresì la carenza di legittimazione dell'ATO ME 1 S.p.A. alla riscossione dei tributi in quanto società privata non qualificabile come ente locale e l'omesso riscontro all'istanza di annullamento in autotutela presentata.
Nonostante il ricorso sia stato regolarmente notificato ai soggetti resistenti, come comprovato dalle ricevute di notifica in atti, né l'Agenzia delle Entrate – Riscossione né l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione si sono costituiti in giudizio nei termini di legge, rimanendo contumaci.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via assorbente, va rilevata l'intervenuta prescrizione del credito tributario. I crediti esposti nell'atto impugnato riguardano la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani per le annualità 2010, 2011 e 2012. Per i tributi locali, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c..
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto. Anche volendo considerare l'ultima annualità richiesta (2012), il termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi validi notificati tempestivamente, è maturato ben prima della notifica della cartella avvenuta il 04.12.2024.
Specificamente, per il credito relativo all'anno 2012, il termine prescrizionale scadeva il 31 dicembre 2017.
L'eventuale intimazione di pagamento richiamata nel ruolo, asseritamente notificata il 12.10.2019, risulterebbe comunque tardiva, intervenendo quando il credito era già estinto per prescrizione.
Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021), tali sospensioni non possono rivitalizzare un credito che, come nel caso dell'annualità 2012 (e a fortiori per il 2010 e 2011), si era già prescritto al 31 dicembre 2017, dunque precedentemente all'insorgere dell'emergenza sanitaria.
Non essendo stata fornita prova contraria stante la contumacia delle parti resistenti, e risultando evidente il decorso del termine quinquennale, deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Ente impositore, ATO ME 1
S.p.A. in liquidazione, titolare della pretesa prescritta. Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto mero esecutore della pretesa iscritta a ruolo dall'ente creditore, o comunque in ragione della mancata costituzione che non ha aggravato l'attività difensiva oltre la redazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato .
2. Condanna l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 200,00, oltre rimborsi spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
3. Compensa le spese del giudizio tra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la parte ricorrente.
Così deciso in Messina, addì 3.2.2026.
IL GIUDICE ESTENSORE
AR AT