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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI OM Presidente;
2) Dr. RA GE ZI UL Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 2308/2020, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025, tra:
- (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._5
introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ANTONIO D'AURIA (C.F.:
), (C.F.: ) e C.F._6 Parte_6 C.F._7 Pt_7
(C.F.: , con i quali elettivamente domiciliano in Napoli alla
[...] C.F._8
via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone
1 - ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Maria
OM LU (C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla via C.F._9
Santa Lucia n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale hanno premesso:
[...]
- di coltivare un fondo agricolo sito nel Comune di San Marzano sul RN (Sa), località
Acciara, riportato in catasto al foglio 6, p.lla 1945 (mq 2.903), p.lla 1946 (mq 2.475), p.lla
1947 (mq 5.159) ed un fondo agricolo sito nel Comune di Angri (Sa), località Avagliana, riportato in catasto al foglio 1, p.lla 347 (mq 3.151), della superficie totale di mq 13.688
(entrambi in comproprietà);
- che tali fondi sono coltivati a broccoli, minestre, prezzemolo, cipolla bianca e finocchi;
- che in data 11.10.2015 il rio e il rio Sguazzatorio hanno rotto gli argini spondali Per_1
ed hanno riversato tutto il loro carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quelli di essi ricorrenti, che sono stati invasi da acque putride e materiale melmoso, subendo danni alle colture, al terreno e all'impianto irriguo.
Hanno quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei CP_1
danni subiti, ivi inclusi quelli morali per asserita violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro.
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha sollevato l'eccezione di carenza Controparte_1 di legittimazione attiva e, nel merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che entrambi gli alvei in oggetto non sono corsi d'acqua naturale, bensì artificiali, costruiti per non incrementare la portata dell'alveo e del fiume Controparte_2
RN; ha, quindi, asserito che la responsabilità della loro manutenzione fosse di competenza esclusiva del;
ha eccepito, altresì, Controparte_3
l'infondatezza della domanda ex artt. 2043 e 2051 c.c., nonché il concorso del fatto colposo degli attori ex art. 1227 comma 1 e comma 2 c.c. per violazione dell'obbligo di manutenzione
2 delle sponde degli argini e di rispetto delle distanze delle coltivazioni dall'argine. Ha, infine, eccepito la genericità della richiesta risarcitoria, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, evidenziando il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici, nonché impugnato il quantum della richiesta risarcitoria.
…
Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025.
In particolare, parte ricorrente ha concluso nel modo che segue:
“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della CP_1
nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella
[...]
persona del suo L.R.P.T. – a pagare ai ricorrenti i danni subiti, per la perdita delle colture danneggiate (broccoli, minestra, prezzemolo, e cipolle), nonché per i danni al Parte_8
terreno e all'impianto di irrigazione, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP dott. nei suoi elaborati versati in Persona_2
atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (11 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo”.
Invece, parte resistente ha così concluso:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
per essere competenti altri enti;
Controparte_1
3) nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
Successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che i ricorrenti coltivino i fondi innanzi descritti è comprovata non solo dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte, ma anche dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che i fondi per cui è causa venivano coltivati dagli odierni ricorrenti.
La circostanza che in data 11 ottobre 2015 il rio e il rio siano Per_1 Persona_3
esondati, allagando i terreni circostanti, ivi compresi quelli dei ricorrenti, è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi, (amico del ricorrente che Testimone_1 Parte_3
frequenta i luoghi di causa), (conoscente dei ricorrenti, che abita vicino ai Testimone_2
luoghi di causa) e (l'agronomo che ha redatto anche la consulenza di Persona_2
parte), i quali hanno anche precisato che i terreni de quibus erano adibiti, al momento del fatto, a coltivazione di cipolla, minestra, broccoli, finocchi e prezzemolo e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte, con danni anche al sistema di irrigazione.
In particolare, il teste ha affermato: “i terreni…sono stati allagati. I terreni erano Tes_1
coltivati a cipolla, broccoli, finocchi e prezzemolo e dopo l'allagamento marcirono. Nel terreno vi era anche un impianto di irrigazione…che era danneggiato. Dopo un po' di tempo ho potuto verificare che il terreno era stato ripulito”.
Il teste ha confermato quanto dichiarato dal primo teste. Tes_2
Il teste ha, dal canto suo, dichiarato: “il giorno dell'allagamento mi sono recato Per_2
sul terreno. Ho verificato che l'acqua …ha allagato il terreno…successivamente sono tornato sul terreno per effettuare la perizia. Il terreno era coltivato a cipolle, verdura, prezzemolo, minestra, finocchi e broccoli e tutte le piante erano sommerse dall'acqua e successivamente marcirono. Preciso di non avere seguito gli interventi di ripristino, ma posso confermare che gli stessi sono stati eseguiti”.
Inoltre, allegate alla perizia di parte, si rinvengono fotografie che mostrano, per l'appunto, i terreni interamente ricoperti da acqua e fango.
I detti testi hanno anche riferito che i letti dei due canali si presentavano ricoperti di vegetazione spontanea e di detriti.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che, in
4 data 11.10.2015, i fondi agricoli dei ricorrenti si sono allagati in conseguenza dell'esondazione dei corsi d'acqua de quibus, venendo invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco, al terreno ed all'impianto irriguo.
…
L'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del RI UA (o ) e del Persona_3
RI è (anche) la . Per_1 Controparte_1
Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai l fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del CP_4
RN, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume RN (Controfosso destro e Controfosso sinistro, quest'ultimo chiamato anche, per l'appunto, RI , che sono collegati alla fitta rete di bonifica del Per_1
medio RN e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume RN i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato RI UA.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica: tale circostanza fa sì che sui canali di bonifica certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse non escludono, bensì si aggiungono a quelle della (nel senso di una concorrente CP_1
responsabilità di e nel caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi CP_3 CP_1
d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente OL (Regione
Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi
d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua
5 pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come elemento integrativo irriguo CP_3
dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con quale titolare della proprietà demaniale – rectius, CP_1
quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e CP_1
nel caso di opere artificiali destinate a raccogliere le acque naturali ricadenti nel CP_3
comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso
d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza del di bonifica non esclude una CP_3
solidale responsabilità della per la mancata delimitazione delle acque dell'intero CP_1
comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e pur in presenza di una delega CP_1 CP_3
della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sui canali per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha CP_1
prodotto, per ambedue i canali in oggetto, decreti dirigenziali con i quali era la a CP_1
disporre per essi.
Per quanto attiene, poi, ad una eventuale responsabilità dei ricorrenti per insistenza dell'attività agricola all'interno della cosiddetta fascia di rispetto (pure eccepita dalla
) va osservato che tale circostanza non risulta in alcun modo dimostrata. CP_1
6 Effettivamente l'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (a norma del quale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”) costituisce norma inderogabile, riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni
(cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto, in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile.
Nella specie, tuttavia, la si è limitata ad una asserzione generica ed astratta, senza CP_1
fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte dei ricorrenti del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde (cfr. Cass., sez. 3, n° 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”).
…
7 In quanto custode dei corsi d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_1
degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti dai fondi agricoli dei ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ed è anzi emersa, dalle dichiarazioni dei testi, una responsabilità omissiva della nella manutenzione dei canali, che si trovavano, CP_1
al momento del fatto, in pessimo stato manutentivo.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi dei ricorrenti, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 11.10.2015, del rio e del rio Sguazzatorio, con conseguente Per_1
allagamento dei fondi agricoli de quibus, che venivano invasi da melma e rifiuti, subendo danni al terreno, all'impianto di irrigazione e alle coltivazioni ivi esistenti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta , in quanto custode dei corsi CP_1
d'acqua de quibus, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
8 Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo , consulente tecnico Persona_2
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di broccoli e minestre, prezzemolo, finocchio e cipolla;
ha, inoltre, operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno, ripristino materiali per l'irrigazione basale a goccia).
Andando nello specifico, il consulente ha calcolato un danno complessivo pari ad €
71.300,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture di broccoli e minestre € 14.074,00su mq.
6.200 prezzo medio di vendita di 2,27 €/mq;
- danno alle colture di prezzemolo € 11.375,00su mq.
3.500 prezzo medio di vendita di 3,25
€/mq;
9 - danno alle colture di finocchio € 696,00su mq. 300 prezzo medio di vendita di 2,32 €/mq;
- danno alle colture di cipolla € 7.680,00su mq.
3.000 prezzo medio di vendita di 2,56 €/mq;
- danno all'orto per autoconsumo familiare: € 200,00 per cipolla rossa, € 150,00 per sedano,
€ 135,00 per carciofi;
- danno ai terreni € 36.990,00 (ripulitura della superficie da detriti vari € 15.860,00, ripristino quote superficiali € 10.660,00, ripristino fertilità € 8.190,00, ripristino impianto di irrigazione
€ 2.280,00).
In particolare, per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente.
Ed infatti, al di là di quelle che possono essere le rese medie a metro quadrato delle tipologie di colture presenti sul terreno al momento dell'evento dannoso, non è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni effettivamente ricavate dai ricorrenti negli anni precedenti all'evento nonché dell'ammontare dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi (calcolati in perizia sulla base dei prezziari ufficiali) sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonché gli effettivi costi sostenuti per la riparazione dell'impianto irriguo, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate e che l'impianto irriguo sia stato riparato.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che i fondi dei ricorrenti abbiano subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto
10 hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno e di sostituire/riparare l'impianto irriguo.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 14.000,00 per i danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 14.800,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti, per ripristinarne la fertilità e per sostituire/riparare l'impianto irriguo: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza (tenuto conto che dal corredo fotografico in atti emerge indubbiamente la presenza di coltivazioni di significativa estensione), da queste ultime interamente detratte le somme indicate per l'orto familiare. Nulla può infatti essere riconosciuto a tale titolo, non avendo nessuno dei testi riferito in proposito.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata nel ricorso introduttivo, essa è da intendersi abbandonata, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni è stato chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale.
…
In conclusione, l'entità del risarcimento complessivamente spettante ai ricorrenti risulta pari ad euro 28.800,00, da attribuirsi secondo le loro rispettive quote di comproprietà.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (11.10.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere
11 provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta dei ricorrenti di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, e con Controparte_1
distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi Pt_6 Parte_7
antistatari (laddove il terzo difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione
12 delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare, a favore degli altri due codifensori, alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 393,00 per spese vive (euro
786,00: 2) e della somma di euro 3.100,00 per onorari (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 800,00; fase istruttoria: euro 2.000,00; fase decisionale: euro 1.900,00; totale euro 6.200,00 : 2 = euro 3.100,00), attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez. 3, n°
2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , Parte_1 Pt_2
e della somma di euro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
28.800,00, da attribuirsi secondo le loro rispettive quote di comproprietà, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dall'11.10.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dall'11.10.2015 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
13 pagamento, a favore dei ricorrenti e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Pt_6 Parte_7
euro 393,00 per spese vive ed in euro 3.100,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'08.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
RA GE ZI UL VI OM
14
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI OM Presidente;
2) Dr. RA GE ZI UL Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 2308/2020, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025, tra:
- (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._5
introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ANTONIO D'AURIA (C.F.:
), (C.F.: ) e C.F._6 Parte_6 C.F._7 Pt_7
(C.F.: , con i quali elettivamente domiciliano in Napoli alla
[...] C.F._8
via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone
1 - ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Maria
OM LU (C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla via C.F._9
Santa Lucia n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale hanno premesso:
[...]
- di coltivare un fondo agricolo sito nel Comune di San Marzano sul RN (Sa), località
Acciara, riportato in catasto al foglio 6, p.lla 1945 (mq 2.903), p.lla 1946 (mq 2.475), p.lla
1947 (mq 5.159) ed un fondo agricolo sito nel Comune di Angri (Sa), località Avagliana, riportato in catasto al foglio 1, p.lla 347 (mq 3.151), della superficie totale di mq 13.688
(entrambi in comproprietà);
- che tali fondi sono coltivati a broccoli, minestre, prezzemolo, cipolla bianca e finocchi;
- che in data 11.10.2015 il rio e il rio Sguazzatorio hanno rotto gli argini spondali Per_1
ed hanno riversato tutto il loro carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quelli di essi ricorrenti, che sono stati invasi da acque putride e materiale melmoso, subendo danni alle colture, al terreno e all'impianto irriguo.
Hanno quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei CP_1
danni subiti, ivi inclusi quelli morali per asserita violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro.
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha sollevato l'eccezione di carenza Controparte_1 di legittimazione attiva e, nel merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che entrambi gli alvei in oggetto non sono corsi d'acqua naturale, bensì artificiali, costruiti per non incrementare la portata dell'alveo e del fiume Controparte_2
RN; ha, quindi, asserito che la responsabilità della loro manutenzione fosse di competenza esclusiva del;
ha eccepito, altresì, Controparte_3
l'infondatezza della domanda ex artt. 2043 e 2051 c.c., nonché il concorso del fatto colposo degli attori ex art. 1227 comma 1 e comma 2 c.c. per violazione dell'obbligo di manutenzione
2 delle sponde degli argini e di rispetto delle distanze delle coltivazioni dall'argine. Ha, infine, eccepito la genericità della richiesta risarcitoria, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, evidenziando il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici, nonché impugnato il quantum della richiesta risarcitoria.
…
Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025.
In particolare, parte ricorrente ha concluso nel modo che segue:
“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della CP_1
nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella
[...]
persona del suo L.R.P.T. – a pagare ai ricorrenti i danni subiti, per la perdita delle colture danneggiate (broccoli, minestra, prezzemolo, e cipolle), nonché per i danni al Parte_8
terreno e all'impianto di irrigazione, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP dott. nei suoi elaborati versati in Persona_2
atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (11 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo”.
Invece, parte resistente ha così concluso:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
per essere competenti altri enti;
Controparte_1
3) nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
Successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che i ricorrenti coltivino i fondi innanzi descritti è comprovata non solo dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte, ma anche dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che i fondi per cui è causa venivano coltivati dagli odierni ricorrenti.
La circostanza che in data 11 ottobre 2015 il rio e il rio siano Per_1 Persona_3
esondati, allagando i terreni circostanti, ivi compresi quelli dei ricorrenti, è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi, (amico del ricorrente che Testimone_1 Parte_3
frequenta i luoghi di causa), (conoscente dei ricorrenti, che abita vicino ai Testimone_2
luoghi di causa) e (l'agronomo che ha redatto anche la consulenza di Persona_2
parte), i quali hanno anche precisato che i terreni de quibus erano adibiti, al momento del fatto, a coltivazione di cipolla, minestra, broccoli, finocchi e prezzemolo e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte, con danni anche al sistema di irrigazione.
In particolare, il teste ha affermato: “i terreni…sono stati allagati. I terreni erano Tes_1
coltivati a cipolla, broccoli, finocchi e prezzemolo e dopo l'allagamento marcirono. Nel terreno vi era anche un impianto di irrigazione…che era danneggiato. Dopo un po' di tempo ho potuto verificare che il terreno era stato ripulito”.
Il teste ha confermato quanto dichiarato dal primo teste. Tes_2
Il teste ha, dal canto suo, dichiarato: “il giorno dell'allagamento mi sono recato Per_2
sul terreno. Ho verificato che l'acqua …ha allagato il terreno…successivamente sono tornato sul terreno per effettuare la perizia. Il terreno era coltivato a cipolle, verdura, prezzemolo, minestra, finocchi e broccoli e tutte le piante erano sommerse dall'acqua e successivamente marcirono. Preciso di non avere seguito gli interventi di ripristino, ma posso confermare che gli stessi sono stati eseguiti”.
Inoltre, allegate alla perizia di parte, si rinvengono fotografie che mostrano, per l'appunto, i terreni interamente ricoperti da acqua e fango.
I detti testi hanno anche riferito che i letti dei due canali si presentavano ricoperti di vegetazione spontanea e di detriti.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che, in
4 data 11.10.2015, i fondi agricoli dei ricorrenti si sono allagati in conseguenza dell'esondazione dei corsi d'acqua de quibus, venendo invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco, al terreno ed all'impianto irriguo.
…
L'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del RI UA (o ) e del Persona_3
RI è (anche) la . Per_1 Controparte_1
Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai l fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del CP_4
RN, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume RN (Controfosso destro e Controfosso sinistro, quest'ultimo chiamato anche, per l'appunto, RI , che sono collegati alla fitta rete di bonifica del Per_1
medio RN e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume RN i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato RI UA.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica: tale circostanza fa sì che sui canali di bonifica certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse non escludono, bensì si aggiungono a quelle della (nel senso di una concorrente CP_1
responsabilità di e nel caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi CP_3 CP_1
d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente OL (Regione
Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi
d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua
5 pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come elemento integrativo irriguo CP_3
dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con quale titolare della proprietà demaniale – rectius, CP_1
quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e CP_1
nel caso di opere artificiali destinate a raccogliere le acque naturali ricadenti nel CP_3
comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso
d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza del di bonifica non esclude una CP_3
solidale responsabilità della per la mancata delimitazione delle acque dell'intero CP_1
comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e pur in presenza di una delega CP_1 CP_3
della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sui canali per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha CP_1
prodotto, per ambedue i canali in oggetto, decreti dirigenziali con i quali era la a CP_1
disporre per essi.
Per quanto attiene, poi, ad una eventuale responsabilità dei ricorrenti per insistenza dell'attività agricola all'interno della cosiddetta fascia di rispetto (pure eccepita dalla
) va osservato che tale circostanza non risulta in alcun modo dimostrata. CP_1
6 Effettivamente l'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (a norma del quale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”) costituisce norma inderogabile, riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni
(cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto, in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile.
Nella specie, tuttavia, la si è limitata ad una asserzione generica ed astratta, senza CP_1
fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte dei ricorrenti del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde (cfr. Cass., sez. 3, n° 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”).
…
7 In quanto custode dei corsi d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_1
degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti dai fondi agricoli dei ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ed è anzi emersa, dalle dichiarazioni dei testi, una responsabilità omissiva della nella manutenzione dei canali, che si trovavano, CP_1
al momento del fatto, in pessimo stato manutentivo.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi dei ricorrenti, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 11.10.2015, del rio e del rio Sguazzatorio, con conseguente Per_1
allagamento dei fondi agricoli de quibus, che venivano invasi da melma e rifiuti, subendo danni al terreno, all'impianto di irrigazione e alle coltivazioni ivi esistenti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta , in quanto custode dei corsi CP_1
d'acqua de quibus, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
8 Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo , consulente tecnico Persona_2
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di broccoli e minestre, prezzemolo, finocchio e cipolla;
ha, inoltre, operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno, ripristino materiali per l'irrigazione basale a goccia).
Andando nello specifico, il consulente ha calcolato un danno complessivo pari ad €
71.300,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture di broccoli e minestre € 14.074,00su mq.
6.200 prezzo medio di vendita di 2,27 €/mq;
- danno alle colture di prezzemolo € 11.375,00su mq.
3.500 prezzo medio di vendita di 3,25
€/mq;
9 - danno alle colture di finocchio € 696,00su mq. 300 prezzo medio di vendita di 2,32 €/mq;
- danno alle colture di cipolla € 7.680,00su mq.
3.000 prezzo medio di vendita di 2,56 €/mq;
- danno all'orto per autoconsumo familiare: € 200,00 per cipolla rossa, € 150,00 per sedano,
€ 135,00 per carciofi;
- danno ai terreni € 36.990,00 (ripulitura della superficie da detriti vari € 15.860,00, ripristino quote superficiali € 10.660,00, ripristino fertilità € 8.190,00, ripristino impianto di irrigazione
€ 2.280,00).
In particolare, per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente.
Ed infatti, al di là di quelle che possono essere le rese medie a metro quadrato delle tipologie di colture presenti sul terreno al momento dell'evento dannoso, non è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni effettivamente ricavate dai ricorrenti negli anni precedenti all'evento nonché dell'ammontare dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi (calcolati in perizia sulla base dei prezziari ufficiali) sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonché gli effettivi costi sostenuti per la riparazione dell'impianto irriguo, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate e che l'impianto irriguo sia stato riparato.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che i fondi dei ricorrenti abbiano subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto
10 hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno e di sostituire/riparare l'impianto irriguo.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 14.000,00 per i danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 14.800,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti, per ripristinarne la fertilità e per sostituire/riparare l'impianto irriguo: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza (tenuto conto che dal corredo fotografico in atti emerge indubbiamente la presenza di coltivazioni di significativa estensione), da queste ultime interamente detratte le somme indicate per l'orto familiare. Nulla può infatti essere riconosciuto a tale titolo, non avendo nessuno dei testi riferito in proposito.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata nel ricorso introduttivo, essa è da intendersi abbandonata, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni è stato chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale.
…
In conclusione, l'entità del risarcimento complessivamente spettante ai ricorrenti risulta pari ad euro 28.800,00, da attribuirsi secondo le loro rispettive quote di comproprietà.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (11.10.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere
11 provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
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Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta dei ricorrenti di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
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Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, e con Controparte_1
distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi Pt_6 Parte_7
antistatari (laddove il terzo difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione
12 delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare, a favore degli altri due codifensori, alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 393,00 per spese vive (euro
786,00: 2) e della somma di euro 3.100,00 per onorari (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 800,00; fase istruttoria: euro 2.000,00; fase decisionale: euro 1.900,00; totale euro 6.200,00 : 2 = euro 3.100,00), attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez. 3, n°
2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , Parte_1 Pt_2
e della somma di euro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
28.800,00, da attribuirsi secondo le loro rispettive quote di comproprietà, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dall'11.10.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dall'11.10.2015 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
13 pagamento, a favore dei ricorrenti e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Pt_6 Parte_7
euro 393,00 per spese vive ed in euro 3.100,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'08.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
RA GE ZI UL VI OM
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