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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15681 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41345/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , Parte_1 nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alessandra Gentile, nei confronti del in Pakistan - rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
…….
ha riferito di aver ottenuto per l'anno Parte_1 accademico 2025/2026 regolare ammissione al corso di laurea specialistica in Civil and
Environmental Enginnering, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Ha quindi aggiunto, di aver provato a formalizzare, ai fini dell'ingresso in , una domanda di visto CP_1 di ingresso per motivi di studio all' ad Islamabad. Ha tuttavia precisato di aver Controparte_1 tentato più volte di fissare un appuntamento presso l' ad Islamabad, senza tuttavia Controparte_1 riuscirci. Alla luce di tali emergenze l'interessato domandava in via cautelare al Tribunale di accogliere seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accertare l'illegittima inerzia dell' competente e ordinare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con decreto inaudita Controparte_1 altera parte, in considerazione dell'imminente inizio dell'anno accademico o, in subordine, previa fissazione dell'udienza nel termine più breve possibile, al
[...]
competente, di fissare con urgenza un Controparte_2 appuntamento per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio in favore del sig.
[...]
nato in [...] il [...]. Con vittoria di spese, diritti Parte_1
e onorari del presente giudizio.” Il si è costituito in giudizio chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto.
*****
Oggetto del presente ricorso è la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata competente, ai fini del rilascio di un visto per motivi di studio.
In ordine logico deve essere esaminata per prima la questione attinente alla giurisdizione del giudice adito.
Va infatti sottolineato che la sussistenza della giurisdizione costituisce antecedente logico e necessario per poter procedere all'esame della domanda, anche sotto il profilo preliminare dell'ammissibilità.
Ebbene, il Tribunale rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.lgs. 286/98, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie relative al rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno sul territorio nazionale, ad eccezione di quelle attinenti alla materia dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare, la cui cognizione spetta alle sezioni specializzate del Tribunale ordinario secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n.
13/2017.
Come è noto, è stato teorizzato che per i provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. è sempre e solo competente il giudice ordinario. Tuttavia, questo Tribunale ritiene che – in disparte ogni considerazione di carattere generale (riferibile altra e diversa giurisdizione) – circa la fattispecie in esame, ove il dubbio interpretativo si articola rispetto alla giurisdizione del giudice amministrativo, tale soluzione non sia preferibile. Negli ultimi decenni, infatti, il legislatore ha previsto, con specifico riferimento al giudizio innanzi al giudice amministrativo, la possibilità di ottenere una tutela cautelare piena ed effettiva. [Si tratta delle innovazioni introdotte inizialmente dall'art. 3 della l. n. 205/2000 con cui si è sancito il superamento (già in parte anticipato in sede giurisprudenziale), della limitazione della tutela adottabile dal giudice amministrativo alla sola sospensiva dell'esecuzione dell'atto impugnato, strumento inadeguato ad assicurare un'effettiva tutela interinale di posizioni soggettive diverse dagli interessi legittimi di tipo conservativo o oppositivo. Quest'ultima disposizione, poi, è stata abrogata dal d.lgs. 104/2010, recante “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” (art. 4, Allegato 4) che ha previsto un procedimento cautelare, attivabile anche ante causam, che garantisce l'attuazione del principio di effettività della tutela e della necessaria pienezza dell'intervento cautelare (art. 55 e ss.)]. Siffatta possibilità pone l'interessato nelle condizioni di adire direttamente il giudice che ha giurisdizione per la cognizione piena, scongiurando in radice sia l'eventuale rischio di duplicazioni, sia, in ogni caso, l'aggravio a carico del ricorrente derivante dal dover adire due giudici diversi.
Da tali considerazioni, discende che, in casi come quello in parola, va affermato che la giurisdizione del giudice amministrativo attrae a sé anche la domanda cautelare (in relazione alla quale, del resto, il legislatore, come s'è detto, è intervenuto in modo mirato).
Concludendo, va dichiarato il difetto di giurisdizione ricadendo la materia nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
Resta assorbita ogni altra censura.
Tenuto conto dell'esito della lite le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione ricadendo la materia nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 21.10.2025
Il giudice
DO BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , Parte_1 nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alessandra Gentile, nei confronti del in Pakistan - rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
…….
ha riferito di aver ottenuto per l'anno Parte_1 accademico 2025/2026 regolare ammissione al corso di laurea specialistica in Civil and
Environmental Enginnering, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Ha quindi aggiunto, di aver provato a formalizzare, ai fini dell'ingresso in , una domanda di visto CP_1 di ingresso per motivi di studio all' ad Islamabad. Ha tuttavia precisato di aver Controparte_1 tentato più volte di fissare un appuntamento presso l' ad Islamabad, senza tuttavia Controparte_1 riuscirci. Alla luce di tali emergenze l'interessato domandava in via cautelare al Tribunale di accogliere seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accertare l'illegittima inerzia dell' competente e ordinare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con decreto inaudita Controparte_1 altera parte, in considerazione dell'imminente inizio dell'anno accademico o, in subordine, previa fissazione dell'udienza nel termine più breve possibile, al
[...]
competente, di fissare con urgenza un Controparte_2 appuntamento per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio in favore del sig.
[...]
nato in [...] il [...]. Con vittoria di spese, diritti Parte_1
e onorari del presente giudizio.” Il si è costituito in giudizio chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto.
*****
Oggetto del presente ricorso è la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata competente, ai fini del rilascio di un visto per motivi di studio.
In ordine logico deve essere esaminata per prima la questione attinente alla giurisdizione del giudice adito.
Va infatti sottolineato che la sussistenza della giurisdizione costituisce antecedente logico e necessario per poter procedere all'esame della domanda, anche sotto il profilo preliminare dell'ammissibilità.
Ebbene, il Tribunale rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.lgs. 286/98, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie relative al rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno sul territorio nazionale, ad eccezione di quelle attinenti alla materia dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare, la cui cognizione spetta alle sezioni specializzate del Tribunale ordinario secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n.
13/2017.
Come è noto, è stato teorizzato che per i provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. è sempre e solo competente il giudice ordinario. Tuttavia, questo Tribunale ritiene che – in disparte ogni considerazione di carattere generale (riferibile altra e diversa giurisdizione) – circa la fattispecie in esame, ove il dubbio interpretativo si articola rispetto alla giurisdizione del giudice amministrativo, tale soluzione non sia preferibile. Negli ultimi decenni, infatti, il legislatore ha previsto, con specifico riferimento al giudizio innanzi al giudice amministrativo, la possibilità di ottenere una tutela cautelare piena ed effettiva. [Si tratta delle innovazioni introdotte inizialmente dall'art. 3 della l. n. 205/2000 con cui si è sancito il superamento (già in parte anticipato in sede giurisprudenziale), della limitazione della tutela adottabile dal giudice amministrativo alla sola sospensiva dell'esecuzione dell'atto impugnato, strumento inadeguato ad assicurare un'effettiva tutela interinale di posizioni soggettive diverse dagli interessi legittimi di tipo conservativo o oppositivo. Quest'ultima disposizione, poi, è stata abrogata dal d.lgs. 104/2010, recante “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” (art. 4, Allegato 4) che ha previsto un procedimento cautelare, attivabile anche ante causam, che garantisce l'attuazione del principio di effettività della tutela e della necessaria pienezza dell'intervento cautelare (art. 55 e ss.)]. Siffatta possibilità pone l'interessato nelle condizioni di adire direttamente il giudice che ha giurisdizione per la cognizione piena, scongiurando in radice sia l'eventuale rischio di duplicazioni, sia, in ogni caso, l'aggravio a carico del ricorrente derivante dal dover adire due giudici diversi.
Da tali considerazioni, discende che, in casi come quello in parola, va affermato che la giurisdizione del giudice amministrativo attrae a sé anche la domanda cautelare (in relazione alla quale, del resto, il legislatore, come s'è detto, è intervenuto in modo mirato).
Concludendo, va dichiarato il difetto di giurisdizione ricadendo la materia nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
Resta assorbita ogni altra censura.
Tenuto conto dell'esito della lite le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione ricadendo la materia nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 21.10.2025
Il giudice
DO BI