Articolo 26 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 25Articolo 27
Versione
11 giugno 1967
Art. 26.
I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati.
La revoca o modifica e' ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;
b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza: oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando:
c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;
d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.
Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilita'.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967
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