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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/11/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1278 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 05/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
MO - frazione S. OL a Tordino alla Via G. Galilei n.52, elettivamente domiciliata in
Alba Adriatica (TE) - S.S. 16 Adriatica n.7/C presso e nello studio dell'Avv. Sigmar
RE (cod. fisc. - fax 0861-715246 - pec: sigmar C.F._2 [...]
che la rappresenta e difende giusta procura allegata Email_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Dott. con sede in MO, Circonvallazione Controparte_2
Ragusa n. 1 (P.I. ed ivi elettivamente domiciliata alla Via del Castello n. 42, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avvocato Mauro Carnovale del Foro di MO (C.F.
che la rappresenta e difende giusta delibera n. 1953 del 14 ottobre C.F._3
2024 e procura allegata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso: - accertare e dichiarare la illegittimità della condotta di demansionamento e
1 di dequalificazione posta in essere nei confronti della ricorrente dalla nel CP_1 periodo dal 01.02.2022 ad oggi, come descritta in narrativa;
Con
- per l'effetto, condannare la di MO al risarcimento dei danni tutti subiti dalla ricorrente, ovvero del danno morale, del danno esistenziale e, comunque, dei danni non patrimoniali sotto tutti i profili descritti in narrativa, nella misura complessiva di € 38.120.50, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, inoltre, la al risarcimento degli ulteriori danni subendi e CP_1 maturandi dalla ricorrente dalla data di presentazione del presente ricorso fino alla cessazione della situazione di demansionamento/dequalificazione che è tuttora in essere;
- con vittoria delle spese di lite”.
Parte resistente: “1. in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto palesemente infondato - non essendo ravvisabile alcuna condotta di demansionamento o dequalificazione nei confronti della ricorrente ad opera dell resistente;
CP_1
2. sempre in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto sfornito del presupposto della rigorosa prova ex lege richiesta sia del demansionamento e sia del danno;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di individuazione dell'esistenza di demansionamento nei confronti della ricorrente, limitare lo stesso al periodo 1° febbraio 2022-28 marzo 2024, per le motivazioni esposte in narrativa;
4. in via ulteriormente subordinata rigettare la domanda avversaria dichiarando l'assegnazione della ricorrente - successivamente alla revoca dell'incarico coordinativo - alle mansioni di infermiera fisioterapista, un errore scusabile. Scaturente dal difficile coordinamento di tra le numerose nuove norme applicate (peraltro di formulazione incerta nonché sfornite di riferimenti giurisprudenziali) e l'organizzazione della pianta organica aziendale;
5. condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.6.2024, dipendente Parte_1 della , da ultimo con qualifica di assistente sociale senior, categoria D, nella CP_1 terza fascia economica DS3, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del lavoro, assumendo di aver subito un demansionamento, nel periodo dal 01.02.2022 all'attualità, a seguito dell'assegnazione di mansioni inferiori in conseguenza della revoca dell'incarico di coordinamento dalla stessa ricoperto dal 2001, rivendicando il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, pari all'importo complessivo di € 38.120.50.
A sostegno della domanda deduceva quanto segue:
Cont
- di essere stata assunta dalla di MO a tempo indeterminato in qualità di assistente sociale - categoria C del Ccnl di comparto presso il Consultorio dell'Ospedale di MO;
2 - che a far data dal 31.08.2001 alla ricorrente, confluita in Categoria D, sono state assegnate anche le mansioni e le funzioni di Coordinamento del personale dei livelli del comparto dell'unità operativa di assegnazione presso i Consultori dell'Ospedale di
MO;
- che con nota prot. n.1473 del 12.07.2004 veniva disposta la conferma dell'incarico di
Coordinamento, con attribuzione della relativa indennità di funzione;
- che successivamente, con nota prot. n.334 del 04.02.2005, la , in CP_1 considerazione del fatto che già da anni la ricorrente aveva svolto funzioni di coordinamento, le comunicava di avere disposto con delibera n.52 del 20.01.2005 il riconoscimento dello svolgimento di reali funzioni di coordinamento dalla data del
31.08.2001, con la conferma dell'assegnazione dell'incarico di funzione di
Coordinamento, con il contestuale inquadramento nella superiore Categoria DS e assegnazione al Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica e
Medicina delle comunità nell'ambito della rete consultoriale dell'azienda;
Cont
- che con nota prot. n.1255 del 06.04.2006 la , premesso che la ricorrente CP_1 era l'unica tra le analoghe figure professionali ad avere funzioni di coordinamento, le confermava il coordinamento delle attività consultoriali riferito al profilo professionale posseduto;
- che con nota del 17.11.2008, in considerazione del trasferimento delle attività dei
Consultori Familiari dal Dipartimento di Prevenzione al Dipartimento di Assistenza
Sanitaria Territoriale, veniva assegnata a svolgere le sue funzioni di coordinamento presso il Consultorio Familiare di MO in Contrada Casalena;
- che, pertanto, a decorrere dal 31.08.2001 in poi ha sempre svolto le funzioni di Cont Coordinatore degli assistenti sociali e dei consultori familiari della di MO, ovvero coordinatrice, referente e responsabile del sistema informativo degli otto consultori familiari e di tutte le assistenti sociali operanti sul territorio;
- che in esecuzione della delibera n.0348 del 02.03.2020 con la quale la CP_1 aveva proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di Coordinamento ex art.10
Ccnl 20.09.2001, con nota prot.0005585/2022 del 13.01.2022 l' le Controparte_1 comunicava la cessazione a decorrere dal 01.02.2022 degli incarichi di funzione di coordinamento;
3 Cont
- che con successiva nota di servizio, la di MO le comunicava il ritorno allo svolgimento delle mere mansioni di semplice assistente sociale, perdendo le sue funzioni di coordinamento;
- che con lettera del 12.10.2023 la ricorrente, lamentando il grave demansionamento e la Cont dequalificazione, ha invitato la di MO a restituirle funzioni e mansioni corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza, ovvero DS3, lamentando di essere stata ridotta al ruolo di mera “passacarte”;
- che pur conservando dal punto di vista economico l'indennità di coordinamento parte fissa (art.21 Ccnl 2018), le mansioni svolte non corrispondevano al livello del
Collaboratore Professionale - Categoria DS3, come definite dal CCNL 1998/20021 ed ulteriormente specificate dal CCNL Integrativo 2001, subendo pertanto un evidente demansionamento;
Cont
- che, le decisioni assunte dalla rappresentavano un ingiusto ed illegittimo demansionamento oltre che una dequalificazione, in quanto nella classificazione del
Ccnl sanità, tra la categoria D e la categoria DS (e tanto più con la posizione DS3) esisteva una differenziazione non solo economica, ma anche giuridica, trattandosi di profili giuridici-professionali diversi, aventi una differenziazione di funzioni, ruoli e responsabilità;
- che il Tribunale di MO, si era in precedenza pronunciato sul demansionamento e sulla dequalificazione perpetrati da parte dell' nei Controparte_3 confronti di “Collaboratore Professionale sanitario Esperto”, Parte_2 inquadrato nella Categoria DS3 (Seniors), nell'ambito del procedimento rg 1527/2022, promosso dallo stesso con ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'assegnazione di mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza;
- che, con ordinanza del 15.02.2023, il Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, “accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, cui è attualmente adibito in concreto il ricorrente (circostanza, questa, non contestata dalla Cont
)” aveva ritenuto che l'assegnazione allo svolgimento di mansioni inferiori si ponesse in contrasto con la declaratoria contrattuale propria del profilo DS di appartenenza del ricorrente, atteso che l'elemento distintivo tra la categoria D e il superiore livello economico DS era costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento e, sebbene il CCNL comparto sanità 2019-2021 avesse fatto confluire
4 nella nuova Area dei Professionisti della salute e dei funzionari tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D-livello economico DS, le declaratorie contrattuali non erano state in alcun modo mutate;
- che anche in sede di reclamo promosso dalla ed allibrato al numero Rg. CP_1
342/2023, il Tribunale di MO, in composizione Collegiale, con ordinanza di rigetto del 19 maggio 2023, aveva seguito tale posizione;
- che l' con nota del 19.10.2023 le ha chiesto se intendesse insistere nella sua CP_1 rivendicazione per l'assegnazione di mansioni corrispondenti alla Categoria DS3, anticipandole che in caso di risposta affermativa sarebbe stata assegnata alla Direzione
Professioni Sanitarie in modo da garantirle “funzioni maggiormente confacenti alla declaratoria richiamata in oggetto” (“Collaboratore Professionale Sanitario Senior”)
e ciò proprio “..in relazione ai recenti contenziosi instaurati da dipendenti della medesima posizione funzionale della nei confronti di questa Azienda ed al fine di Pt_3 prevenirne ulteriori”;
- che la ricorrente ha riscontrato la succitata missiva con lettera a firma del proprio legale datata 24.10.2023 ribadendo che le mansioni assegnatele non corrispondevano alla sua qualifica DS3 e insistendo, quindi, per vedersi assegnate mansioni corrispondenti alla sua categoria e qualifica di appartenenza;
Cont
- che con nota di servizio del 28.03.2024 la di MO, riconoscendo e ammettendo il demansionamento posto in essere nei confronti della ricorrente e al fine di evitare di risultare ancora soccombente in ulteriori analoghi contenziosi, ha comunicato quanto segue: “la presente anche in relazione ai contenziosi in itinere instaurati dai profilo professionali in oggetto nei confronti di questa Azienda ed al fine di pervenire ad una definizione concordata dei medesimi.. si ritiene anche tenuto conto della declaratoria della S.V. di cui all'allegato indicato in oggetto, di disporre l'assegnazione della S.V. a decorrere dal 01 Aprile 2024 a questa Direzione delle Professioni Sanitarie presso la
UOSD Assistenza Consultoriale, sede MO e, nell'ambito della medesima attribuirle le funzioni esplicitate nello schema di cui appresso, perfettamente confacenti alla sopra richiamata declaratoria e idonee a valorizzare a pieno la professionalità e il bagaglio esperienziale maturato”;
- che alla nota del 28.03.2024 non era mai stata data attuazione, continuando la ricorrente a svolgere le solite semplice mansioni di assistente sociale che svolgeva
5 prima, non espletando nessuna delle nuove mansioni elencate nella predetta nota di servizio del 28.03.2024.
- che l'illegittimo demansionamento subito dal 01.02.2022 fino al 31.03.2024 (data Cont quest'ultima in cui la le ha proposto l'assegnazione alla Direzione Professioni
Sanitarie per lo svolgimento di mansioni più confacenti alla sua qualifica DS3), le aveva causato un grave nocumento alla dignità personale ed al suo prestigio professionale e lavorativo ed il bagaglio professionale non aveva più trovato alcuna occasione di arricchimento e aggiornamento, andando inevitabilmente disperso;
- che in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale subito, appariva congrua l'applicazione del 50% della retribuzione mensile lorda percepita per tutto il periodo del demansionamento subito dal 01.02.2022 al 31.03.2024, a cui aggiungere il danno conseguente al demansionamento ancora in essere, per un importo complessivo di €
38.120.50 alla data di deposito del ricorso, a cui aggiungere l'ulteriore risarcimento del danno maturato in corso di causa. Cont
1.2. Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver ripercorso la carriera professionale della ricorrente, ha dedotto che nell'anno 2020, con la delibera n. 0348 del 2 marzo la aveva proceduto – CP_1 in ossequio al nuovo regolamento aziendale – alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento assegnati ex art. 10 CCNL 20.09.2001, confermando però – a causa dell'emergenza pandemica – agli originari incaricati i ruoli di coordinamento sino all'effettiva Cont nomina dei titolari. Aggiungeva che a seguito della nomina poi effettuata con la delibera n. 33 dell'11 gennaio 2022, con decorrenza dell'incarico a far data dal 1° febbraio 2022, la ricorrente cessava dall'incarico di coordinamento e veniva assegnata a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale posseduto e cioè quelle di assistente sociale.
Sottolineava che non era stato possibile confermare gli incarichi di coordinamento alla ricorrente poiché sfornita del titolo formativo necessario (come previsto dal Regolamento aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto e richiesto dalla L. 43/2006 e dal CCNL del 21.05.2018), per la partecipazione alla selezione degli Incarichi di funzione organizzativa (ex coordinamenti).
Deduceva che ad un anno ed otto mesi dall'assegnazione susseguita alla revoca dell'incarico coordinativo, la ricorrente ha fatto pervenire agli uffici dell'azienda una nota del proprio legale con la quale ha lamentato un presunto demansionamento, a cui seguiva la nota del 19 ottobre 2023 con cui la chiedeva di esplicitare la propria volontà di CP_1
6 essere adibita o meno a funzioni “perfettamente” corrispondenti alla qualifica posseduta.
Aggiungeva che, ricevuto riscontro positivo da parte della ricorrente, con ordine di servizio del 28 marzo 2024 veniva assegnata alla Direzione Parte_4
con le funzioni ivi espressamente indicate.
[...]
Precisava che le mansioni indicate nell'ordine di servizio suddetto venivano concretamente espletate, come da documentazione prodotta, considerando, ad esempio, il suo coinvolgimento:
1. nella verifica dei saldi orari, dello straordinario del personale comparto (liquidato e messo in banca ore), dei residui banca ore anno corrente;
2. nella discussione degli obiettivi di budget per l'area consultoriale;
3. nella gestione della turnistica all'interno dei consultori;
4. nelle rilevazioni inerenti il decoro della divisa dei dipendenti;
5. nell'aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) “Stress lavoro correlato”;
6. nella rendicontazione delle attività ordinarie delle assistenti sociali.
In punto di diritto, contestava la mancanza di prova, a carico della ricorrente, delle reali mansioni assegnate dopo la cessazione dell'incarico di coordinamento e, dunque, la asserita natura inferiore delle stesse, sottolineando come l'assegnazione al profilo di appartenenza, post incarico coordinativo, non aveva comportato alcuna penalizzazione a livello economico, stante la conservazione della parte fissa dell'indennità di coordinamento ex art. 21 CCNL
2018.
Dopo aver ricostruito il contesto fattuale e normativo di riferimento, rilevava che l'azienda resistente si era trovata a dover gestire una situazione non semplice, caratterizzata dal fatto che alla data di cessazione dell'incarico coordinativo, alcuni lavoratori – come la ricorrente – non erano risultati in possesso del titolo formativo necessario e cioè un master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università (ex Regolamento aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto, art. 6
L. 43/2006 e CCNL del 21.05.2018), con la conseguenza che avendo coperto tutte le figure dei coordinatori con i nuovi titolari e non esistendovi una figura intermedia tra i detti coordinatori e gli assistenti sociali come la , era stata costretta a seguire Parte_1 pedissequamente il dettato del sopra richiamato art. 19 del CCNL 2016-2018, quindi riassegnare la stessa agli incarichi previsti dal suo profilo professionale e riconoscendogli il livello economico nelle more acquisito (Ds senior), oltre alla parte fissa dell'indennità di coordinamento, senza alcuna finalità punitiva o penalizzante a livello economico.
7 Riteneva, infine, infondata la domanda di risarcimento del danno sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur, assumendo, sotto tale ultimo profilo, che la ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione del nocumento subito.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, non essendo stata formulata alcuna richiesta di prova testimoniale, la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e rinviata all'udienza del 5.11.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente, dipendenze della , da ultimo inquadrata nella Categoria CP_1
DS3 con la qualifica di “assistente sociale senior”, ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, conseguente al demansionamento asseritamente subito, nel periodo dal 01.02.2022 al 31.03.2024, quando,
a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento dalla stessa svolto sin dal 2001, le venivano assegnate mansioni di base di assistente sociale che aveva svolto all'inizio del rapporto di lavoro. Ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al demansionamento ancora in essere, assumendo che l'ordine di servizio del 28.3.2024 con cui le venivano assegnate mansioni confacenti al proprio livello di inquadramento, non era mai stato eseguito, continuando la stessa a svolgere le mansioni di semplice assistente sociale.
A sostegno della domanda, pur non contestando la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento, la dipendente lamenta di aver subito un demansionamento a seguito della retrocessione allo svolgimento di mansioni di semplice assistente sociale, poiché non corrispondenti, né alla qualifica, né al profilo professionale, né al livello di inquadramento del Collaboratore Professionale sanitario Esperto - Categoria DS3, richiamando, a supporto della propria prospettazione difensiva, alcuni precedenti assunti da questo Tribunale in situazioni simili a quella in oggetto.
Di converso, la , dopo aver ricostruito il contesto normativo e fattuale di CP_1 riferimento, ed in particolare, dopo aver enucleato le ragioni che hanno dato vita al contenzioso in esame, ha eccepito la omessa allegazione e prova, a carico della parte ricorrente, della natura dequalificante delle mansioni affidate a seguito della revoca
8 dell'incarico di coordinamento, sottolineando, altresì, la carenza deduttiva e probatoria anche sotto il profilo del quantum del risarcimento del danno invocato ed evidenziando come l'ordine di servizio del 28.03.2024 di assegnazione alla Direzione Parte_5 presso la UOSD Assistenza Consultoriale aveva trovato concreta esecuzione, come da documentazione allegata.
Ciò premesso, nelle note conclusionali la ricorrente ha sottolineato la peculiarità del caso concreto rispetto ai precedenti già adottati da questo Tribunale, precisando come, a dispetto delle controversie già decise, nella fattispecie in esame la condotta illecita di demansionamento non sarebbe mai cessata, e che, in particolare, alla nota del 28.3.2024, Cont mediante la quale la ha inteso assegnare alla ricorrente mansioni più confacenti alla sua qualifica professionale DS3, non è stata data alcuna esecuzione, continuando la stessa ancora a svolgere le solite semplici mansioni di assistente sociale che svolgeva prima.
Ebbene, si ritiene che, fermi restando i principi di diritto comuni alle cause già decise, il processo logico giuridico che deve sottendere alla risoluzione della presente controversia, debba necessariamente riguardare il singolo caso concreto, senza trasformarsi in una sorta di giudizio di impugnazione.
Peraltro, nel caso di specie la ricorrente ha sollevato un diverso profilo di doglianza, riguardante l'asserita perpetuazione della condotta illecita di demansionamento, ritenendo, in particolare, che l'ordine di servizio del 28.03.2024, con cui veniva affidata alla Direzione delle Professioni Sanitarie presso la UOSD Assistenza Consultoriale, sia rimasta lettera morta, continuando la stessa a svolgere le solite semplici mansioni di assistente sociale che svolgeva prima.
Premessa fattuale
3. Tanto premesso, sotto il profilo fattuale, è incontestato che la ricorrente, dapprima assunta con in qualità di assistente sociale - categoria C del Ccnl di comparto presso il
Consultorio dell'Ospedale di MO, a far data dal 31.8.2001 è confluita nella categoria D ed
è stata destinataria di funzioni di coordinamento, presso i Consultori dell'Ospedale di MO.
Nel corso degli anni la ricorrente è stata inquadrata in Categoria DS (Senior) nella terza fascia economica DS3, avendo acquisito il ruolo e il livello di “assistente sociale senior”, e con nota del 17.11.2008, in considerazione del trasferimento delle attività dei Consultori
Familiari dal Dipartimento di Prevenzione al Dipartimento di Assistenza Sanitaria
9 Territoriale, è stata assegnata a svolgere le sue funzioni di coordinamento presso il
Consultorio Familiare di MO in Contrada Casalena.
Con delibera n.0348 del 02.03.2020 la - preso atto della sentenza del CP_1
Tribunale di MO del 12.2.2019 n. 103, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 6/2020, con cui veniva dichiarata la illegittimità della proroga degli incarichi di coordinamento oltre il termine massimo di tre anni - ha proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento ivi indicati (cfr. doc. 5 fas. res.).
Con delibera n.0033 dell'11.1.2022 la ha proceduto al conferimento dei CP_1 nuovi incarichi di funzione ed ai sensi dell'articolo 22 del CCNL 21.5.2018 ha disposto la cessazione degli ex incarichi di coordinamento a far data dall'1.2.2022.
In conseguenza del citato provvedimento, con nota del 13.1.2022 veniva comunicato alla ricorrente la cessazione, a decorrere dal 01 febbraio 2022, dell'incarico di funzione di coordinamento alla stessa assegnato (cfr. doc. n.7 fas. ric.).
Con lettera del 12.10.2023 (cfr. doc. 8 fas. ric.) la ricorrente lamentava il grave demansionamento subito, chiedendo di restituirle funzioni e mansioni corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza (DS3), assumendo di essere stata ridotta al ruolo di mera
“passacarte”. Cont Con ordine di servizio del 28.3.2024, la , dopo aver chiesto alla ricorrente di CP_1 confermare la propria volontà di svolgere mansioni corrispondenti alla qualifica di
Collaboratore Professionale Sanitario Senior, adottava l'ordine di servizio del 28 marzo 2024
(cfr. doc. n. 9 fas. res.) con il quale veniva assegnata alla Direzione Professioni Sanitarie –
UOSD Assistenza Consultoriale di MO con le seguenti funzioni:
- Collabora con l'ICO alla programmazione e gestione flussi delle risorse professionali e per esigenze sostitutive presso le sedi UOSD Assistenza Consultoriale;
- Garantisce in collaborazione con l'ICO l'uso razionale dello straordinario del personale
- delle sedi di UOSD Assistenza Consultoriale e attua il monitoraggio e la rendicontazione dello stesso;
- Coadiuva l'ICO di riferimento per la reportistica annuale delle attività svolte presso le sedi di UOSD Assistenza Consultoriale aziendale in funzione degli obiettivi degli stessi;
- Supporta l'ICO nei processi di revisione e/o adozione strumenti operativi metodologici del personale dei consultori;
- Gestisce Gruppi di Miglioramento (ECM) finalizzati alla revisione e/o redazione strumenti operativi delle sedi UOSD Assistenza Consultoriale;
10 - Formula piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità delle sedi UOSD
Assistenza Consultoriale;
- Coadiuva I'ICO nel percorso del personale nelle Parte_6 sedi UOSD Assistenza Consultoriale in applicazione della PA 18.
- Coadiuva I'ICO nell'ambito della rilevazione del fabbisogno e progettazione dell'area sociale
- Promuove con I'ICO di riferimento la valorizzazione del personale nelle diverse sedi di
UOSD Assistenza Consultoriale (tutoraggio neo assunti- Gruppi di miglioramento
Aziendale);
- Coadiuva I'ICO di riferimento nel formulare proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'area sociale nell'interfaccia con il territorio;
- Sostiene I'ICO nell'implementazione dei progetti aziendali nell'ambito dell'area sociale;
CP_
- Collabora con nella gestione degli eventi avversi, nei processi di analisi ed azioni correttive degli stessi presso sedi di UOSD Assistenza Consultoriale.
Ebbene, le doglianze sollevate dalla ricorrente in termini di asserito demansionamento si riferiscono a due precisi ambiti temporali: in primo, esteso dal 01.02.2022 al 31.03.2024, nel corso del quale, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, la stessa è stata assegnata a svolgere le mansioni ritenute dequalificanti ed inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento posseduto;
il secondo, esteso dall'1.4.2024 in poi, nel quale la ricorrente sostiene di non aver svolto alcuna delle mansioni indicate nell'ordine di servizio del
28 marzo 2024, assumendo di aver continuato a svolgere le semplici mansioni di assistente sociale prima assegnate.
E' bene sottolineare che il fondamento giuridico della domanda non si rinviene nella ritenuta illegittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma nella assegnazione di mansioni inferiori in comparazione con il livello di inquadramento assegnato.
In altri termini, la ricorrente non rivendica il diritto ad ottenere l'incarico di coordinamento oggetto di revoca, ma assume di essere stata assegnata, a seguito della revoca stessa, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato. Detto ancora diversamente, il contestato demansionamento non viene evocato quale conseguenza della revoca delle funzioni di coordinamento (di per sé legittima e mai contestata), ma è fondato sull'assunto per cui dopo la revoca delle funzioni di coordinamento, la ricorrente avrebbe dovuto essere adibita allo svolgimento delle mansioni della sua qualifica di appartenenza, ovvero di
11 Collaboratore Professionale Senior DS3, mentre invece è stata adibita allo svolgimento di mansioni inferiori, ovvero quelle di infermiera di base.
Dalle allegazioni del ricorso non risulta, altresì, in contestazione che le funzioni assegnate con l'ordine del marzo 2024 siano effettivamente coerenti con il livello di inquadramento assegnato, contestando la ricorrente che tale riassegnazione sia rimasta priva di esecuzione. In altri termini, la ricorrente ammette implicitamente la conformità, rispetto al livello di inquadramento, delle funzioni assegnate con l'ordine di servizio del 28 marzo 2024, ma sostiene che di fatto non le siano mai state conferite.
La diversità dei due profili di valutazione, presumibilmente legata alla diversità del contenzioso nato dalla vicenda in esame, rende opportuna una preliminare ricostruzione del contesto normativo di riferimento, richiamandosi, al riguardo, quanto già contenuto nei precedenti adottati.
Premessa di carattere normativo
4. Giova innanzitutto richiamare la normativa che regola la materia dello svolgimento di mansioni superiori nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A., ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001 n.156, il cui art. 52, nella parte che qui interessa, così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) (…)”.
Tale dettato normativo va poi esaminato in combinato disposto con quanto stabilito dal
CCNL comparto sanità 1998/2001, quale fonte di regolazione dei rapporti di lavoro pubblico presso le strutture sanitarie che, con riguardo alle mansioni superiori, all'art. 28 stabilisce: “1.
Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art.
56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano
“mansioni immediatamente superiori”: a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1 del presente contratto;
b) all'interno delle categorie
A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C (…)”.
12 Ebbene, l'allegato 1 al contratto collettivo del 1999 del comparto (come modificato dagli allegati al contratto integrativo del 20 settembre 2001 e del contratto collettivo del 19 aprile
2004), inquadra nell'ambito della categoria D i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, "... oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale".
Nell'ambito della categoria D, la posizione di livello economico DS è, invece, attribuita ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono "... a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta".
La particolare ampiezza dei livelli di autonomia e responsabilità propri dei lavoratori appartenenti alla categoria DS emerge anche dalla descrizione del relativo profilo professionale di 'collaboratore professionale sanitario esperto', il quale "programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate.
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli".
Di contro, il profilo di 'collaboratore professionale sanitario' rientrante nella categoria D è definito come quello proprio del lavoratore che "svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
13 collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi".
È dunque corretto affermare - in sintonia con quanto ritenuto dalla Cassazione nell'ordinanza n. 4039 del 2021 - che il tratto che connota le mansioni proprie del livello DS risiede nell'ampiezza della discrezionalità, nella responsabilità per i risultati conseguiti, nella direzione e il controllo delle risorse umane e nei poteri di programmazione.
Passaggio da Categoria C a Categoria D.
Il CCNL 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario, nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative, corrispondesse a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D.
L'art. 9 comma 2 del CCNL ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal settembre
2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di
"collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di "collaboratore professionale assistente sociale" (come avvenuto per il ricorrente).
Indennità di coordinamento.
La realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all'interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati, sia di differenziare coloro che, al momento dell'accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento.
Si è pervenuti così a prevedere l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, del CCNL la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di "favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni", in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C.
L'art.10 citato prevede infatti una specifica indennità “per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed -ove articolata al suo interno- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”.
14 Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito (v. tra le più recenti
Cass. n. 25408 del 2021 e Cass. n. 15477 del 2021) che la disciplina convenzionale dell'indennità di coordinamento non è unitaria, ma occorre distinguere tra:
A) una fase “di prima applicazione”, in relazione alla quale l'art. 10, comma 3, del CCNL del 20 settembre 2001, ha riconosciuto l'indennità di coordinamento al personale di categoria
D (o, in casi eccezionali anche al personale di categoria C: v. il comma 7) che avesse previamente avuto il conferimento formale dello specifico incarico di coordinamento o che ne ricevesse la verifica con atto formale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale (cfr. la già menzionata
Cass. n. 10009 del 2010, seguita da Cass. n. 18679 del 2015 e Cass. n. 14507 del 2019). Per il medesimo personale, tra l'altro, l'art. 19, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004 ha previsto il transito alla posizione DS;
B) una fase successiva alla prima applicazione, ovvero il sistema “a regime” per il restante personale, per il quale valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, del contratto integrativo nazionale del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (cfr.
Cass. n. 12339 del 2018).
In sostanza, la disciplina relativa alla prima applicazione ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino (come evidenziato da
Cass. n. 10009 del 2010).
a regime. CP_5
Nel sistema a regime, quindi, è previsto che l'indennità in questione è attribuita a "coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato" e specificando che essa "si compone di una parte fissa ed una variabile".
Dunque, l'incarico 'a regime' richiede sempre un atto formale di conferimento, ma può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (cfr. Cass. n. 1339 del 2018 e Cass. n. 187 del 2021).
L'indennità di coordinamento è attribuibile, cioè, solo a seguito di concertazione con le organizzazioni sindacali sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi
15 necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale. (Cassazione civile sez. lav., 27/12/2021 ud. 12/10/2021, dep. 27/12/2021
n.41575).
L'articolo 19 comma 1 lett. c) del CCNL del 19 aprile 2004 ha poi previsto quanto segue:
“Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio.”
In altri termini, per il personale in categoria D incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 lo sviluppo professionale alla categoria DS sarebbe potuta avvenire solo all'esito di una selezione interna, con precedenza di passaggio.
L'art. 4 del CCNL del 10 aprile 2008 ha poi fissato ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, conformandosi all'articolata disciplina delle 'funzioni di coordinamento' introdotta dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006 ed al successivo accordo Stato-
Regioni: “1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del
[...]
3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del Controparte_6 regolamento di cui al Decreto del del Controparte_7
22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma
1”.
16 Successivamente, con il CCNL 2016/2018 del 21.5.2018, sono stati istituiti nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:
- incarico di organizzazione;
- incarico professionale.
L'articolo 16 ha definito i criteri e requisiti per il conferimento degli incarichi di funzione del personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior ed ai commi 2-3-4-5 ha previsto quanto segue:
“3. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
4. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e professionalità acquisite.
5. Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessità.”
Ai sensi dell'articolo 19 gli incarichi di funzione sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività. L'incarico è a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni.
Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di 10 anni.
Il comma 7 del medesimo articolo prevede, ancora, che la revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico.
L'articolo 21 ha poi disciplinato l'indennità di coordinamento ad esaurimento prevedendo quanto segue:
“1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del
20.9.2001 II biennio economico (Coordinamento), dell'indennità di coordinamento – parte
17 fissa – in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
2. L'indennità di cui al comma 1 compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le ed Enti abbiano conferito analogo incarico di CP_1 coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al
31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell' art.8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale).
3. L'indennità di coordinamento di cui al presente articolo è assorbita dall'indennità di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.”
L'articolo 22 disciplinante la norma transitoria ha previsto, poi, che “gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione.”
Con l'entrata in vigore del capo II (incarichi funzionali), Titolo III del CCNL 2016/2018 hanno, dunque, cessato di avere efficacia gli articoli 10 CCNL del 20.9.2001 – II biennio economico, 5 CCNL integrativo del 20.9.2001, art.19 del CCNL del 19.4.2004 e art.4 CCNL del 10.4.2008 “Coordinamento” e per tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità, la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del suddetto capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nell'articolo 23.
In data 2.11.2022 è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto sanità, concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, con efficacia dal giorno successivo a quello di stipulazione (cfr. articolo 2 comma 2).
18 L'articolo 24 del Capo III ha previsto che il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze.
Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.
Il comma 3 dell'articolo 24 ha precisato che gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità ed al comma 4 ha previsto l'istituzione dei seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
Nell'ambito dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, l'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:
- per il personale del ruolo sanitario (per quanto interessa in questa sede): la gestione dei processi clinicoassistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.
Le e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio, sulla base dei propri CP_1 ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 30, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato
“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”.
Ai sensi dell'articolo 28 comma 2 per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa (nel cui ambito è ricompresa la funzione di coordinamento), salvo quanto previsto nell'art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli incarichi di funzione organizzativa),
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;
- per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il
19 possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006 (già richiesto sin dal
CCNL 2008).
Considerata la novità della previsione contrattuale circa la necessità del diploma di laurea ai fini del conferimento dell'incarico di funzione organizzativa (tra cui è ricompresa la funzione di coordinamento) l'articolo 35 ha introdotto la seguente norma transitoria:
“1. Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto ai sensi dell'Art. 28
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) comma 2, le Aziende ed Enti possono conferire l'incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza maturata di almeno 15 anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od
Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le
Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.
2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la funzione di coordinamento resta fermo quanto disposto all'art. 28 comma 2 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa)” e quindi il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n.
43/2006.
Ai sensi dell'articolo 36, nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel CAPO
III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del
21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione del contratto collettivo o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'Art. 32 comma 7
(Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri:
20 a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”;
b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di funzione professionale”.
Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita.
Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 “Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 36
(Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi), dall'1 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2 comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) cessano di avere efficacia:
- gli artt. da 14 a 22 del Titolo III - Capo II (Incarichi funzionali) del CCNL del 21 maggio
2018, fatto salvo il richiamo all'articolo 21, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2.018 nel presente
CAPO;
- l'art. 13 del CCNL 21.5.2018 ”Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione”;
- l'art. 86, comma 5 del CCNL 21.5.2018.”
Così ricostruita l'evoluzione normativa della disciplina contenuta nella contrattazione collettiva in relazione alla funzione di coordinamento, oggi confluita nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa, è bene rilevare che, in giurisprudenza, la Corte di cassazione ha avuto cura di precisare come l'attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (cfr. Cass. n. 21258 del 2018
e Cass. n. 11162 del 2012); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (come previsto dall'art. 5 del c.c.n.i. del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c), del c.c.n.l. del 19 aprile 2004) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006.
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito che tra il diritto all'indennità di coordinamento ed il diritto all'inquadramento in categoria DS sussiste una "differenza
"ontologica", ove si consideri che il riconoscimento dell'indennità prescinde dall'inquadramento in D o DS e quindi non ha quale antecedente logico giuridico l'uno o l'altro inquadramento (cfr. Sentenza n. 5838 del 22/02/2022, Cassazione civile sez. lav.,
11/04/2024, n.9864).
21 Fattispecie concreta
5. Applicando tali principi alla fattispecie concreta, come sopra esposto, la ricorrente non contesta la legittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma assume di essere stata assegnata, nel periodo dal 01.02.2022 al 31.03.2024, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato, ritenendo, in particolare che, dopo ben 20 anni di svolgimento di funzioni di coordinamento, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, sia tornata a svolgere le mansioni di semplice assistente sociale, con relativa dispersione del bagaglio professionale acquisito e con violazione della propria dignità personale. Ai fini della determinazione del quantum debeatur la ricorrente ha ritenuto di quantificare il danno professionale nella misura del 50% della retribuzione mensile lorda dalla stessa percepita, per tutto il periodo del demansionamento subito.
Tale dequalificazione si è protratta, a dire della ricorrente, anche a seguito dell'adozione dell'ordine di servizio del 28 marzo 2024, permanendo tuttora, sul presupposto per cui le funzioni e mansioni ivi indicate non sono mai state effettivamente assegnate, avendo continuato la stessa a svolgere le mansioni di semplice assistente sociale.
Ciò premesso, in punto di diritto, il CCNL del 7 aprile 1999 ha istituito i seguenti profili, inserendo, nell'ambito della categoria D, il livello DS (super):
CATEGORIA D:
a) operatore professionale di 1^ctg coordinatore = collaboratore professionale sanitario b) assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente sociale c) collaboratore amministrativo = collaboratore amministrativo-professionale
CATEGORIA D, nel livello DS:
a) operatore professionale dirigente = collaboratore professionale sanitario esperto b) collaboratore coordinatore = collaboratore amministrativo-professionale esperto,
Inoltre, secondo la declaratoria contenuta nel CCNL, alla categoria D: “Appartengono (…)
i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Alla stessa categoria, ma al livello economico D super (DS), appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo
22 esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Ora, dalla semplice lettura delle due declaratorie, emerge in modo evidente che, nell'ambito della categoria D livello S, rientrano senza dubbio mansioni “superiori” rispetto alla categoria D, come del resto espressamente previsto dall'art. 28 del CCNL 1998/2001, in quanto:
a) la autonomia e la responsabilità attengono anche ai risultati;
b) la discrezionalità operativa è ampia ed è estesa oltre alle strutture operative semplici;
c) le funzioni non sono solo di coordinamento, ma anche di direzione e, in più, vi sono delle mansioni aggiuntive rispetto alla categoria D, consistenti nella gestione e nel controllo di risorse umane, nel coordinamento di attività didattica e in iniziative di programmazione e proposta.
Non solo, all'interno delle due categorie, D e DS, vi sono profili professionali differenti.
Ed infatti, il CCNL 1998/2001 distingue espressamente i “PROFILI PROFESSIONALI
DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (Ds)”, di cui fa parte il Collaboratore professionale sanitario esperto e l'Assistente sociale esperto che, come già sopra evidenziato: “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Appare evidente, alla luce di tale declaratoria contrattuale, che l'elemento distintivo tra la categoria D e il superiore livello economico DS è costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento.
Queste ultime, infatti, nel livello D risultano di impegno inferiore rispetto al livello DS, in quanto limitate, così come espressamente indicato nella declaratoria contrattuale menzionata, ad unità operative semplici, mentre nel livello economico DS risultano invece di contenuto
23 più ampio e caratterizzate da assunzione di responsabilità in ordine all'attività di unità organizzative più estese rispetto a quelle semplici proprie del livello inferiore (cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. lav., 27/12/2021, n.41573, ed indirettamente anche Cassazione civile sez. lav., 05/09/2023, n.25825).
Del resto, se le mansioni nell'ambito della categoria D e del livello DS non fossero differenti, la diversità di trattamento economico non avrebbe ragion d'essere.
Né, d'altra parte, conduce ad una diversa conclusione il CCNL Comparto Sanità 2019-
2021, che ha fatto confluire nella nuova “Area dei professionisti della salute e dei funzionari” tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D - livello economico Ds, in quanto non sono state modificate le declaratorie contrattuali sopra esposte.
Di converso, come sopra ricordato, la revoca dell'incarico di coordinamento ex art. 10
CCNL è fattispecie diversa dal demansionamento, integrato per il fatto di essere, il dipendente, adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, che nel caso di specie sono quelle riferite alla categoria DS.
L'assegnazione di un incarico temporaneo di funzione organizzativa (funzione di coordinamento) non determina, infatti, una variazione del profilo professionale, ma soltanto un mutamento delle funzioni e delle mansioni attribuite al dipendente, implicanti l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico.
Ne consegue che il datore di lavoro pubblico ha la facoltà e non l'obbligo di rinnovare l'incarico, sicchè il mancato rinnovo non può dar luogo a demansionamento, fermo restando il diritto alla corresponsione della parte fissa dell'indennità di coordinamento nelle ipotesi tassativamente previste (come nel caso di specie).
Il diverso obbligo che, invece, l' è tenuta a rispettare è quello di Controparte_1 ricollocare i dipendenti “ex coordinatori” in mansioni confacenti al livello di inquadramento formalmente assegnato che, come sopra riferito, è cosa ben diversa dall'incarico di coordinamento.
Ne consegue che è rispetto alla categoria di appartenenza (nel caso di specie categoria DS) che va effettuato un giudizio di possibile demansionamento e non rispetto all'incarico di coordinamento, essendo alla stessa aggiuntivo e distinto.
Ed è ciò che richiede la parte ricorrente che, appunto, non contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento.
5.1. Ed allora, accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, è necessario distinguere nel caso di specie due diversi periodi temporali.
24 Nell'arco temporale che si estende dal 01.02.2022 al 31.03.2024 la ricorrente è stata assegnata a svolgere basiche mansioni di assistente sociale, perdendo, dunque, quelle funzioni di programmazione e coordinamento che contraddistinguono il livello di inquadramento preteso.
La reale natura delle mansioni svolte in tale arco temporale non è stata oggetto di migliore specificazione o di prova testimoniale, non avendo le parti articolato alcun capitolo di prova orale;
ad ogni modo, il fatto che la ricorrente sia tornata a svolgere semplici mansioni di assistente sociale non è stato oggetto di contestazione da parte della . CP_1
Peraltro, il successivo ordine di servizio del 28 marzo 2024, con cui la ricorrente è stata assegnata alla Direzione Parte_4 per lo svolgimento di funzioni che, invece, implicavano attività di programmazione, gestione e coordinamento, dimostra implicitamente la natura dequalificante delle diverse mansioni pregresse.
Per quanto riguarda, invece, l'arco temporale dal 1.4.2024 in poi, come sopra esposto, la ricorrente sostiene che l'ordine di servizio dal 28 marzo 2024 non sia mai stato concretamente eseguito e che le mansioni ivi indicate non siano mai state concretamente svolte.
Con l'ordine di servizio suddetto la ricorrente è stata formalmente assegnate alla Direzione
Professioni Sanitarie – UOSD Assistenza Consultoriale di MO, con assegnazione di mansioni certamente corrispondenti al livello di inquadramento.
Risulta, infatti, che alla ricorrente venivano assegnate mansioni di collaborazione con il titolare di incarico di complessità organizzativa: - nella programmazione e gestione dei flussi delle risorse professionali e per esigenze sostitutive presso le sedi UOSD Assistenza
Consultoriale; nell'uso razionale dello straordinario svolto dal personale;
nella reportistica annuale delle attività svolte presso le sedi di in Parte_7 funzione degli obiettivi da raggiungere;
nella formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità delle sedi UOSD Assistenza Consultoriale;
nel percorso professionale dei neo assunti, nell'ambito della rilevazione del fabbisogno e progettazione dell'area sociale;
nella valorizzazione del personale nelle diverse sedi di UOSD Assistenza Consultoriale
(tutoraggio neo assunti- Gruppi di miglioramento Aziendale); nella formulazione di proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'area sociale nell'interfaccia con il territorio;
nell'implementazione dei progetti aziendali nell'ambito dell'area sociale;
nella gestione degli
25 eventi avversi, nei processi di analisi ed azioni correttive degli stessi presso sedi di UOSD
Assistenza Consultoriale.
Si tratta, evidentemente, di mansioni non solo operative, ma caratterizzate da particolare autonomia tecnico-professionale, implicanti l'esercizio di poteri di coordinamento, di gestione, di valutazione e di programmazione, tutti elementi perfettamente sussumibili nel livello di inquadramento assegnato.
La ricorrente sostiene, però, che tali mansioni, per quanto confacenti con il livello di inquadramento, non siano state mai concretamente assegnate, avendo la stessa continuato a svolgere attività basiche dell'assistente sociale. Ritenendo che l'onere probatorio della insussistenza del demansionamento spetti al datore di lavoro, la ricorrente non ha articolato alcun mezzo istruttorio per dimostrare la natura dequalificante delle mansioni a seguito dell'ordine di servizio del 28 marzo 2024.
Ebbene, si ritiene che la abbia sufficientemente dimostrato, mediante la CP_1 produzione documentale acclusa alla memoria difensiva, di aver effettivamente coinvolto la ricorrente nelle attività assegnate con il suddetto ordine di servizio.
In primo luogo, va ribadito che con l'ordine di servizio del marzo 2024 la CP_1 ha formalmente assegnato alla ricorrente mansioni del tutto congrue e corrispondenti al livello di inquadramento previsto.
In secondo luogo, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente abbia concretamente espletato, in collaborazione con l'ICO, le mansioni di coordinamento e di programmazione alla stessa formalmente conferite con l'ordine di servizio, risultando confutato che lo stesso sia rimasto mera lettera morta.
Risulta, infatti, per tabulas che alla ricorrente è stato chiesto di occuparsi della verifica dei saldi orari, dello straordinario del personale, dei residui banca ore anno corrente, in ciò concretizzandosi la funzione di coordinamento del personale alla stessa assegnata in collaborazione con l'ICO (cfr. e-mail dell'11.6.2024).
Risulta, inoltre, che la ricorrente sia stata coinvolta, con funzione propositiva, nella discussione e degli obiettivi di budget per l'area consultoriale (cfr. Email del 15.7.2024 con cui l'ICO dott.ssa chiede alla ricorrente di partecipare palla discussione degli CP_8 obiettivi di budget, chiedendo un incontro con il Dirigente dott. ), nella gestione Per_1 della turnistica all'interno dei consultori, nelle rilevazioni inerenti il decoro della divisa dei dipendenti, nell'aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) “Stress lavoro correlato” e nella rendicontazione delle attività ordinarie delle assistenti sociali (cfr. doc. da 9 a 15 fas. res.).
26 Il contenuto specifico e dispositivo delle istruzioni contenute nelle comunicazioni e-mail dimostra come le mansioni assegnate con l'ordine di servizio di marzo 2024 siano state poi concretamente espletate dalla ricorrente o che, quantomeno, alla ricorrente sia stato chiesto di svolgere mansioni di coordinamento e di programmazione, in collaborazione con l'ICO, Cont proprie del livello di inquadramento assegnato. La , costituitasi in giudizio in CP_1 data 30.10.2024, ha prodotto documentazione relativa ad un arco temporale che si estende da giugno a settembre 2024, e quindi in grado di coprire l'intero periodo di riferimento.
Sicchè, in mancanza di prova contraria circa la valenza dispositiva di tali documenti, non vi è alcuna ragione per ritenere che le precise disposizioni di lavoro che l'ICO ha conferito alla ricorrente, non siano mai state esplicate nella realtà.
Si ritiene, quindi, che la documentazione prodotta dalla sia in grado di CP_1 dimostrare che, a dispetto di quanto assunto dalla ricorrente, le funzioni di cui all'ordine di servizio di marzo 2024 siano state effettivamente assegnate ed espletate.
Ne consegue che sotto tale profilo la domanda non può essere accolta e va rigettata.
Valga, peraltro, sottolineare che la ricorrente, nelle conclusioni del ricorso, si limita a chiedere l'accertamento della perpetuazione della condotta di demansionamento ed il relativo risarcimento del danno, ma non chiede né la cessazione della condotta asseritamente illecita, né la condanna della all'assegnazione di diverse mansioni o delle funzioni di CP_1 cui all'ordine di servizio del marzo 2024.
Oltre a difettare la prova del demansionamento, quantomeno per l'arco temporale che si estende dal marzo 2024 in poi, nel caso di specie manca del tutto la prova dell'asserito danno subito.
Al fine di comprendere a pieno il livello di dequalificazione dedotto si ritiene, in primo luogo, che la ricorrente avrebbe quantomeno dovuto meglio allegare e provare la natura delle mansioni svolte nel periodo in contestazione, e compararle con quelle che, invece, ha previamente assunto, e ciò sia al fine di meglio comprendere il livello di dequalificazione subito, ma soprattutto al fine di comprendere quale tipo di bagaglio professionale sia stato disperso e quale tipologia di danno professionale sia stato asseritamente subito.
L'assunto da cui muove la ricorrente si fonda, invece, su una verità assiomatica priva, però, di supporto deduttivo, prima ancora che probatorio, non potendosi, certo, ritenere provato, ex sé, un danno professionale per il solo fatto che la dipendente sia stata assegnata a mansioni ritenute inferiori, soprattutto nel caso di specie, nel quale il ritenuto demansionamento si è protratto per un arco temporale ristretto (o comunque non estremamente ampio) e si è
27 interrotto in conseguenza della condotta propositiva della che ha assecondato CP_1 la stessa richiesta della ricorrente, evidentemente nella consapevolezza della natura dequalificante delle mansioni precedentemente assegnate.
E' stato anche di recedente ribadito in giurisprudenza che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio
(di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass., Sez. L, n.
21527 del 31 luglio 2024, Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27867).
Requisito ineludibile per accedere alla tutela risarcitoria da dequalificazione professionale
è, dunque, la specifica allegazione e la relativa prova, anche a mezzo di presunzioni ai sensi dell'art. 2727 c.c., delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi della sfera del lavoratore demansionato, non potendo le stesse ritenersi in re ipsa, quale danno-evento identificantesi con il demansionamento stesso.
In una fattispecie in cui il lavoratore lamentava il demansionamento subito in quanto, pur avendo acquisito una professionalità da tecnico, era stato destinato dal datore di lavoro a svolgere mansioni di carattere amministrativo, la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. lav. n.
10405/2020), confermando in parte qua la sentenza impugnata, ha dato continuità al proprio precedente orientamento in merito all'onere a carico del lavoratore di provare, fornendo adeguati elementi delibatori a sostegno, i danni conseguenti alla dequalificazione professionale.
Si é persuasivamente osservato che, per quanto attiene al pregiudizio alla professionalità derivato al lavoratore dal demansionamento e dalla dequalificazione professionale subiti, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere
28 da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr. anche, ex multis, Cass. civ. n. 5237/2011).
Il momento della violazione degli obblighi contrattuali va, infatti, distinto da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo solo eventuale, per l'ovvia considerazione che il danno non é sempre conseguenza della violazione di un dovere.
Ne discende che, in forza dei principi generali di cui agli artt. 1223 e 2697 e c.c., é sempre necessario individuare un effetto della violazione dell'obbligo contrattuale incidente su un determinato bene della vita affinché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla sua liquidazione, eventualmente anche in via equitativa.
La domanda di risarcimento deve, quindi, essere sorretta da allegazioni che non possono limitarsi alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento del relativo onere probatorio (cfr. anche Cass. civ. nn. 691/2012 e 5590/2016).
Nei medesimi termini appena esposti si era pronunciata anche Cass. civ. sez. lav. n.
29047/2017, la quale, in una vicenda in cui il lavoratore chiedeva il risarcimento dei danni da demansionamento, ha censurato la sentenza del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto operante un collegamento in via automatica tra pregiudizio risarcibile e fatti di dequalificazione, ritenendo erroneamente che "il danno subito dal ricorrente altro non é che
l'innegabile pregiudizio attinente alla vita professionale e come tale da risarcire risolvendosi nella compromissione della professionalità del lavoratore e delle aspettative di sviluppo di quest'ultima" e che "che la privazione di talune funzioni si rifletta sulla capacità e sull'esperienza professionale collegata alle più qualificate funzioni che, se non più esercitate, va a detrimento del patrimonio professionale del lavoratore, del suo curriculum professionale
e degli sviluppi futuri di carriera".
In tale fattispecie, dunque, é stato censurato dal giudice di legittimità l'error iuris commesso dal giudice di seconda istanza, consistito nell'avere ritenuto sussistente in re ipsa il danno alla professionalità del lavoratore demansionato.
Nella controversia di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione dell'8 marzo 2024
n.6275, il giudice di legittimità, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato, quali
29 elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata dell'adibizione alle mansioni di produzione (da comparare a quelle precedentemente ricoperte), la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo il corso di formazione ricevuto, i solleciti rivolti ai superiori per lo spostamento a mansioni più consone, tutte caratteristiche specifiche dell'attività svolta dalla lavoratrice allegate nel ricorso introduttivo del giudizio e suscettibili di valutazione ai fini dell'accertamento di un danno professionale, sia nel profilo di un eventuale deterioramento della capacità acquisita, sia nel profilo di un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale.
Nel caso oggetto del presente giudizio la ricorrente, invece, sull'implicito presupposto che il danno alla professionalità fosse intrinsecamente connaturato all'affidamento di mansioni di assistente sociale, in luogo di quelle proprie della figura dell'assistente sociale senior acquisite, ha omesso di allegare e di descrivere (prima ancora che di provare) le specifiche ricadute pregiudizievoli che tale mutamento di mansioni avesse determinato sul proprio bagaglio professionale, oltre ad omettere di allegare e dedurre la natura di tali pregiudizi ed i concreti profili in cui si sarebbe oggettivato il depauperamento del proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze lavorative, sia in termini di danno emergente, che di lucro cessante, ad esempio come perdita di chance di crescita professionale.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver subito un danno professionale di natura non patrimoniale, in ragione della professionalità svuotata, della durata del depauperamento, della diversa collocazione lavorativa drasticamente peggiorativa rispetto alla qualifica posseduta, sottolineando, altresì, l'umiliazione sofferta per essere tornata a svolgere, dopo anni di coordinamento, le semplici mansioni di assistente sociale. Tali allegazioni, però, si ritengono estremamente generiche, indeterminate ed apodittiche sotto il profilo deduttivo, oltre che essere prive di supporto probatorio, non avendo la ricorrente formulato alcuna istanza istruttoria diversa dalla produzione documentale.
Non è dato, infatti, sapere nello specifico quali mansioni sono state concretamente svolte fino al 2022, ad esempio il contesto fattuale e materiale del coordinamento assegnato
(nell'esercizio dell'incarico di coordinamento poi legittimamente revocato); manca, altresì, la prova del livello di professionalità acquisito e, quindi, leso con l'assegnazione delle mansioni ritenute inferiori, non potendo all'uopo desumersi solo ed esclusivamente dalla deduzione circa la sopravvenuta revoca delle mansioni di coordinamento. E' ciò soprattutto in ragione della necessità di distinguere la professionalità e le competenze acquisite dalla ricorrente
30 nell'esercizio dell'incarico di coordinamento che, però, è stato correttamente revocato, e le diverse competenze e professionalità acquisite in ragione del livello di inquadramento assegnato. Allo stesso modo, non è stata specificatamente dedotta e provata la natura delle mansioni concretamente svolte dopo il 2022, non potendosi ritenere sufficiente, quantomeno ai fini della prova del risarcimento del danno, la mera deduzione di aver svolto le mansioni di assistente sociale;
non è chiaro, infatti, in qualche contesto fattuale, logistico ed organizzativo tali attività siano state svolte, sicchè non è possibile neppure comprendere, se non sulla base di mere supposizioni astratte, il livello ed il grado di depauperamento professionale asseritamente subito.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda non merita accoglimento, sia in ragione dell'omessa dimostrazione della natura dequalificante delle mansioni assegnate alla ricorrente dal 28 marzo 2024 in poi, risultando, di converso, sufficientemente dimostrato che da tale momento alla ricorrente siano state assegnati mansioni di coordinamento, di programmazione, dotate di elevata professionalità, corrispondenti al livello di inquadramento,
e sia in ragione della omessa allegazione, ed a maggior ragione della omessa dimostrazione, dell'asserito danno non patrimoniale subito.
In definitiva sintesi, la domanda non può trovare accoglimento.
Quanto alla richiesta di accertamento del demansionamento richiesto, valga rilevare che l'azione di accertamento è stata formulata in funzione della domanda risarcitoria, sicchè le due domande sono tra loro connesse e collegate, non sussistendo alcun interesse giuridicamente apprezzabile della ricorrente all'emissione di una statuizione di mero accertamento.
Ad ogni modo, alla luce di quanto sopra premesso, non si ritiene neppure provato l'asserito demansionamento, quantomeno per il periodo dal 28.3.2024, sicchè anche la domanda di accertamento va rigettata sul punto.
Un'ultima annotazione deve essere, infine, dedicata alla contestazione inserita nella parte finale delle note conclusionali, nella parte in cui parte ricorrente eccepisce un differente trattamento in un precedente di altro infermiere (sig. ), dove, pur rigettando Persona_2 la domanda di risarcimento danni, è stata emessa sentenza di accertamento del
31 demansionamento dal 01.0.2022 fino alla nota di assegnazione delle nuove mansioni, pronunciando anche condanna della alla refusione delle spese processuali. CP_1
Al riguardo, è sufficiente esaminare la pronuncia per comprendere come si tratti di una vicenda non comparabile con quella oggetto del presente giudizio (e neppure con le altre citate), sia per le allegazioni e difese articolate, sia, soprattutto, perché in quel precedente è stata espletata un'ampia attività istruttoria sulla natura e sull'effettivo contenuto delle mansioni assegnati a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento.
6. Nonostante la soccombenza di parte ricorrente, non solo in punto di omessa allegazione e prova del danno-conseguenza, si ritiene che sussistano le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del contenzioso che si è diffuso a seguito della revoca degli incarichi di coordinamento, in alcuni casi risolto positivamente a favore della parte attrice, che probabilmente ha indotto la ricorrente a proporre il presente giudizio, assumendone la fondatezza in ragione dei precedenti favorevoli ottenuti (su pretese, però, differenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1278/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
MO, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 05/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
MO - frazione S. OL a Tordino alla Via G. Galilei n.52, elettivamente domiciliata in
Alba Adriatica (TE) - S.S. 16 Adriatica n.7/C presso e nello studio dell'Avv. Sigmar
RE (cod. fisc. - fax 0861-715246 - pec: sigmar C.F._2 [...]
che la rappresenta e difende giusta procura allegata Email_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Dott. con sede in MO, Circonvallazione Controparte_2
Ragusa n. 1 (P.I. ed ivi elettivamente domiciliata alla Via del Castello n. 42, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avvocato Mauro Carnovale del Foro di MO (C.F.
che la rappresenta e difende giusta delibera n. 1953 del 14 ottobre C.F._3
2024 e procura allegata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso: - accertare e dichiarare la illegittimità della condotta di demansionamento e
1 di dequalificazione posta in essere nei confronti della ricorrente dalla nel CP_1 periodo dal 01.02.2022 ad oggi, come descritta in narrativa;
Con
- per l'effetto, condannare la di MO al risarcimento dei danni tutti subiti dalla ricorrente, ovvero del danno morale, del danno esistenziale e, comunque, dei danni non patrimoniali sotto tutti i profili descritti in narrativa, nella misura complessiva di € 38.120.50, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, inoltre, la al risarcimento degli ulteriori danni subendi e CP_1 maturandi dalla ricorrente dalla data di presentazione del presente ricorso fino alla cessazione della situazione di demansionamento/dequalificazione che è tuttora in essere;
- con vittoria delle spese di lite”.
Parte resistente: “1. in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto palesemente infondato - non essendo ravvisabile alcuna condotta di demansionamento o dequalificazione nei confronti della ricorrente ad opera dell resistente;
CP_1
2. sempre in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto sfornito del presupposto della rigorosa prova ex lege richiesta sia del demansionamento e sia del danno;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di individuazione dell'esistenza di demansionamento nei confronti della ricorrente, limitare lo stesso al periodo 1° febbraio 2022-28 marzo 2024, per le motivazioni esposte in narrativa;
4. in via ulteriormente subordinata rigettare la domanda avversaria dichiarando l'assegnazione della ricorrente - successivamente alla revoca dell'incarico coordinativo - alle mansioni di infermiera fisioterapista, un errore scusabile. Scaturente dal difficile coordinamento di tra le numerose nuove norme applicate (peraltro di formulazione incerta nonché sfornite di riferimenti giurisprudenziali) e l'organizzazione della pianta organica aziendale;
5. condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.6.2024, dipendente Parte_1 della , da ultimo con qualifica di assistente sociale senior, categoria D, nella CP_1 terza fascia economica DS3, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del lavoro, assumendo di aver subito un demansionamento, nel periodo dal 01.02.2022 all'attualità, a seguito dell'assegnazione di mansioni inferiori in conseguenza della revoca dell'incarico di coordinamento dalla stessa ricoperto dal 2001, rivendicando il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, pari all'importo complessivo di € 38.120.50.
A sostegno della domanda deduceva quanto segue:
Cont
- di essere stata assunta dalla di MO a tempo indeterminato in qualità di assistente sociale - categoria C del Ccnl di comparto presso il Consultorio dell'Ospedale di MO;
2 - che a far data dal 31.08.2001 alla ricorrente, confluita in Categoria D, sono state assegnate anche le mansioni e le funzioni di Coordinamento del personale dei livelli del comparto dell'unità operativa di assegnazione presso i Consultori dell'Ospedale di
MO;
- che con nota prot. n.1473 del 12.07.2004 veniva disposta la conferma dell'incarico di
Coordinamento, con attribuzione della relativa indennità di funzione;
- che successivamente, con nota prot. n.334 del 04.02.2005, la , in CP_1 considerazione del fatto che già da anni la ricorrente aveva svolto funzioni di coordinamento, le comunicava di avere disposto con delibera n.52 del 20.01.2005 il riconoscimento dello svolgimento di reali funzioni di coordinamento dalla data del
31.08.2001, con la conferma dell'assegnazione dell'incarico di funzione di
Coordinamento, con il contestuale inquadramento nella superiore Categoria DS e assegnazione al Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica e
Medicina delle comunità nell'ambito della rete consultoriale dell'azienda;
Cont
- che con nota prot. n.1255 del 06.04.2006 la , premesso che la ricorrente CP_1 era l'unica tra le analoghe figure professionali ad avere funzioni di coordinamento, le confermava il coordinamento delle attività consultoriali riferito al profilo professionale posseduto;
- che con nota del 17.11.2008, in considerazione del trasferimento delle attività dei
Consultori Familiari dal Dipartimento di Prevenzione al Dipartimento di Assistenza
Sanitaria Territoriale, veniva assegnata a svolgere le sue funzioni di coordinamento presso il Consultorio Familiare di MO in Contrada Casalena;
- che, pertanto, a decorrere dal 31.08.2001 in poi ha sempre svolto le funzioni di Cont Coordinatore degli assistenti sociali e dei consultori familiari della di MO, ovvero coordinatrice, referente e responsabile del sistema informativo degli otto consultori familiari e di tutte le assistenti sociali operanti sul territorio;
- che in esecuzione della delibera n.0348 del 02.03.2020 con la quale la CP_1 aveva proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di Coordinamento ex art.10
Ccnl 20.09.2001, con nota prot.0005585/2022 del 13.01.2022 l' le Controparte_1 comunicava la cessazione a decorrere dal 01.02.2022 degli incarichi di funzione di coordinamento;
3 Cont
- che con successiva nota di servizio, la di MO le comunicava il ritorno allo svolgimento delle mere mansioni di semplice assistente sociale, perdendo le sue funzioni di coordinamento;
- che con lettera del 12.10.2023 la ricorrente, lamentando il grave demansionamento e la Cont dequalificazione, ha invitato la di MO a restituirle funzioni e mansioni corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza, ovvero DS3, lamentando di essere stata ridotta al ruolo di mera “passacarte”;
- che pur conservando dal punto di vista economico l'indennità di coordinamento parte fissa (art.21 Ccnl 2018), le mansioni svolte non corrispondevano al livello del
Collaboratore Professionale - Categoria DS3, come definite dal CCNL 1998/20021 ed ulteriormente specificate dal CCNL Integrativo 2001, subendo pertanto un evidente demansionamento;
Cont
- che, le decisioni assunte dalla rappresentavano un ingiusto ed illegittimo demansionamento oltre che una dequalificazione, in quanto nella classificazione del
Ccnl sanità, tra la categoria D e la categoria DS (e tanto più con la posizione DS3) esisteva una differenziazione non solo economica, ma anche giuridica, trattandosi di profili giuridici-professionali diversi, aventi una differenziazione di funzioni, ruoli e responsabilità;
- che il Tribunale di MO, si era in precedenza pronunciato sul demansionamento e sulla dequalificazione perpetrati da parte dell' nei Controparte_3 confronti di “Collaboratore Professionale sanitario Esperto”, Parte_2 inquadrato nella Categoria DS3 (Seniors), nell'ambito del procedimento rg 1527/2022, promosso dallo stesso con ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'assegnazione di mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza;
- che, con ordinanza del 15.02.2023, il Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, “accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, cui è attualmente adibito in concreto il ricorrente (circostanza, questa, non contestata dalla Cont
)” aveva ritenuto che l'assegnazione allo svolgimento di mansioni inferiori si ponesse in contrasto con la declaratoria contrattuale propria del profilo DS di appartenenza del ricorrente, atteso che l'elemento distintivo tra la categoria D e il superiore livello economico DS era costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento e, sebbene il CCNL comparto sanità 2019-2021 avesse fatto confluire
4 nella nuova Area dei Professionisti della salute e dei funzionari tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D-livello economico DS, le declaratorie contrattuali non erano state in alcun modo mutate;
- che anche in sede di reclamo promosso dalla ed allibrato al numero Rg. CP_1
342/2023, il Tribunale di MO, in composizione Collegiale, con ordinanza di rigetto del 19 maggio 2023, aveva seguito tale posizione;
- che l' con nota del 19.10.2023 le ha chiesto se intendesse insistere nella sua CP_1 rivendicazione per l'assegnazione di mansioni corrispondenti alla Categoria DS3, anticipandole che in caso di risposta affermativa sarebbe stata assegnata alla Direzione
Professioni Sanitarie in modo da garantirle “funzioni maggiormente confacenti alla declaratoria richiamata in oggetto” (“Collaboratore Professionale Sanitario Senior”)
e ciò proprio “..in relazione ai recenti contenziosi instaurati da dipendenti della medesima posizione funzionale della nei confronti di questa Azienda ed al fine di Pt_3 prevenirne ulteriori”;
- che la ricorrente ha riscontrato la succitata missiva con lettera a firma del proprio legale datata 24.10.2023 ribadendo che le mansioni assegnatele non corrispondevano alla sua qualifica DS3 e insistendo, quindi, per vedersi assegnate mansioni corrispondenti alla sua categoria e qualifica di appartenenza;
Cont
- che con nota di servizio del 28.03.2024 la di MO, riconoscendo e ammettendo il demansionamento posto in essere nei confronti della ricorrente e al fine di evitare di risultare ancora soccombente in ulteriori analoghi contenziosi, ha comunicato quanto segue: “la presente anche in relazione ai contenziosi in itinere instaurati dai profilo professionali in oggetto nei confronti di questa Azienda ed al fine di pervenire ad una definizione concordata dei medesimi.. si ritiene anche tenuto conto della declaratoria della S.V. di cui all'allegato indicato in oggetto, di disporre l'assegnazione della S.V. a decorrere dal 01 Aprile 2024 a questa Direzione delle Professioni Sanitarie presso la
UOSD Assistenza Consultoriale, sede MO e, nell'ambito della medesima attribuirle le funzioni esplicitate nello schema di cui appresso, perfettamente confacenti alla sopra richiamata declaratoria e idonee a valorizzare a pieno la professionalità e il bagaglio esperienziale maturato”;
- che alla nota del 28.03.2024 non era mai stata data attuazione, continuando la ricorrente a svolgere le solite semplice mansioni di assistente sociale che svolgeva
5 prima, non espletando nessuna delle nuove mansioni elencate nella predetta nota di servizio del 28.03.2024.
- che l'illegittimo demansionamento subito dal 01.02.2022 fino al 31.03.2024 (data Cont quest'ultima in cui la le ha proposto l'assegnazione alla Direzione Professioni
Sanitarie per lo svolgimento di mansioni più confacenti alla sua qualifica DS3), le aveva causato un grave nocumento alla dignità personale ed al suo prestigio professionale e lavorativo ed il bagaglio professionale non aveva più trovato alcuna occasione di arricchimento e aggiornamento, andando inevitabilmente disperso;
- che in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale subito, appariva congrua l'applicazione del 50% della retribuzione mensile lorda percepita per tutto il periodo del demansionamento subito dal 01.02.2022 al 31.03.2024, a cui aggiungere il danno conseguente al demansionamento ancora in essere, per un importo complessivo di €
38.120.50 alla data di deposito del ricorso, a cui aggiungere l'ulteriore risarcimento del danno maturato in corso di causa. Cont
1.2. Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver ripercorso la carriera professionale della ricorrente, ha dedotto che nell'anno 2020, con la delibera n. 0348 del 2 marzo la aveva proceduto – CP_1 in ossequio al nuovo regolamento aziendale – alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento assegnati ex art. 10 CCNL 20.09.2001, confermando però – a causa dell'emergenza pandemica – agli originari incaricati i ruoli di coordinamento sino all'effettiva Cont nomina dei titolari. Aggiungeva che a seguito della nomina poi effettuata con la delibera n. 33 dell'11 gennaio 2022, con decorrenza dell'incarico a far data dal 1° febbraio 2022, la ricorrente cessava dall'incarico di coordinamento e veniva assegnata a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale posseduto e cioè quelle di assistente sociale.
Sottolineava che non era stato possibile confermare gli incarichi di coordinamento alla ricorrente poiché sfornita del titolo formativo necessario (come previsto dal Regolamento aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto e richiesto dalla L. 43/2006 e dal CCNL del 21.05.2018), per la partecipazione alla selezione degli Incarichi di funzione organizzativa (ex coordinamenti).
Deduceva che ad un anno ed otto mesi dall'assegnazione susseguita alla revoca dell'incarico coordinativo, la ricorrente ha fatto pervenire agli uffici dell'azienda una nota del proprio legale con la quale ha lamentato un presunto demansionamento, a cui seguiva la nota del 19 ottobre 2023 con cui la chiedeva di esplicitare la propria volontà di CP_1
6 essere adibita o meno a funzioni “perfettamente” corrispondenti alla qualifica posseduta.
Aggiungeva che, ricevuto riscontro positivo da parte della ricorrente, con ordine di servizio del 28 marzo 2024 veniva assegnata alla Direzione Parte_4
con le funzioni ivi espressamente indicate.
[...]
Precisava che le mansioni indicate nell'ordine di servizio suddetto venivano concretamente espletate, come da documentazione prodotta, considerando, ad esempio, il suo coinvolgimento:
1. nella verifica dei saldi orari, dello straordinario del personale comparto (liquidato e messo in banca ore), dei residui banca ore anno corrente;
2. nella discussione degli obiettivi di budget per l'area consultoriale;
3. nella gestione della turnistica all'interno dei consultori;
4. nelle rilevazioni inerenti il decoro della divisa dei dipendenti;
5. nell'aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) “Stress lavoro correlato”;
6. nella rendicontazione delle attività ordinarie delle assistenti sociali.
In punto di diritto, contestava la mancanza di prova, a carico della ricorrente, delle reali mansioni assegnate dopo la cessazione dell'incarico di coordinamento e, dunque, la asserita natura inferiore delle stesse, sottolineando come l'assegnazione al profilo di appartenenza, post incarico coordinativo, non aveva comportato alcuna penalizzazione a livello economico, stante la conservazione della parte fissa dell'indennità di coordinamento ex art. 21 CCNL
2018.
Dopo aver ricostruito il contesto fattuale e normativo di riferimento, rilevava che l'azienda resistente si era trovata a dover gestire una situazione non semplice, caratterizzata dal fatto che alla data di cessazione dell'incarico coordinativo, alcuni lavoratori – come la ricorrente – non erano risultati in possesso del titolo formativo necessario e cioè un master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università (ex Regolamento aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto, art. 6
L. 43/2006 e CCNL del 21.05.2018), con la conseguenza che avendo coperto tutte le figure dei coordinatori con i nuovi titolari e non esistendovi una figura intermedia tra i detti coordinatori e gli assistenti sociali come la , era stata costretta a seguire Parte_1 pedissequamente il dettato del sopra richiamato art. 19 del CCNL 2016-2018, quindi riassegnare la stessa agli incarichi previsti dal suo profilo professionale e riconoscendogli il livello economico nelle more acquisito (Ds senior), oltre alla parte fissa dell'indennità di coordinamento, senza alcuna finalità punitiva o penalizzante a livello economico.
7 Riteneva, infine, infondata la domanda di risarcimento del danno sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur, assumendo, sotto tale ultimo profilo, che la ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione del nocumento subito.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, non essendo stata formulata alcuna richiesta di prova testimoniale, la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e rinviata all'udienza del 5.11.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente, dipendenze della , da ultimo inquadrata nella Categoria CP_1
DS3 con la qualifica di “assistente sociale senior”, ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, conseguente al demansionamento asseritamente subito, nel periodo dal 01.02.2022 al 31.03.2024, quando,
a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento dalla stessa svolto sin dal 2001, le venivano assegnate mansioni di base di assistente sociale che aveva svolto all'inizio del rapporto di lavoro. Ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al demansionamento ancora in essere, assumendo che l'ordine di servizio del 28.3.2024 con cui le venivano assegnate mansioni confacenti al proprio livello di inquadramento, non era mai stato eseguito, continuando la stessa a svolgere le mansioni di semplice assistente sociale.
A sostegno della domanda, pur non contestando la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento, la dipendente lamenta di aver subito un demansionamento a seguito della retrocessione allo svolgimento di mansioni di semplice assistente sociale, poiché non corrispondenti, né alla qualifica, né al profilo professionale, né al livello di inquadramento del Collaboratore Professionale sanitario Esperto - Categoria DS3, richiamando, a supporto della propria prospettazione difensiva, alcuni precedenti assunti da questo Tribunale in situazioni simili a quella in oggetto.
Di converso, la , dopo aver ricostruito il contesto normativo e fattuale di CP_1 riferimento, ed in particolare, dopo aver enucleato le ragioni che hanno dato vita al contenzioso in esame, ha eccepito la omessa allegazione e prova, a carico della parte ricorrente, della natura dequalificante delle mansioni affidate a seguito della revoca
8 dell'incarico di coordinamento, sottolineando, altresì, la carenza deduttiva e probatoria anche sotto il profilo del quantum del risarcimento del danno invocato ed evidenziando come l'ordine di servizio del 28.03.2024 di assegnazione alla Direzione Parte_5 presso la UOSD Assistenza Consultoriale aveva trovato concreta esecuzione, come da documentazione allegata.
Ciò premesso, nelle note conclusionali la ricorrente ha sottolineato la peculiarità del caso concreto rispetto ai precedenti già adottati da questo Tribunale, precisando come, a dispetto delle controversie già decise, nella fattispecie in esame la condotta illecita di demansionamento non sarebbe mai cessata, e che, in particolare, alla nota del 28.3.2024, Cont mediante la quale la ha inteso assegnare alla ricorrente mansioni più confacenti alla sua qualifica professionale DS3, non è stata data alcuna esecuzione, continuando la stessa ancora a svolgere le solite semplici mansioni di assistente sociale che svolgeva prima.
Ebbene, si ritiene che, fermi restando i principi di diritto comuni alle cause già decise, il processo logico giuridico che deve sottendere alla risoluzione della presente controversia, debba necessariamente riguardare il singolo caso concreto, senza trasformarsi in una sorta di giudizio di impugnazione.
Peraltro, nel caso di specie la ricorrente ha sollevato un diverso profilo di doglianza, riguardante l'asserita perpetuazione della condotta illecita di demansionamento, ritenendo, in particolare, che l'ordine di servizio del 28.03.2024, con cui veniva affidata alla Direzione delle Professioni Sanitarie presso la UOSD Assistenza Consultoriale, sia rimasta lettera morta, continuando la stessa a svolgere le solite semplici mansioni di assistente sociale che svolgeva prima.
Premessa fattuale
3. Tanto premesso, sotto il profilo fattuale, è incontestato che la ricorrente, dapprima assunta con in qualità di assistente sociale - categoria C del Ccnl di comparto presso il
Consultorio dell'Ospedale di MO, a far data dal 31.8.2001 è confluita nella categoria D ed
è stata destinataria di funzioni di coordinamento, presso i Consultori dell'Ospedale di MO.
Nel corso degli anni la ricorrente è stata inquadrata in Categoria DS (Senior) nella terza fascia economica DS3, avendo acquisito il ruolo e il livello di “assistente sociale senior”, e con nota del 17.11.2008, in considerazione del trasferimento delle attività dei Consultori
Familiari dal Dipartimento di Prevenzione al Dipartimento di Assistenza Sanitaria
9 Territoriale, è stata assegnata a svolgere le sue funzioni di coordinamento presso il
Consultorio Familiare di MO in Contrada Casalena.
Con delibera n.0348 del 02.03.2020 la - preso atto della sentenza del CP_1
Tribunale di MO del 12.2.2019 n. 103, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 6/2020, con cui veniva dichiarata la illegittimità della proroga degli incarichi di coordinamento oltre il termine massimo di tre anni - ha proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento ivi indicati (cfr. doc. 5 fas. res.).
Con delibera n.0033 dell'11.1.2022 la ha proceduto al conferimento dei CP_1 nuovi incarichi di funzione ed ai sensi dell'articolo 22 del CCNL 21.5.2018 ha disposto la cessazione degli ex incarichi di coordinamento a far data dall'1.2.2022.
In conseguenza del citato provvedimento, con nota del 13.1.2022 veniva comunicato alla ricorrente la cessazione, a decorrere dal 01 febbraio 2022, dell'incarico di funzione di coordinamento alla stessa assegnato (cfr. doc. n.7 fas. ric.).
Con lettera del 12.10.2023 (cfr. doc. 8 fas. ric.) la ricorrente lamentava il grave demansionamento subito, chiedendo di restituirle funzioni e mansioni corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza (DS3), assumendo di essere stata ridotta al ruolo di mera
“passacarte”. Cont Con ordine di servizio del 28.3.2024, la , dopo aver chiesto alla ricorrente di CP_1 confermare la propria volontà di svolgere mansioni corrispondenti alla qualifica di
Collaboratore Professionale Sanitario Senior, adottava l'ordine di servizio del 28 marzo 2024
(cfr. doc. n. 9 fas. res.) con il quale veniva assegnata alla Direzione Professioni Sanitarie –
UOSD Assistenza Consultoriale di MO con le seguenti funzioni:
- Collabora con l'ICO alla programmazione e gestione flussi delle risorse professionali e per esigenze sostitutive presso le sedi UOSD Assistenza Consultoriale;
- Garantisce in collaborazione con l'ICO l'uso razionale dello straordinario del personale
- delle sedi di UOSD Assistenza Consultoriale e attua il monitoraggio e la rendicontazione dello stesso;
- Coadiuva l'ICO di riferimento per la reportistica annuale delle attività svolte presso le sedi di UOSD Assistenza Consultoriale aziendale in funzione degli obiettivi degli stessi;
- Supporta l'ICO nei processi di revisione e/o adozione strumenti operativi metodologici del personale dei consultori;
- Gestisce Gruppi di Miglioramento (ECM) finalizzati alla revisione e/o redazione strumenti operativi delle sedi UOSD Assistenza Consultoriale;
10 - Formula piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità delle sedi UOSD
Assistenza Consultoriale;
- Coadiuva I'ICO nel percorso del personale nelle Parte_6 sedi UOSD Assistenza Consultoriale in applicazione della PA 18.
- Coadiuva I'ICO nell'ambito della rilevazione del fabbisogno e progettazione dell'area sociale
- Promuove con I'ICO di riferimento la valorizzazione del personale nelle diverse sedi di
UOSD Assistenza Consultoriale (tutoraggio neo assunti- Gruppi di miglioramento
Aziendale);
- Coadiuva I'ICO di riferimento nel formulare proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'area sociale nell'interfaccia con il territorio;
- Sostiene I'ICO nell'implementazione dei progetti aziendali nell'ambito dell'area sociale;
CP_
- Collabora con nella gestione degli eventi avversi, nei processi di analisi ed azioni correttive degli stessi presso sedi di UOSD Assistenza Consultoriale.
Ebbene, le doglianze sollevate dalla ricorrente in termini di asserito demansionamento si riferiscono a due precisi ambiti temporali: in primo, esteso dal 01.02.2022 al 31.03.2024, nel corso del quale, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, la stessa è stata assegnata a svolgere le mansioni ritenute dequalificanti ed inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento posseduto;
il secondo, esteso dall'1.4.2024 in poi, nel quale la ricorrente sostiene di non aver svolto alcuna delle mansioni indicate nell'ordine di servizio del
28 marzo 2024, assumendo di aver continuato a svolgere le semplici mansioni di assistente sociale prima assegnate.
E' bene sottolineare che il fondamento giuridico della domanda non si rinviene nella ritenuta illegittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma nella assegnazione di mansioni inferiori in comparazione con il livello di inquadramento assegnato.
In altri termini, la ricorrente non rivendica il diritto ad ottenere l'incarico di coordinamento oggetto di revoca, ma assume di essere stata assegnata, a seguito della revoca stessa, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato. Detto ancora diversamente, il contestato demansionamento non viene evocato quale conseguenza della revoca delle funzioni di coordinamento (di per sé legittima e mai contestata), ma è fondato sull'assunto per cui dopo la revoca delle funzioni di coordinamento, la ricorrente avrebbe dovuto essere adibita allo svolgimento delle mansioni della sua qualifica di appartenenza, ovvero di
11 Collaboratore Professionale Senior DS3, mentre invece è stata adibita allo svolgimento di mansioni inferiori, ovvero quelle di infermiera di base.
Dalle allegazioni del ricorso non risulta, altresì, in contestazione che le funzioni assegnate con l'ordine del marzo 2024 siano effettivamente coerenti con il livello di inquadramento assegnato, contestando la ricorrente che tale riassegnazione sia rimasta priva di esecuzione. In altri termini, la ricorrente ammette implicitamente la conformità, rispetto al livello di inquadramento, delle funzioni assegnate con l'ordine di servizio del 28 marzo 2024, ma sostiene che di fatto non le siano mai state conferite.
La diversità dei due profili di valutazione, presumibilmente legata alla diversità del contenzioso nato dalla vicenda in esame, rende opportuna una preliminare ricostruzione del contesto normativo di riferimento, richiamandosi, al riguardo, quanto già contenuto nei precedenti adottati.
Premessa di carattere normativo
4. Giova innanzitutto richiamare la normativa che regola la materia dello svolgimento di mansioni superiori nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A., ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001 n.156, il cui art. 52, nella parte che qui interessa, così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) (…)”.
Tale dettato normativo va poi esaminato in combinato disposto con quanto stabilito dal
CCNL comparto sanità 1998/2001, quale fonte di regolazione dei rapporti di lavoro pubblico presso le strutture sanitarie che, con riguardo alle mansioni superiori, all'art. 28 stabilisce: “1.
Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art.
56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano
“mansioni immediatamente superiori”: a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1 del presente contratto;
b) all'interno delle categorie
A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C (…)”.
12 Ebbene, l'allegato 1 al contratto collettivo del 1999 del comparto (come modificato dagli allegati al contratto integrativo del 20 settembre 2001 e del contratto collettivo del 19 aprile
2004), inquadra nell'ambito della categoria D i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, "... oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale".
Nell'ambito della categoria D, la posizione di livello economico DS è, invece, attribuita ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono "... a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta".
La particolare ampiezza dei livelli di autonomia e responsabilità propri dei lavoratori appartenenti alla categoria DS emerge anche dalla descrizione del relativo profilo professionale di 'collaboratore professionale sanitario esperto', il quale "programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate.
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli".
Di contro, il profilo di 'collaboratore professionale sanitario' rientrante nella categoria D è definito come quello proprio del lavoratore che "svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
13 collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi".
È dunque corretto affermare - in sintonia con quanto ritenuto dalla Cassazione nell'ordinanza n. 4039 del 2021 - che il tratto che connota le mansioni proprie del livello DS risiede nell'ampiezza della discrezionalità, nella responsabilità per i risultati conseguiti, nella direzione e il controllo delle risorse umane e nei poteri di programmazione.
Passaggio da Categoria C a Categoria D.
Il CCNL 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario, nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative, corrispondesse a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D.
L'art. 9 comma 2 del CCNL ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal settembre
2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di
"collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di "collaboratore professionale assistente sociale" (come avvenuto per il ricorrente).
Indennità di coordinamento.
La realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all'interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati, sia di differenziare coloro che, al momento dell'accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento.
Si è pervenuti così a prevedere l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, del CCNL la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di "favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni", in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C.
L'art.10 citato prevede infatti una specifica indennità “per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed -ove articolata al suo interno- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”.
14 Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito (v. tra le più recenti
Cass. n. 25408 del 2021 e Cass. n. 15477 del 2021) che la disciplina convenzionale dell'indennità di coordinamento non è unitaria, ma occorre distinguere tra:
A) una fase “di prima applicazione”, in relazione alla quale l'art. 10, comma 3, del CCNL del 20 settembre 2001, ha riconosciuto l'indennità di coordinamento al personale di categoria
D (o, in casi eccezionali anche al personale di categoria C: v. il comma 7) che avesse previamente avuto il conferimento formale dello specifico incarico di coordinamento o che ne ricevesse la verifica con atto formale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale (cfr. la già menzionata
Cass. n. 10009 del 2010, seguita da Cass. n. 18679 del 2015 e Cass. n. 14507 del 2019). Per il medesimo personale, tra l'altro, l'art. 19, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004 ha previsto il transito alla posizione DS;
B) una fase successiva alla prima applicazione, ovvero il sistema “a regime” per il restante personale, per il quale valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, del contratto integrativo nazionale del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (cfr.
Cass. n. 12339 del 2018).
In sostanza, la disciplina relativa alla prima applicazione ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino (come evidenziato da
Cass. n. 10009 del 2010).
a regime. CP_5
Nel sistema a regime, quindi, è previsto che l'indennità in questione è attribuita a "coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato" e specificando che essa "si compone di una parte fissa ed una variabile".
Dunque, l'incarico 'a regime' richiede sempre un atto formale di conferimento, ma può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (cfr. Cass. n. 1339 del 2018 e Cass. n. 187 del 2021).
L'indennità di coordinamento è attribuibile, cioè, solo a seguito di concertazione con le organizzazioni sindacali sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi
15 necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale. (Cassazione civile sez. lav., 27/12/2021 ud. 12/10/2021, dep. 27/12/2021
n.41575).
L'articolo 19 comma 1 lett. c) del CCNL del 19 aprile 2004 ha poi previsto quanto segue:
“Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio.”
In altri termini, per il personale in categoria D incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 lo sviluppo professionale alla categoria DS sarebbe potuta avvenire solo all'esito di una selezione interna, con precedenza di passaggio.
L'art. 4 del CCNL del 10 aprile 2008 ha poi fissato ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, conformandosi all'articolata disciplina delle 'funzioni di coordinamento' introdotta dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006 ed al successivo accordo Stato-
Regioni: “1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del
[...]
3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del Controparte_6 regolamento di cui al Decreto del del Controparte_7
22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma
1”.
16 Successivamente, con il CCNL 2016/2018 del 21.5.2018, sono stati istituiti nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:
- incarico di organizzazione;
- incarico professionale.
L'articolo 16 ha definito i criteri e requisiti per il conferimento degli incarichi di funzione del personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior ed ai commi 2-3-4-5 ha previsto quanto segue:
“3. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
4. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e professionalità acquisite.
5. Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessità.”
Ai sensi dell'articolo 19 gli incarichi di funzione sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività. L'incarico è a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni.
Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di 10 anni.
Il comma 7 del medesimo articolo prevede, ancora, che la revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico.
L'articolo 21 ha poi disciplinato l'indennità di coordinamento ad esaurimento prevedendo quanto segue:
“1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del
20.9.2001 II biennio economico (Coordinamento), dell'indennità di coordinamento – parte
17 fissa – in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
2. L'indennità di cui al comma 1 compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le ed Enti abbiano conferito analogo incarico di CP_1 coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al
31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell' art.8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale).
3. L'indennità di coordinamento di cui al presente articolo è assorbita dall'indennità di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.”
L'articolo 22 disciplinante la norma transitoria ha previsto, poi, che “gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione.”
Con l'entrata in vigore del capo II (incarichi funzionali), Titolo III del CCNL 2016/2018 hanno, dunque, cessato di avere efficacia gli articoli 10 CCNL del 20.9.2001 – II biennio economico, 5 CCNL integrativo del 20.9.2001, art.19 del CCNL del 19.4.2004 e art.4 CCNL del 10.4.2008 “Coordinamento” e per tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità, la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del suddetto capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nell'articolo 23.
In data 2.11.2022 è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto sanità, concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, con efficacia dal giorno successivo a quello di stipulazione (cfr. articolo 2 comma 2).
18 L'articolo 24 del Capo III ha previsto che il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze.
Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.
Il comma 3 dell'articolo 24 ha precisato che gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità ed al comma 4 ha previsto l'istituzione dei seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
Nell'ambito dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, l'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:
- per il personale del ruolo sanitario (per quanto interessa in questa sede): la gestione dei processi clinicoassistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.
Le e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio, sulla base dei propri CP_1 ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 30, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato
“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”.
Ai sensi dell'articolo 28 comma 2 per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa (nel cui ambito è ricompresa la funzione di coordinamento), salvo quanto previsto nell'art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli incarichi di funzione organizzativa),
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;
- per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il
19 possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006 (già richiesto sin dal
CCNL 2008).
Considerata la novità della previsione contrattuale circa la necessità del diploma di laurea ai fini del conferimento dell'incarico di funzione organizzativa (tra cui è ricompresa la funzione di coordinamento) l'articolo 35 ha introdotto la seguente norma transitoria:
“1. Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto ai sensi dell'Art. 28
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) comma 2, le Aziende ed Enti possono conferire l'incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza maturata di almeno 15 anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od
Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le
Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.
2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la funzione di coordinamento resta fermo quanto disposto all'art. 28 comma 2 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa)” e quindi il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n.
43/2006.
Ai sensi dell'articolo 36, nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel CAPO
III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del
21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione del contratto collettivo o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'Art. 32 comma 7
(Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri:
20 a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”;
b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di funzione professionale”.
Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita.
Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 “Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 36
(Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi), dall'1 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2 comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) cessano di avere efficacia:
- gli artt. da 14 a 22 del Titolo III - Capo II (Incarichi funzionali) del CCNL del 21 maggio
2018, fatto salvo il richiamo all'articolo 21, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2.018 nel presente
CAPO;
- l'art. 13 del CCNL 21.5.2018 ”Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione”;
- l'art. 86, comma 5 del CCNL 21.5.2018.”
Così ricostruita l'evoluzione normativa della disciplina contenuta nella contrattazione collettiva in relazione alla funzione di coordinamento, oggi confluita nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa, è bene rilevare che, in giurisprudenza, la Corte di cassazione ha avuto cura di precisare come l'attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (cfr. Cass. n. 21258 del 2018
e Cass. n. 11162 del 2012); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (come previsto dall'art. 5 del c.c.n.i. del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c), del c.c.n.l. del 19 aprile 2004) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006.
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito che tra il diritto all'indennità di coordinamento ed il diritto all'inquadramento in categoria DS sussiste una "differenza
"ontologica", ove si consideri che il riconoscimento dell'indennità prescinde dall'inquadramento in D o DS e quindi non ha quale antecedente logico giuridico l'uno o l'altro inquadramento (cfr. Sentenza n. 5838 del 22/02/2022, Cassazione civile sez. lav.,
11/04/2024, n.9864).
21 Fattispecie concreta
5. Applicando tali principi alla fattispecie concreta, come sopra esposto, la ricorrente non contesta la legittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma assume di essere stata assegnata, nel periodo dal 01.02.2022 al 31.03.2024, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato, ritenendo, in particolare che, dopo ben 20 anni di svolgimento di funzioni di coordinamento, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, sia tornata a svolgere le mansioni di semplice assistente sociale, con relativa dispersione del bagaglio professionale acquisito e con violazione della propria dignità personale. Ai fini della determinazione del quantum debeatur la ricorrente ha ritenuto di quantificare il danno professionale nella misura del 50% della retribuzione mensile lorda dalla stessa percepita, per tutto il periodo del demansionamento subito.
Tale dequalificazione si è protratta, a dire della ricorrente, anche a seguito dell'adozione dell'ordine di servizio del 28 marzo 2024, permanendo tuttora, sul presupposto per cui le funzioni e mansioni ivi indicate non sono mai state effettivamente assegnate, avendo continuato la stessa a svolgere le mansioni di semplice assistente sociale.
Ciò premesso, in punto di diritto, il CCNL del 7 aprile 1999 ha istituito i seguenti profili, inserendo, nell'ambito della categoria D, il livello DS (super):
CATEGORIA D:
a) operatore professionale di 1^ctg coordinatore = collaboratore professionale sanitario b) assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente sociale c) collaboratore amministrativo = collaboratore amministrativo-professionale
CATEGORIA D, nel livello DS:
a) operatore professionale dirigente = collaboratore professionale sanitario esperto b) collaboratore coordinatore = collaboratore amministrativo-professionale esperto,
Inoltre, secondo la declaratoria contenuta nel CCNL, alla categoria D: “Appartengono (…)
i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Alla stessa categoria, ma al livello economico D super (DS), appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo
22 esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Ora, dalla semplice lettura delle due declaratorie, emerge in modo evidente che, nell'ambito della categoria D livello S, rientrano senza dubbio mansioni “superiori” rispetto alla categoria D, come del resto espressamente previsto dall'art. 28 del CCNL 1998/2001, in quanto:
a) la autonomia e la responsabilità attengono anche ai risultati;
b) la discrezionalità operativa è ampia ed è estesa oltre alle strutture operative semplici;
c) le funzioni non sono solo di coordinamento, ma anche di direzione e, in più, vi sono delle mansioni aggiuntive rispetto alla categoria D, consistenti nella gestione e nel controllo di risorse umane, nel coordinamento di attività didattica e in iniziative di programmazione e proposta.
Non solo, all'interno delle due categorie, D e DS, vi sono profili professionali differenti.
Ed infatti, il CCNL 1998/2001 distingue espressamente i “PROFILI PROFESSIONALI
DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (Ds)”, di cui fa parte il Collaboratore professionale sanitario esperto e l'Assistente sociale esperto che, come già sopra evidenziato: “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Appare evidente, alla luce di tale declaratoria contrattuale, che l'elemento distintivo tra la categoria D e il superiore livello economico DS è costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento.
Queste ultime, infatti, nel livello D risultano di impegno inferiore rispetto al livello DS, in quanto limitate, così come espressamente indicato nella declaratoria contrattuale menzionata, ad unità operative semplici, mentre nel livello economico DS risultano invece di contenuto
23 più ampio e caratterizzate da assunzione di responsabilità in ordine all'attività di unità organizzative più estese rispetto a quelle semplici proprie del livello inferiore (cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. lav., 27/12/2021, n.41573, ed indirettamente anche Cassazione civile sez. lav., 05/09/2023, n.25825).
Del resto, se le mansioni nell'ambito della categoria D e del livello DS non fossero differenti, la diversità di trattamento economico non avrebbe ragion d'essere.
Né, d'altra parte, conduce ad una diversa conclusione il CCNL Comparto Sanità 2019-
2021, che ha fatto confluire nella nuova “Area dei professionisti della salute e dei funzionari” tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D - livello economico Ds, in quanto non sono state modificate le declaratorie contrattuali sopra esposte.
Di converso, come sopra ricordato, la revoca dell'incarico di coordinamento ex art. 10
CCNL è fattispecie diversa dal demansionamento, integrato per il fatto di essere, il dipendente, adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, che nel caso di specie sono quelle riferite alla categoria DS.
L'assegnazione di un incarico temporaneo di funzione organizzativa (funzione di coordinamento) non determina, infatti, una variazione del profilo professionale, ma soltanto un mutamento delle funzioni e delle mansioni attribuite al dipendente, implicanti l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico.
Ne consegue che il datore di lavoro pubblico ha la facoltà e non l'obbligo di rinnovare l'incarico, sicchè il mancato rinnovo non può dar luogo a demansionamento, fermo restando il diritto alla corresponsione della parte fissa dell'indennità di coordinamento nelle ipotesi tassativamente previste (come nel caso di specie).
Il diverso obbligo che, invece, l' è tenuta a rispettare è quello di Controparte_1 ricollocare i dipendenti “ex coordinatori” in mansioni confacenti al livello di inquadramento formalmente assegnato che, come sopra riferito, è cosa ben diversa dall'incarico di coordinamento.
Ne consegue che è rispetto alla categoria di appartenenza (nel caso di specie categoria DS) che va effettuato un giudizio di possibile demansionamento e non rispetto all'incarico di coordinamento, essendo alla stessa aggiuntivo e distinto.
Ed è ciò che richiede la parte ricorrente che, appunto, non contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento.
5.1. Ed allora, accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, è necessario distinguere nel caso di specie due diversi periodi temporali.
24 Nell'arco temporale che si estende dal 01.02.2022 al 31.03.2024 la ricorrente è stata assegnata a svolgere basiche mansioni di assistente sociale, perdendo, dunque, quelle funzioni di programmazione e coordinamento che contraddistinguono il livello di inquadramento preteso.
La reale natura delle mansioni svolte in tale arco temporale non è stata oggetto di migliore specificazione o di prova testimoniale, non avendo le parti articolato alcun capitolo di prova orale;
ad ogni modo, il fatto che la ricorrente sia tornata a svolgere semplici mansioni di assistente sociale non è stato oggetto di contestazione da parte della . CP_1
Peraltro, il successivo ordine di servizio del 28 marzo 2024, con cui la ricorrente è stata assegnata alla Direzione Parte_4 per lo svolgimento di funzioni che, invece, implicavano attività di programmazione, gestione e coordinamento, dimostra implicitamente la natura dequalificante delle diverse mansioni pregresse.
Per quanto riguarda, invece, l'arco temporale dal 1.4.2024 in poi, come sopra esposto, la ricorrente sostiene che l'ordine di servizio dal 28 marzo 2024 non sia mai stato concretamente eseguito e che le mansioni ivi indicate non siano mai state concretamente svolte.
Con l'ordine di servizio suddetto la ricorrente è stata formalmente assegnate alla Direzione
Professioni Sanitarie – UOSD Assistenza Consultoriale di MO, con assegnazione di mansioni certamente corrispondenti al livello di inquadramento.
Risulta, infatti, che alla ricorrente venivano assegnate mansioni di collaborazione con il titolare di incarico di complessità organizzativa: - nella programmazione e gestione dei flussi delle risorse professionali e per esigenze sostitutive presso le sedi UOSD Assistenza
Consultoriale; nell'uso razionale dello straordinario svolto dal personale;
nella reportistica annuale delle attività svolte presso le sedi di in Parte_7 funzione degli obiettivi da raggiungere;
nella formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità delle sedi UOSD Assistenza Consultoriale;
nel percorso professionale dei neo assunti, nell'ambito della rilevazione del fabbisogno e progettazione dell'area sociale;
nella valorizzazione del personale nelle diverse sedi di UOSD Assistenza Consultoriale
(tutoraggio neo assunti- Gruppi di miglioramento Aziendale); nella formulazione di proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'area sociale nell'interfaccia con il territorio;
nell'implementazione dei progetti aziendali nell'ambito dell'area sociale;
nella gestione degli
25 eventi avversi, nei processi di analisi ed azioni correttive degli stessi presso sedi di UOSD
Assistenza Consultoriale.
Si tratta, evidentemente, di mansioni non solo operative, ma caratterizzate da particolare autonomia tecnico-professionale, implicanti l'esercizio di poteri di coordinamento, di gestione, di valutazione e di programmazione, tutti elementi perfettamente sussumibili nel livello di inquadramento assegnato.
La ricorrente sostiene, però, che tali mansioni, per quanto confacenti con il livello di inquadramento, non siano state mai concretamente assegnate, avendo la stessa continuato a svolgere attività basiche dell'assistente sociale. Ritenendo che l'onere probatorio della insussistenza del demansionamento spetti al datore di lavoro, la ricorrente non ha articolato alcun mezzo istruttorio per dimostrare la natura dequalificante delle mansioni a seguito dell'ordine di servizio del 28 marzo 2024.
Ebbene, si ritiene che la abbia sufficientemente dimostrato, mediante la CP_1 produzione documentale acclusa alla memoria difensiva, di aver effettivamente coinvolto la ricorrente nelle attività assegnate con il suddetto ordine di servizio.
In primo luogo, va ribadito che con l'ordine di servizio del marzo 2024 la CP_1 ha formalmente assegnato alla ricorrente mansioni del tutto congrue e corrispondenti al livello di inquadramento previsto.
In secondo luogo, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente abbia concretamente espletato, in collaborazione con l'ICO, le mansioni di coordinamento e di programmazione alla stessa formalmente conferite con l'ordine di servizio, risultando confutato che lo stesso sia rimasto mera lettera morta.
Risulta, infatti, per tabulas che alla ricorrente è stato chiesto di occuparsi della verifica dei saldi orari, dello straordinario del personale, dei residui banca ore anno corrente, in ciò concretizzandosi la funzione di coordinamento del personale alla stessa assegnata in collaborazione con l'ICO (cfr. e-mail dell'11.6.2024).
Risulta, inoltre, che la ricorrente sia stata coinvolta, con funzione propositiva, nella discussione e degli obiettivi di budget per l'area consultoriale (cfr. Email del 15.7.2024 con cui l'ICO dott.ssa chiede alla ricorrente di partecipare palla discussione degli CP_8 obiettivi di budget, chiedendo un incontro con il Dirigente dott. ), nella gestione Per_1 della turnistica all'interno dei consultori, nelle rilevazioni inerenti il decoro della divisa dei dipendenti, nell'aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) “Stress lavoro correlato” e nella rendicontazione delle attività ordinarie delle assistenti sociali (cfr. doc. da 9 a 15 fas. res.).
26 Il contenuto specifico e dispositivo delle istruzioni contenute nelle comunicazioni e-mail dimostra come le mansioni assegnate con l'ordine di servizio di marzo 2024 siano state poi concretamente espletate dalla ricorrente o che, quantomeno, alla ricorrente sia stato chiesto di svolgere mansioni di coordinamento e di programmazione, in collaborazione con l'ICO, Cont proprie del livello di inquadramento assegnato. La , costituitasi in giudizio in CP_1 data 30.10.2024, ha prodotto documentazione relativa ad un arco temporale che si estende da giugno a settembre 2024, e quindi in grado di coprire l'intero periodo di riferimento.
Sicchè, in mancanza di prova contraria circa la valenza dispositiva di tali documenti, non vi è alcuna ragione per ritenere che le precise disposizioni di lavoro che l'ICO ha conferito alla ricorrente, non siano mai state esplicate nella realtà.
Si ritiene, quindi, che la documentazione prodotta dalla sia in grado di CP_1 dimostrare che, a dispetto di quanto assunto dalla ricorrente, le funzioni di cui all'ordine di servizio di marzo 2024 siano state effettivamente assegnate ed espletate.
Ne consegue che sotto tale profilo la domanda non può essere accolta e va rigettata.
Valga, peraltro, sottolineare che la ricorrente, nelle conclusioni del ricorso, si limita a chiedere l'accertamento della perpetuazione della condotta di demansionamento ed il relativo risarcimento del danno, ma non chiede né la cessazione della condotta asseritamente illecita, né la condanna della all'assegnazione di diverse mansioni o delle funzioni di CP_1 cui all'ordine di servizio del marzo 2024.
Oltre a difettare la prova del demansionamento, quantomeno per l'arco temporale che si estende dal marzo 2024 in poi, nel caso di specie manca del tutto la prova dell'asserito danno subito.
Al fine di comprendere a pieno il livello di dequalificazione dedotto si ritiene, in primo luogo, che la ricorrente avrebbe quantomeno dovuto meglio allegare e provare la natura delle mansioni svolte nel periodo in contestazione, e compararle con quelle che, invece, ha previamente assunto, e ciò sia al fine di meglio comprendere il livello di dequalificazione subito, ma soprattutto al fine di comprendere quale tipo di bagaglio professionale sia stato disperso e quale tipologia di danno professionale sia stato asseritamente subito.
L'assunto da cui muove la ricorrente si fonda, invece, su una verità assiomatica priva, però, di supporto deduttivo, prima ancora che probatorio, non potendosi, certo, ritenere provato, ex sé, un danno professionale per il solo fatto che la dipendente sia stata assegnata a mansioni ritenute inferiori, soprattutto nel caso di specie, nel quale il ritenuto demansionamento si è protratto per un arco temporale ristretto (o comunque non estremamente ampio) e si è
27 interrotto in conseguenza della condotta propositiva della che ha assecondato CP_1 la stessa richiesta della ricorrente, evidentemente nella consapevolezza della natura dequalificante delle mansioni precedentemente assegnate.
E' stato anche di recedente ribadito in giurisprudenza che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio
(di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass., Sez. L, n.
21527 del 31 luglio 2024, Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27867).
Requisito ineludibile per accedere alla tutela risarcitoria da dequalificazione professionale
è, dunque, la specifica allegazione e la relativa prova, anche a mezzo di presunzioni ai sensi dell'art. 2727 c.c., delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi della sfera del lavoratore demansionato, non potendo le stesse ritenersi in re ipsa, quale danno-evento identificantesi con il demansionamento stesso.
In una fattispecie in cui il lavoratore lamentava il demansionamento subito in quanto, pur avendo acquisito una professionalità da tecnico, era stato destinato dal datore di lavoro a svolgere mansioni di carattere amministrativo, la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. lav. n.
10405/2020), confermando in parte qua la sentenza impugnata, ha dato continuità al proprio precedente orientamento in merito all'onere a carico del lavoratore di provare, fornendo adeguati elementi delibatori a sostegno, i danni conseguenti alla dequalificazione professionale.
Si é persuasivamente osservato che, per quanto attiene al pregiudizio alla professionalità derivato al lavoratore dal demansionamento e dalla dequalificazione professionale subiti, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere
28 da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr. anche, ex multis, Cass. civ. n. 5237/2011).
Il momento della violazione degli obblighi contrattuali va, infatti, distinto da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo solo eventuale, per l'ovvia considerazione che il danno non é sempre conseguenza della violazione di un dovere.
Ne discende che, in forza dei principi generali di cui agli artt. 1223 e 2697 e c.c., é sempre necessario individuare un effetto della violazione dell'obbligo contrattuale incidente su un determinato bene della vita affinché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla sua liquidazione, eventualmente anche in via equitativa.
La domanda di risarcimento deve, quindi, essere sorretta da allegazioni che non possono limitarsi alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento del relativo onere probatorio (cfr. anche Cass. civ. nn. 691/2012 e 5590/2016).
Nei medesimi termini appena esposti si era pronunciata anche Cass. civ. sez. lav. n.
29047/2017, la quale, in una vicenda in cui il lavoratore chiedeva il risarcimento dei danni da demansionamento, ha censurato la sentenza del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto operante un collegamento in via automatica tra pregiudizio risarcibile e fatti di dequalificazione, ritenendo erroneamente che "il danno subito dal ricorrente altro non é che
l'innegabile pregiudizio attinente alla vita professionale e come tale da risarcire risolvendosi nella compromissione della professionalità del lavoratore e delle aspettative di sviluppo di quest'ultima" e che "che la privazione di talune funzioni si rifletta sulla capacità e sull'esperienza professionale collegata alle più qualificate funzioni che, se non più esercitate, va a detrimento del patrimonio professionale del lavoratore, del suo curriculum professionale
e degli sviluppi futuri di carriera".
In tale fattispecie, dunque, é stato censurato dal giudice di legittimità l'error iuris commesso dal giudice di seconda istanza, consistito nell'avere ritenuto sussistente in re ipsa il danno alla professionalità del lavoratore demansionato.
Nella controversia di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione dell'8 marzo 2024
n.6275, il giudice di legittimità, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato, quali
29 elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata dell'adibizione alle mansioni di produzione (da comparare a quelle precedentemente ricoperte), la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo il corso di formazione ricevuto, i solleciti rivolti ai superiori per lo spostamento a mansioni più consone, tutte caratteristiche specifiche dell'attività svolta dalla lavoratrice allegate nel ricorso introduttivo del giudizio e suscettibili di valutazione ai fini dell'accertamento di un danno professionale, sia nel profilo di un eventuale deterioramento della capacità acquisita, sia nel profilo di un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale.
Nel caso oggetto del presente giudizio la ricorrente, invece, sull'implicito presupposto che il danno alla professionalità fosse intrinsecamente connaturato all'affidamento di mansioni di assistente sociale, in luogo di quelle proprie della figura dell'assistente sociale senior acquisite, ha omesso di allegare e di descrivere (prima ancora che di provare) le specifiche ricadute pregiudizievoli che tale mutamento di mansioni avesse determinato sul proprio bagaglio professionale, oltre ad omettere di allegare e dedurre la natura di tali pregiudizi ed i concreti profili in cui si sarebbe oggettivato il depauperamento del proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze lavorative, sia in termini di danno emergente, che di lucro cessante, ad esempio come perdita di chance di crescita professionale.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver subito un danno professionale di natura non patrimoniale, in ragione della professionalità svuotata, della durata del depauperamento, della diversa collocazione lavorativa drasticamente peggiorativa rispetto alla qualifica posseduta, sottolineando, altresì, l'umiliazione sofferta per essere tornata a svolgere, dopo anni di coordinamento, le semplici mansioni di assistente sociale. Tali allegazioni, però, si ritengono estremamente generiche, indeterminate ed apodittiche sotto il profilo deduttivo, oltre che essere prive di supporto probatorio, non avendo la ricorrente formulato alcuna istanza istruttoria diversa dalla produzione documentale.
Non è dato, infatti, sapere nello specifico quali mansioni sono state concretamente svolte fino al 2022, ad esempio il contesto fattuale e materiale del coordinamento assegnato
(nell'esercizio dell'incarico di coordinamento poi legittimamente revocato); manca, altresì, la prova del livello di professionalità acquisito e, quindi, leso con l'assegnazione delle mansioni ritenute inferiori, non potendo all'uopo desumersi solo ed esclusivamente dalla deduzione circa la sopravvenuta revoca delle mansioni di coordinamento. E' ciò soprattutto in ragione della necessità di distinguere la professionalità e le competenze acquisite dalla ricorrente
30 nell'esercizio dell'incarico di coordinamento che, però, è stato correttamente revocato, e le diverse competenze e professionalità acquisite in ragione del livello di inquadramento assegnato. Allo stesso modo, non è stata specificatamente dedotta e provata la natura delle mansioni concretamente svolte dopo il 2022, non potendosi ritenere sufficiente, quantomeno ai fini della prova del risarcimento del danno, la mera deduzione di aver svolto le mansioni di assistente sociale;
non è chiaro, infatti, in qualche contesto fattuale, logistico ed organizzativo tali attività siano state svolte, sicchè non è possibile neppure comprendere, se non sulla base di mere supposizioni astratte, il livello ed il grado di depauperamento professionale asseritamente subito.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda non merita accoglimento, sia in ragione dell'omessa dimostrazione della natura dequalificante delle mansioni assegnate alla ricorrente dal 28 marzo 2024 in poi, risultando, di converso, sufficientemente dimostrato che da tale momento alla ricorrente siano state assegnati mansioni di coordinamento, di programmazione, dotate di elevata professionalità, corrispondenti al livello di inquadramento,
e sia in ragione della omessa allegazione, ed a maggior ragione della omessa dimostrazione, dell'asserito danno non patrimoniale subito.
In definitiva sintesi, la domanda non può trovare accoglimento.
Quanto alla richiesta di accertamento del demansionamento richiesto, valga rilevare che l'azione di accertamento è stata formulata in funzione della domanda risarcitoria, sicchè le due domande sono tra loro connesse e collegate, non sussistendo alcun interesse giuridicamente apprezzabile della ricorrente all'emissione di una statuizione di mero accertamento.
Ad ogni modo, alla luce di quanto sopra premesso, non si ritiene neppure provato l'asserito demansionamento, quantomeno per il periodo dal 28.3.2024, sicchè anche la domanda di accertamento va rigettata sul punto.
Un'ultima annotazione deve essere, infine, dedicata alla contestazione inserita nella parte finale delle note conclusionali, nella parte in cui parte ricorrente eccepisce un differente trattamento in un precedente di altro infermiere (sig. ), dove, pur rigettando Persona_2 la domanda di risarcimento danni, è stata emessa sentenza di accertamento del
31 demansionamento dal 01.0.2022 fino alla nota di assegnazione delle nuove mansioni, pronunciando anche condanna della alla refusione delle spese processuali. CP_1
Al riguardo, è sufficiente esaminare la pronuncia per comprendere come si tratti di una vicenda non comparabile con quella oggetto del presente giudizio (e neppure con le altre citate), sia per le allegazioni e difese articolate, sia, soprattutto, perché in quel precedente è stata espletata un'ampia attività istruttoria sulla natura e sull'effettivo contenuto delle mansioni assegnati a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento.
6. Nonostante la soccombenza di parte ricorrente, non solo in punto di omessa allegazione e prova del danno-conseguenza, si ritiene che sussistano le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del contenzioso che si è diffuso a seguito della revoca degli incarichi di coordinamento, in alcuni casi risolto positivamente a favore della parte attrice, che probabilmente ha indotto la ricorrente a proporre il presente giudizio, assumendone la fondatezza in ragione dei precedenti favorevoli ottenuti (su pretese, però, differenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1278/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
MO, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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