Art. 774.
(( (Tenuta dei libri). )) ((L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.))
(( (Tenuta dei libri). )) ((L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.))