TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14427/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Rossetti, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) che i coniugi siano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) Per_1 ià vivono separati da diversi anni, infatti il marito vive in Roma, in Via dei Malabaila n.2, abitazione di edilizia popolare, mentre la moglie vive in Roma, Via Modesta Valenti n.11 lett.A;
3) Ad oggi non vi è nessuna casa da assegnare, atteso che i coniugi hanno convissuto in un'abitazione condotta in locazione, sita in Roma, Vicolo del Leonetto n.18, e lasciata da entrambi i coniugi ormai da diversi anni, ossia quando è cessata la convivenza;
4) che il marito corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 100,00
(cento/00), oltre rivalutazione istat;
5) I coniugi non possiedono alcun immobile né possiedono beni mobili o mobili registrati comuni, pertanto non necessita alcuna divisione.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 19.7.1981 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1981 , parte II, atto n. 01057 serie A02 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 5.12.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14427/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Rossetti, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) che i coniugi siano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) Per_1 ià vivono separati da diversi anni, infatti il marito vive in Roma, in Via dei Malabaila n.2, abitazione di edilizia popolare, mentre la moglie vive in Roma, Via Modesta Valenti n.11 lett.A;
3) Ad oggi non vi è nessuna casa da assegnare, atteso che i coniugi hanno convissuto in un'abitazione condotta in locazione, sita in Roma, Vicolo del Leonetto n.18, e lasciata da entrambi i coniugi ormai da diversi anni, ossia quando è cessata la convivenza;
4) che il marito corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 100,00
(cento/00), oltre rivalutazione istat;
5) I coniugi non possiedono alcun immobile né possiedono beni mobili o mobili registrati comuni, pertanto non necessita alcuna divisione.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 19.7.1981 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1981 , parte II, atto n. 01057 serie A02 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 5.12.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi