CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgorose - Viale Micangeli, 02021 Borgorose RI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 243 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne chiedono l'integrale accoglimento, in particolare il ricorrente eccepisce che la tasi per l'anno 2018 non sarebbe dovuta per errato accatastamento dell'immobile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dal Comune di Borgorose per omesso, insufficiente o tardivo versamento della Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI per il 2018, relativa all'unità immobiliare sita in Indirizzo_2 ed iscritta nel catasto dei “Fabbricati” al Indirizzo_3.
Ha eccepito la decadenza ed inoltre che L'immobile sarebbe esente da TASI e la non debenza delle sanzioni irrogate.
Si è costituito il Comune chiedendo respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'eccezione di decadenza è infondata.
L'Avviso di accertamento, relativo all'annualità 2018 è stato notificato in data 04.03.2024, secondo quanto rappresentato dall'istante.
Si applica l'art. 67 del d.l. 18/2020 che richiama l'art. 12 del d.lgs. 159/2015, determinandosi lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo di 85 giorni, pari alla sospensione (8.03.2020 -
31.05.2020).
Quindi stante il disposto di cui all'art. 1, comma 161 della legge 296/2006 il termine di prescrizione o decadenza non è decorso, scadendo il 26.3.2024.
Quanto all'asserita esenzione dalla TASI il ricorrente eccepisce che il fabbricato in questione è stato originariamente ed in modo erroneo accatastato in cat. D/1 trattandosi di immobile da accatastare in cat.
E/9 n quanto destinato ad ospitare attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche quali, in dettaglio, l'esercizio di un tratto autostradale.
Tuttavia come rappresentato dal Comune la ricorrente solo in data 21.01.2021 ha presentato un DOCFA con il quale ha indicato la classificazione del medesimo immobile in categoria E/9.
Quindi nell'annualità oggetto di accertamento (2018) il fabbricato era iscritto in categoria D/1.
Infatti la variazione catastale non ha efficacia retroattiva avendo affermato la giurisprudenza di legittimità che nel caso in cui la variazione di rendita o l'attribuzione di rendita venga proposta dal contribuente, attraverso la procedura DOCFA, la nuova rendita produce effetti dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali e che il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione (Cass., n. 21097 del 2019; Cass., n. 20463 del 2017).
Quanto al termine di dodici mesi previsto dal d.M. 701/1994 (art. 1) secondo la giurisprudenza di legittimità la procedura DOCFA consente al proprietario dell'immobile di proporne la rendita in modo da accelerare formazione e aggiornamento del catasto, ma non comprime in alcun modo il potere di rettifica dell'ufficio, che può esercitarlo anche oltre il previsto termine annuale, cui pertanto si riconosce natura meramente ordinatoria (Cass., n. 20823 del 2017).
Quanto all'asserita non debenza delle sanzioni l'eccezione è del tutto genericamente formulata ed indimostrata non risultando in alcun modo e nulla essendo specificato al riguardo dall'istante l'assenza del requisito di colpevolezza che deve invece ritenersi sussistente alla luce della complessiva vicenda.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.300,00, oltre accessori come per legge.
Rieti 17.11.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgorose - Viale Micangeli, 02021 Borgorose RI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 243 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne chiedono l'integrale accoglimento, in particolare il ricorrente eccepisce che la tasi per l'anno 2018 non sarebbe dovuta per errato accatastamento dell'immobile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dal Comune di Borgorose per omesso, insufficiente o tardivo versamento della Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI per il 2018, relativa all'unità immobiliare sita in Indirizzo_2 ed iscritta nel catasto dei “Fabbricati” al Indirizzo_3.
Ha eccepito la decadenza ed inoltre che L'immobile sarebbe esente da TASI e la non debenza delle sanzioni irrogate.
Si è costituito il Comune chiedendo respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'eccezione di decadenza è infondata.
L'Avviso di accertamento, relativo all'annualità 2018 è stato notificato in data 04.03.2024, secondo quanto rappresentato dall'istante.
Si applica l'art. 67 del d.l. 18/2020 che richiama l'art. 12 del d.lgs. 159/2015, determinandosi lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo di 85 giorni, pari alla sospensione (8.03.2020 -
31.05.2020).
Quindi stante il disposto di cui all'art. 1, comma 161 della legge 296/2006 il termine di prescrizione o decadenza non è decorso, scadendo il 26.3.2024.
Quanto all'asserita esenzione dalla TASI il ricorrente eccepisce che il fabbricato in questione è stato originariamente ed in modo erroneo accatastato in cat. D/1 trattandosi di immobile da accatastare in cat.
E/9 n quanto destinato ad ospitare attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche quali, in dettaglio, l'esercizio di un tratto autostradale.
Tuttavia come rappresentato dal Comune la ricorrente solo in data 21.01.2021 ha presentato un DOCFA con il quale ha indicato la classificazione del medesimo immobile in categoria E/9.
Quindi nell'annualità oggetto di accertamento (2018) il fabbricato era iscritto in categoria D/1.
Infatti la variazione catastale non ha efficacia retroattiva avendo affermato la giurisprudenza di legittimità che nel caso in cui la variazione di rendita o l'attribuzione di rendita venga proposta dal contribuente, attraverso la procedura DOCFA, la nuova rendita produce effetti dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali e che il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione (Cass., n. 21097 del 2019; Cass., n. 20463 del 2017).
Quanto al termine di dodici mesi previsto dal d.M. 701/1994 (art. 1) secondo la giurisprudenza di legittimità la procedura DOCFA consente al proprietario dell'immobile di proporne la rendita in modo da accelerare formazione e aggiornamento del catasto, ma non comprime in alcun modo il potere di rettifica dell'ufficio, che può esercitarlo anche oltre il previsto termine annuale, cui pertanto si riconosce natura meramente ordinatoria (Cass., n. 20823 del 2017).
Quanto all'asserita non debenza delle sanzioni l'eccezione è del tutto genericamente formulata ed indimostrata non risultando in alcun modo e nulla essendo specificato al riguardo dall'istante l'assenza del requisito di colpevolezza che deve invece ritenersi sussistente alla luce della complessiva vicenda.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.300,00, oltre accessori come per legge.
Rieti 17.11.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna