Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di decadenza

    L'eccezione è infondata in quanto, applicando la sospensione dei termini di decadenza per 85 giorni (periodo 8.03.2020 - 31.05.2020) prevista dall'art. 67 del d.l. 18/2020, il termine di decadenza non era decorso alla data di notifica dell'avviso.

  • Rigettato
    Non debenza TASI per errato accatastamento

    La variazione catastale presentata dal contribuente in data successiva all'anno d'imposta non ha efficacia retroattiva. La classificazione catastale vigente nell'anno 2018 era D/1, pertanto l'immobile era soggetto a TASI. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che la nuova rendita produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata e che il termine di 12 mesi per la procedura DOCFA ha natura ordinatoria.

  • Rigettato
    Non debenza sanzioni

    L'eccezione è generica e indimostrata. Si ritiene sussistente il requisito della colpevolezza alla luce della vicenda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti
    Numero : 13
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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