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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9292 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 31603 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 24.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Duccio Galimberti n. 27, presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Paolo Gennaro e Patrizio Gennaro, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_1
in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_2 in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_3 RESISTENTI contumaci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023 il ricorrente premettendo di avere lavorato ininterrottamente presso il locale sito in Roma via del Leoncino n. 37/38, denominato , dal 6.6.2011 al Pt_2
7.4.2022 alle dipendenze della e dei precedenti titolari dell'attività economica in Controparte_1 questione succedutisi nel tempo a seguito di trasferimenti d'azienda, deduceva più precisamente che aveva lavorato alle dipendenze della dal 6.6.2011 al 14.11.2014, alle Controparte_2 dipendenze della dal 15.11.2014 al 15.4.2015, di nuovo alle dipendenze della Controparte_3 dal 16.4.2015 al 5.2.2019, dal 6.2.2019 al 7.4.2022 alle dipendenze della Controparte_4
che il rapporto di lavoro era stato formalizzato in data 6.6.2011 dalla Controparte_1 CP_2 con contratto di lavoro subordinato part time (60% - 24h settimanali) a tempo Controparte_2 indeterminato, CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, livello 6°, qualifica aiuto cuoco;
che il 15.11.2014 il rapporto era proseguito con la che gli aveva fatto sottoscrivere Controparte_3 identico contratto;
che il 16.4.15 veniva nuovamente assunto dalla con Controparte_2
1 identico contratto;
che nel mese di dicembre 2015 la società gli aveva comunicato la trasformazione dell'orario di lavoro da part time a full time; che in data 6.2.2019 era assunto dalla Controparte_1 con contratto di lavoro subordinato full time a tempo determinato, CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, livello 6°, qualifica aiuto cuoco e che in data la 5.11.2019 la datrice di lavoro gli aveva comunicato la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro;
che il rapporto proseguiva fino al 7.4.22 data in cui esso esponente rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa in quanto non aveva percepito le retribuzioni dei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022. Rappresentava che nel caso di specie si era verificato il fenomeno successorio di cui all'art. 2112 c.c. in quanto oggetto dei trasferimenti d'azienda menzionati era la medesima entità economica ancora esistente, la cui gestione era stata effettivamente proseguita dai nuovi titolari con le medesime attività economiche, il medesimo stabile e luogo di lavoro, la medesima denominazione dell'attività, attrezzature e personale che veniva riassunto senza soluzione di continuità. Lamentava che il rapporto di lavoro si era svolto con modalità difformi rispetto a quelle risultanti dai contratti atteso che l'orario di lavoro concretamente osservato era stato dal 6.6.2011 al 15.4.2015 dalle ore 9:00 alle ore 18,00 per sei giorni alla settimana, mentre dal 16.4.2015 al 7.4.2022 dalle 10,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 23,00 per sei giorni alla settimana;
che dunque aveva percepito una retribuzione inferiore al dovuto in considerazione dell'orario svolto;
che non aveva poi percepito affatto le retribuzioni delle ultime mensilità (da dicembre 2021 alle dimissioni); che aveva presentato all'Inps domanda di assegni familiari per il periodo 1.7.2021-28.2.2022 la quale era accolta dall'istituto per importo complessivo pari ad euro 4.320,00 (540,00 x 8 mesi), ma che non aveva ricevuto nulla dalla datrice di lavoro ed era quindi creditore del relativo importo;
che non aveva mai percepito la tredicesima mensilità, salvo che per gli anni 2015, 2016 e 2018 in cui aveva comunque percepito importi inferiori al dovuto;
che non aveva mai percepito la quattordicesima mensilità tranne che per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in cui aveva percepito importi inferiori al dovuto;
che aveva regolarmente goduto dei periodi di ferie annuali e che tuttavia essi non erano stati retribuiti;
che non aveva percepito il t.f.r.; che a seguito delle dimissioni per giusta causa non aveva percepito l'indennità sostituiva del preavviso, né le competenze di fine rapporto;
che era creditore dell'importo di euro 92.115,61 oltre accessori. Concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare che tra Controparte_2 CP_3 e quali datori di lavoro, e , quale lavoratore, è intercorso un
[...] Controparte_1 Parte_1 unico rapporto di lavoro subordinato dal 06.06.2011 al 07.04.2022, come in premessa descritto, ovvero della diversa durata che emergerà nel corso del presente giudizio;
CP_
- Accertare e dichiarare che tra e è intervenuto nel Controparte_2 Controparte_3 novembre 2014 un trasferimento d'azienda e che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la CP_3 [...] è obbligata, in solido con la per tutti i crediti che il lavoratore CP_3 Controparte_2 aveva al tempo del trasferimento;
- Accertare e dichiarare che tra e è intervenuto, Controparte_3 Controparte_2 nel mese di aprile 2015, un trasferimento d'azienda e che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la
[...]
è obbligata, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del Controparte_2 trasferimento;
- Accertare e dichiarare che tra e è intervenuto nel mese Controparte_2 Controparte_1 di febbraio 2019 un trasferimento d'azienda e che ai sensi dell'art. 2112 c.c. la è Controparte_1 obbligata, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento;
- Condannare la c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro 92.115,61 come analiticamente indicato nel conteggio che fa parte integrante del presente ricorso o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate, per tutte le ragioni esposte in premessa e specificate nell'allegato conteggio, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.
2 - Accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito dell'accoglimento da parte dell'inps della domanda degli assegni familiari per i periodi di cui al punto 19 del presente ricorso, deve ancora percepire dalla l'importo di euro 4.320,00; Controparte_1
- Condannare – c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro 4.320,00 a titolo di assegni familiari o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia…”. Il ricorrente evocava in giudizio la sola società Re. (d'ora innanzi anche e il CP_5 CP_1 giudice con ordinanza del 13.5.2024 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti anche delle altre due convenute e adempimento che Controparte_2 Controparte_3 veniva curato in data 8.7.2024, a seguito di ordine di rinnovazione della notifica per mancato rispetto del termine a comparire. Ammesse le prove e predisposto il calendario istruttorio, parte ricorrente rappresentava all'udienza del 29.10.2024 che i tre testi ammessi erano stati citati ma non erano presenti e chiedeva rinvio per la loro escussione;
alla successiva udienza del 28.1.2025 il ricorrente rappresentava di avere citato solo due testi: il giudice dichiarava la decadenza della parte dall'esame di uno dei testi ammessi e rinviava per l'esame degli altri non presenti;
alla successiva udienza dell'11.6.2025 il ricorrente deduceva di avere citato i due testi che non erano presenti in Italia e rinunciava alla loro escussione chiedendo rinvio per discussione. La causa era decisa all'udienza del 24.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1.Come noto l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto invocato, incombe su colui che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.).
2. Nella specie, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato unico ed ininterrotto dal 6.6.2011 al 7.2022 alle dipendenze dapprima della società poi della società Controparte_2 [...]
poi di nuovo della società e infine della società in CP_3 Controparte_2 CP_1 forza di successivi trasferimenti di azienda tra le predette società.
2.a. Tale prova non appare essere stata fornita all'esito dell'istruttoria. Invero la prova orale articolata sul punto, tendente a dimostrare l'identità dell'entità economica ceduta (locale ristorante ubicato in Roma via del Leoncino n. 37/38) e quindi delle stigliature, delle attrezzature, del materiale, del personale, dei contratti, dell'attività svolta, non ha sortito esito, atteso che i testimoni non si sono presentati in udienza e il ricorrente è dapprima decaduto dalla prova non avendo citato uno dei testi e poi ha rinunciato all'esame degli altri. Insufficiente è del resto la prova documentale. Inanzitutto tutto le buste paga in atti smentiscono l'esistenza di un fenomeno successorio atteso che al contrario esse attestano l'esistenza di diversi rapporti di lavoro, ricominciati ex novo con ciascuna delle società convenute: segnatamente il primo rapporto con la Controparte_2 risultato cessato il 14.11.2024 (cfr. doc. 1); il secondo rapporto con la risulta Controparte_3 iniziato il 15.11.2014 e cessato il 15.4.25 (cfr. doc. 2); il terzo rapporto con la
[...] risulta iniziato il 16.4.15 e cessato il 5.2.2019 (cfr. doc. 3); infine il quarto CP_2 rapporto con la isulta iniziato il 6.2.2019 e cessato il 7.4.2022 (cfr. doc. 6). CP_1 Né soccorrono le visure camerali in atti. Il ricorrente ha allegato nel ricorso di avere sempre ed esclusivamente lavorato presso il locale ubicato in via del Leoncino n. 37/38 a Roma. Ora dalla visura della (doc. 10) emerge solo che in data 12.9.2014 vi Controparte_2 sia stato un affitto/comodato di azienda con la poi risolto il 24.9.2015, Controparte_3 circostanza che specularmente emerge anche dalla visura della (doc. 11), ma Controparte_3 non è affatto documentato che questa cessione concernesse proprio l'azienda costituita dal locale ristorante di via del Leoncino n. 37/38.
3 Anzi ciò sembra smentito proprio dalla visura della da cui emerge che la Controparte_3 società ha avuto solo due unità locali, quella di via del Leoncino n. 36, costituente una sede amministrativa (ufficio amministrativo) e quella di vicolo Belsiana n. 46/47 locale adibito all'attività di ristorazione. D'altro canto dalle buste paga prodotte in atti dal ricorrente nel periodo in cui la sua datrice di lavoro era la (doc. 2) emerge che la sede di lavoro era via del Leoncino n. 36, per CP_3 cui in mancanza di qualsiasi allegazione nel ricorso circa l'eventuale coincidenza del locale sito in via del Leoncino n. 36 con quello sito in via del Leoncino n. 37/38, deve ritenersi che questi locali, aventi numeri civici diversi, fossero unità commerciali differenti e che quindi non si tratti della cessione della medesima azienda, ma di locali differenti. Dunque quel che risulta dagli atti, in mancanza di diverse allegazioni assertive e in assenza della prova testimoniale è che il ricorrente abbia lavorato dal 6.6.2011 al 14.11.2014 per CP_2 in via del Leoncino 37/38 (cfr. buste paga, doc.1); che successivamente Controparte_2 abbia lavorato dal 15.11.2014 al 15.4.2015 in forza di nuovo e diverso rapporto per World Event s.r.l. in via del Leoncino n. 36 (cfr. visura doc. 11 e buste paga doc. 2); che quindi abbia lavorato dal 16.4.2015 al 5.2.2019 di nuovo per in via del Leoncino n. 37/38 Controparte_2 (cfr. visura doc. 10 e buste paga doc. 3). In questo quadro così lacunoso a livello assertivo e probatorio non può darsi esclusivo rilievo al fatto che i contratti di lavoro del ricorrente siano temporalmente in successione, in quanto da questo solo elemento non può tarsi univocamente la conclusione dell'identità dell'azienda. Pertanto non vi è prova di alcuna cessazione dell'azienda di via del Leoncino n. 37/38 da
[...] a e alcuna responsabilità solidale è dunque invocabile Controparte_2 Controparte_3 dal ricorrente in capo a quale cessionario per le obbligazioni inerenti ai rapporti di lavoro CP_1 intercorsi con le dette convenute.
2.b. Quanto invece all'ultimo segmento temporale appaiono sussistere plurimi elementi indiziari che convergono nel senso di ritenere che vi sia stata una cessione di azienda ex art. 2112 c.c. (art. 2629 c.c.). Infatti dalla visura di (doc. 10) e di (doc. 12) emerge che in data Controparte_2 CP_1 19.9.2018 vi sia stato un affitto/comodato ivi qualificato come “trasferimento d'azienda” nella relativa sezione intitolata “Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri”, che deve ritenersi concernere proprio l'azienda di via del Leoncino n. 37/38: tanto lo si può dedurre sia dalla visura di da cui risulta questa unità locale adibita a ristorante, sia Controparte_2 dal fatto che essa figurasse come la sede lavorativa del ricorrente tanto nelle buste paga di
[...] del periodo dal 16.4.2015-5.2.2019, quanto nelle buste paga di Re. del CP_2 CP_6 periodo dal 6.2.2019 al 7.4.2022. Può quindi ritenersi provato che, essendovi stata una cessione d'azienda tra Controparte_2 e ai sensi dell'art. 2112 c.c. in data 19.8.2018 avente ad oggetto l'azienda di
[...] Controparte_1 via del Leoncino n. 37/38, anche il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente - rimasto identico quanto a inquadramento, qualifica, orario di lavoro e sede- sia transitato senza soluzione di continuità dall'una all'altra società. È quindi fondata, esclusivamente entro questi limiti, la domanda di accertamento della sussistenza della cessione di azienda da e e della Controparte_2 Controparte_1 responsabilità solidale di in ordine ai debiti della cedente attinenti al rapporto di Controparte_1 lavoro del ricorrente dal 16.4.15 al 5.2.2019.
3. È tardiva e quindi inammissibile, invece, la domanda di condanna della cedente CP_2 formulata dal ricorrente solo nelle note conclusive. Controparte_2 Parimenti tardiva ed inammissibile è la domanda di condanna solidale svolta nei confronti della World Event s.r.l. ai sensi dell'art. 2112 c.c., la quale – come chiarito – è anche nel merito infondata, non essendovi evidenza della predetta cessione.
4 4. Passando al quantum debeatur, occorre premettere che – esclusa la cessione aziendale e quindi la continuità del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e dal 2011 al Controparte_2 2014, tra il ricorrente e dal 2014 al 2015 e tra il ricorrente e Controparte_7 [...] dal 2015 al 2019 – i detti rapporti sono stati tra loro separati e distinti e che Controparte_2 quindi eventuali rivendicazioni economiche legate agli stessi avrebbero dovuto essere formulate dal ricorrente nei confronti del rispettivo datore di lavoro: nel presente giudizio non vi è alcuna domanda condannatoria formulata in tali termini.
5. Circoscrivendo quindi il thema decidendum al solo rapporto di lavoro tra il ricorrente e la
[...] dal 16.4.2015 al 5.2.2019 e a quello successivo tra il ricorrente e la Re.Co. s.r.l. CP_2 dal 6.2.2019 al 7.4.2022, il lavoratore ha svolto le seguenti rivendicazioni economiche:
1) differenze retributive legate al maggiore orario di lavoro, rispetto a quello part time figurante nei contratti;
2) differenze retributive per il mancato pagamento delle ferie concretamente fruite;
3) mancato pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità;
4) mancato pagamento del t.f.r.;
5) mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
6) mancato pagamento degli assegni familiari.
6. La prima rivendicazione deve ritenersi infondata, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova del maggior orario concretamente osservato, mentre le altre voci, invece, hanno carattere documentale.
6.a. Segnatamente con riferimento al rapporto di lavoro con dal 16.4.2015 al Controparte_2
5.2.2019 vi è prova dei seguenti crediti, tenuto conto delle buste paga in atti depositate dallo stesso ricorrente e da questo non contestate:
- del credito di complessivi euro 1.772,00 a titolo di tredicesima mensilità, di cui euro 1378,00 per il mancato pagamento della tredicesima mensilità dell'anno 2017 ed euro 394,00 per il mancato integrale pagamento della tredicesima dell'anno 2018 (euro 1.378,00 dovuti meno euro 984,00 percepiti, cfr. busta paga dicembre 2018); nulla il ricorrente chiede con riferimento all'anno 2019, mentre con riferimento agli altri anni il ricorrente sostiene di avere ricevuto somme inferiori a quelle in realtà risultanti dalle buste paga (euro 196,00 contro euro 651,74 risultante dalla b.p. di dicembre 2015; euro 414, contro euro 1378,55 risultante dalla b.p. di dicembre 2016) e quindi detraendo dal dovuto quanto corrisposto non residuano ulteriori crediti a tale titolo;
- del credito di complessivi euro 620,95 a titolo di quattordicesima mensilità, di cui euro 384,66 per il mancato integrale pagamento della quattordicesima mensilità dell'anno
2015 ed euro 236,29 per il mancato integrale pagamento della quattordicesima dell'anno
2016 (euro 1.378,00 dovuti meno euro 1.141,71 percepiti, cfr. busta paga luglio 2016); nulla il ricorrente chiede con riferimento all'anno 2019, mentre con riferimento agli altri anni il ricorrente sostiene di avere ricevuto somme inferiori a quelle in realtà risultanti dalle buste paga (euro 1378,55 contro euro 414,00 risultante dalla b.p. di luglio 2017; euro 1.409,54, contro euro 425,00 risultante dalla b.p. di dicembre 2018) e quindi detraendo dal dovuto quanto corrisposto non residuano ulteriori crediti a tale titolo;
- del credito di euro 5.087,04 a titolo di ferie, come da conteggi in atti;
- del credito di euro 4.965,43 a titolo di t.f.r..
- per un totale di euro 12.445,42. 6.b. Con riferimento al rapporto di lavoro con Re. dal 6.2.2019 al 7.4.2022 vi è prova CP_6 documentale dei seguenti crediti:
- del credito di complessivi euro 3.975,65 a titolo di tredicesima mensilità, come da conteggi in atti:
5 - del credito di complessivi euro 3.975,65 a titolo di quattordicesima mensilità, come da conteggi in atti;
- del credito di euro 3.974,88 a titolo di ferie, come da conteggi in atti;
- del credito di euro 6.200,00 a titolo di retribuzioni dei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022, come da conteggi in atti;
- del credito di euro 4.658,70 a titolo di t.f.r.;
- del credito di euro 1.033,33 a titolo di indennità di mancato preavviso, dovendosi ritenere che sussista la giusta causa delle dimissioni, atteso che il lavoratore non era più pagato da molti mesi immediatamente prima del recesso;
- per un totale di euro 23.818,21.
7. In difetto di prova incombente sulle parti convenute, di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive specificate nel ricorso con riferimento al livello di effettiva appartenenza, tenuto conto delle somme percepite dal lavoratore di cui alle buste paga prodotte, al ricorrente va quindi riconosciuta la somma complessiva di euro 36.263,63 somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla stregua degli artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.. Re.Co. s.r.l. deve quindi essere condannata al pagamento di euro 36.263,63 oltre accessori, rispondendo in proprio con riguardo all'importo di euro 23.818,21 quale datrice di lavoro del ricorrente ed ex art. 2112 c.c., quale cessionaria responsabile solidale, con riguardo all'importo di euro 12.445,42.
Cont 8. Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna di al pagamento CP_6 della somma di euro 4.320,00 a titolo di assegni familiari. Sul punto il ricorrente deduce di avere fatto domanda di pagamento all'Inps che l'ha accolta con riguardo al periodo dal 1.7.2021 al 28.2.2022 per l'importo mensile di euro 540,00 (540 x 8 = 4.320,00, doc. 8). Sul punto occorre partire dal meccanismo di erogazione dell'A.N.F. che ha sostituito dal 1.1.1988 gli assegni familiari (d.l. 69/1988 conv. L. 153/1988). La disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie, prima dell'abrogazione ad opera dell'art. 10 d.lgs. 230/2021, era la seguente:
- art. 2, co. 3, D.L. 69/1988, convertito in L.153/1988 “si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato”;
- art. 26 D.P.R. 797/1955 “al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro” e il successivo art. 36 chiarisce “l'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti. I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette”;
- art. 42 D.P.R. 797/55 “Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni”;
- art. 43 D.P.R. 797/55 “Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso
6 termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all Controparte_9
. La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo
[...] del datore di lavoro. Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l' predetto provvederà a rimborsare CP_9 l'eccedenza al datore di lavoro” Dalle norme sopra richiamate emerge che il datore di lavoro non era il legittimato passivo dell'obbligazione, ma un mero delegato al pagamento: il costo degli assegni nucleo familiare autorizzati dall'ente previdenziale, infatti, veniva posto solo in via temporanea a carico della parte datoriale che provvedeva ad anticiparli, compensando poi le relative somme con i versamenti complessivamente dovuti all'Inps. Proprio sulla base di questa ricostruzione della fattispecie la Suprema Corte (Cass. 3076/2022) in un recente arresto ha avuto modo di chiarire che "unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l'INPS, mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto - e non il datore CP_9 di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale" (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981). Dunque legittimato passivamente nella presente vertenza è solo l'Inps, che non è stato tuttavia evocato in giudizio, con conseguente infondatezza della domanda proposta nei confronti del datore di lavoro.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente Re.Co. s.r.l. e Controparte_2
[...] Nulla per le spese tra il ricorrente e la società contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta che tra e è intervenuto in data 19.8.2018 un Controparte_2 Controparte_1 trasferimento d'azienda e che ai sensi dell'art. 2112 c.c. la è obbligata, in Controparte_1 solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento;
- per l'effetto condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di Controparte_1 euro 36.263,63 come in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- rigetta tutte le altre domande;
- condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 CP_1 favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 4.700,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 24.9.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
7
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 31603 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 24.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Duccio Galimberti n. 27, presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Paolo Gennaro e Patrizio Gennaro, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_1
in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_2 in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_3 RESISTENTI contumaci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023 il ricorrente premettendo di avere lavorato ininterrottamente presso il locale sito in Roma via del Leoncino n. 37/38, denominato , dal 6.6.2011 al Pt_2
7.4.2022 alle dipendenze della e dei precedenti titolari dell'attività economica in Controparte_1 questione succedutisi nel tempo a seguito di trasferimenti d'azienda, deduceva più precisamente che aveva lavorato alle dipendenze della dal 6.6.2011 al 14.11.2014, alle Controparte_2 dipendenze della dal 15.11.2014 al 15.4.2015, di nuovo alle dipendenze della Controparte_3 dal 16.4.2015 al 5.2.2019, dal 6.2.2019 al 7.4.2022 alle dipendenze della Controparte_4
che il rapporto di lavoro era stato formalizzato in data 6.6.2011 dalla Controparte_1 CP_2 con contratto di lavoro subordinato part time (60% - 24h settimanali) a tempo Controparte_2 indeterminato, CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, livello 6°, qualifica aiuto cuoco;
che il 15.11.2014 il rapporto era proseguito con la che gli aveva fatto sottoscrivere Controparte_3 identico contratto;
che il 16.4.15 veniva nuovamente assunto dalla con Controparte_2
1 identico contratto;
che nel mese di dicembre 2015 la società gli aveva comunicato la trasformazione dell'orario di lavoro da part time a full time; che in data 6.2.2019 era assunto dalla Controparte_1 con contratto di lavoro subordinato full time a tempo determinato, CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, livello 6°, qualifica aiuto cuoco e che in data la 5.11.2019 la datrice di lavoro gli aveva comunicato la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro;
che il rapporto proseguiva fino al 7.4.22 data in cui esso esponente rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa in quanto non aveva percepito le retribuzioni dei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022. Rappresentava che nel caso di specie si era verificato il fenomeno successorio di cui all'art. 2112 c.c. in quanto oggetto dei trasferimenti d'azienda menzionati era la medesima entità economica ancora esistente, la cui gestione era stata effettivamente proseguita dai nuovi titolari con le medesime attività economiche, il medesimo stabile e luogo di lavoro, la medesima denominazione dell'attività, attrezzature e personale che veniva riassunto senza soluzione di continuità. Lamentava che il rapporto di lavoro si era svolto con modalità difformi rispetto a quelle risultanti dai contratti atteso che l'orario di lavoro concretamente osservato era stato dal 6.6.2011 al 15.4.2015 dalle ore 9:00 alle ore 18,00 per sei giorni alla settimana, mentre dal 16.4.2015 al 7.4.2022 dalle 10,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 23,00 per sei giorni alla settimana;
che dunque aveva percepito una retribuzione inferiore al dovuto in considerazione dell'orario svolto;
che non aveva poi percepito affatto le retribuzioni delle ultime mensilità (da dicembre 2021 alle dimissioni); che aveva presentato all'Inps domanda di assegni familiari per il periodo 1.7.2021-28.2.2022 la quale era accolta dall'istituto per importo complessivo pari ad euro 4.320,00 (540,00 x 8 mesi), ma che non aveva ricevuto nulla dalla datrice di lavoro ed era quindi creditore del relativo importo;
che non aveva mai percepito la tredicesima mensilità, salvo che per gli anni 2015, 2016 e 2018 in cui aveva comunque percepito importi inferiori al dovuto;
che non aveva mai percepito la quattordicesima mensilità tranne che per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in cui aveva percepito importi inferiori al dovuto;
che aveva regolarmente goduto dei periodi di ferie annuali e che tuttavia essi non erano stati retribuiti;
che non aveva percepito il t.f.r.; che a seguito delle dimissioni per giusta causa non aveva percepito l'indennità sostituiva del preavviso, né le competenze di fine rapporto;
che era creditore dell'importo di euro 92.115,61 oltre accessori. Concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare che tra Controparte_2 CP_3 e quali datori di lavoro, e , quale lavoratore, è intercorso un
[...] Controparte_1 Parte_1 unico rapporto di lavoro subordinato dal 06.06.2011 al 07.04.2022, come in premessa descritto, ovvero della diversa durata che emergerà nel corso del presente giudizio;
CP_
- Accertare e dichiarare che tra e è intervenuto nel Controparte_2 Controparte_3 novembre 2014 un trasferimento d'azienda e che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la CP_3 [...] è obbligata, in solido con la per tutti i crediti che il lavoratore CP_3 Controparte_2 aveva al tempo del trasferimento;
- Accertare e dichiarare che tra e è intervenuto, Controparte_3 Controparte_2 nel mese di aprile 2015, un trasferimento d'azienda e che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la
[...]
è obbligata, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del Controparte_2 trasferimento;
- Accertare e dichiarare che tra e è intervenuto nel mese Controparte_2 Controparte_1 di febbraio 2019 un trasferimento d'azienda e che ai sensi dell'art. 2112 c.c. la è Controparte_1 obbligata, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento;
- Condannare la c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro 92.115,61 come analiticamente indicato nel conteggio che fa parte integrante del presente ricorso o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate, per tutte le ragioni esposte in premessa e specificate nell'allegato conteggio, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.
2 - Accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito dell'accoglimento da parte dell'inps della domanda degli assegni familiari per i periodi di cui al punto 19 del presente ricorso, deve ancora percepire dalla l'importo di euro 4.320,00; Controparte_1
- Condannare – c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro 4.320,00 a titolo di assegni familiari o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia…”. Il ricorrente evocava in giudizio la sola società Re. (d'ora innanzi anche e il CP_5 CP_1 giudice con ordinanza del 13.5.2024 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti anche delle altre due convenute e adempimento che Controparte_2 Controparte_3 veniva curato in data 8.7.2024, a seguito di ordine di rinnovazione della notifica per mancato rispetto del termine a comparire. Ammesse le prove e predisposto il calendario istruttorio, parte ricorrente rappresentava all'udienza del 29.10.2024 che i tre testi ammessi erano stati citati ma non erano presenti e chiedeva rinvio per la loro escussione;
alla successiva udienza del 28.1.2025 il ricorrente rappresentava di avere citato solo due testi: il giudice dichiarava la decadenza della parte dall'esame di uno dei testi ammessi e rinviava per l'esame degli altri non presenti;
alla successiva udienza dell'11.6.2025 il ricorrente deduceva di avere citato i due testi che non erano presenti in Italia e rinunciava alla loro escussione chiedendo rinvio per discussione. La causa era decisa all'udienza del 24.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1.Come noto l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto invocato, incombe su colui che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.).
2. Nella specie, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato unico ed ininterrotto dal 6.6.2011 al 7.2022 alle dipendenze dapprima della società poi della società Controparte_2 [...]
poi di nuovo della società e infine della società in CP_3 Controparte_2 CP_1 forza di successivi trasferimenti di azienda tra le predette società.
2.a. Tale prova non appare essere stata fornita all'esito dell'istruttoria. Invero la prova orale articolata sul punto, tendente a dimostrare l'identità dell'entità economica ceduta (locale ristorante ubicato in Roma via del Leoncino n. 37/38) e quindi delle stigliature, delle attrezzature, del materiale, del personale, dei contratti, dell'attività svolta, non ha sortito esito, atteso che i testimoni non si sono presentati in udienza e il ricorrente è dapprima decaduto dalla prova non avendo citato uno dei testi e poi ha rinunciato all'esame degli altri. Insufficiente è del resto la prova documentale. Inanzitutto tutto le buste paga in atti smentiscono l'esistenza di un fenomeno successorio atteso che al contrario esse attestano l'esistenza di diversi rapporti di lavoro, ricominciati ex novo con ciascuna delle società convenute: segnatamente il primo rapporto con la Controparte_2 risultato cessato il 14.11.2024 (cfr. doc. 1); il secondo rapporto con la risulta Controparte_3 iniziato il 15.11.2014 e cessato il 15.4.25 (cfr. doc. 2); il terzo rapporto con la
[...] risulta iniziato il 16.4.15 e cessato il 5.2.2019 (cfr. doc. 3); infine il quarto CP_2 rapporto con la isulta iniziato il 6.2.2019 e cessato il 7.4.2022 (cfr. doc. 6). CP_1 Né soccorrono le visure camerali in atti. Il ricorrente ha allegato nel ricorso di avere sempre ed esclusivamente lavorato presso il locale ubicato in via del Leoncino n. 37/38 a Roma. Ora dalla visura della (doc. 10) emerge solo che in data 12.9.2014 vi Controparte_2 sia stato un affitto/comodato di azienda con la poi risolto il 24.9.2015, Controparte_3 circostanza che specularmente emerge anche dalla visura della (doc. 11), ma Controparte_3 non è affatto documentato che questa cessione concernesse proprio l'azienda costituita dal locale ristorante di via del Leoncino n. 37/38.
3 Anzi ciò sembra smentito proprio dalla visura della da cui emerge che la Controparte_3 società ha avuto solo due unità locali, quella di via del Leoncino n. 36, costituente una sede amministrativa (ufficio amministrativo) e quella di vicolo Belsiana n. 46/47 locale adibito all'attività di ristorazione. D'altro canto dalle buste paga prodotte in atti dal ricorrente nel periodo in cui la sua datrice di lavoro era la (doc. 2) emerge che la sede di lavoro era via del Leoncino n. 36, per CP_3 cui in mancanza di qualsiasi allegazione nel ricorso circa l'eventuale coincidenza del locale sito in via del Leoncino n. 36 con quello sito in via del Leoncino n. 37/38, deve ritenersi che questi locali, aventi numeri civici diversi, fossero unità commerciali differenti e che quindi non si tratti della cessione della medesima azienda, ma di locali differenti. Dunque quel che risulta dagli atti, in mancanza di diverse allegazioni assertive e in assenza della prova testimoniale è che il ricorrente abbia lavorato dal 6.6.2011 al 14.11.2014 per CP_2 in via del Leoncino 37/38 (cfr. buste paga, doc.1); che successivamente Controparte_2 abbia lavorato dal 15.11.2014 al 15.4.2015 in forza di nuovo e diverso rapporto per World Event s.r.l. in via del Leoncino n. 36 (cfr. visura doc. 11 e buste paga doc. 2); che quindi abbia lavorato dal 16.4.2015 al 5.2.2019 di nuovo per in via del Leoncino n. 37/38 Controparte_2 (cfr. visura doc. 10 e buste paga doc. 3). In questo quadro così lacunoso a livello assertivo e probatorio non può darsi esclusivo rilievo al fatto che i contratti di lavoro del ricorrente siano temporalmente in successione, in quanto da questo solo elemento non può tarsi univocamente la conclusione dell'identità dell'azienda. Pertanto non vi è prova di alcuna cessazione dell'azienda di via del Leoncino n. 37/38 da
[...] a e alcuna responsabilità solidale è dunque invocabile Controparte_2 Controparte_3 dal ricorrente in capo a quale cessionario per le obbligazioni inerenti ai rapporti di lavoro CP_1 intercorsi con le dette convenute.
2.b. Quanto invece all'ultimo segmento temporale appaiono sussistere plurimi elementi indiziari che convergono nel senso di ritenere che vi sia stata una cessione di azienda ex art. 2112 c.c. (art. 2629 c.c.). Infatti dalla visura di (doc. 10) e di (doc. 12) emerge che in data Controparte_2 CP_1 19.9.2018 vi sia stato un affitto/comodato ivi qualificato come “trasferimento d'azienda” nella relativa sezione intitolata “Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri”, che deve ritenersi concernere proprio l'azienda di via del Leoncino n. 37/38: tanto lo si può dedurre sia dalla visura di da cui risulta questa unità locale adibita a ristorante, sia Controparte_2 dal fatto che essa figurasse come la sede lavorativa del ricorrente tanto nelle buste paga di
[...] del periodo dal 16.4.2015-5.2.2019, quanto nelle buste paga di Re. del CP_2 CP_6 periodo dal 6.2.2019 al 7.4.2022. Può quindi ritenersi provato che, essendovi stata una cessione d'azienda tra Controparte_2 e ai sensi dell'art. 2112 c.c. in data 19.8.2018 avente ad oggetto l'azienda di
[...] Controparte_1 via del Leoncino n. 37/38, anche il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente - rimasto identico quanto a inquadramento, qualifica, orario di lavoro e sede- sia transitato senza soluzione di continuità dall'una all'altra società. È quindi fondata, esclusivamente entro questi limiti, la domanda di accertamento della sussistenza della cessione di azienda da e e della Controparte_2 Controparte_1 responsabilità solidale di in ordine ai debiti della cedente attinenti al rapporto di Controparte_1 lavoro del ricorrente dal 16.4.15 al 5.2.2019.
3. È tardiva e quindi inammissibile, invece, la domanda di condanna della cedente CP_2 formulata dal ricorrente solo nelle note conclusive. Controparte_2 Parimenti tardiva ed inammissibile è la domanda di condanna solidale svolta nei confronti della World Event s.r.l. ai sensi dell'art. 2112 c.c., la quale – come chiarito – è anche nel merito infondata, non essendovi evidenza della predetta cessione.
4 4. Passando al quantum debeatur, occorre premettere che – esclusa la cessione aziendale e quindi la continuità del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e dal 2011 al Controparte_2 2014, tra il ricorrente e dal 2014 al 2015 e tra il ricorrente e Controparte_7 [...] dal 2015 al 2019 – i detti rapporti sono stati tra loro separati e distinti e che Controparte_2 quindi eventuali rivendicazioni economiche legate agli stessi avrebbero dovuto essere formulate dal ricorrente nei confronti del rispettivo datore di lavoro: nel presente giudizio non vi è alcuna domanda condannatoria formulata in tali termini.
5. Circoscrivendo quindi il thema decidendum al solo rapporto di lavoro tra il ricorrente e la
[...] dal 16.4.2015 al 5.2.2019 e a quello successivo tra il ricorrente e la Re.Co. s.r.l. CP_2 dal 6.2.2019 al 7.4.2022, il lavoratore ha svolto le seguenti rivendicazioni economiche:
1) differenze retributive legate al maggiore orario di lavoro, rispetto a quello part time figurante nei contratti;
2) differenze retributive per il mancato pagamento delle ferie concretamente fruite;
3) mancato pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità;
4) mancato pagamento del t.f.r.;
5) mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
6) mancato pagamento degli assegni familiari.
6. La prima rivendicazione deve ritenersi infondata, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova del maggior orario concretamente osservato, mentre le altre voci, invece, hanno carattere documentale.
6.a. Segnatamente con riferimento al rapporto di lavoro con dal 16.4.2015 al Controparte_2
5.2.2019 vi è prova dei seguenti crediti, tenuto conto delle buste paga in atti depositate dallo stesso ricorrente e da questo non contestate:
- del credito di complessivi euro 1.772,00 a titolo di tredicesima mensilità, di cui euro 1378,00 per il mancato pagamento della tredicesima mensilità dell'anno 2017 ed euro 394,00 per il mancato integrale pagamento della tredicesima dell'anno 2018 (euro 1.378,00 dovuti meno euro 984,00 percepiti, cfr. busta paga dicembre 2018); nulla il ricorrente chiede con riferimento all'anno 2019, mentre con riferimento agli altri anni il ricorrente sostiene di avere ricevuto somme inferiori a quelle in realtà risultanti dalle buste paga (euro 196,00 contro euro 651,74 risultante dalla b.p. di dicembre 2015; euro 414, contro euro 1378,55 risultante dalla b.p. di dicembre 2016) e quindi detraendo dal dovuto quanto corrisposto non residuano ulteriori crediti a tale titolo;
- del credito di complessivi euro 620,95 a titolo di quattordicesima mensilità, di cui euro 384,66 per il mancato integrale pagamento della quattordicesima mensilità dell'anno
2015 ed euro 236,29 per il mancato integrale pagamento della quattordicesima dell'anno
2016 (euro 1.378,00 dovuti meno euro 1.141,71 percepiti, cfr. busta paga luglio 2016); nulla il ricorrente chiede con riferimento all'anno 2019, mentre con riferimento agli altri anni il ricorrente sostiene di avere ricevuto somme inferiori a quelle in realtà risultanti dalle buste paga (euro 1378,55 contro euro 414,00 risultante dalla b.p. di luglio 2017; euro 1.409,54, contro euro 425,00 risultante dalla b.p. di dicembre 2018) e quindi detraendo dal dovuto quanto corrisposto non residuano ulteriori crediti a tale titolo;
- del credito di euro 5.087,04 a titolo di ferie, come da conteggi in atti;
- del credito di euro 4.965,43 a titolo di t.f.r..
- per un totale di euro 12.445,42. 6.b. Con riferimento al rapporto di lavoro con Re. dal 6.2.2019 al 7.4.2022 vi è prova CP_6 documentale dei seguenti crediti:
- del credito di complessivi euro 3.975,65 a titolo di tredicesima mensilità, come da conteggi in atti:
5 - del credito di complessivi euro 3.975,65 a titolo di quattordicesima mensilità, come da conteggi in atti;
- del credito di euro 3.974,88 a titolo di ferie, come da conteggi in atti;
- del credito di euro 6.200,00 a titolo di retribuzioni dei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022, come da conteggi in atti;
- del credito di euro 4.658,70 a titolo di t.f.r.;
- del credito di euro 1.033,33 a titolo di indennità di mancato preavviso, dovendosi ritenere che sussista la giusta causa delle dimissioni, atteso che il lavoratore non era più pagato da molti mesi immediatamente prima del recesso;
- per un totale di euro 23.818,21.
7. In difetto di prova incombente sulle parti convenute, di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive specificate nel ricorso con riferimento al livello di effettiva appartenenza, tenuto conto delle somme percepite dal lavoratore di cui alle buste paga prodotte, al ricorrente va quindi riconosciuta la somma complessiva di euro 36.263,63 somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla stregua degli artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.. Re.Co. s.r.l. deve quindi essere condannata al pagamento di euro 36.263,63 oltre accessori, rispondendo in proprio con riguardo all'importo di euro 23.818,21 quale datrice di lavoro del ricorrente ed ex art. 2112 c.c., quale cessionaria responsabile solidale, con riguardo all'importo di euro 12.445,42.
Cont 8. Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna di al pagamento CP_6 della somma di euro 4.320,00 a titolo di assegni familiari. Sul punto il ricorrente deduce di avere fatto domanda di pagamento all'Inps che l'ha accolta con riguardo al periodo dal 1.7.2021 al 28.2.2022 per l'importo mensile di euro 540,00 (540 x 8 = 4.320,00, doc. 8). Sul punto occorre partire dal meccanismo di erogazione dell'A.N.F. che ha sostituito dal 1.1.1988 gli assegni familiari (d.l. 69/1988 conv. L. 153/1988). La disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie, prima dell'abrogazione ad opera dell'art. 10 d.lgs. 230/2021, era la seguente:
- art. 2, co. 3, D.L. 69/1988, convertito in L.153/1988 “si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato”;
- art. 26 D.P.R. 797/1955 “al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro” e il successivo art. 36 chiarisce “l'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti. I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette”;
- art. 42 D.P.R. 797/55 “Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni”;
- art. 43 D.P.R. 797/55 “Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso
6 termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all Controparte_9
. La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo
[...] del datore di lavoro. Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l' predetto provvederà a rimborsare CP_9 l'eccedenza al datore di lavoro” Dalle norme sopra richiamate emerge che il datore di lavoro non era il legittimato passivo dell'obbligazione, ma un mero delegato al pagamento: il costo degli assegni nucleo familiare autorizzati dall'ente previdenziale, infatti, veniva posto solo in via temporanea a carico della parte datoriale che provvedeva ad anticiparli, compensando poi le relative somme con i versamenti complessivamente dovuti all'Inps. Proprio sulla base di questa ricostruzione della fattispecie la Suprema Corte (Cass. 3076/2022) in un recente arresto ha avuto modo di chiarire che "unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l'INPS, mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto - e non il datore CP_9 di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale" (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981). Dunque legittimato passivamente nella presente vertenza è solo l'Inps, che non è stato tuttavia evocato in giudizio, con conseguente infondatezza della domanda proposta nei confronti del datore di lavoro.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente Re.Co. s.r.l. e Controparte_2
[...] Nulla per le spese tra il ricorrente e la società contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta che tra e è intervenuto in data 19.8.2018 un Controparte_2 Controparte_1 trasferimento d'azienda e che ai sensi dell'art. 2112 c.c. la è obbligata, in Controparte_1 solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento;
- per l'effetto condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di Controparte_1 euro 36.263,63 come in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- rigetta tutte le altre domande;
- condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 CP_1 favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 4.700,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 24.9.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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