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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 296/2023, promossa da:
Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore
[...] Parte_1
, con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Summo, Francesco Patruno e Nicola Fabrizio
[...]
Solimini, giusta mandato in atti, dichiaratisi antistatari;
-opponente-
CONTRO
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Alberto Buonafede;
-opposto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. proposta da
[...] avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatole il 30.12.2022 su istanza di , con cui le è stato intimato il rilascio degli CP_1 immobili, siti in agro di Ruvo di Puglia, oggetto dell'atto di compravendita con riserva di proprietà del 12 dicembre 2012 rep. 11228/7532, in Notar , trascritto il 4 gennaio 2013 Persona_1 ai nn. 152/98. Il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto è il verbale di attestazione di inadempimento contrattuale ex art. 1523 c.c. del 14 dicembre 2021 a rogito del Notaio
[...]
rep. 27796/11790. Per_2
A fondamento dell'opposizione, la società ha eccepito il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 3/2012, stante l'intervenuta omologazione del piano di sovraindebitamento presentato dalla stessa società con provvedimento del Tribunale di Trani del 9 maggio 2022.
Sulla scorta di tale unico motivo, l'opponente ha chiesto, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, di “..accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo di cui sopra nonché del pedissequo atto di precetto notificati all'opponente in data 30.12.2022 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
3) per l'effetto: dichiarare che nessuna azione esecutiva può essere promossa da in Controparte_2 danno della soc. 4) in ogni caso: condannare l' Parte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c. ad una
[...] somma equamente determinata dal Giudicante”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , la quale ha specificamente contestato le CP_1 avverse doglianze e ha dedotto che, stante il grave e protratto inadempimento della società attrice, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di compravendita con conseguenti scioglimento degli effetti dello stesso antecedentemente al deposito della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento e diritto al rilascio dei terreni in questione. L'ente opposto ha quindi chiesto “in via principale, a. previo ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria, anche in ordine all'inesistenza del diritto in capo all'opponente, ovvero al difetto delle condizioni delle azioni spiegate ed, in ogni caso, in ordine all'intervenuta risoluzione del contratto di vendita con patto dominio meglio descritto in premessa per effetto della manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
7.1 del contratto, comunicata con p.e.c. del 4.5.2021 (cfr. doc. 07), respingere l'opposizione proposta e le domande ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o, comunque, infondate in fatto
e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
b. previo ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria, anche in ordine all'intervenuta risoluzione del contratto di vendita con patto dominio meglio descritto in premessa per effetto della manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
7.1 del contratto, comunicata con p.e.c. del 4.5.2021 (cfr. doc. 07) ed, in ogni caso, in ordine al credito maturato dall' a titolo CP_1 di indennità e/o di indennizzo e/o di equo compenso e/o di risarcimento del danno in relazione all'occupazione ed al godimento da parte della società opponente del fondo per il quale è opposizione, in via riconvenzionale, condannare la società opponente a versare all' l'importo di €. 400.000,00, ovvero il diverso importo ritenuto CP_1 di giustizia. Con vittoria di spese con condanna dell'opponente, altresì, al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.””.
Rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la precedente G.I. ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
All'esito della c.d. appendice scritta, la causa è stata istruita in via meramente documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 febbraio 2025.
A detta udienza la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Mette conto dare atto che avverso il provvedimento che ha negato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stato proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che è stato rigetto.
Inoltre, con ricorso ai sensi dell'art. 615, 2° comma, c.p.c., la odierna opponente, dopo la notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c. da parte dell'ufficiale giudiziario, ha adito il giudice dell'esecuzione per ottenere la sospensione dell'esecuzione, allegando che, nelle more, il reclamo dell' CP_1 avverso il decreto di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti è stato dichiarato inammissibile, con conseguente stabilizzazione del piano e sua vincolatività, e che l' ha CP_1 manifestato per iscritto la disponibilità a rimettere in bonis l'azienda opponente. Secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, quindi, la dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto per inadempimento è stato implicitamente revocata.
L'istanza cautelare è stata rigettata dal GE sul presupposto che la ragioni addotte a sostegno della richiesta di sospensione non fossero nuove, ma rientrassero nelle argomentazioni già poste a fondamento dell'opposizione a precetto già svolta. Tale motivazione è stata confermata in sede di reclamo al collegio, con ordinanza del 30 ottobre 2024.
*****
Sul thema decidendum del presente giudizio e sulla richiesta di acquisizione dei fascicoli relativi all'opposizione 615, comma secondo, c.p.c. e del relativo reclamo.
Risulta per tabulas che parte attrice, successivamente alla proposizione del presente giudizio, ha esperito il rimedio dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. e, per quel che rileva in questa sede, ha chiesto acquisirsi i fascicoli relativi alla doppia fase cautelare.
Tale circostanza impone di indagare i rapporti fra opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione. Sul punto la Cassazione, con la sentenza n. 26285/2019 (citata anche da parte opponente, ma che deve essere correttamente intesa), a cui si intende aderire e a cui si rinvia, ha fornito una condivisibile interpretazione sistematica, tanto riguardo la fase sospensiva quanto circa la fase di merito, dei rapporti fra opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione.
In relazione alla fase cautelare, premessa la distinzione fra sospensione ai sensi dell'art. 615, c. 1
c.p.c. (che va considerata una sospensione c.d. esterna) e la sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
(che viceversa è da ritenere una sospensione c.d. interna), la Suprema Corte ha chiarito che fra le due istanze di sospensione esiste un rapporto di continenza cautelare: dato che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo impedisce al creditore di agire in executivis sull'intero patrimonio del debitore in ragione del credito contenuto nel titolo, determinando al contempo la stasi dell'eventuale esecuzione forzata nelle more avviata, essa ha una portata maggiore e comprensiva degli effetti della sospensiva alla quale si addiviene in sede di opposizione ex art. 615, c. 2 c.p.c., che invero determina solo l'inibitoria dell'esecuzione a cui il creditore ha già dato impulso. Il precipitato logico e giudico che discende da tale impostazione, secondo la Cassazione,
è che la proposizione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo inibisce la possibilità che il debitore depositi una omologa domanda in sede di esecuzione, in tutti i casi in cui i motivi posti a supporto di tale istanza siano i medesimi. Specifica, infatti, la Cassazione nella sentenza richiamata che il debitore “indirizzando la propria istanza al giudice dell'opposizione a precetto, ha oramai consumato il proprio potere processuale, in ossequio del principio "electa una via, non datur recursus ad alteram", che costituisce espressione dell'esigenza interna al sistema processuale di scongiurare tutte le ipotesi che possano dar luogo alla pronuncia di provvedimenti contrastanti”.
Riguardo i rapporti fra il giudizio di opposizione a precetto e la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, la Suprema Corte ha specificato che l'identità fra i giudizi di merito introdotti con le due opposizioni impone, anche per ragioni di economia processuale, di trattare solo quello di più vetusta introduzione: “l'opposizione all'esecuzione già iniziata proposta per le medesime ragioni in fatto e diritto dell'opposizione pre-esecutiva (a precetto) già pendente, è destinata ad essere cancellata dal ruolo per litispendenza, se le due cause pendono innanzi a giudici diversi, ovvero ad essere riunita ma non trattata, se le due cause sono state instaurate innanzi al medesimo tribunale”. Con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, conclusa la prima fase cautelare dell'opposizione ex art. 615, c. 2 c.p.c., non è tenuto a concedere il termine per introdurre il giudizio di merito, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., dal momento che è onere dell'opponente quello di coltivare le sue pretese nel giudizio di merito già introdotto con l'opposizione al precetto. Alla luce di quanto detto e venendo alla vicenda in esame, preme anzitutto evidenziare che il thema decidendum -come cristallizzato all'esito della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.- verte solo ed esclusivamente sul divieto di agire in executivis conseguente all'omologazione del piano ex art. 12 della L. n. 3/2012, divieto eccepito dall'opponente per paralizzare la richiesta di rilascio dei fondi.
Con la successiva opposizione esecutiva, sebbene siano state dedotte circostanze fattuali nuove, sostanzialmente il petitum e la causa petendi sono gli stessi del presente giudizio, come condivisibilmente rilevato in sede di reclamo.
Ad ogni modo, anche ove si volesse accedere alla diversa tesi sostenuta dall'opponente (e cioè che trattasi di motivi di opposizione diversi e nuovi) gli stessi non potrebbero trovare ingresso nel presente giudizio. Diversamente opinando si scardinerebbe il sistema delle preclusioni assertive e probatorie che regge il processo civile.
Al contrario, l'attrice avrebbe dovuto introdurre -all'esito della fase cautelare svoltasi dinanzi al
GE- un nuovo giudizio di merito, pur non essendo stato assegnato il relativo termine. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia,
o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26285 del 17/10/2019).
Alla luce delle motivazioni illustrate, non può trovare ingresso la richiesta reiterata a verbale d'udienza del 5 febbraio 2025 dai Difensori di parte attrice.
Allo stesso modo è precluso a questa Giudice ogni vaglio sulla dedotta inefficacia della dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra le parti.
In particolare, parte attrice -con la comparsa di costituzione dell'avv. Solimini in aggiunta ai
Difensori già costituti e poi in sede di comparsa conclusionale- ha dedotto che la comunicazione del 2 febbraio 2022, inviata da in risposta alla esplicita richiesta del 19 gennaio precedente CP_1
a firma dell'Avv. Vincenzo Summo di rimessione in bonis, pone nel nulla la dichiarazione risolutoria e riconosce il preciso diritto soggettivo del contraente inadempiente di poter unilateralmente vanificare la dichiarazione risolutoria già manifestata. In ultima analisi, secondo la prospettazione difensiva dell'attrice, per effetto del contegno assunto da è venuto meno CP_1 il diritto ad agire in executivis dello stesso ente.
Trattasi, all'evidenza, di un motivo nuovo rispetto all'unico posto a fondamento dell'opposizione da cui origina il presente giudizio (basandosi su fatti e circostanze allegati per la prima volta oltre lo spirare delle preclusioni assertive, oltre che probatorie) in quanto tale inammissibile.
Il modello processuale civile vigente ratione temporis è infatti configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva, con un implicito divieto di "regressione" del processo alle fasi precedenti e già concluse in quanto ciò contrasta con l'esigenza primaria che il processo consegua un risultato utile in tempi ragionevoli in ossequio all'art. 111 della Costituzione.
Secondo la normativa processuale applicabile al presente giudizio, pertanto, le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione in primis negli atti introduttivi (citazione, comparsa di costituzione e risposta) e nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. "primo termine", potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord. 23/05/2013).
D'altronde, nella specifica materia delle opposizioni esecutive, costituisce ius receptum quello secondo cui non sono ammesse domande nuove e ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U,
Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021,
Rv. 662368 - 01).
2. Sulla natura del contratto con riserva di proprietà.
Tanto precisato, non è inutile ripercorrere le vicende che hanno interessato le parti, come risultanti dalle complessive emergenze processuali.
Segnatamente, sono circostanze riscontrate documentalmente oltre che non specificamente contestate che: 1) con atto a rogito del Notaio in Mesagne, stipulato in data 12 dicembre 2012 Persona_3
(Rep. N. 11228 - Racc. n. 7531) trascritto a Trani in data 4 gennaio 2013 (al n. 99 form. ed al n.
153 d'ord.) ha venduto, con patto di riservato dominio, all' CP_1 [...]
(C.F. , Parte_2 P.IVA_1 gli immobili ubicati in Comune di Ruvo di Puglia (BA), e precisamente i fondi rustici con entrostanti fabbricati, in atti analiticamente descritti, della superficie complessiva di ettari 42, are
96 e centiare 39. Il prezzo della compravendita è stato convenuto in €. 791.928,97, costituito dal prezzo di acquisto maggiorato delle spese di rogito, che la parte acquirente si è obbligata a corrispondere in sessanta rate semestrali costanti, successive e posticipate comprensive di una quota capitale e di una quota di interessi calcolata al tasso annuo del 3 %, scadenti alla data del
30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e dell'ammontare, ciascuna rata, di complessivi €.
20.109,79, con decorrenza dal 30 giugno 2013 (oltre ad una rata di preammortamento con scadenza 31.12.2012 calcolata secondo quanto convenuto all'art. 3 del contratto);
2) con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 4 maggio 2021, a fronte del mancato pagamento da parte della società acquirente di oltre due rate, ha comunicato alla controparte la volontà CP_1 di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di vendita con patto di riservato dominio;
3) in data 25 ottobre 2021, ha depositato presso questo Tribunale una proposta Parte_1 di ristrutturazione del debito aziendale ai sensi della l. n. 3/2012 (proc. 2317/2021 R.G.V.G.);
4) con decreto del 15-16 novembre 2021 notificato il 14 dicembre 2021, il G.D. ha fissato la comparizione delle parti disponendo, tra l'altro, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
5) con “verbale di attestazione di inadempimento di contratto”, redatto ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. n.
193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, per atto a rogito del Notaio
[...]
in Roma del 14 dicembre 2021 (Rep. n. 27796 - Racc. n. 11790), , dopo aver Per_2 CP_1 dichiarato di essersi già avvalsa della clausola risolutiva espressa avendo inviato la relativa comunicazione di risoluzione, ha attestato l'inadempimento della acquirente nel pagamento di oltre due rate consecutive di prezzo;
6) con decreto del 9 maggio 2022, nonostante il voto contrario di , il piano di CP_1 ristrutturazione dei debiti presentato dalla odierna attrice è stato omologato;
7) con atto di precetto del 30 dicembre 2022 ha intimato il rilascio dei fondi oggetto di CP_1 compravendita.
Così ricostruiti i momenti salienti della vicenda di cui si discetta, ritiene il Tribunale che l'accesso alla procedura di sovraindebitamento e la successiva omologazione del piano presentato dalla società attrice non abbiano efficacia impeditiva rispetto all'azione di rilascio preannunciata da con il precetto qui opposto. CP_1
Anzitutto preme rimarcare che, pacifica e incontestata la qualificazione del contratto di compravendita intercorso fra le parti quale vendita con riserva di proprietà, ai sensi dell'art. 1523
c.c., in siffatta fattispecie l'effetto traslativo della proprietà in capo all'acquirente si verifica solo col pagamento dell'ultima rata di prezzo.
Tant'è che, secondo costante giurisprudenza, il bene acquistato dal debitore esecutato con riserva di proprietà non è di sua titolarità, dovendo risultare, con onere probatorio in capo a chi agisce sul cespite quale creditore dell'avente causa, il pagamento del prezzo, all'esito del quale solamente si verifica l'effetto traslativo (cfr., ad esempio, Cass., 24/11/2021, n. 36541; Cass., 14/04/1989,
n. 1802, Cass., 01/12/1962, n. 3250).
Ebbene, nel caso di specie il contratto intercorso fra le parti prevede(va) il pagamento in n.60
(sessanta) rate semestrali costanti successive e posticipate, comprensive di una quota capitale e di una quota di interessi calcolata al tasso annuo del 3% (tre per cento), scadenti alla data del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con prima rata di ammortamento da versarsi il 30 giugno
2013.
E' evidente, allora, che alla data del deposito del piano di ristrutturazione ex Legge n. 3/2012
(novembre 2021) i cespiti in questione non erano ancora entrati a far parte del patrimonio della società, non essendosi ancora verificato l'effetto traslativo conseguente al pagamento dell'ultimo rata (prevista, come da piano di ammortamento, per il 31 dicembre 2042).
Di talchè, alcun divieto di iniziare o proseguire azione esecutive può essere validamente opposto dalla società odierna attrice, per paralizzare l'azione di rilascio preannunciata da , in CP_1 quanto riguardante beni non compresi nel patrimonio della medesima società.
D'altra parte, come correttamente osservato in sede di reclamo, in materia di tutela protettiva del debitore la normativa di riferimento ratione temporis è contenuta negli artt. 10, 2° comma, e 12, 3° comma, l. n. 3 del 2012, che a loro volta riproducono la nota disciplina del concordato preventivo di cui agli artt. 168, 1° comma, e 184, 1° comma, legge fall. In tale cornice normativa non era contemplata alcuna protezione del debitore rispetto all'autotutela contrattuale o per converso al mantenimento coattivo di contratti essenziali per la continuità aziendale o ancora allo scioglimento dai contratti pendenti, come avviene invece per il concordato oggi disciplinato dal CCII e, in parte, per il concordato riformato disciplinato dalla legge fall..
Dunque, stando alla disciplina di cui alla l. n. 3 del 2012, il principio applicabile era quello del mantenimento dei contratti pendenti, ma senza le eccezioni che erano state via via introdotte nella legge fall.
Analogamente, nella disciplina abrogata non era contemplata un'estensione della protezione dalle azioni esecutive a beni estranei al patrimonio del debitore, con i quali viene esercitata l'attività di impresa, come ad esempio quelli detenuti in locazione.
Per vero, il divieto posto dall'art. 168 l.fall., secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza e della dottrina, riguarda(va) esclusivamente i beni e i crediti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo (esclusi i beni personali di cui all'art. 46 l.f. ) ovvero i beni di cui questi sia effettivamente titolare, e non già quelli di cui per qualsiasi ragione abbia la mera disponibilità (Trib. Bari 13.08.15).
Restando estranei a tale previsione i beni di proprietà dei terzi ma detenuti dal debitore concordatario, gli stessi possono costituire oggetto delle azioni di rilascio da parte degli aventi diritto.
Sicchè, la giurisprudenza ha pacificamente ammesso che il venditore con patto di riservato dominio possa richiedere all'acquirente ammesso al concordato preventivo la restituzione del bene venduto, ove prima della presentazione della domanda, si sia avvalso della clausola risolutiva espressa;
al pari si è ritenuta ammissibile l'azione di restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria (Trib. Bolzano 22.3.13, Trib. Terni 16.10.12; Trib. Milano, 18.3.1985).
Muovendo dalle medesime considerazioni, la giurisprudenza ha parimenti ritenuto ammissibile l'azione volta alla risoluzione del contratto di locazione e al successivo rilascio dell'immobile, trattandosi di azione che non pregiudica gli interessi degli altri creditori, in quanto ha a oggetto un bene estraneo al patrimonio del fallito (cfr. Tribunale Venezia 27 novembre 2017, nonché
Tribunale di Aosta 20, febbraio 2014).
Calando tali condivise coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di merito alla controversia di cui si discetta, ne deriva che le misure protettive disposte dal Tribunale con il provvedimento di apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e con la successiva omologazione non hanno alcun effetto rispetto ai cespiti all'epoca ancora di proprietà di CP_1
Si soggiunga, ancora, che già antecedentemente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte della società acquirente,
si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita, così sciogliendo CP_1 il vincolo contrattuale e determinando gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione a decorrere dalla comunicazione di volersi valere della clausola stessa (cfr. comunicazione pec del
4 maggio 2021).
Com'è noto, infatti, “La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente
l'intenzione di avvalersene” (cfr. di recente Cass. n. 9369/2024).
Né tantomeno la volontà di di avvalersi della clausola risolutiva espressa, pattiziamente CP_1 concordata, può ritenersi rinunciata dalla successiva comunicazione del 2 febbraio 2022. Ferma
l'inammissibilità della doglianza e della produzione documentale, ad ogni modo per completezza vale la pena richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza del creditore, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene” (Cass. civ. 31/10/2013 n. 24564). E aggiunge che “....la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento” (e nello stesso senso ex plurimis, Cass., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass.,
Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2111, 14508/2018, 30730/2019, 14240/2020).
Le considerazioni innanzi svolte comportano il rigetto dell'opposizione e comprovano il difetto dei presupposti per disporre il chiesto rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Per vero, né la questione pone grave difficoltà interpretative (essendo stata risolta sulla base del quadro normativo pro tempore vigente rispetto al quale neppure si registrano orientamenti confliggenti) né tantomeno la questione si profila come seriale.
*****
3. Sulla domanda riconvenzionale formulata dall'opposta. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta volta a ottenere la condanna della società opponente al pagamento dell'importo di € 400.000,00, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, dovuto a titolo di risarcimento del danno e/o di indennità e/o, comunque, di equo compenso a fronte dell'occupazione e del godimento dei fondi per i quali è causa.
Nel dare atto dell'ammissibilità (cfr. Cass. n. 29636 del 18/11/2024: “In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido”), nel merito la stessa risulta infondata.
Viene in proposito in rilievo l'art. 7 del contratto di cui si discetta, il quale prevede che in caso di risoluzione per inadempimento del compratore, le rate di prezzo già versate saranno ritenute da a titolo di indennizzo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. CP_1
Dunque, ha diritto a trattenere i ratei incassati, a titolo di indennizzo, oltre ad avere diritto CP_1 al ristoro dei danni. Trattasi di pretese autonome che, come tali, necessitano di specifica domanda e soggiacciono all'ordinario onus probandi.
In particolare, per quel che attiene il risarcimento del danno, sia la dottrina che la giurisprudenza, hanno osservato che tale ristoro si riferisce all'ulteriore anomalo deterioramento (e dunque deprezzamento) del bene imputabile al compratore.
Ebbene, nella vicenda in esame la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'opposta è carente sotto il profilo della necessaria allegazione (non avendo neppure dedotto un anomalo deterioramento del valore dei fondi) prima ancora che sotto quello probatorio.
*****
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto la soccombenza di entrambe le parti rispetto alle domande reciprocamente formulate, giustifica la integrale compensazione delle spese del merito.
Al contrario, vanno poste per intero a carico della parte opponente le spese della doppia fase cautelare, stante il rigetto sia della istanza di sospensione sia del reclamo.
Ai fini della liquidazione, si procede, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: DM 55/2014, come da ultimo modificato, Tabella n. 10, scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
, avverso l'atto di precetto notificatole in
[...] data 30 dicembre 2022 su istanza dell'ente opposto;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dell'ente opposto;
3. compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di merito;
4. condanna la società opponente a rifondere in favore dell'ente opposto le spese della doppia fase cautelare che si liquidano in complessivi € 6.456,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, in data 19 maggio 2025
La Giudice
Diletta Calò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 296/2023, promossa da:
Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore
[...] Parte_1
, con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Summo, Francesco Patruno e Nicola Fabrizio
[...]
Solimini, giusta mandato in atti, dichiaratisi antistatari;
-opponente-
CONTRO
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Alberto Buonafede;
-opposto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. proposta da
[...] avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatole il 30.12.2022 su istanza di , con cui le è stato intimato il rilascio degli CP_1 immobili, siti in agro di Ruvo di Puglia, oggetto dell'atto di compravendita con riserva di proprietà del 12 dicembre 2012 rep. 11228/7532, in Notar , trascritto il 4 gennaio 2013 Persona_1 ai nn. 152/98. Il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto è il verbale di attestazione di inadempimento contrattuale ex art. 1523 c.c. del 14 dicembre 2021 a rogito del Notaio
[...]
rep. 27796/11790. Per_2
A fondamento dell'opposizione, la società ha eccepito il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 3/2012, stante l'intervenuta omologazione del piano di sovraindebitamento presentato dalla stessa società con provvedimento del Tribunale di Trani del 9 maggio 2022.
Sulla scorta di tale unico motivo, l'opponente ha chiesto, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, di “..accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo di cui sopra nonché del pedissequo atto di precetto notificati all'opponente in data 30.12.2022 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
3) per l'effetto: dichiarare che nessuna azione esecutiva può essere promossa da in Controparte_2 danno della soc. 4) in ogni caso: condannare l' Parte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c. ad una
[...] somma equamente determinata dal Giudicante”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , la quale ha specificamente contestato le CP_1 avverse doglianze e ha dedotto che, stante il grave e protratto inadempimento della società attrice, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di compravendita con conseguenti scioglimento degli effetti dello stesso antecedentemente al deposito della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento e diritto al rilascio dei terreni in questione. L'ente opposto ha quindi chiesto “in via principale, a. previo ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria, anche in ordine all'inesistenza del diritto in capo all'opponente, ovvero al difetto delle condizioni delle azioni spiegate ed, in ogni caso, in ordine all'intervenuta risoluzione del contratto di vendita con patto dominio meglio descritto in premessa per effetto della manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
7.1 del contratto, comunicata con p.e.c. del 4.5.2021 (cfr. doc. 07), respingere l'opposizione proposta e le domande ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o, comunque, infondate in fatto
e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
b. previo ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria, anche in ordine all'intervenuta risoluzione del contratto di vendita con patto dominio meglio descritto in premessa per effetto della manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
7.1 del contratto, comunicata con p.e.c. del 4.5.2021 (cfr. doc. 07) ed, in ogni caso, in ordine al credito maturato dall' a titolo CP_1 di indennità e/o di indennizzo e/o di equo compenso e/o di risarcimento del danno in relazione all'occupazione ed al godimento da parte della società opponente del fondo per il quale è opposizione, in via riconvenzionale, condannare la società opponente a versare all' l'importo di €. 400.000,00, ovvero il diverso importo ritenuto CP_1 di giustizia. Con vittoria di spese con condanna dell'opponente, altresì, al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.””.
Rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la precedente G.I. ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
All'esito della c.d. appendice scritta, la causa è stata istruita in via meramente documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 febbraio 2025.
A detta udienza la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Mette conto dare atto che avverso il provvedimento che ha negato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stato proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che è stato rigetto.
Inoltre, con ricorso ai sensi dell'art. 615, 2° comma, c.p.c., la odierna opponente, dopo la notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c. da parte dell'ufficiale giudiziario, ha adito il giudice dell'esecuzione per ottenere la sospensione dell'esecuzione, allegando che, nelle more, il reclamo dell' CP_1 avverso il decreto di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti è stato dichiarato inammissibile, con conseguente stabilizzazione del piano e sua vincolatività, e che l' ha CP_1 manifestato per iscritto la disponibilità a rimettere in bonis l'azienda opponente. Secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, quindi, la dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto per inadempimento è stato implicitamente revocata.
L'istanza cautelare è stata rigettata dal GE sul presupposto che la ragioni addotte a sostegno della richiesta di sospensione non fossero nuove, ma rientrassero nelle argomentazioni già poste a fondamento dell'opposizione a precetto già svolta. Tale motivazione è stata confermata in sede di reclamo al collegio, con ordinanza del 30 ottobre 2024.
*****
Sul thema decidendum del presente giudizio e sulla richiesta di acquisizione dei fascicoli relativi all'opposizione 615, comma secondo, c.p.c. e del relativo reclamo.
Risulta per tabulas che parte attrice, successivamente alla proposizione del presente giudizio, ha esperito il rimedio dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. e, per quel che rileva in questa sede, ha chiesto acquisirsi i fascicoli relativi alla doppia fase cautelare.
Tale circostanza impone di indagare i rapporti fra opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione. Sul punto la Cassazione, con la sentenza n. 26285/2019 (citata anche da parte opponente, ma che deve essere correttamente intesa), a cui si intende aderire e a cui si rinvia, ha fornito una condivisibile interpretazione sistematica, tanto riguardo la fase sospensiva quanto circa la fase di merito, dei rapporti fra opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione.
In relazione alla fase cautelare, premessa la distinzione fra sospensione ai sensi dell'art. 615, c. 1
c.p.c. (che va considerata una sospensione c.d. esterna) e la sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
(che viceversa è da ritenere una sospensione c.d. interna), la Suprema Corte ha chiarito che fra le due istanze di sospensione esiste un rapporto di continenza cautelare: dato che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo impedisce al creditore di agire in executivis sull'intero patrimonio del debitore in ragione del credito contenuto nel titolo, determinando al contempo la stasi dell'eventuale esecuzione forzata nelle more avviata, essa ha una portata maggiore e comprensiva degli effetti della sospensiva alla quale si addiviene in sede di opposizione ex art. 615, c. 2 c.p.c., che invero determina solo l'inibitoria dell'esecuzione a cui il creditore ha già dato impulso. Il precipitato logico e giudico che discende da tale impostazione, secondo la Cassazione,
è che la proposizione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo inibisce la possibilità che il debitore depositi una omologa domanda in sede di esecuzione, in tutti i casi in cui i motivi posti a supporto di tale istanza siano i medesimi. Specifica, infatti, la Cassazione nella sentenza richiamata che il debitore “indirizzando la propria istanza al giudice dell'opposizione a precetto, ha oramai consumato il proprio potere processuale, in ossequio del principio "electa una via, non datur recursus ad alteram", che costituisce espressione dell'esigenza interna al sistema processuale di scongiurare tutte le ipotesi che possano dar luogo alla pronuncia di provvedimenti contrastanti”.
Riguardo i rapporti fra il giudizio di opposizione a precetto e la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, la Suprema Corte ha specificato che l'identità fra i giudizi di merito introdotti con le due opposizioni impone, anche per ragioni di economia processuale, di trattare solo quello di più vetusta introduzione: “l'opposizione all'esecuzione già iniziata proposta per le medesime ragioni in fatto e diritto dell'opposizione pre-esecutiva (a precetto) già pendente, è destinata ad essere cancellata dal ruolo per litispendenza, se le due cause pendono innanzi a giudici diversi, ovvero ad essere riunita ma non trattata, se le due cause sono state instaurate innanzi al medesimo tribunale”. Con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, conclusa la prima fase cautelare dell'opposizione ex art. 615, c. 2 c.p.c., non è tenuto a concedere il termine per introdurre il giudizio di merito, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., dal momento che è onere dell'opponente quello di coltivare le sue pretese nel giudizio di merito già introdotto con l'opposizione al precetto. Alla luce di quanto detto e venendo alla vicenda in esame, preme anzitutto evidenziare che il thema decidendum -come cristallizzato all'esito della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.- verte solo ed esclusivamente sul divieto di agire in executivis conseguente all'omologazione del piano ex art. 12 della L. n. 3/2012, divieto eccepito dall'opponente per paralizzare la richiesta di rilascio dei fondi.
Con la successiva opposizione esecutiva, sebbene siano state dedotte circostanze fattuali nuove, sostanzialmente il petitum e la causa petendi sono gli stessi del presente giudizio, come condivisibilmente rilevato in sede di reclamo.
Ad ogni modo, anche ove si volesse accedere alla diversa tesi sostenuta dall'opponente (e cioè che trattasi di motivi di opposizione diversi e nuovi) gli stessi non potrebbero trovare ingresso nel presente giudizio. Diversamente opinando si scardinerebbe il sistema delle preclusioni assertive e probatorie che regge il processo civile.
Al contrario, l'attrice avrebbe dovuto introdurre -all'esito della fase cautelare svoltasi dinanzi al
GE- un nuovo giudizio di merito, pur non essendo stato assegnato il relativo termine. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia,
o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26285 del 17/10/2019).
Alla luce delle motivazioni illustrate, non può trovare ingresso la richiesta reiterata a verbale d'udienza del 5 febbraio 2025 dai Difensori di parte attrice.
Allo stesso modo è precluso a questa Giudice ogni vaglio sulla dedotta inefficacia della dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra le parti.
In particolare, parte attrice -con la comparsa di costituzione dell'avv. Solimini in aggiunta ai
Difensori già costituti e poi in sede di comparsa conclusionale- ha dedotto che la comunicazione del 2 febbraio 2022, inviata da in risposta alla esplicita richiesta del 19 gennaio precedente CP_1
a firma dell'Avv. Vincenzo Summo di rimessione in bonis, pone nel nulla la dichiarazione risolutoria e riconosce il preciso diritto soggettivo del contraente inadempiente di poter unilateralmente vanificare la dichiarazione risolutoria già manifestata. In ultima analisi, secondo la prospettazione difensiva dell'attrice, per effetto del contegno assunto da è venuto meno CP_1 il diritto ad agire in executivis dello stesso ente.
Trattasi, all'evidenza, di un motivo nuovo rispetto all'unico posto a fondamento dell'opposizione da cui origina il presente giudizio (basandosi su fatti e circostanze allegati per la prima volta oltre lo spirare delle preclusioni assertive, oltre che probatorie) in quanto tale inammissibile.
Il modello processuale civile vigente ratione temporis è infatti configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva, con un implicito divieto di "regressione" del processo alle fasi precedenti e già concluse in quanto ciò contrasta con l'esigenza primaria che il processo consegua un risultato utile in tempi ragionevoli in ossequio all'art. 111 della Costituzione.
Secondo la normativa processuale applicabile al presente giudizio, pertanto, le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione in primis negli atti introduttivi (citazione, comparsa di costituzione e risposta) e nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. "primo termine", potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord. 23/05/2013).
D'altronde, nella specifica materia delle opposizioni esecutive, costituisce ius receptum quello secondo cui non sono ammesse domande nuove e ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U,
Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021,
Rv. 662368 - 01).
2. Sulla natura del contratto con riserva di proprietà.
Tanto precisato, non è inutile ripercorrere le vicende che hanno interessato le parti, come risultanti dalle complessive emergenze processuali.
Segnatamente, sono circostanze riscontrate documentalmente oltre che non specificamente contestate che: 1) con atto a rogito del Notaio in Mesagne, stipulato in data 12 dicembre 2012 Persona_3
(Rep. N. 11228 - Racc. n. 7531) trascritto a Trani in data 4 gennaio 2013 (al n. 99 form. ed al n.
153 d'ord.) ha venduto, con patto di riservato dominio, all' CP_1 [...]
(C.F. , Parte_2 P.IVA_1 gli immobili ubicati in Comune di Ruvo di Puglia (BA), e precisamente i fondi rustici con entrostanti fabbricati, in atti analiticamente descritti, della superficie complessiva di ettari 42, are
96 e centiare 39. Il prezzo della compravendita è stato convenuto in €. 791.928,97, costituito dal prezzo di acquisto maggiorato delle spese di rogito, che la parte acquirente si è obbligata a corrispondere in sessanta rate semestrali costanti, successive e posticipate comprensive di una quota capitale e di una quota di interessi calcolata al tasso annuo del 3 %, scadenti alla data del
30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e dell'ammontare, ciascuna rata, di complessivi €.
20.109,79, con decorrenza dal 30 giugno 2013 (oltre ad una rata di preammortamento con scadenza 31.12.2012 calcolata secondo quanto convenuto all'art. 3 del contratto);
2) con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 4 maggio 2021, a fronte del mancato pagamento da parte della società acquirente di oltre due rate, ha comunicato alla controparte la volontà CP_1 di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di vendita con patto di riservato dominio;
3) in data 25 ottobre 2021, ha depositato presso questo Tribunale una proposta Parte_1 di ristrutturazione del debito aziendale ai sensi della l. n. 3/2012 (proc. 2317/2021 R.G.V.G.);
4) con decreto del 15-16 novembre 2021 notificato il 14 dicembre 2021, il G.D. ha fissato la comparizione delle parti disponendo, tra l'altro, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
5) con “verbale di attestazione di inadempimento di contratto”, redatto ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. n.
193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, per atto a rogito del Notaio
[...]
in Roma del 14 dicembre 2021 (Rep. n. 27796 - Racc. n. 11790), , dopo aver Per_2 CP_1 dichiarato di essersi già avvalsa della clausola risolutiva espressa avendo inviato la relativa comunicazione di risoluzione, ha attestato l'inadempimento della acquirente nel pagamento di oltre due rate consecutive di prezzo;
6) con decreto del 9 maggio 2022, nonostante il voto contrario di , il piano di CP_1 ristrutturazione dei debiti presentato dalla odierna attrice è stato omologato;
7) con atto di precetto del 30 dicembre 2022 ha intimato il rilascio dei fondi oggetto di CP_1 compravendita.
Così ricostruiti i momenti salienti della vicenda di cui si discetta, ritiene il Tribunale che l'accesso alla procedura di sovraindebitamento e la successiva omologazione del piano presentato dalla società attrice non abbiano efficacia impeditiva rispetto all'azione di rilascio preannunciata da con il precetto qui opposto. CP_1
Anzitutto preme rimarcare che, pacifica e incontestata la qualificazione del contratto di compravendita intercorso fra le parti quale vendita con riserva di proprietà, ai sensi dell'art. 1523
c.c., in siffatta fattispecie l'effetto traslativo della proprietà in capo all'acquirente si verifica solo col pagamento dell'ultima rata di prezzo.
Tant'è che, secondo costante giurisprudenza, il bene acquistato dal debitore esecutato con riserva di proprietà non è di sua titolarità, dovendo risultare, con onere probatorio in capo a chi agisce sul cespite quale creditore dell'avente causa, il pagamento del prezzo, all'esito del quale solamente si verifica l'effetto traslativo (cfr., ad esempio, Cass., 24/11/2021, n. 36541; Cass., 14/04/1989,
n. 1802, Cass., 01/12/1962, n. 3250).
Ebbene, nel caso di specie il contratto intercorso fra le parti prevede(va) il pagamento in n.60
(sessanta) rate semestrali costanti successive e posticipate, comprensive di una quota capitale e di una quota di interessi calcolata al tasso annuo del 3% (tre per cento), scadenti alla data del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con prima rata di ammortamento da versarsi il 30 giugno
2013.
E' evidente, allora, che alla data del deposito del piano di ristrutturazione ex Legge n. 3/2012
(novembre 2021) i cespiti in questione non erano ancora entrati a far parte del patrimonio della società, non essendosi ancora verificato l'effetto traslativo conseguente al pagamento dell'ultimo rata (prevista, come da piano di ammortamento, per il 31 dicembre 2042).
Di talchè, alcun divieto di iniziare o proseguire azione esecutive può essere validamente opposto dalla società odierna attrice, per paralizzare l'azione di rilascio preannunciata da , in CP_1 quanto riguardante beni non compresi nel patrimonio della medesima società.
D'altra parte, come correttamente osservato in sede di reclamo, in materia di tutela protettiva del debitore la normativa di riferimento ratione temporis è contenuta negli artt. 10, 2° comma, e 12, 3° comma, l. n. 3 del 2012, che a loro volta riproducono la nota disciplina del concordato preventivo di cui agli artt. 168, 1° comma, e 184, 1° comma, legge fall. In tale cornice normativa non era contemplata alcuna protezione del debitore rispetto all'autotutela contrattuale o per converso al mantenimento coattivo di contratti essenziali per la continuità aziendale o ancora allo scioglimento dai contratti pendenti, come avviene invece per il concordato oggi disciplinato dal CCII e, in parte, per il concordato riformato disciplinato dalla legge fall..
Dunque, stando alla disciplina di cui alla l. n. 3 del 2012, il principio applicabile era quello del mantenimento dei contratti pendenti, ma senza le eccezioni che erano state via via introdotte nella legge fall.
Analogamente, nella disciplina abrogata non era contemplata un'estensione della protezione dalle azioni esecutive a beni estranei al patrimonio del debitore, con i quali viene esercitata l'attività di impresa, come ad esempio quelli detenuti in locazione.
Per vero, il divieto posto dall'art. 168 l.fall., secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza e della dottrina, riguarda(va) esclusivamente i beni e i crediti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo (esclusi i beni personali di cui all'art. 46 l.f. ) ovvero i beni di cui questi sia effettivamente titolare, e non già quelli di cui per qualsiasi ragione abbia la mera disponibilità (Trib. Bari 13.08.15).
Restando estranei a tale previsione i beni di proprietà dei terzi ma detenuti dal debitore concordatario, gli stessi possono costituire oggetto delle azioni di rilascio da parte degli aventi diritto.
Sicchè, la giurisprudenza ha pacificamente ammesso che il venditore con patto di riservato dominio possa richiedere all'acquirente ammesso al concordato preventivo la restituzione del bene venduto, ove prima della presentazione della domanda, si sia avvalso della clausola risolutiva espressa;
al pari si è ritenuta ammissibile l'azione di restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria (Trib. Bolzano 22.3.13, Trib. Terni 16.10.12; Trib. Milano, 18.3.1985).
Muovendo dalle medesime considerazioni, la giurisprudenza ha parimenti ritenuto ammissibile l'azione volta alla risoluzione del contratto di locazione e al successivo rilascio dell'immobile, trattandosi di azione che non pregiudica gli interessi degli altri creditori, in quanto ha a oggetto un bene estraneo al patrimonio del fallito (cfr. Tribunale Venezia 27 novembre 2017, nonché
Tribunale di Aosta 20, febbraio 2014).
Calando tali condivise coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di merito alla controversia di cui si discetta, ne deriva che le misure protettive disposte dal Tribunale con il provvedimento di apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e con la successiva omologazione non hanno alcun effetto rispetto ai cespiti all'epoca ancora di proprietà di CP_1
Si soggiunga, ancora, che già antecedentemente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte della società acquirente,
si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita, così sciogliendo CP_1 il vincolo contrattuale e determinando gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione a decorrere dalla comunicazione di volersi valere della clausola stessa (cfr. comunicazione pec del
4 maggio 2021).
Com'è noto, infatti, “La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente
l'intenzione di avvalersene” (cfr. di recente Cass. n. 9369/2024).
Né tantomeno la volontà di di avvalersi della clausola risolutiva espressa, pattiziamente CP_1 concordata, può ritenersi rinunciata dalla successiva comunicazione del 2 febbraio 2022. Ferma
l'inammissibilità della doglianza e della produzione documentale, ad ogni modo per completezza vale la pena richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza del creditore, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene” (Cass. civ. 31/10/2013 n. 24564). E aggiunge che “....la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento” (e nello stesso senso ex plurimis, Cass., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass.,
Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2111, 14508/2018, 30730/2019, 14240/2020).
Le considerazioni innanzi svolte comportano il rigetto dell'opposizione e comprovano il difetto dei presupposti per disporre il chiesto rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Per vero, né la questione pone grave difficoltà interpretative (essendo stata risolta sulla base del quadro normativo pro tempore vigente rispetto al quale neppure si registrano orientamenti confliggenti) né tantomeno la questione si profila come seriale.
*****
3. Sulla domanda riconvenzionale formulata dall'opposta. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta volta a ottenere la condanna della società opponente al pagamento dell'importo di € 400.000,00, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, dovuto a titolo di risarcimento del danno e/o di indennità e/o, comunque, di equo compenso a fronte dell'occupazione e del godimento dei fondi per i quali è causa.
Nel dare atto dell'ammissibilità (cfr. Cass. n. 29636 del 18/11/2024: “In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido”), nel merito la stessa risulta infondata.
Viene in proposito in rilievo l'art. 7 del contratto di cui si discetta, il quale prevede che in caso di risoluzione per inadempimento del compratore, le rate di prezzo già versate saranno ritenute da a titolo di indennizzo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. CP_1
Dunque, ha diritto a trattenere i ratei incassati, a titolo di indennizzo, oltre ad avere diritto CP_1 al ristoro dei danni. Trattasi di pretese autonome che, come tali, necessitano di specifica domanda e soggiacciono all'ordinario onus probandi.
In particolare, per quel che attiene il risarcimento del danno, sia la dottrina che la giurisprudenza, hanno osservato che tale ristoro si riferisce all'ulteriore anomalo deterioramento (e dunque deprezzamento) del bene imputabile al compratore.
Ebbene, nella vicenda in esame la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'opposta è carente sotto il profilo della necessaria allegazione (non avendo neppure dedotto un anomalo deterioramento del valore dei fondi) prima ancora che sotto quello probatorio.
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L'esito complessivo del giudizio, che ha visto la soccombenza di entrambe le parti rispetto alle domande reciprocamente formulate, giustifica la integrale compensazione delle spese del merito.
Al contrario, vanno poste per intero a carico della parte opponente le spese della doppia fase cautelare, stante il rigetto sia della istanza di sospensione sia del reclamo.
Ai fini della liquidazione, si procede, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: DM 55/2014, come da ultimo modificato, Tabella n. 10, scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
, avverso l'atto di precetto notificatole in
[...] data 30 dicembre 2022 su istanza dell'ente opposto;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dell'ente opposto;
3. compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di merito;
4. condanna la società opponente a rifondere in favore dell'ente opposto le spese della doppia fase cautelare che si liquidano in complessivi € 6.456,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, in data 19 maggio 2025
La Giudice
Diletta Calò