TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/07/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 318/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 318/2023
Parte_1
RICORRENTE contro
_1
RESISTENTE
Oggi 30.07.2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi tramite collegamento telematico l'avv. Puzzolo per parte ricorrente;
l'avv. Matranga per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 318/2023 promossa da:
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. PUZZOLO Parte_1 C.F._1
SILVIA e dall' avv. LOCATELLI LAURA;
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MATRANGA FRANCESCO _1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha promosso il presente giudizio nei confronti di al fine di ottenere, Parte_1 _1
previo accertamento della natura lavorativa dell'infortunio letale occorso a suo marito Per_1
il 5 ottobre 2021, il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione da parte di
[...]
delle prestazioni conseguenti all'evento (rendita ai superstiti, beneficio “una tantum” ai _1 pagina 2 di 8 superstiti, anticipazione di rendita, assegno funerario). La ricorrente ha evidenziato che il marito, autista per una impresa di autotrasporti, era deceduto il 5.10.2021 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in località Sant'Ilario d'Enza (RE), in occasione di un sinistro stradale occorsogli allorquando, alla guida l'autocarro, dopo uno sbandamento, era andato a scontrarsi frontalmente con una palazzina, crollata parzialmente a causa dell'impatto.
che si trovava all'interno della cabina alla guida dell'autocarro – cabina che era Per_1
rimasta gravemente danneggiata e deformata dall'urto contro l'edificio e dal suo crollo – aveva riportato dei gravi traumi, sia cranici che toracici, tali per cui era deceduto immediatamente, tant'è che il medico intervenuto sul posto non aveva potuto che constatarne il decesso.
All'esito delle verifiche degli agenti accertatori non erano risultati coinvolti nel sinistro altri soggetti o veicoli.
Il datore di lavoro aveva denunciato tempestivamente ad l'infortunio lavorativo ed _1
, all'esito dei propri accertamenti, aveva ritenuto la non ricorrenza dei presupposti _1
assicurativi, respingendo quindi le richieste indennitarie dell'odierna ricorrente, in quanto a giudizio dell'Istituto la morte di non era ascrivibile al sinistro. Per_1
A fronte del ripetuto diniego di , la ricorrente ha attivato il presente giudizio. _1
si è costituito tempestivamente in giudizio, contestando integralmente la pretesa della _1
ricorrente ed in particolare la dedotta riferibilità causale del decesso del sig. al sinistro Per_1
stradale, essendo lo stesso unicamente ascrivibile ad un malore letale del lavoratore antecedente di pochissimo tempo al sinistro, evincibile dalla circostanza che immediatamente Per_1
prima del sinistro, avesse segnalato l'intenzione di accostare a destra il veicolo da lui condotto, quindi avesse proseguito il tragitto per svariati metri, strisciando con l'autocarro contro alcuni edifici a bordo strada, prima di andare ad impattare contro la palazzina.
La causa è stata istruita tramite CTU medico – legale.
2.
Il ricorso risulta fondato e pertanto le pretese della ricorrente devono trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. pagina 3 di 8 Occorre evidenziare come nella presente vicenda l'unico, dirimente, punto in contestazione concerne le cause del decesso del sig. Per_1
In tesi di parte ricorrente il decesso sarebbe stato la conseguenza, pressoché immediata, delle lesioni riportate in occasione del sinistro stradale. Al contrario, per , il decesso sarebbe _1
da ascrivere a cause naturali, segnatamente ad un malore alla guida, ragion per cui il sinistro stradale sarebbe stata la conseguenza del decesso e non viceversa.
Agli atti del giudizio è stato prodotto, da entrambe le parti, il fascicolo contenente gli accertamenti eseguiti dalla polizia locale, comprendenti le dichiarazioni raccolte dai testimoni del sinistro, l'accertamento del medico intervenuto sul posto, le fotografie scattate durante i soccorsi, nonché l'estratto planimetrico dei luoghi (doc. 7, 7° e 7b di parte ricorrente e doc. 8 di parte resistente).
Gli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro, nella loro relazione conclusiva, hanno ricostruito la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “il veicolo A era in percorrenza sulla via
Emilia nel centro abitato di Calerno con direzione di marcia Parma-Reggio Emilia. Il conducente di A, come da dichiarazione dei presenti, giungeva e si fermava in modo regolare al semaforo posto poco prima del civico 64.
Una volta illuminata la lanterna semaforica di colore verde, il conducente spostava la sua traiettoria, attivando anche l'indicatore di direzione, a dx., si portava quindi sulla banchina antistante i civici 64 e 66 e proseguiva dritto senza fermarsi e senza il minimo cenno di rallentamento. Nel breve percorso strisciava con il lato dx e il telone, tutta la facciata dei summenzionati civici 64 e 66 danneggiandoli. Finiva quindi la sua corsa contro la facciata laterale del civico 78 danneggiandola profondamente. Nello specifico la cabina entrava parzialmente all'interno dell'abitazione il cui angolo posto verso la via Emilia, crollava da terra a tetto, tanto da essere ovviamente evacuato e considerato inagibile. Non sono emersi finora elementi oggettivi che possano spiegare in modo incontrovertibile i motivi di suddetta manovra”.
Il CTU incaricato di rispondere ai quesiti formulati in ordine all'individuazione della causa del decesso del sig. e alla verifica dell'esistenza di un nesso di causalità fra il sinistro Per_1
stradale e il decesso, ha svolto nel contraddittorio fra le parti l'accertamento peritale, prettamente documentale, ed ha evidenziato che “I dati in nostro possesso ci indicano che il Per_1 pagina 4 di 8 godeva di buona salute, secondo quanto certificato dal MMG, e non era affetto da patologie croniche, né assumeva terapia farmacologica. Trattandosi di autista di autocarro con patente di guida categoria AC con scadenza il 22.4.22 si può presumere che non esistessero condizioni di inidoneità alla guida e che il P. fosse regolarmente sottoposto anche agli accertamenti del medico competente aziendale che prevedono screening circa assunzione di sostanze di abuso. Ulteriori dati disponibili sono quelli desumibili dal fascicolo fotografico che, come evidenziato più sopra, evidenziano una gravissima deformazione della cabina dell'autocarro che presenta marcata riduzione della dimensione trasversale e scoppio degli air bag. La grave deformità veicolare appare idonea a determinare trauma cranio cervicale e soprattutto trauma toracico da schiacciamento con probabile lesione di organi interni. I dati non ci consentono ulteriori deduzioni. Non vi è quindi la possibilità di esprimere un giudizio di certezza. Tuttavia, con criterio probabilistico appare più probabile che non che il decesso sia stato causato da lesioni traumatiche a carico del torace e degli organi endotoracici realizzatesi a seguito di violento trauma da schiacciamento. L'assenza di patologie pregresse induce a ritenere più probabile l'eziologia traumatica del decesso rispetto a decesso per cause naturali.”
Sulla base di tali considerazioni il CTU ha quindi così concluso: “ 1) La probabile causa del decesso del Sig. avvenuto in data 5.10.21 a Sant'Ilario D'Enza (RE) è rappresentata da trauma Persona_1
toracico da schiacciamento con lesione di organi endotoracici e arresto cardio circolatorio;
2) Appare più probabile che non la sussistenza di nesso di causalità materiale fra evento occorso al P. in data 5.10.21 e decesso del P. avvenuto in data 5.10.21”.
Parte resistente ha presentato proprie osservazioni alle conclusioni del CTU, delle quali il CTU ha dato atto e ha fornito adeguato riscontro, confermando le proprie valutazioni.
Le valutazioni e le conclusioni del CTU, in quanto supportate da motivazione adeguata e logica e non essendo emersa ragione valida per discostarsene, devono essere recepite integralmente e poste a fondamento della decisione.
In tema di accertamento del nesso causale in ambito civilistico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice deve fondare il proprio convincimento sul criterio della
“preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, secondo cui il nesso causale può ritenersi sussistente quando l'evento dannoso è, con elevato grado di probabilità logica e pagina 5 di 8 scientifica, riconducibile alla causa dedotta (Cass. Civ. SS. UU. n. 581/2008). Tale principio si applica anche in materia di infortuni sul lavoro, ove l'evento lesivo può essere ritenuto riconducibile all'attività lavorativa anche in assenza di certezza assoluta, purché vi sia un fondamento scientifico e logico che lo renda più verosimile rispetto ad altre ipotesi alternative.
Al riguardo, la tesi di parte resistente secondo la quale il decesso del ricorrente sarebbe da imputarsi solo ed esclusivamente a cause naturali è rimasta del tutto indimostrata, mentre, al contrario, il nesso di causalità del decesso con il sinistro stradale e con i conseguenti traumi subiti dal lavoratore risulta essere accertata, seppur in via indiziaria, come esposto dal CTU.
Peraltro, occorre osservare che la condotta di guida del veicolo negli attimi immediatamente antecedenti al sinistro (l'accostamento a destra, la salita sulla banchina e lo strisciamento sul fianco di un primo edificio ) che, secondo la prospettazione di parte resistente sarebbe indicativa unicamente ed esclusivamente di un malore immediatamente letale, può in realtà essere imputabile ad altre ragioni non riconducibili necessariamente ad un malore di per sé letale, quali ad esempio una condotta volontaria, oppure maldestra del lavoratore o, in ipotesi, anche ad un malore transitorio delle stesso.
Deve pertanto dirsi accertato che il decesso del sig. avvenuto il 5.10.2021 in Persona_1
Sant'Ilario d'Enza è stato la conseguenza diretta e immediata dell'infortunio lavorativo conseguente al sinistro stradale avvenuto in pari data nel quale il lavoratore ha riportato un trauma toracico da schiacciamento con lesione di organi endotoracici e con conseguente arresto cardio circolatorio.
In ragione di quanto accertato, la ricorrente ha diritto a percepire la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. 1124/1965, che dovrà essere liquidata da secondo i criteri indicati _1
da tale norma. La ricorrente ha anche richiesto che la corresponsione di tale rendita avvenga nella forma dell'anticipazione di tre mensilità della rendita annua, facoltà prevista dalla norma richiamata, che pertanto deve essere accordata, in assenza peraltro di specifica opposizione di
. _1
La ricorrente ha poi richiesto il riconoscimento del c.d. “assegno funerario” di cui al richiamato pagina 6 di 8 art. 85, nella misura del solo importo di € 6.720,00 in ragione delle spese funerarie sostenute dalla ricorrente a seguito del decesso del coniuge, spese documentate in atti (doc. 12 ricorrente), rispetto alle quali non ha formulato osservazioni o contestazioni. Il _1
riconoscimento di tale assegno è dovuto, nella misura richiesta in quanto adeguatamente documentata, essendo esso dovuto al coniuge superstite che ha sostenuto le spese funerarie.
La ricorrente ha infine rivendicato il diritto a percepire da , oltre alla rendita di cui _1
sopra, il beneficio economico “una tantum” di cui all'art. 1, comma 1187 della l. 296/2006, essendo il coniuge deceduto a seguito di infortunio sul lavoro. Tale Persona_1
beneficio deve essere anch'esso accordato, ricorrendone i presupposti richiesti dalla legge.
3.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della questione, vengono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vengono poste integralmente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto di alla rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 Parte_1
del D.P.R. 1124/1965, in relazione al decesso del coniuge avvenuto Persona_1
in data 5 ottobre 2021 in Sant'Ilario d'Enza (RE), da evento rientrante nella tutela assicurativa e, conseguentemente condanna alla corresponsione alla _1 _1
ricorrente della predetta rendita, con il riconoscimento della anticipazione della rendita ai superstiti nella misura di tre mensilità della rendita annua, oltre interessi di legge dalla dell'evento al soddisfo;
2) condanna al riconoscimento in favore di della prestazione _1 Parte_1
assistenziale “una tantum” di cui all'art. 1, comma 1187, della L. n. 296/2006, nella misura determinata secondo i criteri stabiliti dal D.M. 130 2021, oltre interessi di legge pagina 7 di 8 dalla data dell'evento al soddisfo;
3) condanna al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese funerarie, ai _1
sensi dell'art. 85 D.P.R. 1124/1965 per l'importo di € 6.720,00 oltre interessi legali su tale somma dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
5) pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, integralmente e definitivamente a carico di . _1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 30/07/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 318/2023
Parte_1
RICORRENTE contro
_1
RESISTENTE
Oggi 30.07.2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi tramite collegamento telematico l'avv. Puzzolo per parte ricorrente;
l'avv. Matranga per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 318/2023 promossa da:
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. PUZZOLO Parte_1 C.F._1
SILVIA e dall' avv. LOCATELLI LAURA;
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MATRANGA FRANCESCO _1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha promosso il presente giudizio nei confronti di al fine di ottenere, Parte_1 _1
previo accertamento della natura lavorativa dell'infortunio letale occorso a suo marito Per_1
il 5 ottobre 2021, il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione da parte di
[...]
delle prestazioni conseguenti all'evento (rendita ai superstiti, beneficio “una tantum” ai _1 pagina 2 di 8 superstiti, anticipazione di rendita, assegno funerario). La ricorrente ha evidenziato che il marito, autista per una impresa di autotrasporti, era deceduto il 5.10.2021 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in località Sant'Ilario d'Enza (RE), in occasione di un sinistro stradale occorsogli allorquando, alla guida l'autocarro, dopo uno sbandamento, era andato a scontrarsi frontalmente con una palazzina, crollata parzialmente a causa dell'impatto.
che si trovava all'interno della cabina alla guida dell'autocarro – cabina che era Per_1
rimasta gravemente danneggiata e deformata dall'urto contro l'edificio e dal suo crollo – aveva riportato dei gravi traumi, sia cranici che toracici, tali per cui era deceduto immediatamente, tant'è che il medico intervenuto sul posto non aveva potuto che constatarne il decesso.
All'esito delle verifiche degli agenti accertatori non erano risultati coinvolti nel sinistro altri soggetti o veicoli.
Il datore di lavoro aveva denunciato tempestivamente ad l'infortunio lavorativo ed _1
, all'esito dei propri accertamenti, aveva ritenuto la non ricorrenza dei presupposti _1
assicurativi, respingendo quindi le richieste indennitarie dell'odierna ricorrente, in quanto a giudizio dell'Istituto la morte di non era ascrivibile al sinistro. Per_1
A fronte del ripetuto diniego di , la ricorrente ha attivato il presente giudizio. _1
si è costituito tempestivamente in giudizio, contestando integralmente la pretesa della _1
ricorrente ed in particolare la dedotta riferibilità causale del decesso del sig. al sinistro Per_1
stradale, essendo lo stesso unicamente ascrivibile ad un malore letale del lavoratore antecedente di pochissimo tempo al sinistro, evincibile dalla circostanza che immediatamente Per_1
prima del sinistro, avesse segnalato l'intenzione di accostare a destra il veicolo da lui condotto, quindi avesse proseguito il tragitto per svariati metri, strisciando con l'autocarro contro alcuni edifici a bordo strada, prima di andare ad impattare contro la palazzina.
La causa è stata istruita tramite CTU medico – legale.
2.
Il ricorso risulta fondato e pertanto le pretese della ricorrente devono trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. pagina 3 di 8 Occorre evidenziare come nella presente vicenda l'unico, dirimente, punto in contestazione concerne le cause del decesso del sig. Per_1
In tesi di parte ricorrente il decesso sarebbe stato la conseguenza, pressoché immediata, delle lesioni riportate in occasione del sinistro stradale. Al contrario, per , il decesso sarebbe _1
da ascrivere a cause naturali, segnatamente ad un malore alla guida, ragion per cui il sinistro stradale sarebbe stata la conseguenza del decesso e non viceversa.
Agli atti del giudizio è stato prodotto, da entrambe le parti, il fascicolo contenente gli accertamenti eseguiti dalla polizia locale, comprendenti le dichiarazioni raccolte dai testimoni del sinistro, l'accertamento del medico intervenuto sul posto, le fotografie scattate durante i soccorsi, nonché l'estratto planimetrico dei luoghi (doc. 7, 7° e 7b di parte ricorrente e doc. 8 di parte resistente).
Gli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro, nella loro relazione conclusiva, hanno ricostruito la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “il veicolo A era in percorrenza sulla via
Emilia nel centro abitato di Calerno con direzione di marcia Parma-Reggio Emilia. Il conducente di A, come da dichiarazione dei presenti, giungeva e si fermava in modo regolare al semaforo posto poco prima del civico 64.
Una volta illuminata la lanterna semaforica di colore verde, il conducente spostava la sua traiettoria, attivando anche l'indicatore di direzione, a dx., si portava quindi sulla banchina antistante i civici 64 e 66 e proseguiva dritto senza fermarsi e senza il minimo cenno di rallentamento. Nel breve percorso strisciava con il lato dx e il telone, tutta la facciata dei summenzionati civici 64 e 66 danneggiandoli. Finiva quindi la sua corsa contro la facciata laterale del civico 78 danneggiandola profondamente. Nello specifico la cabina entrava parzialmente all'interno dell'abitazione il cui angolo posto verso la via Emilia, crollava da terra a tetto, tanto da essere ovviamente evacuato e considerato inagibile. Non sono emersi finora elementi oggettivi che possano spiegare in modo incontrovertibile i motivi di suddetta manovra”.
Il CTU incaricato di rispondere ai quesiti formulati in ordine all'individuazione della causa del decesso del sig. e alla verifica dell'esistenza di un nesso di causalità fra il sinistro Per_1
stradale e il decesso, ha svolto nel contraddittorio fra le parti l'accertamento peritale, prettamente documentale, ed ha evidenziato che “I dati in nostro possesso ci indicano che il Per_1 pagina 4 di 8 godeva di buona salute, secondo quanto certificato dal MMG, e non era affetto da patologie croniche, né assumeva terapia farmacologica. Trattandosi di autista di autocarro con patente di guida categoria AC con scadenza il 22.4.22 si può presumere che non esistessero condizioni di inidoneità alla guida e che il P. fosse regolarmente sottoposto anche agli accertamenti del medico competente aziendale che prevedono screening circa assunzione di sostanze di abuso. Ulteriori dati disponibili sono quelli desumibili dal fascicolo fotografico che, come evidenziato più sopra, evidenziano una gravissima deformazione della cabina dell'autocarro che presenta marcata riduzione della dimensione trasversale e scoppio degli air bag. La grave deformità veicolare appare idonea a determinare trauma cranio cervicale e soprattutto trauma toracico da schiacciamento con probabile lesione di organi interni. I dati non ci consentono ulteriori deduzioni. Non vi è quindi la possibilità di esprimere un giudizio di certezza. Tuttavia, con criterio probabilistico appare più probabile che non che il decesso sia stato causato da lesioni traumatiche a carico del torace e degli organi endotoracici realizzatesi a seguito di violento trauma da schiacciamento. L'assenza di patologie pregresse induce a ritenere più probabile l'eziologia traumatica del decesso rispetto a decesso per cause naturali.”
Sulla base di tali considerazioni il CTU ha quindi così concluso: “ 1) La probabile causa del decesso del Sig. avvenuto in data 5.10.21 a Sant'Ilario D'Enza (RE) è rappresentata da trauma Persona_1
toracico da schiacciamento con lesione di organi endotoracici e arresto cardio circolatorio;
2) Appare più probabile che non la sussistenza di nesso di causalità materiale fra evento occorso al P. in data 5.10.21 e decesso del P. avvenuto in data 5.10.21”.
Parte resistente ha presentato proprie osservazioni alle conclusioni del CTU, delle quali il CTU ha dato atto e ha fornito adeguato riscontro, confermando le proprie valutazioni.
Le valutazioni e le conclusioni del CTU, in quanto supportate da motivazione adeguata e logica e non essendo emersa ragione valida per discostarsene, devono essere recepite integralmente e poste a fondamento della decisione.
In tema di accertamento del nesso causale in ambito civilistico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice deve fondare il proprio convincimento sul criterio della
“preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, secondo cui il nesso causale può ritenersi sussistente quando l'evento dannoso è, con elevato grado di probabilità logica e pagina 5 di 8 scientifica, riconducibile alla causa dedotta (Cass. Civ. SS. UU. n. 581/2008). Tale principio si applica anche in materia di infortuni sul lavoro, ove l'evento lesivo può essere ritenuto riconducibile all'attività lavorativa anche in assenza di certezza assoluta, purché vi sia un fondamento scientifico e logico che lo renda più verosimile rispetto ad altre ipotesi alternative.
Al riguardo, la tesi di parte resistente secondo la quale il decesso del ricorrente sarebbe da imputarsi solo ed esclusivamente a cause naturali è rimasta del tutto indimostrata, mentre, al contrario, il nesso di causalità del decesso con il sinistro stradale e con i conseguenti traumi subiti dal lavoratore risulta essere accertata, seppur in via indiziaria, come esposto dal CTU.
Peraltro, occorre osservare che la condotta di guida del veicolo negli attimi immediatamente antecedenti al sinistro (l'accostamento a destra, la salita sulla banchina e lo strisciamento sul fianco di un primo edificio ) che, secondo la prospettazione di parte resistente sarebbe indicativa unicamente ed esclusivamente di un malore immediatamente letale, può in realtà essere imputabile ad altre ragioni non riconducibili necessariamente ad un malore di per sé letale, quali ad esempio una condotta volontaria, oppure maldestra del lavoratore o, in ipotesi, anche ad un malore transitorio delle stesso.
Deve pertanto dirsi accertato che il decesso del sig. avvenuto il 5.10.2021 in Persona_1
Sant'Ilario d'Enza è stato la conseguenza diretta e immediata dell'infortunio lavorativo conseguente al sinistro stradale avvenuto in pari data nel quale il lavoratore ha riportato un trauma toracico da schiacciamento con lesione di organi endotoracici e con conseguente arresto cardio circolatorio.
In ragione di quanto accertato, la ricorrente ha diritto a percepire la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. 1124/1965, che dovrà essere liquidata da secondo i criteri indicati _1
da tale norma. La ricorrente ha anche richiesto che la corresponsione di tale rendita avvenga nella forma dell'anticipazione di tre mensilità della rendita annua, facoltà prevista dalla norma richiamata, che pertanto deve essere accordata, in assenza peraltro di specifica opposizione di
. _1
La ricorrente ha poi richiesto il riconoscimento del c.d. “assegno funerario” di cui al richiamato pagina 6 di 8 art. 85, nella misura del solo importo di € 6.720,00 in ragione delle spese funerarie sostenute dalla ricorrente a seguito del decesso del coniuge, spese documentate in atti (doc. 12 ricorrente), rispetto alle quali non ha formulato osservazioni o contestazioni. Il _1
riconoscimento di tale assegno è dovuto, nella misura richiesta in quanto adeguatamente documentata, essendo esso dovuto al coniuge superstite che ha sostenuto le spese funerarie.
La ricorrente ha infine rivendicato il diritto a percepire da , oltre alla rendita di cui _1
sopra, il beneficio economico “una tantum” di cui all'art. 1, comma 1187 della l. 296/2006, essendo il coniuge deceduto a seguito di infortunio sul lavoro. Tale Persona_1
beneficio deve essere anch'esso accordato, ricorrendone i presupposti richiesti dalla legge.
3.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della questione, vengono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vengono poste integralmente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto di alla rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 Parte_1
del D.P.R. 1124/1965, in relazione al decesso del coniuge avvenuto Persona_1
in data 5 ottobre 2021 in Sant'Ilario d'Enza (RE), da evento rientrante nella tutela assicurativa e, conseguentemente condanna alla corresponsione alla _1 _1
ricorrente della predetta rendita, con il riconoscimento della anticipazione della rendita ai superstiti nella misura di tre mensilità della rendita annua, oltre interessi di legge dalla dell'evento al soddisfo;
2) condanna al riconoscimento in favore di della prestazione _1 Parte_1
assistenziale “una tantum” di cui all'art. 1, comma 1187, della L. n. 296/2006, nella misura determinata secondo i criteri stabiliti dal D.M. 130 2021, oltre interessi di legge pagina 7 di 8 dalla data dell'evento al soddisfo;
3) condanna al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese funerarie, ai _1
sensi dell'art. 85 D.P.R. 1124/1965 per l'importo di € 6.720,00 oltre interessi legali su tale somma dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
5) pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, integralmente e definitivamente a carico di . _1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 30/07/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8