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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9444/2024 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], quali eredi del sig.
[...] Per_1
[...]
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to CP_1
Domenico D'Angelo;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.12.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, n. q. di eredi di adivano l'intestato Tribunale chiedendo la condanna Persona_1 dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di CP_1 accompagnamento riconosciuta in favore del de cuius a decorrere dal 01.12.2022 fino al suo decesso avvenuto il 17.05.2024, come da decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
deducevano, in proposito, di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 il pagamento dei ratei di CP_1 prestazione non percepiti ma che l' non aveva provveduto al pagamento né CP_2 al rigetto della domanda. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' CP_1 documentando l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/3 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dal fatto che il ricorso giudiziario è stato depositato appena due giorni dopo la scadenza del termine di 120 giorni dall'invio del modello AP70, nonché dal comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto, seppur a seguito della notifica del CP_1 ricorso, prima della celebrazione dell'udienza di discussione. Invero, dall'esame della documentazione in atti si rileva che il modello ap70 è stato inoltrato a mezzo pec in data 27.08.24, sicché il termine di 120 giorni sarebbe spirato in data 27.12.24. Il ricorso, poi, è stato depositato in data 30.12.24. Le spese di lite, pertanto, sono compensate tra le parti per 1/3, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, del carattere seriale del contenzioso, della celebrazione di una sola udienza e del comportamento processuale dell' CP_2 che ha pagato prima dello svolgimento dell'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], quali eredi del sig.
[...] Per_1
[...]
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to CP_1
Domenico D'Angelo;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.12.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, n. q. di eredi di adivano l'intestato Tribunale chiedendo la condanna Persona_1 dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di CP_1 accompagnamento riconosciuta in favore del de cuius a decorrere dal 01.12.2022 fino al suo decesso avvenuto il 17.05.2024, come da decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
deducevano, in proposito, di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 il pagamento dei ratei di CP_1 prestazione non percepiti ma che l' non aveva provveduto al pagamento né CP_2 al rigetto della domanda. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' CP_1 documentando l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/3 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dal fatto che il ricorso giudiziario è stato depositato appena due giorni dopo la scadenza del termine di 120 giorni dall'invio del modello AP70, nonché dal comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto, seppur a seguito della notifica del CP_1 ricorso, prima della celebrazione dell'udienza di discussione. Invero, dall'esame della documentazione in atti si rileva che il modello ap70 è stato inoltrato a mezzo pec in data 27.08.24, sicché il termine di 120 giorni sarebbe spirato in data 27.12.24. Il ricorso, poi, è stato depositato in data 30.12.24. Le spese di lite, pertanto, sono compensate tra le parti per 1/3, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, del carattere seriale del contenzioso, della celebrazione di una sola udienza e del comportamento processuale dell' CP_2 che ha pagato prima dello svolgimento dell'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli