TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4690/2025
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4690 /2025
All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. SA AR
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. SA AR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4690/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dom. Parte_1 C.F._1
EM AS del foro di Brescia
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Per il ricorrente: “Nel merito: accertare e dichiarare che la sig.ra è Controparte_1 debitrice nei confronti del sig. della somma di € 9.665,73 (€ 2.783,84 + € Parte_1
1.761,29 + € 1.859,79 + € 1.283,32 + € 571,25 + € 1.406,24), oltre interessi legali dal dovuto al saldo (sull'importo di € 6.422,91 dal 11.02.2021 e sulla somma di € 3.298,78 dal
02.05.2023), dal ricorrente anticipata per suo conto in favore del a Controparte_2 titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie maturate per gli esercizi condominiali dal 2017 al 2022 e relative spese legali a seguito di due procedure esecutive mobiliari presso terzi e, per l'effetto, condannare la signora al pagamento in favore Controparte_1 del sig. della predetta somma di € 9.665,73 (€ 2.783,84 + € 1.761,29 + € Parte_1
1.859,79 + € 1.283,32 + € 571,25 + € 1.406,24), oltre interessi legali dal dovuto al saldo
(sull'importo di € 6.422,91 dal 11.02.2021 e sulla somma di € 3.298,78 dal 02.05.2023). In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria anche all'esito della difesa avversaria.
pagina 2 di 7 In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc icorreva al Tribunale di Brescia chiedendo Parte_1
l'accertamento del credito nei confronti di della somma di € 9.665,73 (€ Controparte_1
2.783,84 + € 1.761,29 + € 1.859,79 + € 1.283,32 + € 571,25 + € 1.406,24), oltre interessi legali dal dovuto al saldo (sull'importo di € 6.422,91 dal 11.02.2021 e sulla somma di € 3.298,78 dal
02.05.2023), affermando di averla anticipata, per conto della resistente, al Controparte_2
a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie, maturate per gli esercizi
[...] condominiali dal 2017 al 2022, e per le relative spese legali a seguito di due procedure esecutive mobiliari presso terzi, con la condanna della stessa al pagamento delle predette somme.
Deduceva, in particolare, il ricorrente di aver acquistato nel 2017 unitamente alla moglie in ragione del 50% ciascuno, l'immobile sito in Trezzo sull'Adda, all'interno Controparte_1 del Condominio denominato “ ”, precisando che: il Tribunale di Milano, nell'ambito CP_2 della procedura di separazione giudiziale dei coniugi (RG n. 20750/2018), prendeva atto dell'accordo raggiunto tra le parti in base al quale il ricorrente avrebbe rilasciato l'immobile
(adibito ad abitazione coniugale) nella giornata del 25.1.2019, impegnandosi a “continuare a pagare la rata del mutuo gravante, il debito contratto nei confronti di e le rate di rimborso CP_3 dei due finanziamenti”; successivamente, il ricorrente subiva due procedure esecutive presso terzi (con pignoramento di 1/5 dello stipendio) da parte del per le spese Controparte_2 condominiali ordinarie e straordinarie non versate per gli esercizi condominiali dal 2017 al 2022
(gestione dal 1.6 al 31.5); rispetto a tale periodo temporale (anni 2017 – 2022), dal momento dell'acquisto dell'immobile (5.7.2017) sino al 24.1.2019 i coniugi, salvo un breve periodo di un mese circa, dal 22.12.2018 al 22.1.2019, coabitavano all'interno dello stesso;
dal 25.1.2019 sino al 7.12.2021 nell'immobile rimaneva ad abitare solo la resistente unitamente ai due figli minori; l'assegnazione dell'immobile in favore della resistente veniva confermato con la sentenza di separazione (n. 4206/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 21.4.2021); il ricorrente nel periodo dal 25.1.2019 al 6.3.2023 trasferiva il proprio domicilio altrove;
dal
8.12.2021 sino al 4.3.2023 l'immobile rimaneva disabitato, in quanto la resistente, unitamente ai figli, in data 7.12.2021 si trasferiva in comunità; il ricorrente rientrava nell'ex casa coniugale soltanto con la pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Milano del 7.2.2023, che pagina 3 di 7 disponeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente in favore dell'odierno ricorrente;
dal 5.3.2023 l'immobile veniva abitato unicamente dal ricorrente.
Con riguardo alle procedure esecutive promosse dal il Controparte_2 ricorrente deduceva inoltre che: risultava decreto ingiuntivo n. 3029/2020 emesso dal
Tribunale di Milano in data 8.2.2020, munito di formula esecutiva in data 19.2.2020; atto di precetto notificato in data 10.3.2020 per € 9.040,33 e successivo pignoramento presso terzi
(Tribunale di Milano RG n. 156/2021), con relativo provvedimento di assegnazione somme in favore del , emesso dal predetto Tribunale in data 11.2.2021 per la somma CP_2 di € 11.084,54, di cui € 9.040,33 a titolo di capitale ed € 2.044,21 a titolo di spese legali
(capitale così determinato: a1. Spese condominiali ordinarie anno d'esercizio dal 1.6.2017 al 31.5.2018, per € 971,53; a2. Spese condominiali ordinarie anno d'esercizio dal 1.6.2018 al 31.5.2019, per € 1.475,85; a3. Spese condominiali ordinarie anno d'esercizio dal 1.6.2019 al 31.5.2020, per € 1.761,29; a4. Spese condominiali straordinarie per l'intero periodo dal
2019 al 2020, per la somma di € 3.120,30); rispetto alle voci di cui ai punti a1, a2 e a4, la resistente era coobbligata al pagamento nella misura del 50% e, quindi, per € 2.783,84, sia in quanto comproprietaria dell'immobile sia in quanto anch'ella viveva – usufruendo dei servizi condominiali - all'interno del bene per il predetto periodo;
quanto alla voce di cui al punto a3, relativo al periodo dal 1.6.2019 al 31.5.2020, l'importo per le spese condominiali maturate per € 1.761,29, era dovuto dalla sola resistente che viveva nell'immobile nel predetto periodo con i minori.
Con riguardo alle spese legali, il resistente deduceva altresì che la resistente era tenuta al rimborso delle stesse nella misura del 50%, pari ad € 1.859,79, tenuto conto che erano connesse al mancato pagamento delle spese condominiali da parte della resistente
(procedura monitoria pari ad € 1.312,79: € 800,00 per compensi d.i., oltre accessori di legge, oltre ad € 145,50 per esborsi d.i.; atto di precetto per € 362,58: di cui € 236,00 per compensi oltre accessori di legge nonché spese di notifica per € 18,23; liquidate nell'ambito del procedimento esecutivo rg n. 156/2021 per € 2.044,21: € 1.200,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, oltre ad € 293,27 per esborsi;
per un totale di €
3.719,58).
Deduceva altresì il ricorrente che il aveva azionato un'ulteriore Controparte_2 procedura monitoria - decreto ingiuntivo n. 13319/2022 emesso dal Tribunale di Milano e notificato unitamente ad atto di precetto in data 04.06.2022 per € 3.875,75 (di cui € 2.654,34
a titolo di capitale di cui al d.i.), oltre € 21,61 dell'atto di precetto del 05.05.2022, € 40,64 per pagina 4 di 7 spese di notifica dell'atto di precetto rinnovato del 05.09.2022 – a cui seguiva pignoramento presso terzi (Tribunale di Milano rg n. 474/2023) e relativo provvedimento di assegnazione somme in favore del , emesso in data 2.5.2023, per € 5.691,66, di cui € 1.815,91 CP_2 per spese legali della procedura esecutiva (di cui € 1.459,12 per compensi legali, € 356,79 esborsi), oltre ad € 3.875,75 a titolo di capitale, oltre interessi legali da calcolarsi sul capitale di
€ 2.654,34 dal 5.4.2022 (capitale così determinato: b1. Spese condominiali ordinarie anno d'esercizio dal 1.6.2020 al 31.5.2021 per € 3.357,13, dal quale, decurtare € 2.073,81 già oggetto di recupero con la precedente procedura esecutiva rge. n. 156/2021, con un dovuto residuo pari ad € 1.283,32). Precisando che la resistente, avendo vissuto nel periodo dal
1.6.2020 al 31.5.2021 insieme ai due figli nel predetto immobile, era tenuta per intero al pagamento del predetto importo di € 1.283,32.
All'udienza del 9 ottobre 2025, veniva dichiarata la contumacia della resistente e il Gi, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda svolta dal ricorrente è fondata e va accolta nei termini che seguono.
La causa attiene alla richiesta del ricorrente i pagamento della somma di € Parte_1
€ 9.665,73, oltre interessi, asseritamente corrisposta per conto della resistente CP_1 al a titolo di spese condominiali (ordinarie e straordinarie) per
[...] Controparte_2 gli esercizi dal 2017 al 2022, nonché delle relative spese legali per le procedure esecutive mobiliari presso terzi (pignoramento del quinto dello stipendio del ricorrente) connesse.
Non è in contestazione che la resistente è comproprietaria, in misura del Controparte_1
50%, unitamente al ricorrente dell'immobile inserito nel complesso denominato “ CP_2
”, originariamente adibito a casa familiare delle parti, gravato da spese condominiali
[...] ordinarie e straordinarie (doc. 3).
Non è in contestazione che, a causa del mancato pagamento delle spese condominiali, il abbia azionato n. 2 procedure monitorie a carico delle parti in qualità di CP_2 comproprietari dell'immobile, a cui seguivano n. 2 procedure esecutive mobiliari presso terzi, con il pignoramento del quinto dello stipendio del solo ricorrente (docc. 10, 11).
Va anzitutto richiamato il disposto dell'art. 1229 c.c. in base al quale: “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta”. pagina 5 di 7 Va poi richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte: “La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali;
sicché, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale e il giudice, invece, condanni uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa” (Cass. n. 21774/2015).
Nel caso in esame, con riguardo ai rapporti interni tra le parti va tenuto conto dei provvedimenti resi nell'ambito della separazione giudiziale tra le stessi che ha inizialmente previsto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, salvo la successiva revoca di tale assegnazione, che rientrava nella disponibilità del ricorrente (doc. 5 e 6).
Di conseguenza si ritiene corretto imputate al 50% le spese condominiali maturate nel periodo in cui entrambe le parti usufruivano dell'immobile e dei relativi servizi condominiali, mentre si ritiene corretto imputare le stesse al 100% alla resistente nel periodo in cui ella ne usufruiva esclusivamente.
Va pertanto riconosciuto in favore del ricorrente il diritto al pagamento da parte della resistente dell'importo di € 6.399,70 (così determinata: € 2.783,84 + € 1.761,29 + 1.283,32
+ € 571,25) (docc. 10 e 11).
Con riguardo alle spese legali, non può essere riconosciuto alcun diritto di rivalsa in favore del ricorrente, tenuto conto che quest'ultimo omettendo di sanare tempestivamente il proprio debito nei confronti del Condominio ha dato causa alle spese legali ed al loro incremento.
Ne consegue che le spese legali non possono essere imputate, neppur nella misura del
50% alla resistente, essendo le stesse dovute, in mancanza di elementi di segno contrario, alla scelta del ricorrente di non provvedere tempestivamente -prima dell'azione monitoria, o comunque prima di quella esecutiva- al pagamento, cui era comunque tenuto verso il
Condominio in qualità di comproprietario dell'immobile indipendentemente dai rapporti pagina 6 di 7 interni tra le parti.
Sulla scorta delle argomentazioni e dei principi sopra richiamati la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell' di € 6.399,70, oltre interessi legali dalla Pt_2 domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.547, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge, secondo i parametri vigenti, sul decisum, ai medi per la fase introduttiva, ai minimi per la fase decisionale stante la natura documentale, la decisone in forma semplificata e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento della domanda svolta dal ricorrente,
Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 6.399,70, oltre interessi come in parte motiva.
Condanna la resistente al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente come liquidate in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 7 novembre 2025
Il Giudice
SA AR
pagina 7 di 7
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4690 /2025
All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. SA AR
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. SA AR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4690/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dom. Parte_1 C.F._1
EM AS del foro di Brescia
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Per il ricorrente: “Nel merito: accertare e dichiarare che la sig.ra è Controparte_1 debitrice nei confronti del sig. della somma di € 9.665,73 (€ 2.783,84 + € Parte_1
1.761,29 + € 1.859,79 + € 1.283,32 + € 571,25 + € 1.406,24), oltre interessi legali dal dovuto al saldo (sull'importo di € 6.422,91 dal 11.02.2021 e sulla somma di € 3.298,78 dal
02.05.2023), dal ricorrente anticipata per suo conto in favore del a Controparte_2 titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie maturate per gli esercizi condominiali dal 2017 al 2022 e relative spese legali a seguito di due procedure esecutive mobiliari presso terzi e, per l'effetto, condannare la signora al pagamento in favore Controparte_1 del sig. della predetta somma di € 9.665,73 (€ 2.783,84 + € 1.761,29 + € Parte_1
1.859,79 + € 1.283,32 + € 571,25 + € 1.406,24), oltre interessi legali dal dovuto al saldo
(sull'importo di € 6.422,91 dal 11.02.2021 e sulla somma di € 3.298,78 dal 02.05.2023). In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria anche all'esito della difesa avversaria.
pagina 2 di 7 In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc icorreva al Tribunale di Brescia chiedendo Parte_1
l'accertamento del credito nei confronti di della somma di € 9.665,73 (€ Controparte_1
2.783,84 + € 1.761,29 + € 1.859,79 + € 1.283,32 + € 571,25 + € 1.406,24), oltre interessi legali dal dovuto al saldo (sull'importo di € 6.422,91 dal 11.02.2021 e sulla somma di € 3.298,78 dal
02.05.2023), affermando di averla anticipata, per conto della resistente, al Controparte_2
a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie, maturate per gli esercizi
[...] condominiali dal 2017 al 2022, e per le relative spese legali a seguito di due procedure esecutive mobiliari presso terzi, con la condanna della stessa al pagamento delle predette somme.
Deduceva, in particolare, il ricorrente di aver acquistato nel 2017 unitamente alla moglie in ragione del 50% ciascuno, l'immobile sito in Trezzo sull'Adda, all'interno Controparte_1 del Condominio denominato “ ”, precisando che: il Tribunale di Milano, nell'ambito CP_2 della procedura di separazione giudiziale dei coniugi (RG n. 20750/2018), prendeva atto dell'accordo raggiunto tra le parti in base al quale il ricorrente avrebbe rilasciato l'immobile
(adibito ad abitazione coniugale) nella giornata del 25.1.2019, impegnandosi a “continuare a pagare la rata del mutuo gravante, il debito contratto nei confronti di e le rate di rimborso CP_3 dei due finanziamenti”; successivamente, il ricorrente subiva due procedure esecutive presso terzi (con pignoramento di 1/5 dello stipendio) da parte del per le spese Controparte_2 condominiali ordinarie e straordinarie non versate per gli esercizi condominiali dal 2017 al 2022
(gestione dal 1.6 al 31.5); rispetto a tale periodo temporale (anni 2017 – 2022), dal momento dell'acquisto dell'immobile (5.7.2017) sino al 24.1.2019 i coniugi, salvo un breve periodo di un mese circa, dal 22.12.2018 al 22.1.2019, coabitavano all'interno dello stesso;
dal 25.1.2019 sino al 7.12.2021 nell'immobile rimaneva ad abitare solo la resistente unitamente ai due figli minori; l'assegnazione dell'immobile in favore della resistente veniva confermato con la sentenza di separazione (n. 4206/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 21.4.2021); il ricorrente nel periodo dal 25.1.2019 al 6.3.2023 trasferiva il proprio domicilio altrove;
dal
8.12.2021 sino al 4.3.2023 l'immobile rimaneva disabitato, in quanto la resistente, unitamente ai figli, in data 7.12.2021 si trasferiva in comunità; il ricorrente rientrava nell'ex casa coniugale soltanto con la pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Milano del 7.2.2023, che pagina 3 di 7 disponeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente in favore dell'odierno ricorrente;
dal 5.3.2023 l'immobile veniva abitato unicamente dal ricorrente.
Con riguardo alle procedure esecutive promosse dal il Controparte_2 ricorrente deduceva inoltre che: risultava decreto ingiuntivo n. 3029/2020 emesso dal
Tribunale di Milano in data 8.2.2020, munito di formula esecutiva in data 19.2.2020; atto di precetto notificato in data 10.3.2020 per € 9.040,33 e successivo pignoramento presso terzi
(Tribunale di Milano RG n. 156/2021), con relativo provvedimento di assegnazione somme in favore del , emesso dal predetto Tribunale in data 11.2.2021 per la somma CP_2 di € 11.084,54, di cui € 9.040,33 a titolo di capitale ed € 2.044,21 a titolo di spese legali
(capitale così determinato: a1. Spese condominiali ordinarie anno d'esercizio dal 1.6.2017 al 31.5.2018, per € 971,53; a2. Spese condominiali ordinarie anno d'esercizio dal 1.6.2018 al 31.5.2019, per € 1.475,85; a3. Spese condominiali ordinarie anno d'esercizio dal 1.6.2019 al 31.5.2020, per € 1.761,29; a4. Spese condominiali straordinarie per l'intero periodo dal
2019 al 2020, per la somma di € 3.120,30); rispetto alle voci di cui ai punti a1, a2 e a4, la resistente era coobbligata al pagamento nella misura del 50% e, quindi, per € 2.783,84, sia in quanto comproprietaria dell'immobile sia in quanto anch'ella viveva – usufruendo dei servizi condominiali - all'interno del bene per il predetto periodo;
quanto alla voce di cui al punto a3, relativo al periodo dal 1.6.2019 al 31.5.2020, l'importo per le spese condominiali maturate per € 1.761,29, era dovuto dalla sola resistente che viveva nell'immobile nel predetto periodo con i minori.
Con riguardo alle spese legali, il resistente deduceva altresì che la resistente era tenuta al rimborso delle stesse nella misura del 50%, pari ad € 1.859,79, tenuto conto che erano connesse al mancato pagamento delle spese condominiali da parte della resistente
(procedura monitoria pari ad € 1.312,79: € 800,00 per compensi d.i., oltre accessori di legge, oltre ad € 145,50 per esborsi d.i.; atto di precetto per € 362,58: di cui € 236,00 per compensi oltre accessori di legge nonché spese di notifica per € 18,23; liquidate nell'ambito del procedimento esecutivo rg n. 156/2021 per € 2.044,21: € 1.200,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, oltre ad € 293,27 per esborsi;
per un totale di €
3.719,58).
Deduceva altresì il ricorrente che il aveva azionato un'ulteriore Controparte_2 procedura monitoria - decreto ingiuntivo n. 13319/2022 emesso dal Tribunale di Milano e notificato unitamente ad atto di precetto in data 04.06.2022 per € 3.875,75 (di cui € 2.654,34
a titolo di capitale di cui al d.i.), oltre € 21,61 dell'atto di precetto del 05.05.2022, € 40,64 per pagina 4 di 7 spese di notifica dell'atto di precetto rinnovato del 05.09.2022 – a cui seguiva pignoramento presso terzi (Tribunale di Milano rg n. 474/2023) e relativo provvedimento di assegnazione somme in favore del , emesso in data 2.5.2023, per € 5.691,66, di cui € 1.815,91 CP_2 per spese legali della procedura esecutiva (di cui € 1.459,12 per compensi legali, € 356,79 esborsi), oltre ad € 3.875,75 a titolo di capitale, oltre interessi legali da calcolarsi sul capitale di
€ 2.654,34 dal 5.4.2022 (capitale così determinato: b1. Spese condominiali ordinarie anno d'esercizio dal 1.6.2020 al 31.5.2021 per € 3.357,13, dal quale, decurtare € 2.073,81 già oggetto di recupero con la precedente procedura esecutiva rge. n. 156/2021, con un dovuto residuo pari ad € 1.283,32). Precisando che la resistente, avendo vissuto nel periodo dal
1.6.2020 al 31.5.2021 insieme ai due figli nel predetto immobile, era tenuta per intero al pagamento del predetto importo di € 1.283,32.
All'udienza del 9 ottobre 2025, veniva dichiarata la contumacia della resistente e il Gi, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
La domanda svolta dal ricorrente è fondata e va accolta nei termini che seguono.
La causa attiene alla richiesta del ricorrente i pagamento della somma di € Parte_1
€ 9.665,73, oltre interessi, asseritamente corrisposta per conto della resistente CP_1 al a titolo di spese condominiali (ordinarie e straordinarie) per
[...] Controparte_2 gli esercizi dal 2017 al 2022, nonché delle relative spese legali per le procedure esecutive mobiliari presso terzi (pignoramento del quinto dello stipendio del ricorrente) connesse.
Non è in contestazione che la resistente è comproprietaria, in misura del Controparte_1
50%, unitamente al ricorrente dell'immobile inserito nel complesso denominato “ CP_2
”, originariamente adibito a casa familiare delle parti, gravato da spese condominiali
[...] ordinarie e straordinarie (doc. 3).
Non è in contestazione che, a causa del mancato pagamento delle spese condominiali, il abbia azionato n. 2 procedure monitorie a carico delle parti in qualità di CP_2 comproprietari dell'immobile, a cui seguivano n. 2 procedure esecutive mobiliari presso terzi, con il pignoramento del quinto dello stipendio del solo ricorrente (docc. 10, 11).
Va anzitutto richiamato il disposto dell'art. 1229 c.c. in base al quale: “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta”. pagina 5 di 7 Va poi richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte: “La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali;
sicché, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale e il giudice, invece, condanni uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa” (Cass. n. 21774/2015).
Nel caso in esame, con riguardo ai rapporti interni tra le parti va tenuto conto dei provvedimenti resi nell'ambito della separazione giudiziale tra le stessi che ha inizialmente previsto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, salvo la successiva revoca di tale assegnazione, che rientrava nella disponibilità del ricorrente (doc. 5 e 6).
Di conseguenza si ritiene corretto imputate al 50% le spese condominiali maturate nel periodo in cui entrambe le parti usufruivano dell'immobile e dei relativi servizi condominiali, mentre si ritiene corretto imputare le stesse al 100% alla resistente nel periodo in cui ella ne usufruiva esclusivamente.
Va pertanto riconosciuto in favore del ricorrente il diritto al pagamento da parte della resistente dell'importo di € 6.399,70 (così determinata: € 2.783,84 + € 1.761,29 + 1.283,32
+ € 571,25) (docc. 10 e 11).
Con riguardo alle spese legali, non può essere riconosciuto alcun diritto di rivalsa in favore del ricorrente, tenuto conto che quest'ultimo omettendo di sanare tempestivamente il proprio debito nei confronti del Condominio ha dato causa alle spese legali ed al loro incremento.
Ne consegue che le spese legali non possono essere imputate, neppur nella misura del
50% alla resistente, essendo le stesse dovute, in mancanza di elementi di segno contrario, alla scelta del ricorrente di non provvedere tempestivamente -prima dell'azione monitoria, o comunque prima di quella esecutiva- al pagamento, cui era comunque tenuto verso il
Condominio in qualità di comproprietario dell'immobile indipendentemente dai rapporti pagina 6 di 7 interni tra le parti.
Sulla scorta delle argomentazioni e dei principi sopra richiamati la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell' di € 6.399,70, oltre interessi legali dalla Pt_2 domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.547, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge, secondo i parametri vigenti, sul decisum, ai medi per la fase introduttiva, ai minimi per la fase decisionale stante la natura documentale, la decisone in forma semplificata e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento della domanda svolta dal ricorrente,
Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 6.399,70, oltre interessi come in parte motiva.
Condanna la resistente al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente come liquidate in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 7 novembre 2025
Il Giudice
SA AR
pagina 7 di 7